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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1796 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1796 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to LANNI MICHELE;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, l'istante chiedeva, previo accertamento del diritto all'attribuzione della I posizione economica per il profilo ATA di assistente tecnico con decorrenza dal 01.07.2013, condannare il resistente a corrispondergli la somma di € 5.491,85 maturata nel periodo da luglio 2013 al mese di agosto 2022, oltre interessi come per legge.
Esponeva di essere in servizio presso l'Istituto Magistrale Varrone di Cassino, assunta a far data dal
1.09.2006, con inquadramento come collaboratore scolastico appartenente all'area A del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e di essere inserito nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione della I posizione economica per il personale ATA, avendo svolto la prescritta attività formativa. Deduceva che, nonostante il possesso di tutti i titoli prescritti dalle disposizioni collettive, il Pt_2
non aveva dato corso al riconoscimento della predetta progressione stipendiale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
Autorizzato il deposito di ulteriore documentazione ex art. 421 c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2024.
La domanda non può trovare accoglimento per insufficiente allegazione documentale.
L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in €1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di
Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del
DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”
Con accordo del 20.10.2008, concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, è stato stabilito che: “[…] 5.7. Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al comma 6 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili. […] 5.10. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma
7. 5.11. Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo articolo 7. 5.12. Le posizioni economiche eventualmente disponibili a seguito di incremento delle risorse finanziarie sono assegnate secondo i criteri disciplinati con il presente Accordo.
5.13. Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie.”
Infine, l'art. 7 del citato Accordo prevede che: “[…] 7.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 50
CCNL 29 novembre 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, la prima posizione economica è attribuita dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in graduatoria. […].
7.3. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione dell' Controparte_2
”.
[...]
Ripercorsa la disciplina negoziale di riferimento, dall'esame della produzione attorea come integrata ex art. 421 c.p.c. (essendo quella prodotta in allegato al ricorso insufficiente a fini probatori) parte ricorrente avrebbe dovuto produrre:
- l'attestato di qualificazione professionale avanzata per il profilo di a.t. richiesto dalla contrattazione collettiva, non essendo a tale fine sufficiente la mera partecipazione ai corsi di formazione;
- la graduatoria finale dei beneficiari della I posizione economica per il profilo a.t., al fine di accertare: quanti candidati siano stati individuati come aventi diritto;
se gli stessi avevano o meno un punteggio inferiore a quello della ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tale accertamento risulta indispensabile posto che le posizioni economiche sono riconosciute secondo le disponibilità finanziarie all'uopo stanziate dall'Amministrazione di appartenenza.
È stata unicamente prodotta in atti, a seguito di richiesta ex art. 421 c.p.c., la graduatoria selettiva allegata alla nota prot. 2919/42 del 12.07.2013, con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto di riferimento ha comunicato un elenco (peraltro riprodotto senza i cognomi degli aspiranti, cosicché risulta impossibile stabilire con certezza se la ricorrente vi sia compresa), di nominativi relativi a dipendenti che avevano terminato il corso di formazione del personale ATA, prima posizione economica, secondo segmento. Nulla per le spese di lite, in ragione della contumacia del le stesse non vengono dichiarate Pt_2
irripetibili, posto che la prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. si applica unicamente ali giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.
p.q.m.
rigetta la domanda nulla per le spese di lite
Così deciso in data 8.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1796 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1796 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to LANNI MICHELE;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, l'istante chiedeva, previo accertamento del diritto all'attribuzione della I posizione economica per il profilo ATA di assistente tecnico con decorrenza dal 01.07.2013, condannare il resistente a corrispondergli la somma di € 5.491,85 maturata nel periodo da luglio 2013 al mese di agosto 2022, oltre interessi come per legge.
Esponeva di essere in servizio presso l'Istituto Magistrale Varrone di Cassino, assunta a far data dal
1.09.2006, con inquadramento come collaboratore scolastico appartenente all'area A del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e di essere inserito nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione della I posizione economica per il personale ATA, avendo svolto la prescritta attività formativa. Deduceva che, nonostante il possesso di tutti i titoli prescritti dalle disposizioni collettive, il Pt_2
non aveva dato corso al riconoscimento della predetta progressione stipendiale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
Autorizzato il deposito di ulteriore documentazione ex art. 421 c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2024.
La domanda non può trovare accoglimento per insufficiente allegazione documentale.
L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in €1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di
Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del
DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”
Con accordo del 20.10.2008, concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, è stato stabilito che: “[…] 5.7. Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al comma 6 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili. […] 5.10. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma
7. 5.11. Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo articolo 7. 5.12. Le posizioni economiche eventualmente disponibili a seguito di incremento delle risorse finanziarie sono assegnate secondo i criteri disciplinati con il presente Accordo.
5.13. Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie.”
Infine, l'art. 7 del citato Accordo prevede che: “[…] 7.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 50
CCNL 29 novembre 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, la prima posizione economica è attribuita dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in graduatoria. […].
7.3. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione dell' Controparte_2
”.
[...]
Ripercorsa la disciplina negoziale di riferimento, dall'esame della produzione attorea come integrata ex art. 421 c.p.c. (essendo quella prodotta in allegato al ricorso insufficiente a fini probatori) parte ricorrente avrebbe dovuto produrre:
- l'attestato di qualificazione professionale avanzata per il profilo di a.t. richiesto dalla contrattazione collettiva, non essendo a tale fine sufficiente la mera partecipazione ai corsi di formazione;
- la graduatoria finale dei beneficiari della I posizione economica per il profilo a.t., al fine di accertare: quanti candidati siano stati individuati come aventi diritto;
se gli stessi avevano o meno un punteggio inferiore a quello della ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tale accertamento risulta indispensabile posto che le posizioni economiche sono riconosciute secondo le disponibilità finanziarie all'uopo stanziate dall'Amministrazione di appartenenza.
È stata unicamente prodotta in atti, a seguito di richiesta ex art. 421 c.p.c., la graduatoria selettiva allegata alla nota prot. 2919/42 del 12.07.2013, con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto di riferimento ha comunicato un elenco (peraltro riprodotto senza i cognomi degli aspiranti, cosicché risulta impossibile stabilire con certezza se la ricorrente vi sia compresa), di nominativi relativi a dipendenti che avevano terminato il corso di formazione del personale ATA, prima posizione economica, secondo segmento. Nulla per le spese di lite, in ragione della contumacia del le stesse non vengono dichiarate Pt_2
irripetibili, posto che la prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. si applica unicamente ali giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.
p.q.m.
rigetta la domanda nulla per le spese di lite
Così deciso in data 8.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri