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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa n. r.g. 1255/2024 tra
Parte_1
ATTORE - OPPONENTE
e per essa Controparte_1 Controparte_2
per essa
[...] Controparte_3
Controparte_4
[...]
CONVENUTE
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate il 2 aprile 2025, l'attore ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
- In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria e disporre CTU tecnico-contabile che accerti e verifichi i rapporti di dare e avere tra le parti individuando quanto illegittimamente imposto a titolo di interessi ultralegali, indeterminati e/o indeterminabili in maniera oggettiva. in via preliminare e nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'asserita creditrice procedente nei Controparte_1 confronti del sig. per difetto di titolarità dell'asserito credito intimato frutto del contratto di mutuo del Parte_1
29.10.2009, a rogito notaio di Roma, rep. n. 410 - racc. n. 237, ed il conseguente difetto di legittimazione Persona_1 passiva del medesimo sig. accertando e dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dal medesimo sig. Parte_1
pagina 1 di 20 in favore di con conseguente nullità o inefficacia dell'avversa espropriazione forzata Parte_1 Controparte_1 immobiliare iscritta al RGE n. 77/2023 del Tribunale di Tempio Pausania;
- ancora, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'asserita creditrice intervenuta per difetto di titolarità del preteso credito fatto valere nei confronti del sig. nella Controparte_2 Parte_1 procedura esecutiva immobiliare RGE n. 77/2023 pendente avanti al Tribunale di Tempio Pausania e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo sig. in favore di Parte_1 Controparte_2
- ancora, accertare e dichiarare che i due atti di intervento formulati da nella procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare RGE n. 77/2023, pendente avanti al Tribunale di Tempio Pausania, sulla scorta dei decreti ingiuntivi n.
3009/2016 per € 1.290.133,20 (pos. SPQR e n. 19222/2016 per € 200.000,00 (pos. CP_5 CP_6 sono, oltre che sforniti di legittimazione attiva, infondati in fatto ed in diritto perché relativi a titoli già composti da tempo ed assolti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo sig. in favore di (anche) con Pt_1 Controparte_1 riferimento a queste due posizioni in tesi cedute da ovvero in subordine dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_7 sig. per tali titoli ex artt. 1304, II° comma cc, 1955 cc e 1227 cc ovvero per intervenuti pagamenti da parte dei Pt_1 debitori principali o dei garanti riducendo le somme dovute dei relativi importi;
nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, salvo gravame:
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza, illiquidità e l'assoluta inesigibilità del preteso credito precettato da
[...] perché frutto di un metodo di ammortamento oscuro e non trasparente nel calcolo delle rate, produttivo di CP_1 interessi ultralegali, indeterminati e/o indeterminabili in maniera oggettiva in violazione dell'art. 117, comma 3-4 TUB,
e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo a rogito notaio di Roma, rep n. Persona_1
Pa 410 racc. n 237, anche per l'erronea indicazione dell' e la conseguente inefficace dell'opposto atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare iscritto al RGE n. 77/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, con conseguente storno e/o restituzione di tutti gli interessi corrisposti e/o compensazione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'intimante previa rideterminazione delle rate e del relativo piano di ammortamento in Controparte_1 applicazione dei tassi minimi dei BOT ex art. 117, comma 7, lett. a) TUB, con imputazione dei pagamenti eseguiti, in ipotesi di mancata declaratoria di gratuità del negozio e di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
CP_1
- in ogni caso fosse denegatamente ritenuta titolare del preteso credito, alla luce di quanto esposto in Controparte_1 narrativa, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti.”; rilevato che con le note depositate in data 26 marzo 2025, ha precisato le Controparte_2 proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e domande formulate dall'attore nei confronti di
[...] per le ragioni illustrate nei paragrafi sub. A- e B- della comparsa di costituzione;
CP_2
- rigettare le domande di declaratoria di nullità o inefficacia dell'espropriazione forzata per le ragioni illustrate nel paragrafo sub. C- della comparsa di costituzione;
pagina 2 di 20 - in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dall'attore perché totalmente infondate, in fatto Parte_1 ed in diritto, e comunque non provate.
Con vittoria delle spese di giudizio”; rilevato che con le note depositate in pari data ha precisato le proprie conclusioni CP_1 come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria:
In via preliminare in rito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova formulata da controparte ed avente ad oggetto gli atti di intervento nell'esecuzione immobiliare svolti da sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 3009/2016 del Controparte_1
Tribunale di Modena e del Decreto Ingiuntivo n. n. 19222/2016 del Tribunale di Roma.
Nel merito, in via principale:
-rigettare, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione attiva di Controparte_1 in via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di disposizione di CTU contabile in quanto richiesta caratterizzata, per quanto ampiamente argomentato, per i caratteri della superfluità ed esploratività;
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.”;
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 3 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1255/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioacchino Dettori presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV) e, per essa, Controparte_2
(C.F. , con sede legale in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV)
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Felicita Fenaroli presso il cui studio è elettivamente domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale in Roma, Via Curtatone 3 e, per essa, (C.F. Controparte_3
) con sede in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/6b, in persona del P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, già CP_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina presso il cui studio è elettivamente domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA
e
(C.F. con sede in Roma, via Controparte_9 P.IVA_5
G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore pagina 4 di 20 CONVENUTA – CONTUMACE
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_6 tempore, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2024, , in qualità di debitore esecutato Parte_1 nell'esecuzione immobiliare iscritta innanzi all'intestato Tribunale al n. RGE 77/2023, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare contenuta nell'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. ivi proposta, ha introdotto la presente fase di merito, deducendo i motivi di opposizione di seguito sinteticamente riportati.
Il primo luogo, parte attrice deduce la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente per carenza di titolarità del diritto di credito derivante da mutuo fondiario del Controparte_1
29.10.2009 a rogito notaio di Roma (rep. n. 410- racc. n. 237), difettando la prova sia Persona_1 dell'asserita cessione in blocco da parte di sia – ove la stessa si consideri provata – Controparte_7 dell'inclusione del rapporto de quo nel trasferimento in blocco.
Quanto al primo aspetto, secondo la prospettazione attorea, il difetto di prova deriverebbe necessariamente dalla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, considerata quale unica possibile fonte di prova della relativo negozio, ritenuti a ciò inidonei tanto l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, privo persino di valore indiziario, quanto la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, in quanto predisposta appositamente per la causa pendente e non integrando la stessa i requisiti di una confessione, né le condizioni di cui all'art. 275 bis c.p.c.. Quanto all'esclusione del succitato diritto di credito dalla cessione in blocco, deduce il mancato rispetto e la mancata Pt_1 dimostrazione del ricorrere di due dei tre criteri cumulativi riportati nell'avviso di cessione, ovvero: a) che si trattasse di crediti vantati da nei confronti dei debitori identificati con i codici Controparte_7
NDG n. n° 2865521, n°2865588 e n° 5085408 (cfr. pag. 4, doc. B atto di citazione), b) che gli stessi fossero classificati a sofferenza.
In secondo luogo, alla luce del difetto di legittimazione del creditore procedente, l'attore deduce altresì l'assenza di altri creditori titolati alla prosecuzione della procedura, in quanto da un lato, anche creditrice intervenuta, sarebbe priva di legittimazione attiva;
dall'altro, con Controparte_2 pagina 5 di 20 riferimento agli atti di intervento spiegati dalla medesima non solo eccepisce CP_1 nuovamente la carenza di titolarità dei relativi crediti, evidenziando, tra l'altro, che gli stessi non verrebbero menzionati nella dichiarazione di cessione di prodotta agli atti nella fase cautelare, ma CP_7 deduce altresì l'estinzione degli stessi, come proverebbero i doc H) e I) allegati all'atto di citazione.
Secondo quanto affermato da , infatti, tali interventi sarebbero “privi di fondamento giuridico perché Pt_1 pretendono di far valere diritti ormai estinti da tempo perché già soddisfatti in via bonaria dal relativo garante ovvero estinti 1304, II° comma cc. o ex artt. 1955 cc o, nella peggiore delle ipotesi, comunque da ridursi ex 1227 cc. e per deconto delle somme percette dal debitore principale e dagli altri coobbligati in solido: quindi di importo nullo o assai ridotto per i fatti che si sono sommariamente esposti, a seconda della prospettazione in diritto che si voglia accogliere”.
In terzo luogo, e in via subordinata, l'atto di citazione contesta la validità del contratto di mutuo fondiario del 29.10.2009 azionato dal creditore procedente, in quanto viziato da usura genetica, da cui discenderebbe il carattere incerto, illiquido e indeterminato del credito preteso da . In CP_1 particolare, parte attrice deduce che il tasso variabile previsto dall'art. 3 del contratto (doc. 4, sub I allegato all'atto di citazione), fissato inizialmente al 3,100% e aumentato “quantomeno di ulteriori 2,5 punti percentuali per il conto dell'istruttoria della pratica di mutuo e altri oneri accessori, supererebbe in concreto il tasso soglia di usura fissato al 4,875% nel IV Trimestre del 2009 per la categoria di mutui con garanzia reale a tasso variabile”.
Deduce inoltre il carattere usurario del tasso di mora. Conseguentemente chiede la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 3 e 4 del contratto e la dichiarazione di gratuità del mutuo, con le pronunce consequenziali sul piano della restituzione degli interessi corrisposti in eccesso o della dichiarazione di compensazione con quanto eventualmente dovuto all'asserita creditrice CP_1
Ancora, sempre in via subordinata e riconvenzionale, l'attore deduce la indeterminatezza, illiquidità ed assoluta inesigibilità del preteso credito escusso, anche perché frutto dell'illegittimo metodo di ammortamento nel calcolo delle rate nonché per la prassi anatocistica resa in violazione degli artt. 1283
c.c., 1346 c.c. e 117 TUB. In particolare, l'art. 3 del contratto di mutuo, in violazione dell'art. 117 TUB che enuncia il principio di trasparenza, nonchè dell'art. 1346 c.c. relativo alla determinatezza o determinabilità del tasso, si limiterebbe a prevedere la restituzione delle somme in n. 240 rate mensili
“inizialmente di euro 19.586,59”, con generico rinvio al metodo di ammortamento senza specificare se si tratti di ammortamento “alla francese” o “all'italiana”, nonché omettendo di specificare il metodo di calcolo di ciascuna rata, mediante regime finanziario composto o semplice, che conseguentemente non sarebbe stato oggetto di specifica approvazione scritta da parte di . Pt_1
Aggiunge, sempre in relazione al piano di ammortamento, che anche ove si ipotizzi che il piano di ammortamento “allegato al contratto sub lettera E” corrisponda al metodo “alla francese”, debba essere applicato il regime di capitalizzazione semplice, in luogo di quello di capitalizzazione composta, poiché quest'ultimo sarebbe notoriamente più oneroso per la parte mutuataria e non sarebbe mai stato pagina 6 di 20 specificamente accettato e approvato per iscritto dal “che non ha avuto la possibilità di comprendere Pt_1
l'effettiva onerosità di una predefinita modalità di calcolo della rata e degli interessi se non vengono esplicitati i dettagli ed effettuate analisi comparative”.
Inoltre, il piano di ammortamento così predisposto implicherebbe il vizio di anatocismo, derivante dal fenomeno della capitalizzazione degli interessi, in quanto “in corrispondenza di ciascuna scadenza, gli interessi maturati sono di fatto, in primo luogo, addebitati al capitale e, poi, pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi in quanto risultano capitalizzati.”
Infine, sempre rispetto al piano di ammortamento, l'art. 4 del contratto, prevedendo la maturazione degli interessi moratori sulla rata non pagata, implicherebbe un ulteriore fenomeno di anatocismo illecito, con conseguente invalidità della suddetta clausola ex art. 1283 c.c., ai sensi del quale gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata possono produrre ulteriori interessi o dal giorno della domanda giudiziale o sulla scorta di una convenzione inter partes stipulata successivamente alla scadenza del contratto, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, e non contestualmente al perfezionamento del medesimo.
Quale ultimo motivo di opposizione, l'attore eccepisce infine la nullità dell'art. 3 del contratto, per la previsione del c.d. tasso “floor”. Rispetto a tale clausola, viene dedotta sia la mancata specifica accettazione per iscritto, sia la sua vessatorietà per carenza di causa in quanto non controbilanciata dalla c.d. clausola “cap”.
Conclude, quindi, come da verbale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2024, si è costituita nel presente giudizio la creditrice intervenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando, in Controparte_2 particolare, l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati nei propri riguardi per la prima volta nella presente fase di merito, in quanto alcuna eccezione era stata mossa nei confronti del creditore intervenuto nelle conclusioni del ricorso ex art. 615 co.2 c.p.c. nella fase cautelare. Nel merito, contesta la fondatezza dei motivi di opposizione relativi alla titolarità del proprio credito, dovendosi la stessa ritenere provata sia in base al contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e allegato alla comparsa, sia perché l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco di cui CP_2
risulta beneficiaria può essere verificata accedendo al seguente link:
[...] https://www.gruppomps.it/media-e-news/eventi-e-news/cessione-dei-crediti-inesigibili.html, e inserendo il nr “FG” identificativo della posizione, nel caso di specie 4769657, sia per aver prodotto la dichiarazione di cessione della banca cedente (doc. 13 allegato alla comparsa). Ha pertanto concluso come da verbale.
Con comparsa depositata in data 14.11.2024, si è costituita altresì la creditrice procedente CP_1 pagina 7 di 20 CP_
contestando la fondatezza dei motivi posti alla base della presente opposizione, come di seguito sinteticamente si espone.
Rileva innanzitutto l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva, considerato che risulterebbe provata, sulla base della documentazione prodotta, sia l'esistenza della cessione, sia l'inclusione del credito derivante dal contratto di mutuo azionato in via esecutiva nell'ambito della suddetta operazione ex art. 58 TUB.
In secondo luogo, deduce l'inammissibilità del motivo di opposizione relativa alla carenza di titolo con riferimento agli interventi relativi ai DI n. 3009/2016 emesso dal Tribunale di Mantova e n.
19222/2016 emesso dal Tribunale di Roma, in quanto proposto per la prima volta nella presente fase di merito;
in subordine, contesta nel merito la fondatezza del motivo, producendo la PEC contenente la dichiarazione di cessione dei suddetti crediti vantati da nei confronti della di cui CP_7 CP_10
risultava garante, con il relativo NDG (docc 20 e 21 allegati alla comparsa, nonché quello Pt_1 relativo alla cessione del credito vantato nei confronti della SPQR 2000T e relativo NDG (doc. 22); produce inoltre il contratto di cessione (docc 16 e 17 allegati alla comparsa) relativo alle tre linee di credito.
Inoltre, eccepisce la mancata prova della definizione della posizione dell'attore con riferimento alle somme di cui al DI n. 3009/2016 del Tribunale di Modena, in quanto l'accordo di cui i docc. H e I darebbero conto, riguarderebbe soltanto la posizione di mentre non Controparte_11 Pt_1 potrebbe avvalersi degli effetti liberatori intercorsi con altro soggetto;
evidenzia, inoltre, che in modo contraddittorio l'attore ha prospettato l'avvenuto soddisfacimento del credito da parte della SPQR
2000T, in sede concorsuale, mentre secondo la convenuta tale linee di credito risultano ammesse al passivo del fallimento in via chirografaria, senza che allo stato risulti alcun incasso.
Con riferimento al vizio di usura genetica che, nella prospettazione attorea, inficerebbe il contratto di mutuo azionato dalla convenuta nella procedura esecutiva, la creditrice eccepisce l'arbitrarietà dei calcoli effettuati e posti a fondamento dell'allegazione attorea, in quanto “ai fini del calcolo della percentuale di raffronto [parte attrice] ha calcolato, oltre ad un aumento generico e arbitrario di 2,5% altresì le spese di istruttoria, gli oneri accessori e, altresì, anche una percentuale di 2% definiti genericamente come “costi del piano di ammortamento”.
Infatti, secondo la convenuta, le voci di costo computate da controparte sarebbero frutto di un calcolo completamente arbitrario e non trovano alcun riscontro nelle disposizioni della Banca di Italia.
A ciò viene aggiunto che, sulla base di quanto disposto dal contratto, il tasso di interesse del mutuo è calcolato aumentando di 2 punti percentuali il tasso euribor 6m, che per il trimestre 2009 era pari al
1,1%, con conseguente “tasso di partenza” del mutuo pari al 3,1%, ampiamente sotto il tasso soglia di periodo.
Con riferimento, poi, all'asserita usurarietà del tasso di mora, la convenuta controdeduce che: 1) il pagina 8 di 20 tasso di mora, ottenuto maggiorando il tasso corrispettivo pari al 3,1% di 1,60 punti percentuali, sarebbe stato pari al 4,7%, dunque in ogni caso inferiore agli interessi corrispettivi;
2) i due tassi sarebbero incomparabili in quanto non omogenei, sebbene ai sensi della sent. Cass. SSUU 19597/2020, la soglia di usura comprendente i tassi moratori sia così espressa: (tegm + 1,9) x 1,25 + 4, pertanto il tasso soglia di mora del periodo individuato andrebbe determinato come segue: (3,25+ 1,90) x 1,25 + 4
- 10,4375%, di molto superiore al tasso di mora contrattualmente stabilito ab origine, pari al 4,70%.
Ancora, rispetto alla asserita indeterminatezza, illiquidità e assoluta inesigibilità del credito per asserita applicazione di prassi anatocistica con “propugnata e non provata violazione degli artt. 117 TUB, 1283
c.c. e 1346 c.c.”, la creditrice opposta eccepisce, in primo luogo, la genericità delle suddette contestazioni, oltre che la loro infondatezza. Sotto tale secondo aspetto, evidenzia che il contratto di mutuo rinvia chiaramente ad un piano di ammortamento determinato, allegato al contratto e sottoscritto dal Notaio e dalle parti, il quale indicherebbe espressamente per ciascuna rata la quota di capitale e di interessi.
L'infondatezza dell'eccezione discenderebbe, poi, da Cass. SSUU 15130/2024, che avrebbe espressamente escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto all'eccezione di anatocismo e alla violazione dell'art. 1283 c.c., parte opposta deduce la genericità delle allegazioni, non supportate da alcun calcolo e da nessun principio di prova, da cui discenderebbe il carattere meramente esplorativo anche di una eventuale CTU.
Quanto all'asserita invalidità del contratto per la previsione della clausola floor non controbilanciata dalla presenza di analoga clausola cap, evidenzia, in primo luogo, che la forma per atto pubblico del contratto precluderebbe di qualificare le clausole in esso contenute come unilateralmente predisposte e l'asserita necessità di specifica approvazione scritta, anche ove vessatorie. In secondo luogo, parte opposta asserisce la legittimità della clausola floor, in quanto operazione consentita nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, funzionale non a coprirsi da un rischio, ma a creare l'unitario valore del tasso variabile;
in questo senso, tale clausola sarebbe sottratta alla valutazione del Giudice, sia considerandola come afferente all'oggetto del contratto, sia se considerata afferente al corrispettivo, ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. Tale assunto troverebbe conferma nella giurisprudenza di merito richiamata nella comparsa. Inapplicabile, viceversa, sarebbe il precedente della Corte d'appello di
Milano n. 2836/2022, in quanto riferibile solo ai contratti dei consumatori, qualifica che l'attore non avrebbe dimostrato e che in ogni caso deve ritenersi esclusa, avendo rivestito in passato molteplici cariche o qualifiche in svariate imprese come da visura allegata (cfr. doc. 27 allegato alla comparsa di
. Controparte_1 pagina 9 di 20 Conclude come da verbale.
Le parti hanno depositato le memorie 171 ter c.p.c. nei termini di legge e all'esito della prima udienza la Giudice ha sciolto la riserva assunta rigettando le istanze istruttorie e fissando l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruite sommariamente le posizioni delle parti, si procede ad esporre i motivi posti a fondamento della decisione, in parte di inammissibilità, in parte di rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
1. Sulla “legittimazione attiva” e/o della titolarità del credito da parte del creditore procedente Controparte_1
Va preliminarmente detto che il suddetto motivo di opposizione, così come formulato nell'atto introduttivo del presento giudizio, risulta solo in apparenza coincidente con il corrispondente motivo articolato nel ricorso introduttivo della fase cautelare nell'ambito del procedimento esecutivo.
Infatti, in sede di ricorso l'opponente si limita a dedurre la carenza di “legittimazione attiva e/o di titolarità”, circoscrivendo la propria contestazione alla mera inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco ex art. 58 TUB di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (sub doc. 3 del ricorso), poiché il credito asseritamente ceduto non rispetterebbe i criteri identificativi dei crediti cartolarizzati da in favore di Controparte_7 CP_1 indicati nell'avviso stesso (denominazione in valuta euro;
classificazione a sofferenza;
NDG
[...] identificativo non corrispondente al n. identificativo del rapporto 17/10064985 che si rinviene negli allegati del contratto di mutuo e che viceversa non comparirebbe in Gazzetta Ufficiale).
Viceversa, nell'atto di citazione, dopo aver ricostruito la precedente fase cautelare tenutasi innanzi al
G.E., l'attore articola il medesimo motivo di opposizione prendendo le mosse dalle motivazioni contenute nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione. Argomentando
a partire dalla distinzione, ivi richiamata, in ordine all'onere probatorio in capo all'asserito cessionario per la dimostrazione della titolarità del credito nel caso sia contestata l'esistenza della cessione da un lato, ovvero l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dall'altro,
l'odierno attore giunge a contestare per la prima volta (non più soltanto l'esclusione del credito de quo dall'operazione di cartolarizzazione, ma) anche l'esistenza stessa del negozio di cessione, negando,
“diversamente da quanto si legge nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione”, che la medesima abbia CP_1 concluso l'asserita cessione in blocco.
Tale diversa formulazione del motivo di opposizione è, d'altronde, facilmente evincibile dal confronto testuale tra quanto dedotto nel ricorso introduttivo della fase cautelare (cfr. pag. 5 e 6 del ricorso) e quanto articolato nell'atto di citazione alle pagine da 8 a 12.
Alla luce di tale rilievo, non può non osservarsi che l'inesistenza del negozio di cessione, quale fatto pagina 10 di 20 posto a fondamento dell'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo al creditore procedente, e dunque di legittimazione sostanziale, costituisce un motivo nuovo che non può essere introdotto per la prima volta nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione.
Tale conclusione costituisce evidentemente precipitato del principio della struttura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), che sul punto ha confermato il proprio consolidato orientamento.
In base al principio richiamato, la fase sommaria preliminare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 618 e 619 c.p.c., è considerata non solo necessaria, ma anche non derogabile, al fine di tutelare non solo gli interessi delle parti coinvolte, ma anche per garantire il corretto svolgimento dell'intero processo esecutivo, soddisfacendo esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del procedimento, e contribuendo alla riduzione del contenzioso ordinario.
Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario (cfr. Trib. Latina
1810/2023).
Sulla base di tali premesse, la nuova contestazione in esame, fondata sulla mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione, dev'essere dichiarata inammissibile.
Viene dunque esaminata solo la domanda di accertamento della carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria in quanto lo stesso sarebbe escluso dalla operazione di Controparte_1 cartolarizzazione ex art. 58 TUB da a CP_7 Controparte_1
Ebbene, la prospettazione attorea non può essere condivisa, tenuto conto dei principi di diritto espressi in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, infatti, (cfr. Cass. 17944 del 2023, Cass. 21821 del 2023), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria in Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'inclusione dello dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. pagina 11 di 20 Come affermato dalla Suprema Corte, “in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette
a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 17944 del 2023).
In generale, in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, giova richiamare altresì i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “[…]ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405).
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, se da un lato non può certo dubitarsi che il contratto di cessione rimanga la fonte di prova primaria dell'avvenuta cessione (e conseguentemente dell'inclusione nell'ambito dell'operazione in blocco di una specifica posizione), dall'altro se ne deve disconoscere il carattere esclusivo, potendosi assegnare anche ad altri elementi idonea attitudine probatoria. Tra questi deve senz'altro menzionarsi la dichiarazione del cedente che, ancorchè “di parte”, dev' essere valorizzata nell'ambito di quell'accertamento complessivo rimesso al Giudice, attesa la mancanza di interesse in capo alla cedente, soprattutto quando la cessionaria è in possesso del titolo esecutivo azionato (nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario).
A ciò deve aggiungersi che la ricostruzione ermeneutica offerta dalla Cassazione non esclude affatto la rilevanza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che, pur essendo da solo insufficiente, ha comunque elevato valore indiziario, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, soprattutto ove il suo contenuto sia tale da consentire di ricondurre le posizioni creditorie per cui si agisce tra quelle oggetto della cessione pubblicizzata.
In tal senso, è ormai consolidato il seguente principio di diritto, secondo cui: “[…] è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così, ex multis, Cass. Civ. n. 1642 del 26.06.2023, Cass. civ., pagina 12 di 20 Sez. V, sent., n. 31118/2017; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, sent., n.
17110/2019; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Ragusa, sent., 18.01.2019, n. 68).
Applicando tali principi al caso di specie, può senz'altro ritenersi raggiunta documentalmente la prova dell'effettiva inclusione del credito de quo tra quelli ceduti in blocco.
Infatti, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individua i crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione come di seguito si riporta: “(i "Crediti") nei confronti dei debitori ceduti che, alle ore 23.59 del 31 gennaio 2023 (la"Data di Riferimento”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
i. denominati in valuta Euro;
ii. vantati da nei confronti dei debitori identificati presso i suoi gestionali con i codici NDG n° Controparte_7
2865521, n°2865588 e n° 5085408;
iii. siano stati “classificati a sofferenza”.
Con riferimento alla doglianza formulata dall'opponente in relazione alla mancata comunicazione relativa al passaggio a sofferenza della propria posizione, quest'ultima è stata smentita dalla produzione
(doc 13 della comparsa di costituzione di della raccomandata inviata da Controparte_1 CP_7
a , e ritirata dallo stesso in data 2/11/2016, nella quale si comunica la decadenza e la Parte_1 risoluzione del mutuo n. 017/10064985.
Inoltre, è stata prodotta (cfr. doc. 15 della comparsa di costituzione di la CP_1 dichiarazione, proveniente dalla cedente, dell'avvenuta cessione, dalla quale si evince che la posizione debitoria del sig. è quella riferibile al mutuo n. 017/10064985, identificativo rinvenibile altresì Pt_1 nel titolo azionato, in particolare nella sezione “dati identificativi” del documento di sintesi ad esso allegato. Elemento che, come detto, unitamente al possesso del titolo esecutivo dall'odierna creditrice, è considerato dalla giurisprudenza di legittimità idoneo e sufficiente a fornire prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione tra la e la come Controparte_7 CP_1 indicati nell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, la domanda di accertamento negativo della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente convenuta dev'essere rigettata, in quanto infondata. Controparte_1
2. difetto di legittimazione e/o titolarità del credito del creditore intervenuto CP_2
; carenza di titolo per i due interventi spiegati da .
[...] CP_1
Parte attrice deduce ulteriori motivi nuovi afferenti, da un lato, alla legittimazione dell'intervento titolato della creditrice e dall'altro agli interventi titolati spiegati dalla stessa CP_2 [...] sulla base di altri crediti, portati dai d.i. n. 3009/2016 emesso dal Tribunale di Modena, e D.i. CP_1
19222/2016 emesso dal Tribunale di Roma, titoli asseritamente “transatti e definiti da tempo”.
Con riferimento a entrambe tali allegazioni, occorre rilevare che si tratta di motivi nuovi non dedotti pagina 13 di 20 nel ricorso introduttivo della fase cautelare e che risultano pertanto inammissibili, sulla base delle motivazioni già enunciate e cui sia consentito riportarsi integralmente.
3. Domande subordinate
Rispetto alle domande formulate in via subordinata, si ritiene che non sia stato soddisfatto l'onere gravante sull'opponente di allegazione specifica dei fatti su cui i motivi di opposizione si fondano. Ne deriva altresì il rigetto della richiesta istruttoria dell'attore di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto ritenuta meramente esplorativa e volta a supplire alle carenze probatorie imputabili a parte attrice, in ragione delle argomentazioni che di seguito verranno esposte con riferimento a ciascuno dei motivi di opposizione articolati in citazione.
3.1 Vizio di usura genetica e nel tasso di mora.
Come brevemente anticipato nella ricostruzione dei motivi di opposizione, parte attrice lamenta che il tasso variabile previsto dall'art. 3 del contratto (doc. 4, sub I allegato all'atto di citazione), fissato inizialmente al 3,100% e aumentato “quantomeno di ulteriori 2,5 punti percentuali per il conto dell'istruttoria della pratica di mutuo e altri oneri accessori, supererebbe in concreto il tasso soglia di usura fissato al 4,875% nel IV
Trimestre del 2009 per la categoria di mutui con garanzia reale a tasso variabile”.
Deduce inoltre il carattere usurario del tasso di mora. Conseguentemente chiede la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 3 e 4 del contratto e la dichiarazione di gratuità del mutuo, con le pronunce consequenziali sul piano della restituzione degli interessi corrisposti in eccesso o della dichiarazione di compensazione con quanto eventualmente dovuto all'asserita creditrice CP_1
Entrambe le allegazioni non raggiungono la soglia minima di specificità che necessariamente deve connotare le contestazioni (anche) in materia di usura, sulla base del principio generale vigente nel nostro ordinamento relativo al riparto dell'onere probatorio.
Ricade, infatti, sulla parte che deduca in giudizio l'applicazione di un tasso usurario l'onere – quantomeno – di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883). Ed infatti, come è stato già affermato nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in materia, “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2
– Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e
l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez.
6 – 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità.” (cfr. Trib. Napoli 296/2023).
Nel medesimo senso si esprime Trib. Roma 632/2016, secondo cui “La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui pagina 14 di 20 la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.”
Prendendo le mosse da tali principi di diritto, è doveroso rilevare come l'allegazione di parte attrice faccia generico riferimento ad un aumento del tasso fissato dall'art. 3 del contratto di mutuo,
“quantomeno di 2,5 punti percentuali”, addebitandolo genericamente ai costi dell'istruttoria della pratica di mutuo e altri oneri accessori. Tale operazione, tuttavia, appare all'evidenza, in assenza di una puntuale giustificazione, del tutto arbitraria. A ciò devono aggiungersi, da un lato, la mancata indicazione dei periodi in cui vi sarebbe stato il superamento della soglia di usura, dall'altro, l'assenza di qualsiasi riferimento all'usura genetica, nonché all'usura che vizierebbe i tassi di mora, nell'ambito della relazione tecnica di parte allegata alla memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e prodotta a supporto delle proprie allegazioni e delle istanze istruttorie.
Tali circostanze hanno palesato incontrovertibilmente la natura del tutto esplorativa della CTU oggetto dell'istanza istruttoria di parte attrice, che pertanto è andata incontro ad inevitabile rigetto.
Infatti, è principio condiviso in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, quale precipitato del riparto dell'onere della prova, che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non possa essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce di tali rilievi, non può che concludersi per l'impossibilità da parte dell'organo giudicante di valutare il merito dell'eccezione così genericamente formulata, la cui presa in esame richiederebbe uno sforzo officioso da parte del giudice nella ricerca degli elementi probatori a fondamento della stessa che esula dai poteri allo stesso assegnati dalla Legge.
Ne deriva che la domanda di declaratoria di nullità degli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo e di pronuncia “di gratuità del negozio”, “con conseguente storno e/o restituzione di tutti gli interessi corrisposti anche sulla scorta del piano di ammortamento allegato sub doc. E) del contratto o, salvo gravame, per la declaratoria di compensazione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'intimante dev'essere rigettata in Controparte_1 quanto infondata.
3.2. Eccezione di indeterminatezza, illiquidità e inesigibilità del credito escusso anche perché frutto dell'illegittimo metodo di ammortamento nel calcolo delle rate nonché per la prassi anatocistica resa in violazione degli artt. 1283 c.c., 1346 c.c. e 117 TUB. pagina 15 di 20 L'attore lamenta, inoltre, quale ulteriore motivo di nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo, la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, nonché dell'art. 1346 c.c., perché non sarebbe specificato il metodo dell'ammortamento, ovvero se si tratti di ammortamento c.d. “alla francese” o “all'italiana”, nonché per l'omessa indicazione della formula di calcolo di ciascuna rata, ovvero se sia la formula del regime finanziario composto o semplice.
Aggiunge che, pur volendo ipotizzare che sia stato applicato il metodo di ammortamento alla francese, sia stato applicato il regime di capitalizzazione composta, anziché quella semplice ex art. 821 co.3 c.c., che sarebbe più oneroso e non sarebbe stato “accettato e approvato per iscritto dal sig. (che Pt_1 peraltro si rammenta essere consumatore)”.
Anche con riferimento a tale eccezione, la richiesta formulata da parte attrice perché venisse disposta una consulenza tecnica non ha potuto trovare accoglimento, in quanto superflua, posto che la domanda dev'essere rigettata in quanto infondata sulla base del recente insegnamento proveniente da Cass. Civ.,
Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130.
Il principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte, che pure è circoscritto al mutuo a tasso fisso, esclude proprio che possa farsi derivare la nullità parziale del contratto dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, nonché per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Secondo le SS.UU., l'indagine relativa alla determinatezza dell'oggetto del contratto deve essere volta a verificare se “l'operazione negoziale” abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti.
Ebbene, seguendo tale ragionamento, se il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), tale è quello di cui si discute, ove la Banca abbia assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite l'allegazione del piano di ammortamento al contratto, mediante il quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di valutare la convenienza confrontando tale proposta contrattuale con altre offerte presenti sul mercato. La possibilità di raffronto tra prodotti differenti è, in definitiva, lo scopo della trasparenza, non essendo richiesto agli Istituti di Credito di sostituirsi al mutuatario nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell'operazione.
Occorre precisare che, sebbene tale giurisprudenza sia stata oggetto di espresso richiamo negli atti di causa da parte della creditrice procedente – opposta, parte attrice nulla ha dedotto in ordine alla pagina 16 di 20 applicabilità o meno di tale principio di diritto al caso concreto, tenuto conto della circostanza per cui il contratto oggetto del presente giudizio non è a tasso fisso, bensì a tasso variabile.
Il si è infatti limitato a ribadire, sia nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., sia nelle note Pt_1 depositate in sede di precisazione delle conclusioni, che l'indeterminatezza deriverebbe necessariamente dalla mera mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento (se all'italiana o alla francese), con conseguente “palese inosservanza del comma 4 perché non sono indicate tutte le condizioni economiche”.
Nonostante nulla abbia allegato l'opponente in merito, appare opportuno evidenziare che, in linea con quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di merito che ha fatto seguito alla pronuncia delle SSUU su richiamata, non si rinvengono ostacoli a riconoscere la validità dei suddetti principi anche con riferimento ai mutui bancari a tasso variabile.
Infatti, il criterio su cui si fonda il vaglio operato dalla Suprema Corte sulla legittimità del contratto di mutuo fa riferimento alla chiara e inequivoca individuazione degli elementi che consentono al mutuatario di avere una informazione chiara e trasparente in ordine all'esborso finale al quale è tenuto, peraltro concordato tra le parti nelle forme dell'atto pubblico. Tali elementi sono: l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità e dunque il numero e la composizione delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi. Tali elementi sono incontrovertibilmente tutti presenti e riscontrabili nel contratto de quo e possono evincersi dal piano di ammortamento, la cui presenza non
è oggetto di contestazione.
Non si riscontra pertanto una violazione dei criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma 4 TUB.
L'infondatezza della domanda rende superfluo il ricalcolo richiesto da parte attrice, da attuarsi in ipotesi tramite il ricorso ad un regime di capitalizzazione “semplice”.
Parimenti, l'asserito vizio di anatocismo nel piano di ammortamento allegato al mutuo è del tutto sfornito di supporto probatorio. Le allegazioni di parte attrice fanno generico e astratto riferimento al
“metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti come quello di specie”, che implicherebbe “oggettivamente il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e, conseguentemente, la presenza di una forma di anatocismo”, senza offrire alcun principio di prova che sostenga tali allegazioni. Sotto tale ultimo profilo, anche la relazione prodotta con la memoria n. 2, sul punto (par. 5.2.) e solo con riferimento all'anatocismo nei tassi di mora, si limita ad affermare che
“Calcolare gli interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto, e quindi sulla rata totale composta da quota interessi e quota capitale comporta la presenza di anatocismo, ovvero al calcolo degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi di cui è composta la rata. Gli eventuali interessi di mora sono da calcolare esclusivamente sulla quota capitale della rata scaduta.”, evidentemente omettendo di effettuare, finanche in via approssimativa, un'analisi del pagina 17 di 20 piano di ammortamento sotto tale aspetto, per consentire all'organo giudicante di vagliare la fondatezza di quanto dedotto.
Tanto basta per ritenere del tutto esplorativa, anche sotto tale profilo, la richiesta di CTU e del tutto infondata, in quanto non provata, la domanda.
3.3. Nullità dell'art. 3 del contratto per la previsione del c.d. tasso “floor” in mancanza del contrapposto tasso “cap” carenza di causa e vessatorietà della clausola.
Quale ultimo motivo di opposizione, l'attore lamenta l'invalidità del titolo per la parte in cui prevede che il tasso di interesse variabile, pur indicizzato all'euribor 6 mesi, “non potrà essere inferiore al
2,800%”, disposizione di cui all'art. 3, ultimo co., del contratto di mutuo.
In primo luogo, la parte eccepisce la mancata approvazione o accettazione scritta della clausola;
in secondo luogo, ne evidenzia il carattere vessatorio e l'assenza di causa della stessa, nel caso in cui non sia controbilanciata da una clausola “cap”, in favore del soggetto finanziato.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, lo sbilanciamento di diritti e obblighi tra la e CP_7 il cliente deriverebbe dalla pattuizione della sola clausola floor – ovvero un saggio percentuale al di sotto del quale gli interessi non possono mai scendere – in assenza di una analoga soglia cap, cioè di un valore massimo del parametro di indicizzazione, quale limite per la revisione in aumento delle rate mensili.
L'eccepita nullità di tale clausola comporterebbe per l'obbligo restitutorio di tutte le CP_1 somme ingiustamente apprese in virtù della stessa.
Anche tali doglianze sono prive di pregio, mentre vanno condivise le difese svolte della convenuta opposta, con riferimento ad entrambi gli aspetti dedotti da parte attrice.
Quanto alla eccezione di mancata “approvazione o accettazione scritta”, sarà sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che evidenzia che non sussiste l'obbligo di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. di una clausola, anche ove la stessa si conformi alle condizioni poste da uno dei contraenti, in quanto “in tale caso è la stessa peculiarità del procedimento di formazione a fornire al contraente debole la tutela alla base del succitato articolo” (cfr. Trib. Bari 2304/2006) e pertanto non può
“considerarsi come propriamente predisposta dall'altro contraente e, dunque, ne discende l'impossibilità di qualificarla come vessatorie con ogni conseguenza di legge sulla loro piena opponibilità all'altro contraente.” (cfr. Cass. n. 15253 del
16.07.2020, Cass. n. 15871 del 6.07.2010 e Cass. n. 18917 del 21.09.2004, Cass. SSUU 5292/1997, ma anche Trib. Trento 302/2016; Trib. Forlì n. 64/2024, già citata da parte convenuta).
Rispetto alla illegittimità di siffatta clausola e all'asserito squilibrio di diritti e obblighi che la stessa determinerebbe tra le parti, nonché l'assenza di una causa sottostante, si ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza di merito che ne evidenzia la meritevolezza e la legittimità: è evidente, infatti, che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti, di pagina 18 di 20 comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente.
Trattasi di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall'ordinamento e meritevole di interesse, in quanto non volta ad acquisire un vantaggio illecito ma perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti.
Operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e pertanto trattasi di pattuizioni di per sé pienamente valide ed efficaci, non essendo ammissibile alcun sindacato del giudice sul profilo dell'equilibrio economico del contratto, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori, ciò ovviamente a condizione che la relativa pattuizione risulti contrattualizzata in forma chiara e trasparente
(cfr. ex multis Tribunale di Bologna del 31.01.2018).
Infatti, alla luce anche della manifesta funzione di mettere al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio lungo periodo l'operatore professionale bancario, l'inserimento della stessa nel regolamento contrattuale rientra nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali, ad esempio, avrebbero anche potuto (ma non necessariamente dovuto) inserire una corrispettiva clausola cap.
Dunque, la clausola c.d. floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione, sicché ove, come nella specie, esattamente indicata nel testo contrattuale è pienamente legittima (tra gli altri, Trib. Forlì 18.6.2020;
Trib. Pordenone 24.4.2020; Trib. Crotone 27.1.2020; Trib. Bologna 8.2.2018, Trib. Bari 3089/2022).
Da ultimo, vanno richiamate a conforto anche le univoche posizioni espresse dall'Arbitrato Bancario
Finanziario, che ha ripetutamente sancito che la clausola floor, ove non adeguatamente compensata da una clausola “cap”, non può dirsi nulla o comunque inefficace, sostenendo con articolate motivazioni che non vi è ragione di considerarla viziata da profili di illegittimità (cfr. decisioni ABF, Collegio di
Roma 7669/2015; Collegio di Napoli 7355/2015; Collegio di Napoli 2735/2014; Collegio di Milano
688/2011; Collegio di Roma 2688/2011; Collegio di Napoli 395/2012, oltre alla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF, n. 4137 del 4.04.2024, già richiamata da parte convenuta, CP_1 pag. 33 della comparsa, nota n. 10).
Conclusivamente, tutte le domande attoree, alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno in parte dichiarate inammissibili, in parte rigettate in quanto infondate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi per tutte le fasi – con esclusione della fase di studio, trattandosi dei medesimi motivi di opposizione fatti valere nella fase cautelare tenutasi innanzi al G.E. – tenuto conto anche che la fase di trattazione/istruttoria si è concretizzata in una sola udienza in presenza e non è stata svolta istruttoria, pagina 19 di 20 ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione da 2.000.001 a 4.000.000, come da importo indicato nell'atto di precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di e con atto di citazione notificato in
[...] Controparte_1 Controparte_2 data 24.08.2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
DICHIARA inammissibili come meglio precisato in parte motiva le domande di accertamento negativo della titolarità in capo a e dei crediti azionati nella Controparte_1 Controparte_2 procedura esecutiva n. RGE 77/2023;
RIGETTA le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
CONDANNA a rimborsare a e a le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per ciascuna parte, per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 24 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa n. r.g. 1255/2024 tra
Parte_1
ATTORE - OPPONENTE
e per essa Controparte_1 Controparte_2
per essa
[...] Controparte_3
Controparte_4
[...]
CONVENUTE
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate il 2 aprile 2025, l'attore ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
- In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria e disporre CTU tecnico-contabile che accerti e verifichi i rapporti di dare e avere tra le parti individuando quanto illegittimamente imposto a titolo di interessi ultralegali, indeterminati e/o indeterminabili in maniera oggettiva. in via preliminare e nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'asserita creditrice procedente nei Controparte_1 confronti del sig. per difetto di titolarità dell'asserito credito intimato frutto del contratto di mutuo del Parte_1
29.10.2009, a rogito notaio di Roma, rep. n. 410 - racc. n. 237, ed il conseguente difetto di legittimazione Persona_1 passiva del medesimo sig. accertando e dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dal medesimo sig. Parte_1
pagina 1 di 20 in favore di con conseguente nullità o inefficacia dell'avversa espropriazione forzata Parte_1 Controparte_1 immobiliare iscritta al RGE n. 77/2023 del Tribunale di Tempio Pausania;
- ancora, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'asserita creditrice intervenuta per difetto di titolarità del preteso credito fatto valere nei confronti del sig. nella Controparte_2 Parte_1 procedura esecutiva immobiliare RGE n. 77/2023 pendente avanti al Tribunale di Tempio Pausania e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo sig. in favore di Parte_1 Controparte_2
- ancora, accertare e dichiarare che i due atti di intervento formulati da nella procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare RGE n. 77/2023, pendente avanti al Tribunale di Tempio Pausania, sulla scorta dei decreti ingiuntivi n.
3009/2016 per € 1.290.133,20 (pos. SPQR e n. 19222/2016 per € 200.000,00 (pos. CP_5 CP_6 sono, oltre che sforniti di legittimazione attiva, infondati in fatto ed in diritto perché relativi a titoli già composti da tempo ed assolti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo sig. in favore di (anche) con Pt_1 Controparte_1 riferimento a queste due posizioni in tesi cedute da ovvero in subordine dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_7 sig. per tali titoli ex artt. 1304, II° comma cc, 1955 cc e 1227 cc ovvero per intervenuti pagamenti da parte dei Pt_1 debitori principali o dei garanti riducendo le somme dovute dei relativi importi;
nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, salvo gravame:
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza, illiquidità e l'assoluta inesigibilità del preteso credito precettato da
[...] perché frutto di un metodo di ammortamento oscuro e non trasparente nel calcolo delle rate, produttivo di CP_1 interessi ultralegali, indeterminati e/o indeterminabili in maniera oggettiva in violazione dell'art. 117, comma 3-4 TUB,
e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo a rogito notaio di Roma, rep n. Persona_1
Pa 410 racc. n 237, anche per l'erronea indicazione dell' e la conseguente inefficace dell'opposto atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare iscritto al RGE n. 77/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, con conseguente storno e/o restituzione di tutti gli interessi corrisposti e/o compensazione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'intimante previa rideterminazione delle rate e del relativo piano di ammortamento in Controparte_1 applicazione dei tassi minimi dei BOT ex art. 117, comma 7, lett. a) TUB, con imputazione dei pagamenti eseguiti, in ipotesi di mancata declaratoria di gratuità del negozio e di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
CP_1
- in ogni caso fosse denegatamente ritenuta titolare del preteso credito, alla luce di quanto esposto in Controparte_1 narrativa, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti.”; rilevato che con le note depositate in data 26 marzo 2025, ha precisato le Controparte_2 proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e domande formulate dall'attore nei confronti di
[...] per le ragioni illustrate nei paragrafi sub. A- e B- della comparsa di costituzione;
CP_2
- rigettare le domande di declaratoria di nullità o inefficacia dell'espropriazione forzata per le ragioni illustrate nel paragrafo sub. C- della comparsa di costituzione;
pagina 2 di 20 - in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dall'attore perché totalmente infondate, in fatto Parte_1 ed in diritto, e comunque non provate.
Con vittoria delle spese di giudizio”; rilevato che con le note depositate in pari data ha precisato le proprie conclusioni CP_1 come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria:
In via preliminare in rito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova formulata da controparte ed avente ad oggetto gli atti di intervento nell'esecuzione immobiliare svolti da sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 3009/2016 del Controparte_1
Tribunale di Modena e del Decreto Ingiuntivo n. n. 19222/2016 del Tribunale di Roma.
Nel merito, in via principale:
-rigettare, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione attiva di Controparte_1 in via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di disposizione di CTU contabile in quanto richiesta caratterizzata, per quanto ampiamente argomentato, per i caratteri della superfluità ed esploratività;
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.”;
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 3 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1255/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioacchino Dettori presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV) e, per essa, Controparte_2
(C.F. , con sede legale in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV)
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Felicita Fenaroli presso il cui studio è elettivamente domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale in Roma, Via Curtatone 3 e, per essa, (C.F. Controparte_3
) con sede in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/6b, in persona del P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, già CP_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina presso il cui studio è elettivamente domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA
e
(C.F. con sede in Roma, via Controparte_9 P.IVA_5
G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore pagina 4 di 20 CONVENUTA – CONTUMACE
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_6 tempore, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2024, , in qualità di debitore esecutato Parte_1 nell'esecuzione immobiliare iscritta innanzi all'intestato Tribunale al n. RGE 77/2023, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare contenuta nell'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. ivi proposta, ha introdotto la presente fase di merito, deducendo i motivi di opposizione di seguito sinteticamente riportati.
Il primo luogo, parte attrice deduce la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente per carenza di titolarità del diritto di credito derivante da mutuo fondiario del Controparte_1
29.10.2009 a rogito notaio di Roma (rep. n. 410- racc. n. 237), difettando la prova sia Persona_1 dell'asserita cessione in blocco da parte di sia – ove la stessa si consideri provata – Controparte_7 dell'inclusione del rapporto de quo nel trasferimento in blocco.
Quanto al primo aspetto, secondo la prospettazione attorea, il difetto di prova deriverebbe necessariamente dalla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, considerata quale unica possibile fonte di prova della relativo negozio, ritenuti a ciò inidonei tanto l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, privo persino di valore indiziario, quanto la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, in quanto predisposta appositamente per la causa pendente e non integrando la stessa i requisiti di una confessione, né le condizioni di cui all'art. 275 bis c.p.c.. Quanto all'esclusione del succitato diritto di credito dalla cessione in blocco, deduce il mancato rispetto e la mancata Pt_1 dimostrazione del ricorrere di due dei tre criteri cumulativi riportati nell'avviso di cessione, ovvero: a) che si trattasse di crediti vantati da nei confronti dei debitori identificati con i codici Controparte_7
NDG n. n° 2865521, n°2865588 e n° 5085408 (cfr. pag. 4, doc. B atto di citazione), b) che gli stessi fossero classificati a sofferenza.
In secondo luogo, alla luce del difetto di legittimazione del creditore procedente, l'attore deduce altresì l'assenza di altri creditori titolati alla prosecuzione della procedura, in quanto da un lato, anche creditrice intervenuta, sarebbe priva di legittimazione attiva;
dall'altro, con Controparte_2 pagina 5 di 20 riferimento agli atti di intervento spiegati dalla medesima non solo eccepisce CP_1 nuovamente la carenza di titolarità dei relativi crediti, evidenziando, tra l'altro, che gli stessi non verrebbero menzionati nella dichiarazione di cessione di prodotta agli atti nella fase cautelare, ma CP_7 deduce altresì l'estinzione degli stessi, come proverebbero i doc H) e I) allegati all'atto di citazione.
Secondo quanto affermato da , infatti, tali interventi sarebbero “privi di fondamento giuridico perché Pt_1 pretendono di far valere diritti ormai estinti da tempo perché già soddisfatti in via bonaria dal relativo garante ovvero estinti 1304, II° comma cc. o ex artt. 1955 cc o, nella peggiore delle ipotesi, comunque da ridursi ex 1227 cc. e per deconto delle somme percette dal debitore principale e dagli altri coobbligati in solido: quindi di importo nullo o assai ridotto per i fatti che si sono sommariamente esposti, a seconda della prospettazione in diritto che si voglia accogliere”.
In terzo luogo, e in via subordinata, l'atto di citazione contesta la validità del contratto di mutuo fondiario del 29.10.2009 azionato dal creditore procedente, in quanto viziato da usura genetica, da cui discenderebbe il carattere incerto, illiquido e indeterminato del credito preteso da . In CP_1 particolare, parte attrice deduce che il tasso variabile previsto dall'art. 3 del contratto (doc. 4, sub I allegato all'atto di citazione), fissato inizialmente al 3,100% e aumentato “quantomeno di ulteriori 2,5 punti percentuali per il conto dell'istruttoria della pratica di mutuo e altri oneri accessori, supererebbe in concreto il tasso soglia di usura fissato al 4,875% nel IV Trimestre del 2009 per la categoria di mutui con garanzia reale a tasso variabile”.
Deduce inoltre il carattere usurario del tasso di mora. Conseguentemente chiede la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 3 e 4 del contratto e la dichiarazione di gratuità del mutuo, con le pronunce consequenziali sul piano della restituzione degli interessi corrisposti in eccesso o della dichiarazione di compensazione con quanto eventualmente dovuto all'asserita creditrice CP_1
Ancora, sempre in via subordinata e riconvenzionale, l'attore deduce la indeterminatezza, illiquidità ed assoluta inesigibilità del preteso credito escusso, anche perché frutto dell'illegittimo metodo di ammortamento nel calcolo delle rate nonché per la prassi anatocistica resa in violazione degli artt. 1283
c.c., 1346 c.c. e 117 TUB. In particolare, l'art. 3 del contratto di mutuo, in violazione dell'art. 117 TUB che enuncia il principio di trasparenza, nonchè dell'art. 1346 c.c. relativo alla determinatezza o determinabilità del tasso, si limiterebbe a prevedere la restituzione delle somme in n. 240 rate mensili
“inizialmente di euro 19.586,59”, con generico rinvio al metodo di ammortamento senza specificare se si tratti di ammortamento “alla francese” o “all'italiana”, nonché omettendo di specificare il metodo di calcolo di ciascuna rata, mediante regime finanziario composto o semplice, che conseguentemente non sarebbe stato oggetto di specifica approvazione scritta da parte di . Pt_1
Aggiunge, sempre in relazione al piano di ammortamento, che anche ove si ipotizzi che il piano di ammortamento “allegato al contratto sub lettera E” corrisponda al metodo “alla francese”, debba essere applicato il regime di capitalizzazione semplice, in luogo di quello di capitalizzazione composta, poiché quest'ultimo sarebbe notoriamente più oneroso per la parte mutuataria e non sarebbe mai stato pagina 6 di 20 specificamente accettato e approvato per iscritto dal “che non ha avuto la possibilità di comprendere Pt_1
l'effettiva onerosità di una predefinita modalità di calcolo della rata e degli interessi se non vengono esplicitati i dettagli ed effettuate analisi comparative”.
Inoltre, il piano di ammortamento così predisposto implicherebbe il vizio di anatocismo, derivante dal fenomeno della capitalizzazione degli interessi, in quanto “in corrispondenza di ciascuna scadenza, gli interessi maturati sono di fatto, in primo luogo, addebitati al capitale e, poi, pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi in quanto risultano capitalizzati.”
Infine, sempre rispetto al piano di ammortamento, l'art. 4 del contratto, prevedendo la maturazione degli interessi moratori sulla rata non pagata, implicherebbe un ulteriore fenomeno di anatocismo illecito, con conseguente invalidità della suddetta clausola ex art. 1283 c.c., ai sensi del quale gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata possono produrre ulteriori interessi o dal giorno della domanda giudiziale o sulla scorta di una convenzione inter partes stipulata successivamente alla scadenza del contratto, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, e non contestualmente al perfezionamento del medesimo.
Quale ultimo motivo di opposizione, l'attore eccepisce infine la nullità dell'art. 3 del contratto, per la previsione del c.d. tasso “floor”. Rispetto a tale clausola, viene dedotta sia la mancata specifica accettazione per iscritto, sia la sua vessatorietà per carenza di causa in quanto non controbilanciata dalla c.d. clausola “cap”.
Conclude, quindi, come da verbale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2024, si è costituita nel presente giudizio la creditrice intervenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando, in Controparte_2 particolare, l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati nei propri riguardi per la prima volta nella presente fase di merito, in quanto alcuna eccezione era stata mossa nei confronti del creditore intervenuto nelle conclusioni del ricorso ex art. 615 co.2 c.p.c. nella fase cautelare. Nel merito, contesta la fondatezza dei motivi di opposizione relativi alla titolarità del proprio credito, dovendosi la stessa ritenere provata sia in base al contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e allegato alla comparsa, sia perché l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco di cui CP_2
risulta beneficiaria può essere verificata accedendo al seguente link:
[...] https://www.gruppomps.it/media-e-news/eventi-e-news/cessione-dei-crediti-inesigibili.html, e inserendo il nr “FG” identificativo della posizione, nel caso di specie 4769657, sia per aver prodotto la dichiarazione di cessione della banca cedente (doc. 13 allegato alla comparsa). Ha pertanto concluso come da verbale.
Con comparsa depositata in data 14.11.2024, si è costituita altresì la creditrice procedente CP_1 pagina 7 di 20 CP_
contestando la fondatezza dei motivi posti alla base della presente opposizione, come di seguito sinteticamente si espone.
Rileva innanzitutto l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva, considerato che risulterebbe provata, sulla base della documentazione prodotta, sia l'esistenza della cessione, sia l'inclusione del credito derivante dal contratto di mutuo azionato in via esecutiva nell'ambito della suddetta operazione ex art. 58 TUB.
In secondo luogo, deduce l'inammissibilità del motivo di opposizione relativa alla carenza di titolo con riferimento agli interventi relativi ai DI n. 3009/2016 emesso dal Tribunale di Mantova e n.
19222/2016 emesso dal Tribunale di Roma, in quanto proposto per la prima volta nella presente fase di merito;
in subordine, contesta nel merito la fondatezza del motivo, producendo la PEC contenente la dichiarazione di cessione dei suddetti crediti vantati da nei confronti della di cui CP_7 CP_10
risultava garante, con il relativo NDG (docc 20 e 21 allegati alla comparsa, nonché quello Pt_1 relativo alla cessione del credito vantato nei confronti della SPQR 2000T e relativo NDG (doc. 22); produce inoltre il contratto di cessione (docc 16 e 17 allegati alla comparsa) relativo alle tre linee di credito.
Inoltre, eccepisce la mancata prova della definizione della posizione dell'attore con riferimento alle somme di cui al DI n. 3009/2016 del Tribunale di Modena, in quanto l'accordo di cui i docc. H e I darebbero conto, riguarderebbe soltanto la posizione di mentre non Controparte_11 Pt_1 potrebbe avvalersi degli effetti liberatori intercorsi con altro soggetto;
evidenzia, inoltre, che in modo contraddittorio l'attore ha prospettato l'avvenuto soddisfacimento del credito da parte della SPQR
2000T, in sede concorsuale, mentre secondo la convenuta tale linee di credito risultano ammesse al passivo del fallimento in via chirografaria, senza che allo stato risulti alcun incasso.
Con riferimento al vizio di usura genetica che, nella prospettazione attorea, inficerebbe il contratto di mutuo azionato dalla convenuta nella procedura esecutiva, la creditrice eccepisce l'arbitrarietà dei calcoli effettuati e posti a fondamento dell'allegazione attorea, in quanto “ai fini del calcolo della percentuale di raffronto [parte attrice] ha calcolato, oltre ad un aumento generico e arbitrario di 2,5% altresì le spese di istruttoria, gli oneri accessori e, altresì, anche una percentuale di 2% definiti genericamente come “costi del piano di ammortamento”.
Infatti, secondo la convenuta, le voci di costo computate da controparte sarebbero frutto di un calcolo completamente arbitrario e non trovano alcun riscontro nelle disposizioni della Banca di Italia.
A ciò viene aggiunto che, sulla base di quanto disposto dal contratto, il tasso di interesse del mutuo è calcolato aumentando di 2 punti percentuali il tasso euribor 6m, che per il trimestre 2009 era pari al
1,1%, con conseguente “tasso di partenza” del mutuo pari al 3,1%, ampiamente sotto il tasso soglia di periodo.
Con riferimento, poi, all'asserita usurarietà del tasso di mora, la convenuta controdeduce che: 1) il pagina 8 di 20 tasso di mora, ottenuto maggiorando il tasso corrispettivo pari al 3,1% di 1,60 punti percentuali, sarebbe stato pari al 4,7%, dunque in ogni caso inferiore agli interessi corrispettivi;
2) i due tassi sarebbero incomparabili in quanto non omogenei, sebbene ai sensi della sent. Cass. SSUU 19597/2020, la soglia di usura comprendente i tassi moratori sia così espressa: (tegm + 1,9) x 1,25 + 4, pertanto il tasso soglia di mora del periodo individuato andrebbe determinato come segue: (3,25+ 1,90) x 1,25 + 4
- 10,4375%, di molto superiore al tasso di mora contrattualmente stabilito ab origine, pari al 4,70%.
Ancora, rispetto alla asserita indeterminatezza, illiquidità e assoluta inesigibilità del credito per asserita applicazione di prassi anatocistica con “propugnata e non provata violazione degli artt. 117 TUB, 1283
c.c. e 1346 c.c.”, la creditrice opposta eccepisce, in primo luogo, la genericità delle suddette contestazioni, oltre che la loro infondatezza. Sotto tale secondo aspetto, evidenzia che il contratto di mutuo rinvia chiaramente ad un piano di ammortamento determinato, allegato al contratto e sottoscritto dal Notaio e dalle parti, il quale indicherebbe espressamente per ciascuna rata la quota di capitale e di interessi.
L'infondatezza dell'eccezione discenderebbe, poi, da Cass. SSUU 15130/2024, che avrebbe espressamente escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto all'eccezione di anatocismo e alla violazione dell'art. 1283 c.c., parte opposta deduce la genericità delle allegazioni, non supportate da alcun calcolo e da nessun principio di prova, da cui discenderebbe il carattere meramente esplorativo anche di una eventuale CTU.
Quanto all'asserita invalidità del contratto per la previsione della clausola floor non controbilanciata dalla presenza di analoga clausola cap, evidenzia, in primo luogo, che la forma per atto pubblico del contratto precluderebbe di qualificare le clausole in esso contenute come unilateralmente predisposte e l'asserita necessità di specifica approvazione scritta, anche ove vessatorie. In secondo luogo, parte opposta asserisce la legittimità della clausola floor, in quanto operazione consentita nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, funzionale non a coprirsi da un rischio, ma a creare l'unitario valore del tasso variabile;
in questo senso, tale clausola sarebbe sottratta alla valutazione del Giudice, sia considerandola come afferente all'oggetto del contratto, sia se considerata afferente al corrispettivo, ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. Tale assunto troverebbe conferma nella giurisprudenza di merito richiamata nella comparsa. Inapplicabile, viceversa, sarebbe il precedente della Corte d'appello di
Milano n. 2836/2022, in quanto riferibile solo ai contratti dei consumatori, qualifica che l'attore non avrebbe dimostrato e che in ogni caso deve ritenersi esclusa, avendo rivestito in passato molteplici cariche o qualifiche in svariate imprese come da visura allegata (cfr. doc. 27 allegato alla comparsa di
. Controparte_1 pagina 9 di 20 Conclude come da verbale.
Le parti hanno depositato le memorie 171 ter c.p.c. nei termini di legge e all'esito della prima udienza la Giudice ha sciolto la riserva assunta rigettando le istanze istruttorie e fissando l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruite sommariamente le posizioni delle parti, si procede ad esporre i motivi posti a fondamento della decisione, in parte di inammissibilità, in parte di rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
1. Sulla “legittimazione attiva” e/o della titolarità del credito da parte del creditore procedente Controparte_1
Va preliminarmente detto che il suddetto motivo di opposizione, così come formulato nell'atto introduttivo del presento giudizio, risulta solo in apparenza coincidente con il corrispondente motivo articolato nel ricorso introduttivo della fase cautelare nell'ambito del procedimento esecutivo.
Infatti, in sede di ricorso l'opponente si limita a dedurre la carenza di “legittimazione attiva e/o di titolarità”, circoscrivendo la propria contestazione alla mera inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco ex art. 58 TUB di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (sub doc. 3 del ricorso), poiché il credito asseritamente ceduto non rispetterebbe i criteri identificativi dei crediti cartolarizzati da in favore di Controparte_7 CP_1 indicati nell'avviso stesso (denominazione in valuta euro;
classificazione a sofferenza;
NDG
[...] identificativo non corrispondente al n. identificativo del rapporto 17/10064985 che si rinviene negli allegati del contratto di mutuo e che viceversa non comparirebbe in Gazzetta Ufficiale).
Viceversa, nell'atto di citazione, dopo aver ricostruito la precedente fase cautelare tenutasi innanzi al
G.E., l'attore articola il medesimo motivo di opposizione prendendo le mosse dalle motivazioni contenute nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione. Argomentando
a partire dalla distinzione, ivi richiamata, in ordine all'onere probatorio in capo all'asserito cessionario per la dimostrazione della titolarità del credito nel caso sia contestata l'esistenza della cessione da un lato, ovvero l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dall'altro,
l'odierno attore giunge a contestare per la prima volta (non più soltanto l'esclusione del credito de quo dall'operazione di cartolarizzazione, ma) anche l'esistenza stessa del negozio di cessione, negando,
“diversamente da quanto si legge nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione”, che la medesima abbia CP_1 concluso l'asserita cessione in blocco.
