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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4917-2021 del R.G.A.C., pendente TRA
, in persona del curatore p.t., Parte_1 rapp.to e dif.so dall' Avv.to Antonino di Somma giusta procura in atti, con il quale è elett.te dom.to in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184; ATTORE E
E CP_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
[...]
e onde sentir, nei loro confronti: “
1. CP_1 CP_2 accertare e dichiarare che l'operazione descritta ai punti da 5) ad 8) della premessa, realizzata il 18.12.2019, costituisce una donazione indiretta della somma di euro 270.000,00 da a CP_1
; 2) accertare e dichiarare che il debitore conosceva il CP_2 pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;
3) accertare e dichiarare che la convenuta era consapevole del CP_2 pregiudizio;
4) per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace la donazione indiretta di cui innanzi, dell'importo di euro 270.000,00; 5) condannare la convenuta alla restituzione, in favore CP_2 della curatela, della somma di euro 75.005,30 oltre interessi legali dal
18.3.2016 allo stato, euro 108.794,12, somma che è destinata ad aumentare per effetto degl'interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale;
6) condannare la convenuta CP_2
1 Ida al pagamento degl'interessi moratori ex art. 1284 c.c. a far data dalla notifica del presente atto”. Nell'atto introduttivo la curatela ha premesso che: - con sentenza n. 7272/2018, resa dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata per le imprese, , quale amministratore della società fallita, era CP_1 stato condannato al pagamento, in favore di essa curatela, dell'importo di euro 75.005,30 oltre interessi e spese di lite, così per complessivi euro 108.794,12, destinati ad aumentare per effetto degl'interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale;
- di aver Org_ pignorato presso l' in virtù di tale sentenza, un quinto della pensione del debitore;
- al pignoramento, notificato a mani della moglie
, seguiva l'ordinanza di assegnazione dell'importo di euro CP_2
175,12 mensili, fino alla concorrenza di euro 98.287,77, pari al credito vantato dalla curatela;
- in considerazione dell'età del debitore (75 anni), difficilmente l'attrice avrebbe potuto realizzare il suo credito mediante tale mezzo di esecuzione, non essendo il debitore titolare di beni immobili utilmente aggredibili, avendo costituito, nell'anno 2011, in fondo patrimoniale con la moglie, , un appartamento e CP_2 un box sito in Castellammare di Stabia;
nel 2015 permutato il box con una società e venduto, nel 2012, quote di comproprietà (1/21) di alcuni beni in Abruzzo. A sostegno della domanda ha dedotto che: - con atto di compravendita del 18.12.2019, trascritto il 24.12.2019, aveva venduto, CP_1 unitamente alla moglie , l'unico bene immobile di cui era CP_2 comproprietario, per una quota pari al 50%, essendo stato acquistato da in costanza di comunione legale dei beni;
- pur avendo i CP_2 convenuti contratto matrimonio sotto la vigenza dell'abrogato art. 159 c.c., con l'entrata in vigore della legge 151/1975, il cui art. 228 prevede l'assoggettamento al regime della comunione legale dei beni acquistati successivamente al decorso di due anni dall'entrata in vigore della legge, l'immobile acquistato nel 1985 rientrava nel regime della comunione legale;
- nell'anno 2011 i coniugi optavano per il regime della separazione, per cui il suddetto bene, già rientrante nella comunione legale, era caduto in comunione ordinaria;
- ciò nonostante il prezzo della indicata vendita, pattuito in complessivi euro 540.000,00, era stato versato interamente ad , moglie del CP_2 debitore;
- la destinazione dell'intero prezzo alla sola CP_1
per espressa volontà di entrambi i CP_2 coniugi/comproprietari, costituirebbe un atto dispositivo a titolo gratuito e, precisamente, una donazione indiretta dell'importo di euro 270.000,00, mediante la quale il debitore aveva arrecato CP_1
2 pregiudizio alle ragioni di credito della curatela;
- di tale pregiudizio era a conoscenza il donante, -avendo posto in essere l'atto dispositivo successivamente alla sentenza di condanna-, e la donataria,
[...]
, che aveva ricevuto, pochi mesi prima, la notifica dell'atto CP_3 di pignoramento eseguito in forza della sentenza di condanna del coniuge al pagamento dell'importo di 75 mila euro oltre interessi;
- la sussistenza dell''eventus damni, avendo il debitore, in tal modo, disperso il proprio patrimonio, residuando circa 170 euro al mese garantite dal pignoramento presso terzi, con conseguente pericolo e incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, attesa l'età del debitore. Ha altresì dedotto di aver chiesto ed ottenuto sequestro conservativo, ante causam, in danno di , dell'importo a lei pervenuto CP_3 per donazione indiretta e pur avendo tempestivamente attuato la misura concessa, gli istituti di credito, avevano reso dichiarazioni negative, ad eccezione di che dichiarava un saldo a credito di Organizzazione_2
€ 4.288,94, per tale motivo la Curatela aveva sporto denuncia- querela nei confronti dei convenuti, per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81, 388, 379, 648, 648 bis e 648 ter.1 c.p..
