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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/09/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 168/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(C.F. ), residente a [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rho, Piazza Libertà n. 16 presso lo studio dell'Avv. Zaira Sierchio, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesca Caputo, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal debitore sovraindebitato in data 5.9.2025, ai sensi dell'art. Parte_1 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. nominato dall'Occ Persona_1 delle camere di commercio di Como – Lecco, Cremona, Milano-Monza Brianza – Lodi, Pavia e Varese e relativi allegati.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussistono ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Saronno (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pagg. 4 e 18) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
(Relazione dell'O.C.C., pagg. 5, 7, 8, 12 - 17). La relazione ha ricostruito le cause dell'indebitamento, correlate alla stipula di numerosi contratti di finanziamento (alcuni dei quali sottoscritti per estinguere precedenti prestiti), alla persistente inattività lavorativa del coniuge e ad una condizione del ricorrente di “vulnerabilità psichica” e di “modalità affettiva dipendente nella relazione con l'ex moglie”, che potrebbe aver contribuito ad una gestione economica non adeguata del nucleo familiare. L'OCC ha inoltre verificato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 268 co. 3, c.c.i.i.;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il Sig. ha Parte_1 infatti debiti scaduti e non pagati per complessivi € 87.000,00 circa, per la quasi totalità nei confronti di istituti di credito e società finanziarie. Il debitore non è proprietario di beni mobili o immobili utilmente liquidabili per far fronte alle passività accumulate, ad eccezione di una autovettura immatricolata nell'anno 2016, il cui valore è stato stimato dall'OCC in € 4.500,00. Le passività non sono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito solo dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di con la quale il ricorrente deve provvedere anche alle spese CP_1 essenziali di vita quotidiana proprie ed al contributo al mantenimento del coniuge determinato all'esito della separazione personale.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Considerato che
- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto: i) dai proventi dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita. Tenuto conto delle spese documentate esposte nel ricorso e nella relazione dell'OCC (tra cui in particolare il pagamento del canone di locazione ed il contributo al mantenimento del coniuge di
€ 100,00 mensili) e considerato, per contro, che per i costi non ricompresi in specifiche categorie (alimentari, vestiario, spese mediche, trasporti….) è già prevista una quota generica di spese
“varie” di € 120,00 mensili che consente di far fronte anche ad esigenze straordinarie di modesta entità, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione controllata può essere determinata in € 1.700,00 mensili, per dodici mensilità. L'importo così determinato potrà essere oggetto di revisione in corso di procedura a seguito della vendita dell'autovettura, che comporterà la cessazione del pagamento del relativo premio assicurativo;
ii) dalla autovettura Ford Fiesta anno 2016 TG FB631AD. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;
iii) dall'eventuale anticipo del TFR erogato dal datore di lavoro.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- sono inopponibili le eventuali cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.). Analogamente sono inopponibili le ordinanze di assegnazione già emesse ex art. 553 c.p.c., per i ratei scadenti in data posteriore all'apertura della liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1 (C.F. ). C.F._1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi. NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Gallarate, Via carlo Noè n. 45 Persona_1 ORDINA a il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e Parte_1 fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 16/12/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.700,00 netti, per dodici mensilità, per il mantenimento proprio e del nucleo familiare. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 16.12.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva..
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Dott. Nicola Cosentino
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 168/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(C.F. ), residente a [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rho, Piazza Libertà n. 16 presso lo studio dell'Avv. Zaira Sierchio, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesca Caputo, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal debitore sovraindebitato in data 5.9.2025, ai sensi dell'art. Parte_1 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. nominato dall'Occ Persona_1 delle camere di commercio di Como – Lecco, Cremona, Milano-Monza Brianza – Lodi, Pavia e Varese e relativi allegati.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussistono ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Saronno (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pagg. 4 e 18) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
(Relazione dell'O.C.C., pagg. 5, 7, 8, 12 - 17). La relazione ha ricostruito le cause dell'indebitamento, correlate alla stipula di numerosi contratti di finanziamento (alcuni dei quali sottoscritti per estinguere precedenti prestiti), alla persistente inattività lavorativa del coniuge e ad una condizione del ricorrente di “vulnerabilità psichica” e di “modalità affettiva dipendente nella relazione con l'ex moglie”, che potrebbe aver contribuito ad una gestione economica non adeguata del nucleo familiare. L'OCC ha inoltre verificato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 268 co. 3, c.c.i.i.;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il Sig. ha Parte_1 infatti debiti scaduti e non pagati per complessivi € 87.000,00 circa, per la quasi totalità nei confronti di istituti di credito e società finanziarie. Il debitore non è proprietario di beni mobili o immobili utilmente liquidabili per far fronte alle passività accumulate, ad eccezione di una autovettura immatricolata nell'anno 2016, il cui valore è stato stimato dall'OCC in € 4.500,00. Le passività non sono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito solo dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di con la quale il ricorrente deve provvedere anche alle spese CP_1 essenziali di vita quotidiana proprie ed al contributo al mantenimento del coniuge determinato all'esito della separazione personale.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Considerato che
- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto: i) dai proventi dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita. Tenuto conto delle spese documentate esposte nel ricorso e nella relazione dell'OCC (tra cui in particolare il pagamento del canone di locazione ed il contributo al mantenimento del coniuge di
€ 100,00 mensili) e considerato, per contro, che per i costi non ricompresi in specifiche categorie (alimentari, vestiario, spese mediche, trasporti….) è già prevista una quota generica di spese
“varie” di € 120,00 mensili che consente di far fronte anche ad esigenze straordinarie di modesta entità, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione controllata può essere determinata in € 1.700,00 mensili, per dodici mensilità. L'importo così determinato potrà essere oggetto di revisione in corso di procedura a seguito della vendita dell'autovettura, che comporterà la cessazione del pagamento del relativo premio assicurativo;
ii) dalla autovettura Ford Fiesta anno 2016 TG FB631AD. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;
iii) dall'eventuale anticipo del TFR erogato dal datore di lavoro.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- sono inopponibili le eventuali cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.). Analogamente sono inopponibili le ordinanze di assegnazione già emesse ex art. 553 c.p.c., per i ratei scadenti in data posteriore all'apertura della liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1 (C.F. ). C.F._1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi. NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Gallarate, Via carlo Noè n. 45 Persona_1 ORDINA a il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e Parte_1 fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 16/12/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.700,00 netti, per dodici mensilità, per il mantenimento proprio e del nucleo familiare. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 16.12.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva..
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Dott. Nicola Cosentino
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