(Limiti dei poteri dell'autorita' occupante).
Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell'articolo 37, del primo comma dell'articolo 280 e quelle dell'articolo 281.
E' vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedelta' allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, puo' essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealta'.