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti non si sono costituiti con conseguente contumacia. In mancanza di istanze istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata riservata in decisione. Tanto premesso rileva il giudicante che risulta per tabulas che CP_1
è debitore nei confronti della curatela attrice dell'importo di cui
[...] alla sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, resa il 24.7.2018 ed allo stesso notificata nel medesimo anno (cfr. allegato 3). Risulta altresì documentalmente che in data 29.11.2018 la convenuta
, moglie convivente di , riceveva la CP_3 CP_1 notifica dell'atto di pignoramento eseguito dalla Curatela in forza della menzionata sentenza e, nell'ottobre dell'anno 2019 il giudice dell'esecuzione assegnava al fallimento la quota pignorabile della pensione del debitore . CP_1
I suddetti elementi documentali dimostrano che allorquando i convenuti e presero parte all' atto di compravendita CP_1 CP_3 del 18.12.2019, con cui alienavano l'unico bene immobile in loro titolarità, erano consapevoli dell'esistenza del credito sorto in favore della Curatela, pregiudicato, dalla previsione, contenuta all'art. 10 dell'atto, del pagamento del prezzo con bonifici ed emissione di assegni in favore della sola . CP_3
3 Non può esservi dubbio in ordine alla titolarità in capo al debitore della quota pari ad un ½ dell'immobile alienato e, dunque, del diritto a ricevere pro quota, parte del corrispettivo pattuito, risultando il convenuto costituito nell'atto di vendita, unitamente alla CP_1 moglie al fine di prestare il consenso al trasferimento CP_3 della propria quota, come risulta dall'art. 1 dell'atto. Ne discende che il previsto pagamento dell'intero prezzo convenuto, e non già della quota parte, in favore della sola configura un CP_3 atto dispositivo, a titolo gratuito, dell'importo di euro 270 mila (ossia pari alla metà del prezzo pattuito) posto in essere da in CP_1 favore del coniuge e certamente pregiudizievole del credito già sorto in favore della curatela, di cui i convenuti, come sopra detto, erano consapevoli. Com'è noto si ha donazione indiretta quando le parti, per raggiungere l'intento di liberalità, anziché utilizzare lo schema negoziale previsto dall'art. 769 c.c., che impone che l'attribuzione liberale avvenga direttamente dal disponente al donatario, ne abbiano adottato un altro caratterizzato da uno schema formale-causale diverso. La eterogeneità tipologica delle liberalità indirette comporta che esse possano concretarsi in un negozio tipico o in una combinazione (rectius collegamento) di negozi con i quali si consegue il risultato liberale. Quanto al meccanismo di funzionamento la S.C., pacificamente ritiene che la donazione indiretta consista «nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio (negozio mezzo) ed in collegamento con altro negozio (negozio fine), l'arricchimento animus donandi del destinatario della liberalità medesima. In sostanza essa realizza un collegamento negoziale in cui si individua un negozio mezzo e un negozio fine (liberalità). Il negozio indiretto, dunque, è il risultato del collegamento tra i due negozi» (così fra tante, da ultimo, Cass., 21 ottobre 2015, n. 21449). Nel caso in esame l'atto di compravendita rappresenta lo strumento mediante il quale il debitore, a fronte della alienazione della propria quota immobiliare ed aderendo alla pattuizione, contenuta all'art. 10, che prevede l'integrale versamento del corrispettivo in favore della sola
, su conti in esclusiva titolarità di quest'ultima, ha eseguito CP_2 la liberalità dell'importo a lui spettante in favore del coniuge. E' evidente la finalità e la volontà di arricchire il patrimonio del coniuge, beneficiario, con il corrispondente immediato depauperamento patrimoniale del donante ed il pregiudizio arrecato al
4 credito vantato dalla curatela che, in tal modo, ha visto sottratto l'importo spettante al proprio debitore, a titolo di corrispettivo dell'alienazione dell'unica quota immobiliare in sua titolarità. E' indubbia la sussistenza "dell'eventus damni" per il quale non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto che il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, come avvenuto nel caso in esame. Sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la declatoria di inefficacia dell'atto di disposizione a titolo gratuito del patrimonio posto in essere dal debitore in favore del coniuge. Dalla declaratoria d'inefficacia consegue la condanna della convenuta alla restituzione in favore della curatela dell'importo CP_4 domandato di euro 108.794,12, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale, da contenersi nei limiti dell'importo oggetto della liberalità (270 mila) La soccombenza dei convenuti giustifica la loro condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4917/2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
-accerta e dichiara la liberalità indiretta della somma di euro 270.000,00 eseguita da in favore di mediante l'atto di CP_1 CP_2 vendita concluso18.12.2019;
- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della curatela attrice tale atto dispositivo a titolo gratuito e per l'effetto condanna CP_4
alla restituzione in favore della curatela dell'importo domandato di
[...] euro 108.794,12, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale, da contenersi nei limiti della somma ricevuta a titolo di liberalità (270 mila euro);
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquidano in euro 14.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, più iva e c.p.a. come per legge Così deciso in Torre Annunziata, il 16 marzo 2024
Il Giudice
5 dott. Valentina Vitulano
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