Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 2885
CASS
Sentenza 19 gennaio 1994

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I registri I.V.A. che alla stregua del disposto del comma sesto dell'art. 1 D.L. n. 429 del 1982 (convertito in legge n. 516 del 1982), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 1991 (convertito in legge n. 154 del 1991), dovevano essere tenuti e conservati, tra le altre scritture contabili, in conformità all'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non erano tutti quelli prescritti per qualsiasi categoria di contribuenti, bensì quelli alla cui tenuta erano obbligate le categorie individuate nel primo alinea dell'art. 14 del detto d.P.R., ossia le società e gli enti imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 del medesimo decreto. Ne consegue che anche per i soggetti indicati nel secondo comma del succitato art. 13 (e tra questi le persone fisiche che esercitano arti e professioni) i registri ai fini I.V.A. la cui omessa tenuta o conservazione era sanzionata quale contravvenzione dal menzionato comma sesto dell'art. 1 del D.L. n. 429 del 1982, erano quelli stessi che essi avevano in comune per legge con le società e gli imprenditori suindicati, tra i quali non rientrava quello delle somme in deposito - prescritto dal D.M. 31 ottobre 1974 -, la cui omessa tenuta da parte di un professionista non ha integrato quindi la contravvenzione in questione.

Il disposto del comma sesto dell'art. 1 D.L. n. 429 del 1982 (convertito in legge 516 del 1982), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 1991 (convertito in legge n. 154 del 1991), ed ancora applicabile alle infrazioni commesse prima di tale data in forza del principio di "ultrattività" delle leggi penali finanziarie (art. 20 legge n. 4 del 1929), che sanziona penalmente la condotta di "chi non tiene o non conserva in conformità all'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'art. 14 del medesimo decreto", non è "norma penale in bianco". Il fenomeno della "norma penale in bianco", infatti, riguarda la determinazione del precetto della norma penale (e, sporadicamente, anche la determinazione della sanzione penale entro stretti limiti prefissati dalla legge), la cui definizione la stessa legge penale demanda ad atti normativi sottordinati nella gerarchia delle fonti del diritto, quale il regolamento o il provvedimento della pubblica autorità. La norma in questione, invece, definisce la condotta sanzionata rinviando non ad una fonte sottordinata ma ad una legge extrapenale, quale appunto quella tributaria, il cui precetto non diviene esso stesso norma penale, ma opera come un requisito del fatto previsto dal precetto contenuto nella norma penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 2885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2885
    Data del deposito : 19 gennaio 1994

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