Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/05/2025, n. 10252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10252 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10697 del 2024, proposto da
RA SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gambogi, Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno 14;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto del Ministero dell’Università e della Ricerca con cui la ricorrente è stata dichiarata “non abilitata” in relazione alla procedura selettiva afferente al Bando D.D. 1796/2023 relativo al “Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente”, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, tra cui, in particolare, ove lesivi e ove occorrer possa, dei verbali relativi alle riunioni della commissione giudicatrice e dei giudizi espressi dalla medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa RA SA ha presentato domanda di abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia e per il “Settore Concorsuale” 06/D4 relativo a “Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente”.
La Commissione, nel giudizio collegiale, ha dato atto del superamento di tutte e tre le mediane ma ha negato il riconoscimento dell’abilitazione scientifica con la seguente motivazione “ La candidata soddisfa i criteri per i seguenti titoli: e) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio.
l) Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione.
La candidata non soddisfa i criteri per i seguenti titoli:
b) Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale
d) Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
g) Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.
La candidata non dichiara i seguenti titoli:
f) Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
i) Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
La Dr.ssa RA SA risulta in possesso di 3 mediane su 3. Ai fini degli indicatori, presenta 68 lavori su tematiche coerenti con il settore concorsuale MED/35 su riviste internazionali di livello medio o buono. Nelle 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, risulta essere primo autore in 1 e ultimo in 8. Con riferimento ai titoli presentati dalla candidata, risultano soddisfatti i seguenti criteri: e) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio e l) Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione. Per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, all’unanimità dei Commissari, ritiene che la candidata non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, sia NON IDONEA”.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della «piena maturità scientifica» (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l’accertamento della «maturità scientifica» (per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
Nel caso di specie, risulta che la Commissione abbia riconosciuto alla ricorrente il superamento delle mediane ma non dei titoli ed espresso un giudizio negativo sulle pubblicazioni.
Con una articolata censura parte ricorrente ha dedotto: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 95/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4 E 5 D.M. N. 120/2016; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA.
In sintesi, parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione resistente non ha fornito la benchè minima motivazione in ordine alla propria scelta di valutare negativamente i titoli indicati, senza cioè spiegare le ragioni per cui i titoli presentati dalla ricorrente per le voci de quibus sono stati completamente ignorati e non considerati nella valutazione della candidata.
Al contrario, la Commissione avrebbe dovuto fornire una (seppur sintetica) motivazione in ordine alla propria scelta.
La censura è fondata.
In particolare, la Commissione non ha riconosciuto il titolo di cui alla lett. b) (direzione o partecipazione alle attivita' di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale), di cui alla lett. d) (responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari), e di cui alla lett. g) (formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali).
La Commissione non ha fornito alcuna indicazione sulle ragioni dell’esclusione e sui titoli ritenuti inidonei, essendosi limitata ad indicare nel giudizio collegiale, in maniera del tutto apodittica, che:
“ la candidata non soddisfa i criteri ” nonostante la stessa avesse dichiarato di essere in possesso dei titoli.
A fronte dei titoli dichiarati, la Commissione si è limitata invece a fare apoditticamente riferimento al criterio e ad indicare genericamente che i criteri non sono soddisfatti.
Le carenze motivazionali non sono colmate neppure nei giudizi individuali, nei quali non si indicano mai i titoli ritenuti non validi e tantomeno le singole motivazioni.
I suddetti giudizi – senz’altro determinanti ai fini della valutazione - sono talmente generici che non danno neppure contezza di un effettivo esame dei titoli dichiarati dalla ricorrente, che non vengono mai menzionati.
Solo successivamente sono state depositate in giudizio le controdeduzioni della Commissione che, per la prima volta, è entrata nel merito delle caratteristiche di ciascuno dei titoli dichiarati svolgendo argomenti non presenti nel giudizio impugnato.
Tali dati, esplicitati solo in giudizio, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego.
In giurisprudenza (cfr.TAR Lazio sez. IV Quater n. 2245/2025), si registrano sul punto due orientamenti:
- secondo una prima impostazione, l’integrazione in sede processuale della motivazione è ammissibile - ai sensi dell'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 - quando venga in considerazione l’esercizio di un potere di natura vincolata (cft. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 22/05/2023, n.5046; Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2022, n. 6584);
- secondo un diverso orientamento, (anche in ipotesi di attività vincolata) "nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – ossia utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori, nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi" (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato sez. VI, 27/02/2024, n.1903; Cassazione civile sez. un., 04/09/2023, n. 25665).
Nella vicenda in esame, l’adesione all’uno o all’altro indirizzo non consente, in ogni caso, di ritenere ammissibile la motivazione resa in giudizio posto che:
- non si versa in ipotesi di attività vincolata al ricorrere di presupposti determinati dalla legge, venendo in rilievo l’esercizio di un potere avente carattere tecnico-discrezionale;
- l’integrazione in giudizio della motivazione è avvenuta facendo ricorso ad elementi mai emersi nel corso del procedimento (TAR Lazio Roma sez. IV n. 1671/2025).
La censura, pertanto, deve essere accolta.
Sussiste un evidente difetto di motivazione anche in relazione al giudizio sulle pubblicazioni prodotte.
A tal proposito, è orientamento costante di questa Sezione che la motivazione debba esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la Commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni, come nel caso di specie, stereotipate, vaghe e generiche (vedi: ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 25 marzo 2025, n. 6075; T.A.R. Lazio, sez. IV quater, sentenza del 27 febbraio 2025, n. 4377; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 2585; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024, n. 23654; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23643).
La Commissione ha infatti stabilito che la valutazione delle pubblicazioni di cui all’articolo 7, del D.M. n. 120/2016 dovesse avvenire – come detto - sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 di tale decreto, ovvero: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle produzioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
La Commissione e i singoli componenti non si sono espressi in merito ad alcuni dei parametri (rigore metodologico, qualità, carattere innovativo, rilevanza) previsti dall’art 4 D.M. 7 giugno 2016 n.120.
I criteri definiti dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 120/2016 non sono tra loro alternativi, bensì cumulativi. Ne consegue che, per conseguire un giudizio finale, il candidato deve ottenere una valutazione in relazione a tutti i criteri definiti dalla norma.
Tutti i criteri previsti dalla normativa di riferimento, quindi, avrebbero dovuto essere esaminati e convergere nella valutazione globale delle pubblicazioni previa analisi complessiva dei singoli lavori.
Il Collegio osserva inoltre, che nella motivazione, la Commissione non ha adempiuto all’obbligo della valutazione delle pubblicazioni della candidata, mancando una analitica e critica motivazione in ordine al giudizio di inidoneità della ricorrente (TAR LAZIO sez IV quater n.5919/2025).
Né sul punto soccorrono i giudizi individuali dei commissari, in quanto anch’essi carenti sul piano motivazionale. Nelle valutazioni individuali, infatti, sono stati solo parzialmente utilizzati i suddetti criteri senza alcun riferimento alle pubblicazioni presentate, neanche menzionate.
A fronte di tali evidenze, il giudizio della Commissione è privo di un’adeguata motivazione che l’amministrazione ha tentato di colmare con la nota della Commissione depositata in giudizio che costituisce una motivazione postuma, per la cui inammissibilità si rinvia alle considerazioni precedentemente svolte.
In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato, in relazione sia alla valutazione dei titoli che delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente i titoli contestati e le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO