TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15851/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. IOLE Parte_1 C.F._1
ANELOTTI
e
, nata a [...] il [...] (CF: ) con l'Avv. IOLE CP_1 C.F._2
ANELOTTI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22.10.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'abitazione in cui risiede il nucleo familiare – concessa in comodato d'uso gratuito dal IG. Parte_2 al figlio (Doc. 4) - viene assegnata con i mobili ivi presenti alla IG.ra ,
[...] Parte_1 CP_1 la quale continuerà a risiedervi con il figlio e le figlie e CP_2 Per_1 Persona_2
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza CP_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in ON SO (BS), Località Carzano n. 131.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana del minore) e quelle assolutamente urgenti verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il minore si trova al momento affidato.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire al figlio un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendoli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. I coniugi terranno con sé il figlio minore secondo tempi di frequentazione paritetici ed, CP_2 indicativamente:
- Nella prima e terza settimana, la madre terrà con sé il figlio minore dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'accompagnamento a scuola.
Il padre terrà con sé il figlio minore dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì all'accompagnamento a scuola;
- Nella seconda e quarta settimana, il padre terrà con sé il figlio minore dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'accompagnamento a scuola. La madre terrà con sé il figlio minore dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì all'accompagnamento a scuola.
- Il figlio minore resterà inoltre con l'uno o l'altro dei genitori, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Le vacanze pasquali verranno suddivise, con giorni consecutivi, al 50% tra i genitori, alternando di anno in anno in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso un anno con la madre ed uno con il padre;
- Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con i genitori periodi paritetici. A tal fine, i coniugi si impegnano ad accordarsi con congruo anticipo per stabilire i periodi paritetici prescelti;
- Nel caso in cui si rechino in vacanza con il figlio, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove soggiorneranno con il minore;
- Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dal figlio minore singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
5. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio minore. Il IG. Parte_1 sosterrà per intero in favore del figlio minore le spese straordinarie individuate come da Protocollo d'intesa tra Tribunale di Brescia (BS) e Ordine degli Avvocati di Brescia (BS) che, debitamente siglato dai coniugi ed allegato al fascicolo documenti del presente ricorso (Doc. 5), si ha per interamente conosciuto dagli stessi.
Il IG. inoltre, sosterrà per intero ad ogni cambio di stagione le spese di vestiario per il Parte_1 figlio.
Gli assegni familiari ed altri eventuali istituti di sostegno al reddito, ove dovuti, saranno percepiti in via esclusiva dalla IG.ra , mentre saranno suddivise in ragione del 50% ciascuno le detrazioni fiscali CP_1 relative a spese sostenute per il figlio;
6. Resta assegnato al IG. il veicolo “FIATA PANDA” (targato: FL271XZ) intestato Parte_1 attualmente al medesimo;
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso e con gli adempimenti di cui sopra, i coniugi dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
9. I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per sé e per il figlio minore;
10. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in ON SO (BS) il 20/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE SO (BS) (atto n. 3 parte I anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
TA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15851/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. IOLE Parte_1 C.F._1
ANELOTTI
e
, nata a [...] il [...] (CF: ) con l'Avv. IOLE CP_1 C.F._2
ANELOTTI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22.10.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'abitazione in cui risiede il nucleo familiare – concessa in comodato d'uso gratuito dal IG. Parte_2 al figlio (Doc. 4) - viene assegnata con i mobili ivi presenti alla IG.ra ,
[...] Parte_1 CP_1 la quale continuerà a risiedervi con il figlio e le figlie e CP_2 Per_1 Persona_2
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza CP_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in ON SO (BS), Località Carzano n. 131.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana del minore) e quelle assolutamente urgenti verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il minore si trova al momento affidato.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire al figlio un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendoli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. I coniugi terranno con sé il figlio minore secondo tempi di frequentazione paritetici ed, CP_2 indicativamente:
- Nella prima e terza settimana, la madre terrà con sé il figlio minore dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'accompagnamento a scuola.
Il padre terrà con sé il figlio minore dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì all'accompagnamento a scuola;
- Nella seconda e quarta settimana, il padre terrà con sé il figlio minore dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'accompagnamento a scuola. La madre terrà con sé il figlio minore dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì all'accompagnamento a scuola.
- Il figlio minore resterà inoltre con l'uno o l'altro dei genitori, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Le vacanze pasquali verranno suddivise, con giorni consecutivi, al 50% tra i genitori, alternando di anno in anno in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso un anno con la madre ed uno con il padre;
- Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con i genitori periodi paritetici. A tal fine, i coniugi si impegnano ad accordarsi con congruo anticipo per stabilire i periodi paritetici prescelti;
- Nel caso in cui si rechino in vacanza con il figlio, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove soggiorneranno con il minore;
- Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dal figlio minore singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
5. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio minore. Il IG. Parte_1 sosterrà per intero in favore del figlio minore le spese straordinarie individuate come da Protocollo d'intesa tra Tribunale di Brescia (BS) e Ordine degli Avvocati di Brescia (BS) che, debitamente siglato dai coniugi ed allegato al fascicolo documenti del presente ricorso (Doc. 5), si ha per interamente conosciuto dagli stessi.
Il IG. inoltre, sosterrà per intero ad ogni cambio di stagione le spese di vestiario per il Parte_1 figlio.
Gli assegni familiari ed altri eventuali istituti di sostegno al reddito, ove dovuti, saranno percepiti in via esclusiva dalla IG.ra , mentre saranno suddivise in ragione del 50% ciascuno le detrazioni fiscali CP_1 relative a spese sostenute per il figlio;
6. Resta assegnato al IG. il veicolo “FIATA PANDA” (targato: FL271XZ) intestato Parte_1 attualmente al medesimo;
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso e con gli adempimenti di cui sopra, i coniugi dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
9. I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per sé e per il figlio minore;
10. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in ON SO (BS) il 20/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE SO (BS) (atto n. 3 parte I anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
TA TE