CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.645/2025 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.289/2025 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 22.1.2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_1
AN e AN AN
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
, difeso ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord 1. in accoglimento parziale del ricorso, condannava il CP_3 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, per ciascun anno scolastico (e, quindi, per l'importo complessivo di euro 2.500,00) da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigettava la richiesta in relazione all'anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione e condannava il al pagamento di metà delle spese di lite liquidate – in CP_1 tale misura ridotta – in euro 600,00.
Ha proposto ricorso in appello la docente Parte_1 limitatamente alla pronuncia di rigetto per l'anno scolastico
2018/19 rilevando che la prescrizione dell'azione di adempimento, relativamente all'attribuzione della “Carta Elettronica Del
Docente”, può decorrere sia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire dal momento del conferimento degli incarichi, sia dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio, per cui in base all'art. 5 del DPCM 28/11/2016 (che, a partire dall'anno scolastico
2017/2018, prevede la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno) i docenti di ruolo avevano tutta la possibilità di esercitare il proprio diritto fino al 30 Ottobre 2018 donde la pag. 2/5 tempestività della messa in mora inoltrata all'amministrazione scolastica in data 30.10.2023 via pec.
L'appellante ha, pertanto, concluso per la parziale riforma della sentenza con condanna della amministrazione scolastica ad erogarle il beneficio anche per l'anno scolastico 2018/19 con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il che ha avversato il gravame rilevando CP_1 la correttezza della pronunciata prescrizione in relazione all'a.s.
2018/19 essendo decorsi, al momento del primo atto interruttivo del
30.10.2023, più di cinque anni dalla data in cui l'istante aveva stipulato il contratto di docenza (5.10.2018), citando la pronuncia della Corte di Cassazione n.17494 del 29.06.2025 a conferma del predetto criterio di decorrenza.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza ed il Collegio rinviava alla udienza del 20.11.25 ex art.127 ter cpc;
alla udienza del 20.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., Sentenza
n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della pag. 3/5 presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame parte appellante, alla udienza del
13.11.25 a seguito della rituale comunicazione del decreto del
14.10.25 che disponeva la trattazione scritta non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, parte appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore del CP_1 appellato delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 337,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 4/5 Napoli 20.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.645/2025 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.289/2025 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 22.1.2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_1
AN e AN AN
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
, difeso ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord 1. in accoglimento parziale del ricorso, condannava il CP_3 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, per ciascun anno scolastico (e, quindi, per l'importo complessivo di euro 2.500,00) da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigettava la richiesta in relazione all'anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione e condannava il al pagamento di metà delle spese di lite liquidate – in CP_1 tale misura ridotta – in euro 600,00.
Ha proposto ricorso in appello la docente Parte_1 limitatamente alla pronuncia di rigetto per l'anno scolastico
2018/19 rilevando che la prescrizione dell'azione di adempimento, relativamente all'attribuzione della “Carta Elettronica Del
Docente”, può decorrere sia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire dal momento del conferimento degli incarichi, sia dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio, per cui in base all'art. 5 del DPCM 28/11/2016 (che, a partire dall'anno scolastico
2017/2018, prevede la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno) i docenti di ruolo avevano tutta la possibilità di esercitare il proprio diritto fino al 30 Ottobre 2018 donde la pag. 2/5 tempestività della messa in mora inoltrata all'amministrazione scolastica in data 30.10.2023 via pec.
L'appellante ha, pertanto, concluso per la parziale riforma della sentenza con condanna della amministrazione scolastica ad erogarle il beneficio anche per l'anno scolastico 2018/19 con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il che ha avversato il gravame rilevando CP_1 la correttezza della pronunciata prescrizione in relazione all'a.s.
2018/19 essendo decorsi, al momento del primo atto interruttivo del
30.10.2023, più di cinque anni dalla data in cui l'istante aveva stipulato il contratto di docenza (5.10.2018), citando la pronuncia della Corte di Cassazione n.17494 del 29.06.2025 a conferma del predetto criterio di decorrenza.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza ed il Collegio rinviava alla udienza del 20.11.25 ex art.127 ter cpc;
alla udienza del 20.11.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., Sentenza
n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della pag. 3/5 presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame parte appellante, alla udienza del
13.11.25 a seguito della rituale comunicazione del decreto del
14.10.25 che disponeva la trattazione scritta non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, parte appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore del CP_1 appellato delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 337,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 4/5 Napoli 20.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5