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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3021 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata per il presente giudizio in Roma, alla Via Eleonora Duse n.
5G, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Caponi (C.F.
del Foro di Roma, il quale la rappresenta e C.F._2 difende nel presente giudizio per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dalla L.D. Legal S.t.A. a r.l. ( ), nella P.IVA_2 persona dell'Avv. Luca Leone ( ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Dardanelli n. 21, presso il suo studio, in virtù di procura rilasciata su documento informatico separato
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
si opponeva al precetto intimatole da
[...] [...]
in forza di contratto di mutuo Controparte_1
concesso ex art. 38 e ss. D.Lgs. 385/1993 dalla Controparte_2
in proprio favore in solido con a
[...] Controparte_3
1 rogito del Notaio in data 30.06.2010 (Rep. 34674/Racc. Per_1
13587, per i seguenti motivi:
1) carenza di rappresentanza di la carenza di procura per la CP_1
difesa avversaria e la carenza di legittimazione attiva di CP_1
2) incertezza, illiquidità, inesigibilità, e indeterminatezza del credito e violazione dell'obbligo di trasparenza per l'ammortamento alla francese.
Chiedeva, quindi, “in via cautelare, anche inaudita altera parte,(di) concedere ex art. 615 c.p.c. la sospensione del precetto opposto e di ogni conseguente esecuzione;
2) in via principale, nel merito, previo accertamento delle violazioni di legge tutte contestate con il presente atto, (di) dichiarare ex artt. 615 e 617 c.p.c. l'illegittimità, invalidità, inefficacia, inammissibilità, improcedibilità, prescrizione e inopponibilità all'odierna opponente del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo concesso ex art. 38 e ss. D.Lgs. 385/1993 dalla a rogito del Notaio Controparte_2 Per_1
in data 30/06/2010 (Rep. 34674/Racc. 13587), e del conseguente atto di precetto notificato in data 27/12/2023 per conto di (cfr. all. 01) CP_1 ed anche per l'effetto, 3) in via subordinata, (di) rideterminare, rettificare e ridurre il quantum debeatur oggetto dell'atto di precetto de quo per l'importo che verrà accertato nel corso del giudizio di merito o ritenuto di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si costituiva l'opposta Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa
[...]
confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
1) Difetto di procura.
2 La parte opposta, ha prodotto la procura Rep. 49.784 / Racc. 22.934 autenticata dal Notaio Dott. di Milano in data 4 febbraio Persona_2
2021 in virtù della quale è stata incaricata da e la CP_4 CP_1
procura speciale autenticata dal Notaio Dott. in data 25 Persona_3
settembre 2020 ai numeri 22298 di Repertorio e 10843 di Raccolta in virtù della quale l'Avv. Amodeo rappresenta (all. d ed e CP_4
comparsa di costituzione e risposta); inoltre la procura alle liti allegata al precetto in favore dell'Avv. Amodeo è stata conferita dalla e CP_4 per essa dall'amministratore delegato detti documenti Controparte_5
sono stati muniti di attestazione di conformità del difensore della parte opposta con la conseguenza che fanno fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti. Il comma 3 bis dell'articolo 16 undecies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in vigore dal 21 agosto 2015 come introdotto dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, di conversione, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83) stabilisce che: “I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.” Da ciò discende che le attestazioni di conformità eseguite dall'avvocato difensore di una delle parti processuali, nel PCT, disciplinate dal d.l. 179/2012, dalla legge sulle notifiche in proprio (l. 53/1994) e dal c.p.c., sono da considerare atti pubblici anche ai sensi dell'art. 2699 c.c.
Da ciò deriva direttamente che la pubblica fede attribuita alle attestazioni può essere contestata solamente con lo strumento della querela –mancata nel caso di specie- di cui all'art. 221 c.p.c., come previsto dall'art. 2700 c.c.. Risulta quindi che la parte opposta è regolarmente rappresentata da Parte_2
, con sede legale in Donato Milanese in via dell'Unione Europea
[...]
6/A, C.F. , REA n. 18888273, giusta procura rep. 55.553 P.IVA_3
– racc. 25.807, autenticata dal notaio di Milano in data Persona_2
9 Agosto 2022 (All. A fascicolo parte opposta ), reg.to il 10/08/2022 n.
3 71711, serie 1T , in Milano DP I a sua volta rappresentata dalla dott.ssa nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_6
giusta procura speciale autentica dal notaio C.F._4
dott. di Milano in data 21 ottobre 2022 ai numeri 5488 Persona_4
di Repertorio e 4129 di Raccolta (All. B fascicolo parte opposta), rilasciata dal dott. munito dei Parte_3
necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 14.10. 2022 L'eccezione relativa alla nullità del precetto per mancanza di procura sarebbe comunque infondata in quanto il precetto, non è un atto processuale, ma solo un atto preliminare,benché necessario, del processo esecutivo, avente natura sostanziale (Cass. 25002/2008; Cass. 3998/2006; Cass. 5368/2003;
Cass. 1471/1996).Ne consegue quindi che, trovando applicazione le norme sulla rappresentanza sostanziale, da un lato, non è necessario che il precetto sia sottoscritto da un legale (Cass. 10497/2006; Cass.
