Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 2045
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la propria decisione di assoluzione, escludendo la sufficienza degli elementi probatori per dimostrare il contributo causale di LO IC all'associazione mafiosa. La Corte ha sottolineato che le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche e non fornivano indicazioni specifiche sulle condotte di LO IC, e che le captazioni non erano convergenti o decisive. La Corte ha inoltre applicato correttamente i principi giurisprudenziali relativi alla valutazione delle prove in caso di riforma della sentenza di primo grado.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per assenza di motivazione sulla responsabilità

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sia in contrasto logico e giuridico con la valida rinuncia espressa ai motivi di appello sulla responsabilità.

  • Inammissibile
    Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione riguardo alla datazione della partecipazione associativa

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la genericità del motivo non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità precluda la deduzione di questioni inerenti la cessazione della condotta antigiuridica.

  • Inammissibile
    Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione riguardo alla datazione della partecipazione associativa

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la genericità del motivo non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità precluda la deduzione di questioni inerenti la cessazione della condotta antigiuridica.

  • Accolto
    Omesso esame del motivo di appello sulla confisca e assenza di motivazione sulla capacità reddituale, nesso tra acquisto e reato, e difetto di sproporzione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto, in quanto la sentenza era priva di motivazione su tale aspetto.

  • Rigettato
    Omesso esame del motivo di appello sulla circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato questo motivo, poiché la questione era compresa nella rinuncia validamente espressa ai motivi sulla responsabilità, escludendo che la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, comprenda anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 2045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2045
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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