Art. 57.
(Limiti dei poteri dell'autorita' occupante).
Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell'articolo 37, del primo comma dell'articolo 280 e quelle dell'articolo 281.
E' vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedelta' allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, puo' essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealta'.
(Limiti dei poteri dell'autorita' occupante).
Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell'articolo 37, del primo comma dell'articolo 280 e quelle dell'articolo 281.
E' vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedelta' allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, puo' essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealta'.