3998/2006; Cass.9913/1994); dall'altro, la procura al difensore può essere conferita dal creditore anche dopo la notifica del precetto, equivalendo a ratifica (con effetto retroattivo) dell'attività posta in essere dal falsus procurator,fermo restando che il conferimento della procura deve aver luogo, al più tardi, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione eventualmente promosso da controparte (Cass.
19362/2007; Cass. 9365/2000; Cass. 9873/1997), come è ulteriormente accaduto nel caso di specie. Il file depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta “Procura alle liti Controparte_7
”dalla parte opposta, relativo alla procura alle liti, risulta sottoscritto
[...] sia in apertura del file dall'avvocato Leone sia digitalmente da CP_6 all'interno del documento come si evince compulsando il formato
[...]
“Firmato digitalmente con ora della autenticazione e Controparte_6 certificati.
Il precetto deve contenere, poi, l'indicazione dell'ammontare del debito (ma non anche del procedimento logico-giuridico o del calcolo matematico per determinarla: Cass. 11281/1993)cosicchè è infondata l'ulteriore doglianza dell'opponente.
2) Infondatezza del motivo relativo al difetto di legittimazione attiva dell'opposta
4 Parimenti è infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta dal momento che quest'ultima ha prodotto copia del contratto di scissione del Notaio - Repertorio n. 39399 Raccolta Per_5
n. 20019 nel quale si stabilisce che “ Il Compendio Scisso si intende comprensivo anche degli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a
PS dalla propedeutica scissione (la Scissione Intragruppo) di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., interamente partecipata da PS, a favore della stessa PS (cfr. all.G fascicolo opposta) e, quindi, deve ritenersi venuta ameno ogni possibilità di contestazione atteso che la legittimazione è mutuata proprio dall'atto di scissione;
quanto invece alla riconducibilità del credito all'interno del perimetro scisso e oggetto di avviso in GU, va applicato il principio dettato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 21821 del 20 luglio
2023 secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialerecante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché,ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria
o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; nel caso di specie dalla Gazzetta Ufficiale si evincono le categorie degli elementi ceduti dando certezza che il credito azionato sia ricompreso in quelli ceduti dal momento che afferma “In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008”
5 sicchè deve ritenersi che , il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità a essere identificato “ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008” come “a sofferenza”, compreso tra le poste trasferite alla società opposta. La richiesta di esibizione degli allegati relativi al progetto di scissione è pertanto superflua in quanto il compendio scisso riguarda l'intero perimetro dei crediti a sofferenza appartenenti alla società oggetto di scissione ed in favore della società opposta.
3.Eccessività e indeterminatezza della somma precettata
L'ipotetica eccessività della somma portata nel precetto, non ricorrente nel caso di specie, non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Sentenza n.
2160 del 30/01/2013). L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.(Cass. Sez. 3 sent n.4008 del 2013), né risulta che la parte opponente abbia provato l'avvenuto pagamento delle somme intimate o dei crediti nascenti dal titolo esecutivo, come era suo onere e come determinate in modo puntuale secondo le pattuizioni contrattuali e il piano di ammortamento.
4.Prescrizione
E'infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che,
6 con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cass.sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
5. Decadenza dal beneficio del termine.
La richiesta di adempimento dell'intero debito residuo, contenuta al più nel precetto, evidenzia inequivocabilmente la volontà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la eventuale previsione contrattuale, che richieda l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero (cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass.,
5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984).
6.Illegittimità della capitalizzazione degli interessi secondo piano di ammortamento alla francese.
In tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.(cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
7.Inussistenza del titolo esecutivo ex art. 474 cpc
Quanto all'eccezione che il giudice rilevi d 'ufficio l'insussistenza del titolo esecutivo , in quanto secondo la prospettazione attorea l'atto pubblico di mutuo non certifica, alla sua conclusione, il sorgere di alcuna obbligazione di restituzione a carico del mutuatario in ragione della finta traditio da parte dell'istituto mutuante e della costituzione della somma mutuata in deposito infruttifero basata sulle argomentazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione Civile
7 Sez. 3 Num. 12007 Anno 2024, il Tribunale ritiene che ci si debba discostare da tale pronuncia isolata e dare continuità all'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche la somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali ( Cass. Civ. n. 25632/2017 ; ord. 34116/2023;9229/2022).
La circostanza che la somma sia stata poi costituita in deposito, lascia perfettamente realizzata, infatti, la creazione della disponibilità giuridica a favore del mutuatario in quanto il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante, di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla
(Sez. U - , Sentenza n. 5968 del 06/03/2025).Né è conferente la richiesta di sospendere il processo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione in merito alla legittimità del mutuo stipulato per ripianare pregresse passività dal momento che non consta che la circostanza in fatto sia stata debitamente allegata e documentata e dovendosi dare continuità all'orientamento prevalente e maggioritario secondo cui il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il
8 loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. (cfr Cass sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022). Peraltro, nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Suprema Corte di cassazione
Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 la quale ha stabilito che è valido e costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , avverso il Parte_1
precetto notificatole da Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Rigetta l'opposizione ;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro Controparte_1
11229,00 per spese legali oltre iva e cpa ed euro 1684,35 per spese generali.
- Roma, 19.6.2025 Il Giudice
Dott.Romolo Ciufolini
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