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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 13.1.2025 da:
P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Luana Magna opponente nei confronti di
, P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Marcello Mione convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3495/2024 emesso in data 28.11/2.12.2024 dal Tribunale di Monza a favore della signora per il pagamento della somma di euro 22.590,79, oltre Controparte_1 interessi, quale compenso per l'attività di interior design svolta per l'arredamento del ristorante
“Veramente Milano”.
Con tale opposizione la chiedeva in via pregiudiziale/preliminare che non Parte_1 fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via preliminare/preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza per essere competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato;
in via principale che il decreto ingiuntivo fosse revocato e, per l'effetto, che fosse dichiarato che nulla deve alla signora in via principale, riconvenzionale che Parte_1 Controparte_1 fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della signora e che quest'ultima Controparte_1 fosse condannata a versare a la somma di euro 10.000,00 o quella diversa di Parte_1 giustizia;
per l'effetto che fosse disposta la compensazione tra il credito eventualmente accertato in favore della signora e i danni subiti da da Controparte_1 Parte_1 quantificarsi in corso di causa;
nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente un credito residuo in favore della signora che fosse rideterminato l'importo Controparte_1 dovuto tenendo conto degli adempimento contestati e dei danni subiti da Parte_1
Si costituiva con comparsa 11.5.2025 la signora chiedendo in via preliminare, Controparte_1 stante l'incompetenza del Tribunale di Monza a decidere la presente controversia e vista l'adesione della stessa convenuta opposta all'eccezione dell'opponente, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse fissato in tre mesi il termine per la riassunzione avanti il Tribunale di Milano;
che fosse dichiarata l'opposizione avversaria inammissibile per difetto di ius postulandi e conseguentemente che fosse confermato il decreto ingiuntivo;
nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato con condanna della Parte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
[...]
In considerazione dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, non veniva emesso, ritenutane la non opportunità, il decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 10.9.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, sollevata dall'opponente, la signora ha dichiarato fin dalla Controparte_1 propria costituzione in giudizio di aderirvi e ha avanzato nelle proprie conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta come prima istanza in via preliminare, assorbente ogni altra questione, che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n. 10563; Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Sempre secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035; Cass. 21.8.2012 n. 14594; Tribunale di Torino 22.12.2014 n. 8312; Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Tribunale di Torino 18.11.2013 n. 6731; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568; Tribunale di Monza 26.4.2007; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182).
Ciò posto, vista l'adesione della convenuta opposta a tale eccezione, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano.
Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.
L'intervenuta dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito assorbe ogni altra eccezione formulata dalla convenuta opposta, compresa quella di difetto di ius postulandi dell'opponente, da rimettere all'eventuale valutazione del Giudice competente.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene opportuno, stante l'immediata adesione della convenuta opposta all'eccezione sollevata dall'opponente, rinviare la liquidazione delle spese al definitivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano;
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3495/2024 emesso in data 28.11/2.12.2024 dal Tribunale di Monza, che revoca;
3) Fissa termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti il Tribunale di Milano;
4) Spese di lite al definitivo.
Così deciso il 19 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 13.1.2025 da:
P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Luana Magna opponente nei confronti di
, P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Marcello Mione convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3495/2024 emesso in data 28.11/2.12.2024 dal Tribunale di Monza a favore della signora per il pagamento della somma di euro 22.590,79, oltre Controparte_1 interessi, quale compenso per l'attività di interior design svolta per l'arredamento del ristorante
“Veramente Milano”.
Con tale opposizione la chiedeva in via pregiudiziale/preliminare che non Parte_1 fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via preliminare/preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza per essere competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato;
in via principale che il decreto ingiuntivo fosse revocato e, per l'effetto, che fosse dichiarato che nulla deve alla signora in via principale, riconvenzionale che Parte_1 Controparte_1 fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della signora e che quest'ultima Controparte_1 fosse condannata a versare a la somma di euro 10.000,00 o quella diversa di Parte_1 giustizia;
per l'effetto che fosse disposta la compensazione tra il credito eventualmente accertato in favore della signora e i danni subiti da da Controparte_1 Parte_1 quantificarsi in corso di causa;
nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente un credito residuo in favore della signora che fosse rideterminato l'importo Controparte_1 dovuto tenendo conto degli adempimento contestati e dei danni subiti da Parte_1
Si costituiva con comparsa 11.5.2025 la signora chiedendo in via preliminare, Controparte_1 stante l'incompetenza del Tribunale di Monza a decidere la presente controversia e vista l'adesione della stessa convenuta opposta all'eccezione dell'opponente, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse fissato in tre mesi il termine per la riassunzione avanti il Tribunale di Milano;
che fosse dichiarata l'opposizione avversaria inammissibile per difetto di ius postulandi e conseguentemente che fosse confermato il decreto ingiuntivo;
nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato con condanna della Parte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
[...]
In considerazione dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, non veniva emesso, ritenutane la non opportunità, il decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 10.9.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, sollevata dall'opponente, la signora ha dichiarato fin dalla Controparte_1 propria costituzione in giudizio di aderirvi e ha avanzato nelle proprie conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta come prima istanza in via preliminare, assorbente ogni altra questione, che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n. 10563; Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Sempre secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035; Cass. 21.8.2012 n. 14594; Tribunale di Torino 22.12.2014 n. 8312; Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Tribunale di Torino 18.11.2013 n. 6731; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568; Tribunale di Monza 26.4.2007; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182).
Ciò posto, vista l'adesione della convenuta opposta a tale eccezione, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano.
Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.
L'intervenuta dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito assorbe ogni altra eccezione formulata dalla convenuta opposta, compresa quella di difetto di ius postulandi dell'opponente, da rimettere all'eventuale valutazione del Giudice competente.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene opportuno, stante l'immediata adesione della convenuta opposta all'eccezione sollevata dall'opponente, rinviare la liquidazione delle spese al definitivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano;
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3495/2024 emesso in data 28.11/2.12.2024 dal Tribunale di Monza, che revoca;
3) Fissa termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti il Tribunale di Milano;
4) Spese di lite al definitivo.
Così deciso il 19 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia