Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 12
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, dal Giudice Annalisa Gualtieri, riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua amministrazione scolastica. La parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento della prima posizione economica per il profilo ATA di assistente tecnico, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2013, e il pagamento di una somma arretrata. La questione centrale era se il ricorrente avesse soddisfatto i requisiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione della posizione economica, in particolare la necessità di un attestato di qualificazione professionale e la presenza in graduatoria.

Il Giudice ha rigettato la domanda, evidenziando l'insufficienza della documentazione presentata. In particolare, ha sottolineato che il ricorrente non ha fornito l'attestato di qualificazione richiesto né la graduatoria finale dei beneficiari, elementi essenziali per dimostrare il diritto alla progressione stipendiale. Inoltre, ha chiarito che la mera partecipazione ai corsi di formazione non era sufficiente per il riconoscimento della posizione economica. La decisione si basa su una rigorosa interpretazione delle norme contrattuali e sulla necessità di prove documentali adeguate, confermando l'importanza della trasparenza e della correttezza procedurale nel riconoscimento dei diritti economici dei lavoratori. Nulla è stato disposto per le spese di lite, data la contumacia della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 12
    Giurisdizione : Trib. Cassino
    Numero : 12
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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