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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1222/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via D. Alighieri, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lascala Roberto (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: ricostituzione rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il ripristino della rendita in godimento (16%) revocata a seguito di visita di revisione passiva all'esito della quale erano stati accertati miglioramenti delle condizioni psicofisiche tali da comportare una valutazione del danno biologico nella misura del 11%. A tal fine rappresentava: I) di aver prestato l'attività lavorativa di artigiano, riportando una serie di infortuni, tutti gestiti dall' di Vibo Valentia, ed in particolare: CP_1
- Infortunio del 21.11.2005 a seguito del quale è stata accertata una “Radicolopatia C5-C6 e C6- C7” valutata nella misura del 7%
- Infortunio del 14.10.2006 a seguito del quale è stata accertata una “Sindrome Fisiogena post trauma cranico” valutata nella misura del 5%
1 - infortunio del 20.04.2009 a seguito del quale è stata accertata una “Ipercheratosi diffusa mano sinistra” valutata nella misura del 5%; II) che a seguito di tali infortuni, l' riconosceva al CP_1 ricorrente un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% e che, pertanto, a seguito dell'ultimo infortunio veniva costituita in sua favore una rendita con decorrenza dal 20.04.2009; III) che l' con provvedimento del 27.01.2023– reso a seguito dell'accertamento CP_1 medico legale espletato in sede di revisione eseguita in data 21.12.2022 - comunicava che i postumi erano migliorati, in relazione all'infortunio del 21.11.2005, veniva effettuata una nuova valutazione nella misura del 4% rispetto alla precedente valutazione nella misura del 7%; con conseguente cessazione della rendita a far data dal 01.08.2022; IV) di aver in data 31.03.2023 presentato formale opposizione al giudizio espresso in sede di revisione, rigettata con provvedimento del 12.04.2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il parere medico espresso dall Sede di Vibo Valentia in CP_1 seguito all'accertamento medico legale espletato in sede di revisione del 21.12.2022 è illegittimo in quanto effettuato oltre il termine decennale dalla costituzione della rendita;
- Accertare e dichiarare che - per tutti i motivi sopra esposti e previa declaratoria di illegittimità del parere medico espresso dall Sede di Vibo Valentia in seguito all'accertamento medico legale CP_1 espletato in sede di revisione del 21.12.2022 - la “Radicolopatia C5-C6 e C6-C7” accertata in conseguenza dell'infortunio del 21.11.2005, comporta un grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del ricorrente del 7% e, conseguentemente, un grado di menomazione complessivo pari al 16%;
- per l'effetto condannare l - Sede di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione della relativa indennità a titolo di rendita nella misura mensile di € 156,69 a far data dal 01.08.2022 e, dunque, alla complessiva somma di € 3.290,49 calcolata fino alla data odierna, o a alla misura maggiore o minore che in definitiva dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato,
2 genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << a) Il sig.
è affetto da: “Ipercheratosi mano sinistra. Ernie discali cervicali dei metameri Parte_2
C3-C4, C5-C6 e C6-C7 con radicolopatia. Sindrome fisiogena post trauma cranico” b) La natura delle lesioni descritte è, senza dubbio, etiologicamente compatibile con la menomazione accertata nel 2009 e gli infortuni subiti il 21/11/2005 e 14/10/2006 e quindi risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità già accertato dai Sanitari dell'Ente. c) I postumi di natura permanente derivati da tali lesioni consistono in: “dermopatia cronica a genesi allergica, disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, radicolopatia C3-C4, C5-C6 e C6-C7” e causano riduzione permanente della integrità psico – fisica (danno biologico) che deve essere quantificato nella misura del 16 (sedici%) calcolata secondo le tabelle delle menomazioni di cui al D.M. N° 38 del 12/07/2000. d) Non sono, né obiettivamente né strumentalmente, riscontrabili le modifiche in senso riduttivo rilevate all'atto della visita di revisione>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente
3 e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi e la riconducibilità della riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziato nella misura del 16%, all'atto della visita di revisione, senza soluzione di continuità.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente dall'1.8.2022: data da cui decorrono gli effetti del provvedimento di revisione del 21.12.2022.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, a corrispondere al ricorrente , alla rendita vitalizia in misura Parte_1 pari al 16% con decorrenza dall'1.8.2022, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo già corrisposto, nel periodo, per lo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Lascala Roberto, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via D. Alighieri, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lascala Roberto (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: ricostituzione rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il ripristino della rendita in godimento (16%) revocata a seguito di visita di revisione passiva all'esito della quale erano stati accertati miglioramenti delle condizioni psicofisiche tali da comportare una valutazione del danno biologico nella misura del 11%. A tal fine rappresentava: I) di aver prestato l'attività lavorativa di artigiano, riportando una serie di infortuni, tutti gestiti dall' di Vibo Valentia, ed in particolare: CP_1
- Infortunio del 21.11.2005 a seguito del quale è stata accertata una “Radicolopatia C5-C6 e C6- C7” valutata nella misura del 7%
- Infortunio del 14.10.2006 a seguito del quale è stata accertata una “Sindrome Fisiogena post trauma cranico” valutata nella misura del 5%
1 - infortunio del 20.04.2009 a seguito del quale è stata accertata una “Ipercheratosi diffusa mano sinistra” valutata nella misura del 5%; II) che a seguito di tali infortuni, l' riconosceva al CP_1 ricorrente un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% e che, pertanto, a seguito dell'ultimo infortunio veniva costituita in sua favore una rendita con decorrenza dal 20.04.2009; III) che l' con provvedimento del 27.01.2023– reso a seguito dell'accertamento CP_1 medico legale espletato in sede di revisione eseguita in data 21.12.2022 - comunicava che i postumi erano migliorati, in relazione all'infortunio del 21.11.2005, veniva effettuata una nuova valutazione nella misura del 4% rispetto alla precedente valutazione nella misura del 7%; con conseguente cessazione della rendita a far data dal 01.08.2022; IV) di aver in data 31.03.2023 presentato formale opposizione al giudizio espresso in sede di revisione, rigettata con provvedimento del 12.04.2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il parere medico espresso dall Sede di Vibo Valentia in CP_1 seguito all'accertamento medico legale espletato in sede di revisione del 21.12.2022 è illegittimo in quanto effettuato oltre il termine decennale dalla costituzione della rendita;
- Accertare e dichiarare che - per tutti i motivi sopra esposti e previa declaratoria di illegittimità del parere medico espresso dall Sede di Vibo Valentia in seguito all'accertamento medico legale CP_1 espletato in sede di revisione del 21.12.2022 - la “Radicolopatia C5-C6 e C6-C7” accertata in conseguenza dell'infortunio del 21.11.2005, comporta un grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del ricorrente del 7% e, conseguentemente, un grado di menomazione complessivo pari al 16%;
- per l'effetto condannare l - Sede di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione della relativa indennità a titolo di rendita nella misura mensile di € 156,69 a far data dal 01.08.2022 e, dunque, alla complessiva somma di € 3.290,49 calcolata fino alla data odierna, o a alla misura maggiore o minore che in definitiva dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato,
2 genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << a) Il sig.
è affetto da: “Ipercheratosi mano sinistra. Ernie discali cervicali dei metameri Parte_2
C3-C4, C5-C6 e C6-C7 con radicolopatia. Sindrome fisiogena post trauma cranico” b) La natura delle lesioni descritte è, senza dubbio, etiologicamente compatibile con la menomazione accertata nel 2009 e gli infortuni subiti il 21/11/2005 e 14/10/2006 e quindi risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità già accertato dai Sanitari dell'Ente. c) I postumi di natura permanente derivati da tali lesioni consistono in: “dermopatia cronica a genesi allergica, disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, radicolopatia C3-C4, C5-C6 e C6-C7” e causano riduzione permanente della integrità psico – fisica (danno biologico) che deve essere quantificato nella misura del 16 (sedici%) calcolata secondo le tabelle delle menomazioni di cui al D.M. N° 38 del 12/07/2000. d) Non sono, né obiettivamente né strumentalmente, riscontrabili le modifiche in senso riduttivo rilevate all'atto della visita di revisione>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente
3 e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi e la riconducibilità della riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziato nella misura del 16%, all'atto della visita di revisione, senza soluzione di continuità.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente dall'1.8.2022: data da cui decorrono gli effetti del provvedimento di revisione del 21.12.2022.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, a corrispondere al ricorrente , alla rendita vitalizia in misura Parte_1 pari al 16% con decorrenza dall'1.8.2022, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo già corrisposto, nel periodo, per lo stesso titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Lascala Roberto, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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