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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3860/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3860/2025, promosso da: nato in [...] l'[...], c.f. Parte_1
, ; C.F._1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Michela CUCCHETTI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato l'8.4.2025, cittadino colombiano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento Cat. A.12/2025/Immig/II Sez/23BS039901 del 14.2.2025, a lui notificato 14.3.2025, con cui la Questura di Brescia ha respinto la sua istanza del 10.2.2023, volta al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quale coniuge di , nata in Persona_1
Colombia il 15.3.1990 e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
2. A fondamento della decisione impugnata, l'amministrazione ha posto l'accertata insussistenza del requisito reddituale previsto dagli artt. 29-30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'omessa dichiarazione di presenza ex art. 1 l. 28 maggio 2007, n. 68.
3. La procuratrice del ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato le valutazioni effettuate dalla Questura di Brescia.
In particolare, ha eccepito che giunto in Italia dalla Spagna, pur non avendo Parte_1 rilasciato la dichiarazione di presenza entro otto giorni del suo ingresso in Italia (avvenuto in data 1.12.2022), già in data 6.12.2022 aveva depositato presso il Comune di Piancogno (BS) la comunicazione di ospitalità a firma della suocera nata in [...] il [...]), Persona_2
Pag. 1 di 4 intestataria del contratto di locazione e convivente con lui e con la moglie.
Inoltre, la difesa ha evidenziato che la coniuge versa in uno stato di invalidità e per tale ragione il ricorrente deve starle vicino e assisterla.
Infine, ha allegato lo svolgimento di regolare attività lavorativa.
Sulla base di quanto sopra esposto, la procuratrice di ha invocato declaratoria Parte_1 di nullità della decisione impugnata, con tutte le conseguenze del caso, tra cui l'ordine alla Questura di Brescia di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto in favore del ricorrente. Il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
4. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 5.9.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, ha depositato la documentazione acquisita dalla Questura nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione impugnata.
5. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 15.9.2025 è stato liberamente interrogato il quale ha dichiarato: Parte_1
- di trovarsi in Italia da tre anni e di avere lavorato in forza di contratto a tempo indeterminato, con mansioni di magazziniere;
- di dover assistere la moglie con percentuale di invalidità pari al 70% e in via di aggravamento;
- che, a séguito del provvedimento di espulsione, il rapporto di lavoro è cessato, ma che il datore ha promesso di riassumerlo.
6. Rimessa la causa a questo Giudice, in data 20.11.2025 è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa. In data 16.11.2025 il difensore di
[...] ha tempestivamente depositato una nota scritta, con la quale ha insistito per Parte_1
l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui l'inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Sebbene l'istante abbia formalmente chiesto una declaratoria di nullità dell'atto amministrativo, non vi è dubbio che egli ha posto a fondamento del ricorso la ritenuta sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. La domanda deve essere, quindi, interpretata come volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti di tale titolo di soggiorno.
2. Volgendo la disamina al merito del ricorso, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi di séguito esposti.
3. Va ricordato, innanzitutto, che in base all'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998 il ricongiungimento familiare è subordinato alla dimostrazione, tra l'altro, della disponibilità di «un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere».
Come statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa
Pag. 2 di 4 C-578/08 (punti 47 e 48) e ribadito con la più recente pronuncia del 3 ottobre 2019 nella causa C- 302/18 (punto 39), il termine «sufficienti», contenuto nel testo dell'art. 7, par. 1, lett. c), della Direttiva 2003/86/CE, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono indicare un importo di riferimento, mentre essi non possono invece stabilire un importo di reddito minimo, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Diversamente, infatti, si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento previsti dall'art. 17 della medesima direttiva.
Sulla base delle stesse considerazioni, anche il Consiglio di Stato ha, peraltro, più volte ribadito che, «ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, il requisito reddituale deve essere oggetto di una valutazione non rigidamente ancorata al conseguimento, nel pregresso periodo di validità del permesso, di redditi non inferiori alla soglia prevista dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ma, al contrario, deve estendersi anche alla considerazione della prevedibile capacità reddituale futura, siccome desumibile da nuove opportunità di lavoro e fonti di guadagno, se formalmente e tempestivamente documentate» (v. Cons. St., 19 marzo 2020, n. 1940 e la giurisprudenza ivi richiamata;
v. altresì Cons. St., 20 ottobre 2016, n. 4386).
4. Ebbene, ha dimostrato che, sùbito dopo la presentazione della domanda Parte_1 amministrativa, è stato assunto con mansioni di magazziniere, percependo un reddito da lavoro pari, nel 2023, a 14.901,39 euro e, nel 2024, pari a 20.284,02 euro. A tale reddito, si è aggiunto nel 2023 quello della coniuge pari a 5.685,75 euro (cfr. le certificazioni uniche 2024-2025 sub docc. 13-14 fasc. ricorrente).
Tali importi superano la soglia minima richiesta dalla legge, tenuto conto, peraltro, che lo straniero non ha figli, come dallo stesso dichiarato e documentato (v. il certificato di stato di famiglia della coniuge sub doc. 4 fasc. ricorrente e v. anche p. 56 della documentazione compiegata in atti dalla resistente).
Sebbene il rapporto di lavoro si sia dovuto risolvere con l'emissione, da parte della Questura, della decisione qui impugnata, il ricorrente ha dato dimostrazione di avere concrete prospettive di riassunzione, come dichiarato dal suo preposto comparso all'udienza del 15.9.2025 e come risulta anche dalla lettera di intenti sottoscritta il 22.9.2025 dal legale rappresentante dalla datrice di lavoro Giomag s.r.l., prodotta da parte ricorrente con nota del 6.10.2025 (doc. 15).
Resta comunque il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, l'interessato possedeva, già al momento dell'emissione di quest'ultimo, il requisito reddituale richiesto dalla disciplina citata (v., a conferma, anche la busta paga alle pp. 61 ss. della documentazione depositata da parte convenuta) ed era stabilmente inserito nel mondo produttivo, ciò che costituisce un chiaro indice di integrazione sociale.
5. La Questura ha altresì contestato l'omessa osservanza, da parte dello straniero, dell'obbligo di cui all'art. 1, commi 2 e 3, l. 68/2007, con conseguente sopravvenuta irregolarità della sua presenza in Italia.
Tale norma stabilisce che «al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno». E aggiunge che, in caso di inosservanza di tale obbligo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, «lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del […] testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione [di presenza], si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso».
In ordine a tale omissione, la S.C. ha così statuito: «Lo straniero che entri in Italia da un Paese dell'area Schengen è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore della provincia entro otto giorni dall'ingresso e, in difetto, può essere espulso, non perché entrato clandestinamente ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, ma solo perché "irregolare", non avendo presentato tempestiva dichiarazione di presenza, che per i soggiorni di breve durata (90 giorni) esonera dalla richiesta del permesso di soggiorno, spettando comunque allo straniero l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale» (Cass., sez. VI, 12 gennaio 2018, n. 700).
Pag. 3 di 4 Anche in questo caso resta precluso ogni automatismo espulsivo poiché, ove l'interessato alleghi la presenza di legami familiari qualificati sul territorio nazionale, gli stessi dovranno essere valutati alla luce dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella versione risultante dalla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo a chi abbia «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» (v. Cass., sez. I, 2 agosto 2022, n. 23967). Ciò in linea, tra l'altro, con il disposto dell'art. 5, comma 3, della Direttiva 2003/86/CE, secondo cui, in deroga alla regola generale di presentazione ed esame della domanda quando i familiari soggiornano ancóra all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante, «uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata quando i familiari si trovano già nel suo territorio».
6. Ebbene, nel caso di specie, si osserva che giunto in Italia in data Parte_1
1.12.2022 (v. quanto risultante dal passaporto a p. 51 della documentazione prodotta dalla resistente), ha presentato, presso il Comune di Piancogno (BS), la comunicazione di ospitalità in data 6.12.2022 (v. p. 34 della documentazione compiegata dalla convenuta), prima dello scadere del termine di otto giorni previsto dalla normativa sopra riportata;
il che porta ad escludere ogni elemento intenzionale in ordine a detta violazione.
7. Ciò posto e in ogni caso, l'istante vive con la coniuge nata in Persona_1
Colombia il 15.3.1990, la quale versa in uno stato di salute precario e necessita dell'assistenza e della vicinanza dell'istante. Detta condizione trova pieno riscontro nei verbali dell'INPS, con i quali il 2.8.2024 è stata riconosciuta alla donna un'invalidità del 70% (v. doc. 12 fasc. ricorrente), oltreché nei certificati di pronto soccorso compiegati in atti (v. doc. 16 fasc. ricorrente, prodotto con nota del 6.10.2025).
8. In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che un eventuale allontanamento di
[...] costituirebbe una misura palesemente sproporzionata, che andrebbe a ledere il suo Parte_1 diritto fondamentale di preservare il legame con la coniuge, tutelato art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
9. In conclusione, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parte_1
10. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale), poiché il ricorso è stato accolto sul fondamento di elementi, come la condizione di invalidità della coniuge, che non risulta siano stati sottoposti all'attenzione dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che nato in [...] l'[...] (c.f. Parte_1
, CUI 06SIWIM), ha diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi C.F._1 familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura di Brescia di provvedere in conformità; compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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