Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 675/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 675/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: collaboratrice domestica reddito: euro 500,00 al mese circa
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: pensionato reddito: euro 700,00 al mese circa entrambi con l'Avv. Daniela Spedo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SI (PD) il 27-6-2009 (anno 2009, Numero 1, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
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CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda (con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio)
2) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il padre Per_1 Parte_2 verserà la somma di € 100,00 entro il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, , nella misura del 100%; Parte_1
4) Il sig. la sig.ra parteciperanno alle spese straordinarie della Parte_2 Pt_1 figlia, nella misura del 50% cadauno, e in ugual misura potranno fiscalmente detrarle, come di seguito stabilite:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (e-mail, sms) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro tre giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché, l'uno dell'altro, a titolo di mantenimento.
6) Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20-2-2025, contenente l'indicazione delle
2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., che ha apposto un 'visto'.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 675/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a SI (PD) il Pt_2 Parte_2
27-6-2009, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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