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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PO FABRIZIO, EL
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11916/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso gEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dEmail_2t
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0053824311502 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 097 2022 0053824311502 000, notificata il 4.4.2024 ai fini Irpef 2016, di € 41.576,45.
Parte ricorrente deduceva l'errata formazione del ruolo intestato al Sig. Nominativo_1i, nonostante la dichiarazione di successione che in data 20.12.2021 fosse stata trasmessa all'Ufficio, in violazione dell'art. 65, comma 2, Dpr n. 600/73, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza ex art. 36 ter del Dpr n. 600/73 (31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione),
l'infondatezza della pretesa, il vizio di motivazioone della stessa e l'intervenuta prescrizione. Allegava
l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con spese da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate in data 23.12.2025, che invocava la notifica di avviso bonario, come da all.
1. Sosteneva che la formazione del ruolo va fatta a nome del "de cuius" come da giurisprudenza di Cassazione, che la decadenza e la prescrizione non sussistevano, invocando la proroga emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che la motivazione era sufficiente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, tenuto conto del contenuto vincolato della cartella di pagamento.
Allegava avviso bonario e relata.
In data 2.10.2025, Parte ricorrente aveva rilevato la allora mancata costituzione avversaria insistendo nella domanda.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La ragione che rileva ai fini del decidere consiste nella dedotta decadenza ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr
n. 600/73, atteso che la pretesa fiscale riguarda l'Irpef 2016 e che, nei confronti della ricorrente, la cartella impugnata, noitifcata il 4.4.2024, costituisce il primo atto con cui tale pretesa è stata avanzata nei suoi confronti.
A pagg.
3-6 delle controdeduzioni dell'Ufficio si enumerano i vari provvedimenti di legge sulla sospensione emergenziale, senza tuttavia specificare, come rispetto all'annualità 2016, la pretesa di cui è causa possa ravvisarsi tempestiva, in presenza di una notifica avvenuta 8 anni dopo.
L'art. 36 ter del Dpr n. 600/73, fondatamente invocato dalla Parte ricorrente, pone il termine decadenziale del 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione, con la conseguenza che, anche applicando la proroga emergenziale citata in atti, la notifica della cartella opposta appare tardiva.
Per tale assorbente ragione il ricorso va accolto.
Le spese sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore di Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso CUT da distrarsi al difensore della ricorrente.
Il EL Il Presidente
BR Cuppone SO RV
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PO FABRIZIO, EL
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11916/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso gEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dEmail_2t
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0053824311502 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 097 2022 0053824311502 000, notificata il 4.4.2024 ai fini Irpef 2016, di € 41.576,45.
Parte ricorrente deduceva l'errata formazione del ruolo intestato al Sig. Nominativo_1i, nonostante la dichiarazione di successione che in data 20.12.2021 fosse stata trasmessa all'Ufficio, in violazione dell'art. 65, comma 2, Dpr n. 600/73, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza ex art. 36 ter del Dpr n. 600/73 (31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione),
l'infondatezza della pretesa, il vizio di motivazioone della stessa e l'intervenuta prescrizione. Allegava
l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con spese da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate in data 23.12.2025, che invocava la notifica di avviso bonario, come da all.
1. Sosteneva che la formazione del ruolo va fatta a nome del "de cuius" come da giurisprudenza di Cassazione, che la decadenza e la prescrizione non sussistevano, invocando la proroga emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che la motivazione era sufficiente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, tenuto conto del contenuto vincolato della cartella di pagamento.
Allegava avviso bonario e relata.
In data 2.10.2025, Parte ricorrente aveva rilevato la allora mancata costituzione avversaria insistendo nella domanda.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La ragione che rileva ai fini del decidere consiste nella dedotta decadenza ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr
n. 600/73, atteso che la pretesa fiscale riguarda l'Irpef 2016 e che, nei confronti della ricorrente, la cartella impugnata, noitifcata il 4.4.2024, costituisce il primo atto con cui tale pretesa è stata avanzata nei suoi confronti.
A pagg.
3-6 delle controdeduzioni dell'Ufficio si enumerano i vari provvedimenti di legge sulla sospensione emergenziale, senza tuttavia specificare, come rispetto all'annualità 2016, la pretesa di cui è causa possa ravvisarsi tempestiva, in presenza di una notifica avvenuta 8 anni dopo.
L'art. 36 ter del Dpr n. 600/73, fondatamente invocato dalla Parte ricorrente, pone il termine decadenziale del 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione, con la conseguenza che, anche applicando la proroga emergenziale citata in atti, la notifica della cartella opposta appare tardiva.
Per tale assorbente ragione il ricorso va accolto.
Le spese sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore di Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso CUT da distrarsi al difensore della ricorrente.
Il EL Il Presidente
BR Cuppone SO RV