Tale diversa formulazione del motivo di opposizione è, d'altronde, facilmente evincibile dal confronto testuale tra quanto dedotto nel ricorso introduttivo della fase cautelare (cfr. pag. 5 e 6 del ricorso) e quanto articolato nell'atto di citazione alle pagine da 8 a 12.
Alla luce di tale rilievo, non può non osservarsi che l'inesistenza del negozio di cessione, quale fatto pagina 10 di 20 posto a fondamento dell'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo al creditore procedente, e dunque di legittimazione sostanziale, costituisce un motivo nuovo che non può essere introdotto per la prima volta nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione.
Tale conclusione costituisce evidentemente precipitato del principio della struttura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), che sul punto ha confermato il proprio consolidato orientamento.
In base al principio richiamato, la fase sommaria preliminare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 618 e 619 c.p.c., è considerata non solo necessaria, ma anche non derogabile, al fine di tutelare non solo gli interessi delle parti coinvolte, ma anche per garantire il corretto svolgimento dell'intero processo esecutivo, soddisfacendo esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del procedimento, e contribuendo alla riduzione del contenzioso ordinario.
Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario (cfr. Trib. Latina
1810/2023).
Sulla base di tali premesse, la nuova contestazione in esame, fondata sulla mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione, dev'essere dichiarata inammissibile.
Viene dunque esaminata solo la domanda di accertamento della carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria in quanto lo stesso sarebbe escluso dalla operazione di Controparte_1 cartolarizzazione ex art. 58 TUB da a CP_7 Controparte_1
Ebbene, la prospettazione attorea non può essere condivisa, tenuto conto dei principi di diritto espressi in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, infatti, (cfr. Cass. 17944 del 2023, Cass. 21821 del 2023), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria in Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'inclusione dello dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. pagina 11 di 20 Come affermato dalla Suprema Corte, “in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette
a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 17944 del 2023).
In generale, in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, giova richiamare altresì i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “[…]ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405).
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, se da un lato non può certo dubitarsi che il contratto di cessione rimanga la fonte di prova primaria dell'avvenuta cessione (e conseguentemente dell'inclusione nell'ambito dell'operazione in blocco di una specifica posizione), dall'altro se ne deve disconoscere il carattere esclusivo, potendosi assegnare anche ad altri elementi idonea attitudine probatoria. Tra questi deve senz'altro menzionarsi la dichiarazione del cedente che, ancorchè “di parte”, dev' essere valorizzata nell'ambito di quell'accertamento complessivo rimesso al Giudice, attesa la mancanza di interesse in capo alla cedente, soprattutto quando la cessionaria è in possesso del titolo esecutivo azionato (nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario).
A ciò deve aggiungersi che la ricostruzione ermeneutica offerta dalla Cassazione non esclude affatto la rilevanza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che, pur essendo da solo insufficiente, ha comunque elevato valore indiziario, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, soprattutto ove il suo contenuto sia tale da consentire di ricondurre le posizioni creditorie per cui si agisce tra quelle oggetto della cessione pubblicizzata.
In tal senso, è ormai consolidato il seguente principio di diritto, secondo cui: “[…] è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così, ex multis, Cass. Civ. n. 1642 del 26.06.2023, Cass. civ., pagina 12 di 20 Sez. V, sent., n. 31118/2017; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, sent., n.
17110/2019; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Ragusa, sent., 18.01.2019, n. 68).
Applicando tali principi al caso di specie, può senz'altro ritenersi raggiunta documentalmente la prova dell'effettiva inclusione del credito de quo tra quelli ceduti in blocco.
Infatti, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individua i crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione come di seguito si riporta: “(i "Crediti") nei confronti dei debitori ceduti che, alle ore 23.59 del 31 gennaio 2023 (la"Data di Riferimento”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
i. denominati in valuta Euro;
ii. vantati da nei confronti dei debitori identificati presso i suoi gestionali con i codici NDG n° Controparte_7
2865521, n°2865588 e n° 5085408;
iii. siano stati “classificati a sofferenza”.
Con riferimento alla doglianza formulata dall'opponente in relazione alla mancata comunicazione relativa al passaggio a sofferenza della propria posizione, quest'ultima è stata smentita dalla produzione
(doc 13 della comparsa di costituzione di della raccomandata inviata da Controparte_1 CP_7
a , e ritirata dallo stesso in data 2/11/2016, nella quale si comunica la decadenza e la Parte_1 risoluzione del mutuo n. 017/10064985.
Inoltre, è stata prodotta (cfr. doc. 15 della comparsa di costituzione di la CP_1 dichiarazione, proveniente dalla cedente, dell'avvenuta cessione, dalla quale si evince che la posizione debitoria del sig. è quella riferibile al mutuo n. 017/10064985, identificativo rinvenibile altresì Pt_1 nel titolo azionato, in particolare nella sezione “dati identificativi” del documento di sintesi ad esso allegato. Elemento che, come detto, unitamente al possesso del titolo esecutivo dall'odierna creditrice, è considerato dalla giurisprudenza di legittimità idoneo e sufficiente a fornire prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione tra la e la come Controparte_7 CP_1 indicati nell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, la domanda di accertamento negativo della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente convenuta dev'essere rigettata, in quanto infondata. Controparte_1
2. difetto di legittimazione e/o titolarità del credito del creditore intervenuto CP_2
; carenza di titolo per i due interventi spiegati da .
[...] CP_1
Parte attrice deduce ulteriori motivi nuovi afferenti, da un lato, alla legittimazione dell'intervento titolato della creditrice e dall'altro agli interventi titolati spiegati dalla stessa CP_2 [...] sulla base di altri crediti, portati dai d.i. n. 3009/2016 emesso dal Tribunale di Modena, e D.i. CP_1
19222/2016 emesso dal Tribunale di Roma, titoli asseritamente “transatti e definiti da tempo”.
Con riferimento a entrambe tali allegazioni, occorre rilevare che si tratta di motivi nuovi non dedotti pagina 13 di 20 nel ricorso introduttivo della fase cautelare e che risultano pertanto inammissibili, sulla base delle motivazioni già enunciate e cui sia consentito riportarsi integralmente.
3. Domande subordinate
Rispetto alle domande formulate in via subordinata, si ritiene che non sia stato soddisfatto l'onere gravante sull'opponente di allegazione specifica dei fatti su cui i motivi di opposizione si fondano. Ne deriva altresì il rigetto della richiesta istruttoria dell'attore di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto ritenuta meramente esplorativa e volta a supplire alle carenze probatorie imputabili a parte attrice, in ragione delle argomentazioni che di seguito verranno esposte con riferimento a ciascuno dei motivi di opposizione articolati in citazione.
3.1 Vizio di usura genetica e nel tasso di mora.
Come brevemente anticipato nella ricostruzione dei motivi di opposizione, parte attrice lamenta che il tasso variabile previsto dall'art. 3 del contratto (doc. 4, sub I allegato all'atto di citazione), fissato inizialmente al 3,100% e aumentato “quantomeno di ulteriori 2,5 punti percentuali per il conto dell'istruttoria della pratica di mutuo e altri oneri accessori, supererebbe in concreto il tasso soglia di usura fissato al 4,875% nel IV
Trimestre del 2009 per la categoria di mutui con garanzia reale a tasso variabile”.
Deduce inoltre il carattere usurario del tasso di mora. Conseguentemente chiede la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 3 e 4 del contratto e la dichiarazione di gratuità del mutuo, con le pronunce consequenziali sul piano della restituzione degli interessi corrisposti in eccesso o della dichiarazione di compensazione con quanto eventualmente dovuto all'asserita creditrice CP_1
Entrambe le allegazioni non raggiungono la soglia minima di specificità che necessariamente deve connotare le contestazioni (anche) in materia di usura, sulla base del principio generale vigente nel nostro ordinamento relativo al riparto dell'onere probatorio.
Ricade, infatti, sulla parte che deduca in giudizio l'applicazione di un tasso usurario l'onere – quantomeno – di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883). Ed infatti, come è stato già affermato nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in materia, “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2
– Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e
l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez.
6 – 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità.” (cfr. Trib. Napoli 296/2023).
Nel medesimo senso si esprime Trib. Roma 632/2016, secondo cui “La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui pagina 14 di 20 la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.”
Prendendo le mosse da tali principi di diritto, è doveroso rilevare come l'allegazione di parte attrice faccia generico riferimento ad un aumento del tasso fissato dall'art. 3 del contratto di mutuo,
“quantomeno di 2,5 punti percentuali”, addebitandolo genericamente ai costi dell'istruttoria della pratica di mutuo e altri oneri accessori. Tale operazione, tuttavia, appare all'evidenza, in assenza di una puntuale giustificazione, del tutto arbitraria. A ciò devono aggiungersi, da un lato, la mancata indicazione dei periodi in cui vi sarebbe stato il superamento della soglia di usura, dall'altro, l'assenza di qualsiasi riferimento all'usura genetica, nonché all'usura che vizierebbe i tassi di mora, nell'ambito della relazione tecnica di parte allegata alla memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e prodotta a supporto delle proprie allegazioni e delle istanze istruttorie.
Tali circostanze hanno palesato incontrovertibilmente la natura del tutto esplorativa della CTU oggetto dell'istanza istruttoria di parte attrice, che pertanto è andata incontro ad inevitabile rigetto.
Infatti, è principio condiviso in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, quale precipitato del riparto dell'onere della prova, che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non possa essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce di tali rilievi, non può che concludersi per l'impossibilità da parte dell'organo giudicante di valutare il merito dell'eccezione così genericamente formulata, la cui presa in esame richiederebbe uno sforzo officioso da parte del giudice nella ricerca degli elementi probatori a fondamento della stessa che esula dai poteri allo stesso assegnati dalla Legge.
Ne deriva che la domanda di declaratoria di nullità degli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo e di pronuncia “di gratuità del negozio”, “con conseguente storno e/o restituzione di tutti gli interessi corrisposti anche sulla scorta del piano di ammortamento allegato sub doc. E) del contratto o, salvo gravame, per la declaratoria di compensazione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'intimante dev'essere rigettata in Controparte_1 quanto infondata.
3.2. Eccezione di indeterminatezza, illiquidità e inesigibilità del credito escusso anche perché frutto dell'illegittimo metodo di ammortamento nel calcolo delle rate nonché per la prassi anatocistica resa in violazione degli artt. 1283 c.c., 1346 c.c. e 117 TUB. pagina 15 di 20 L'attore lamenta, inoltre, quale ulteriore motivo di nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo, la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, nonché dell'art. 1346 c.c., perché non sarebbe specificato il metodo dell'ammortamento, ovvero se si tratti di ammortamento c.d. “alla francese” o “all'italiana”, nonché per l'omessa indicazione della formula di calcolo di ciascuna rata, ovvero se sia la formula del regime finanziario composto o semplice.
Aggiunge che, pur volendo ipotizzare che sia stato applicato il metodo di ammortamento alla francese, sia stato applicato il regime di capitalizzazione composta, anziché quella semplice ex art. 821 co.3 c.c., che sarebbe più oneroso e non sarebbe stato “accettato e approvato per iscritto dal sig. (che Pt_1 peraltro si rammenta essere consumatore)”.
Anche con riferimento a tale eccezione, la richiesta formulata da parte attrice perché venisse disposta una consulenza tecnica non ha potuto trovare accoglimento, in quanto superflua, posto che la domanda dev'essere rigettata in quanto infondata sulla base del recente insegnamento proveniente da Cass. Civ.,
Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130.
Il principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte, che pure è circoscritto al mutuo a tasso fisso, esclude proprio che possa farsi derivare la nullità parziale del contratto dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, nonché per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Secondo le SS.UU., l'indagine relativa alla determinatezza dell'oggetto del contratto deve essere volta a verificare se “l'operazione negoziale” abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti.
Ebbene, seguendo tale ragionamento, se il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), tale è quello di cui si discute, ove la Banca abbia assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite l'allegazione del piano di ammortamento al contratto, mediante il quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di valutare la convenienza confrontando tale proposta contrattuale con altre offerte presenti sul mercato. La possibilità di raffronto tra prodotti differenti è, in definitiva, lo scopo della trasparenza, non essendo richiesto agli Istituti di Credito di sostituirsi al mutuatario nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell'operazione.
Occorre precisare che, sebbene tale giurisprudenza sia stata oggetto di espresso richiamo negli atti di causa da parte della creditrice procedente – opposta, parte attrice nulla ha dedotto in ordine alla pagina 16 di 20 applicabilità o meno di tale principio di diritto al caso concreto, tenuto conto della circostanza per cui il contratto oggetto del presente giudizio non è a tasso fisso, bensì a tasso variabile.
Il si è infatti limitato a ribadire, sia nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., sia nelle note Pt_1 depositate in sede di precisazione delle conclusioni, che l'indeterminatezza deriverebbe necessariamente dalla mera mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento (se all'italiana o alla francese), con conseguente “palese inosservanza del comma 4 perché non sono indicate tutte le condizioni economiche”.
Nonostante nulla abbia allegato l'opponente in merito, appare opportuno evidenziare che, in linea con quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di merito che ha fatto seguito alla pronuncia delle SSUU su richiamata, non si rinvengono ostacoli a riconoscere la validità dei suddetti principi anche con riferimento ai mutui bancari a tasso variabile.
Infatti, il criterio su cui si fonda il vaglio operato dalla Suprema Corte sulla legittimità del contratto di mutuo fa riferimento alla chiara e inequivoca individuazione degli elementi che consentono al mutuatario di avere una informazione chiara e trasparente in ordine all'esborso finale al quale è tenuto, peraltro concordato tra le parti nelle forme dell'atto pubblico. Tali elementi sono: l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità e dunque il numero e la composizione delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi. Tali elementi sono incontrovertibilmente tutti presenti e riscontrabili nel contratto de quo e possono evincersi dal piano di ammortamento, la cui presenza non
è oggetto di contestazione.
Non si riscontra pertanto una violazione dei criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma 4 TUB.
L'infondatezza della domanda rende superfluo il ricalcolo richiesto da parte attrice, da attuarsi in ipotesi tramite il ricorso ad un regime di capitalizzazione “semplice”.
Parimenti, l'asserito vizio di anatocismo nel piano di ammortamento allegato al mutuo è del tutto sfornito di supporto probatorio. Le allegazioni di parte attrice fanno generico e astratto riferimento al
“metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti come quello di specie”, che implicherebbe “oggettivamente il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e, conseguentemente, la presenza di una forma di anatocismo”, senza offrire alcun principio di prova che sostenga tali allegazioni. Sotto tale ultimo profilo, anche la relazione prodotta con la memoria n. 2, sul punto (par. 5.2.) e solo con riferimento all'anatocismo nei tassi di mora, si limita ad affermare che
“Calcolare gli interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto, e quindi sulla rata totale composta da quota interessi e quota capitale comporta la presenza di anatocismo, ovvero al calcolo degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi di cui è composta la rata. Gli eventuali interessi di mora sono da calcolare esclusivamente sulla quota capitale della rata scaduta.”, evidentemente omettendo di effettuare, finanche in via approssimativa, un'analisi del pagina 17 di 20 piano di ammortamento sotto tale aspetto, per consentire all'organo giudicante di vagliare la fondatezza di quanto dedotto.
Tanto basta per ritenere del tutto esplorativa, anche sotto tale profilo, la richiesta di CTU e del tutto infondata, in quanto non provata, la domanda.
3.3. Nullità dell'art. 3 del contratto per la previsione del c.d. tasso “floor” in mancanza del contrapposto tasso “cap” carenza di causa e vessatorietà della clausola.
Quale ultimo motivo di opposizione, l'attore lamenta l'invalidità del titolo per la parte in cui prevede che il tasso di interesse variabile, pur indicizzato all'euribor 6 mesi, “non potrà essere inferiore al
2,800%”, disposizione di cui all'art. 3, ultimo co., del contratto di mutuo.
In primo luogo, la parte eccepisce la mancata approvazione o accettazione scritta della clausola;
in secondo luogo, ne evidenzia il carattere vessatorio e l'assenza di causa della stessa, nel caso in cui non sia controbilanciata da una clausola “cap”, in favore del soggetto finanziato.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, lo sbilanciamento di diritti e obblighi tra la e CP_7 il cliente deriverebbe dalla pattuizione della sola clausola floor – ovvero un saggio percentuale al di sotto del quale gli interessi non possono mai scendere – in assenza di una analoga soglia cap, cioè di un valore massimo del parametro di indicizzazione, quale limite per la revisione in aumento delle rate mensili.
L'eccepita nullità di tale clausola comporterebbe per l'obbligo restitutorio di tutte le CP_1 somme ingiustamente apprese in virtù della stessa.
Anche tali doglianze sono prive di pregio, mentre vanno condivise le difese svolte della convenuta opposta, con riferimento ad entrambi gli aspetti dedotti da parte attrice.
Quanto alla eccezione di mancata “approvazione o accettazione scritta”, sarà sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che evidenzia che non sussiste l'obbligo di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. di una clausola, anche ove la stessa si conformi alle condizioni poste da uno dei contraenti, in quanto “in tale caso è la stessa peculiarità del procedimento di formazione a fornire al contraente debole la tutela alla base del succitato articolo” (cfr. Trib. Bari 2304/2006) e pertanto non può
“considerarsi come propriamente predisposta dall'altro contraente e, dunque, ne discende l'impossibilità di qualificarla come vessatorie con ogni conseguenza di legge sulla loro piena opponibilità all'altro contraente.” (cfr. Cass. n. 15253 del
16.07.2020, Cass. n. 15871 del 6.07.2010 e Cass. n. 18917 del 21.09.2004, Cass. SSUU 5292/1997, ma anche Trib. Trento 302/2016; Trib. Forlì n. 64/2024, già citata da parte convenuta).
Rispetto alla illegittimità di siffatta clausola e all'asserito squilibrio di diritti e obblighi che la stessa determinerebbe tra le parti, nonché l'assenza di una causa sottostante, si ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza di merito che ne evidenzia la meritevolezza e la legittimità: è evidente, infatti, che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti, di pagina 18 di 20 comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente.
Trattasi di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall'ordinamento e meritevole di interesse, in quanto non volta ad acquisire un vantaggio illecito ma perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti.
Operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e pertanto trattasi di pattuizioni di per sé pienamente valide ed efficaci, non essendo ammissibile alcun sindacato del giudice sul profilo dell'equilibrio economico del contratto, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori, ciò ovviamente a condizione che la relativa pattuizione risulti contrattualizzata in forma chiara e trasparente
(cfr. ex multis Tribunale di Bologna del 31.01.2018).
Infatti, alla luce anche della manifesta funzione di mettere al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio lungo periodo l'operatore professionale bancario, l'inserimento della stessa nel regolamento contrattuale rientra nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali, ad esempio, avrebbero anche potuto (ma non necessariamente dovuto) inserire una corrispettiva clausola cap.
Dunque, la clausola c.d. floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione, sicché ove, come nella specie, esattamente indicata nel testo contrattuale è pienamente legittima (tra gli altri, Trib. Forlì 18.6.2020;
Trib. Pordenone 24.4.2020; Trib. Crotone 27.1.2020; Trib. Bologna 8.2.2018, Trib. Bari 3089/2022).
Da ultimo, vanno richiamate a conforto anche le univoche posizioni espresse dall'Arbitrato Bancario
Finanziario, che ha ripetutamente sancito che la clausola floor, ove non adeguatamente compensata da una clausola “cap”, non può dirsi nulla o comunque inefficace, sostenendo con articolate motivazioni che non vi è ragione di considerarla viziata da profili di illegittimità (cfr. decisioni ABF, Collegio di
Roma 7669/2015; Collegio di Napoli 7355/2015; Collegio di Napoli 2735/2014; Collegio di Milano
688/2011; Collegio di Roma 2688/2011; Collegio di Napoli 395/2012, oltre alla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF, n. 4137 del 4.04.2024, già richiamata da parte convenuta, CP_1 pag. 33 della comparsa, nota n. 10).
Conclusivamente, tutte le domande attoree, alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno in parte dichiarate inammissibili, in parte rigettate in quanto infondate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi per tutte le fasi – con esclusione della fase di studio, trattandosi dei medesimi motivi di opposizione fatti valere nella fase cautelare tenutasi innanzi al G.E. – tenuto conto anche che la fase di trattazione/istruttoria si è concretizzata in una sola udienza in presenza e non è stata svolta istruttoria, pagina 19 di 20 ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione da 2.000.001 a 4.000.000, come da importo indicato nell'atto di precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di e con atto di citazione notificato in
[...] Controparte_1 Controparte_2 data 24.08.2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
DICHIARA inammissibili come meglio precisato in parte motiva le domande di accertamento negativo della titolarità in capo a e dei crediti azionati nella Controparte_1 Controparte_2 procedura esecutiva n. RGE 77/2023;
RIGETTA le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
CONDANNA a rimborsare a e a le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per ciascuna parte, per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 24 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
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