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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5259/2020 R.G. proposto da: EBAN S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. PI Benfatto, in forza di procura allegata al ricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente – nonché sul ricorso successivo proposto da Indagini bancarie-Conti correnti dei soci di s.r.l. e dei congiunti- Presupposti-Allegazione e prova- Secondo ricorso proposto in via incidentale dal ricorrente principale- Ammissibilità-Esclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 2629 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 06/02/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro EBAN S.R.L., LA PI, LA TRISTANO, DALMAZI MARY, rappresentati e difesi dall’avv. PI Benfatto in forza di procura allegata al controricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 653/2018 depositata in data 26/10/2018; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal consigliere dott. RI LU;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà; udito l’avv. PI Benfatto per i contribuenti;
udito l’avv. Giammario Rocchitta per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Macerata, emetteva, per l’anno di imposta 2007, avviso di accertamento a fini Ires, RA e IV nei confronti di AN s.r.l., accertando maggiori ricavi in base alle indagini bancarie condotte sui conti dei soci della stessa e dei loro stretti congiunti, nonché avviso di accertamento nei confronti della società per l’omesso versamento delle ritenute del 12,5 per cento sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, US AN e LA AN, nonché il connesso atto di contestazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute. L’ufficio emetteva poi separati avvisi di accertamento a fini PE nei confronti dei soci TR AN, TR AN e AR ZI 3 per i redditi di partecipazione ritenuti presuntivamente distribuiti in loro favore. 2. La Commissione tributaria provinciale di Macerata, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo giustificate le operazioni. 3. La Commissione tributaria regionale delle Marche, adita con appello principale dall’ufficio e incidentale dalla società e dai soci, accoglieva in parte il gravame erariale, limitatamente ad alcune movimentazioni finanziarie ritenute non giustificate dalla contribuente, e i gravami incidentali, relativamente al regime di tassazione degli utili in capo a società e soci, rigettando il resto delle doglianze. 4. Contro tale decisione la società AN s.r.l. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. Con ricorso successivo l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, sia la società che i soci TR AN, TR AN e AR ZI, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. 6. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 19/11/2025. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi il rigetto del ricorso della società e l’accoglimento del terzo motivo del ricorso erariale nonché la cessazione della materia del contendere in relazione ai soci. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il presente giudizio nasce dalla impugnazione: a) di un avviso di accertamento nei confronti della società AN s.r.l. per Ires, RA e IV;
b) di un avviso di accertamento sempre nei confronti della società per omesso versamento delle ritenute sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, US AN e LA 4 AN;
c) di un atto di contestazione nei confronti della società della sanzione per omesso versamento delle ritenute;
d) degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci TR AN, TR AN, AR ZI, a fini PE, in relazione alla distribuzione degli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base. Contro la sentenza hanno proposto ricorso in via principale la società, in via incidentale l’Agenzia delle Entrate e, ancora in via incidentale, la società e i soci. 2. Il ricorso principale della società è affidato a sei motivi. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando l’error juris della CTR laddove ha ritenuto astratte e prive di conseguenze giuridiche apprezzabili le doglianze con cui la società aveva evidenziato che, per poter ritenere riferibili alla società di capitali i conti correnti intestati ai soci, non è sufficiente il mero legame familiare o commerciale ma occorresse dimostrare anche la natura fittizia della intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla medesima circostanza oggetto del primo motivo e cioè dal fatto che la CTR ha omesso di esaminare la circostanza che le movimentazioni finanziarie sui rapporti bancari e conti correnti intestati ai soci e ai familiari degli stessi sono stati considerati ricavi senza valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riconducibilità alla società dei conti dei soci e dei terzi. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 5 comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; si censura la decisione della CTR in merito al versamento di euro 200.000 effettuato sul conto intestato a RI TT, laddove è stato provato che la somma proviene integralmente dallo smobilizzo di libretti di risparmio intestati alla stessa TT e a TR e TR AN, oggetto di controllo senza rilievi da parte dell’Agenzia; la stessa affermazione della CTR per cui «in assenza di prova contraria si tratta di denaro che gli originari titolari hanno voluto cedere» è prova dell’assoluta estraneità delle movimentazioni ad operazioni commerciali e quindi della irrilevanza fiscale delle stesse. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; si censura la decisione della CTR in merito al versamento di euro 180.000 eseguito sul conto della medesima sig. TT, avvenuto a seguito dello smobilizzo di obbligazioni e di un libretto di risparmio intestati a TR AN e a LA OL. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; si censura la decisione circa i prelevamenti effettuati da TR AN di euro 25.000 in quanto, in ossequio alla disposizione, che prevede il superamento della presunzione legale mediante l’indicazione del soggetto beneficiario, la società ha indicato chiaramente il soggetto che ha effettuato il prelevamento e il soggetto beneficiario delle somme prelevate ed anche lo scopo del trasferimento. 6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni richiesta per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in violazione dell’art. 112 c.p.c. 3. Il ricorso successivo dell’Agenzia delle Entrate è affidato a tre motivi. Con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., criticando la decisione laddove ha ritenuto erroneamente devolute alla cognizione del giudice dell’appello solo le specifiche movimentazioni indicate nell’atto di appello;
invece l’ufficio aveva dedotto che la CTP aveva, in primis, accolto senza adeguata motivazione il ricorso affermando genericamente che la società aveva assolto l’onere probatorio;
in secundis, poiché con riferimento alle movimentazioni per le quali erano stati prodotti documenti, essa aveva riproposto le contestazioni contenute nella memoria. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia in quanto, con riferimento alle movimentazioni ritenute corrette, la CTR ha omesso di esaminare «tutte quelle circostanze che palesavano una situazione di irregolarità fiscale (quali le dichiarazioni dei dipendenti UC NO e RU IO, il riscontro in sede di perquisizione di liquidità in misura superiore a quella risultante dalla contabilità nonché di un deficit contabile di magazzino riconducibile ad acquisti senza fattura di materie prime e semilavorati)». Con il terzo motivo la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 44 e 47 t.u.i.r.; si censura la decisione laddove ha ritenuto che gli utili extracontabili 7 riversati ai soci dovessero essere tassati con ritenuta ai sensi degli artt. 26 e 27 t.u.i.r., poiché in generale gli utili sono tassati nella misura del loro 40 per cento, ai sensi dell’art. 47 t.u.i.r., salvo che non derivino da partecipazione qualificata poichè in tal caso essi scontano la tassazione sostitutiva dell’art. 27; di conseguenza l’ufficio aveva distinto le posizioni, emettendo avviso di recupero delle ritenute non operate sugli utili distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate e distinti avvisi di accertamento per il recupero delle imposte relativi agli utili percepiti e non dichiarati per i possessori di partecipazioni qualificate mentre la CTR ha omesso ogni indagine sul punto. 4. Il ricorso incidentale della società e dei soci TR AN, TR AN e AR ZI è affidato a due motivi. Con il primo motivo tutti, sia società che soci, deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c., laddove la CTR non ha ritenuto inammissibile l’appello, non avendo l’ufficio contestato le giustificazioni alle movimentazioni bancarie. Con il secondo motivo i soli soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia e censurano la decisione relativa alla distribuzione degli utili societari in loro favore. 5. Occorre preliminarmente evidenziare che per gli atti impositivi relativi ai soci TR AN (avviso finale n. 694), TR AN (avviso n. 695) e AR ZI (avviso finale n. 692) oggetto del giudizio è stata depositata domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n.197 del 2022, con allegato il pagamento della prima rata. Essi sono inoltre inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, 8 convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sopra indicati. Tale definizione agevolata determina che non si abbia a pronunciare in merito ai motivi di ricorso attinenti alla posizione dei soci, e cioè: a) in relazione al terzo motivo del ricorso incidentale della difesa erariale (che non può che riferirsi esclusivamente alla statuizione che ha inciso sulla imposizione nei confronti dei soci titolari di partecipazioni qualificate, come confermato dagli atti di causa essendo tale questione stata sollevata solo dai soci); b) in relazione alla parte del primo motivo e all’intero secondo motivo del ricorso incidentale dei soci stessi, che devono tutti ritenersi assorbiti dalla pronuncia di estinzione. 6. In relazione al ricorso principale della società occorre osservare quanto segue. 6.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Occorre premettere che, per quanto si dirà a proposito della infondatezza del ricorso erariale, il motivo in esame assume rilevanza pratica in ordine alle sole movimentazioni bancarie ritenute dalla CTR validamente poste a fondamento della ripresa erariale e cioè: a) il versamento delle somme di euro 200.000 e di euro 180.000 sul conto corrente intestato a TT RI ed il prelevamento di euro 25.000 dal conto corrente di TR AN. 9 In tema di indagini finanziarie di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata a ritenere che le disposizioni citate non prevedano alcuna limitazione dell'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società; già Cass. 06/12/2011, n. 26173 ebbe ad evidenziare che alla modifica della disposizione di cui al n. 7) dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, introdotta dall'art. 1, comma 403, della legge 30/12/2004, n. 311, che aveva espunto il riferimento ai conti intrattenuti «con il contribuente» mantenendo il solo riferimento alla acquisizione di dati, notizie, documenti da enti creditizi, fiduciari o da Poste Italiane s.p.a. relativi a qualsiasi rapporto od operazione effettuati «con i loro clienti», dovesse attribuirsi carattere meramente ricognitivo della più ampia portata prescrittiva già in precedenza riconosciuta alla disposizione in esame dalla costante interpretazione giurisprudenziale fornita da questa Corte. Sebbene con parziale diversità di accenti, essenzialmente legata alla multiforme casistica, con particolare riferimento alle società di capitali, per cui è causa, la possibilità di estensione delle indagini sulle movimentazioni finanziarie ai conti correnti degli amministratori, dei soci e dei congiunti di questi, tutti soggetti terzi rispetto al destinatario dell’accertamento, la giurisprudenza di questa Corte è incline a ritenere che, per poter far operare la presunzione legale prevista dalle predette disposizioni, occorra da parte dell’amministrazione la preventiva dimostrazione, anche in via presuntiva, di un quid pluris, variamente connotato, e il cui onere di allegazione e prova è a carico dell’ufficio. In particolare, scorrendo l’ampia casistica, si è ritenuto necessario che ricorrano: a) il carattere fittizio dell’intestazione; b) l’utilizzo del conto per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale 10 (Cass. 12/01/2009, n. 374); c) la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al terzo, desumibile da elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili (Cass. 06/12/2011, n. 26173; Cass. 20/07/2012, n. 12625; Cass. 18/12/2014, n. 26829; Cass. 22/04/2016, n. 8112; Cass. 19/04/2025, n. 10364) Analoga è la giurisprudenza in relazione al conto intestato al congiunto del contribuente persona fisica (Cass. 21/01/2021, n. 1174; Cass. 15/01/2020, n. 549; Cass. 12/12/2023, n. 34747; Cass. 31/08/2022, n. 25663) Quanto agli elementi presuntivi che l’ufficio ha l’onere di allegare, si è precisato che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi idonei a dimostrare, in via logico- presuntiva, che la situazione reddituale del soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto, che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva del contribuente accertato (Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 18/12/2019, n. 33596; Cass. 12/12/2023, n. 34747; Cass. 21/07/2024, n. 20816; Cass. 19/04/2025, n. 10364; Cass. 30/05/2025, n. 14534). La decisione della Commissione tributaria non ha affrontato adeguatamente tale tematica, pur indicandola espressamente alla pagina V quale motivo di appello, laddove ha ritenuto che la censura mossa sul punto dai contribuenti fosse irrilevante (il che evidentemente 11 non è, alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte) ai fini del decidere poiché l’appellante non aveva spiegato quali riverberi ciò producesse sulla sentenza impugnata. Il primo motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo. 6.2. Impregiudicato l’esito dell’accoglimento del primo motivo, che attiene agli oneri dell’ufficio, appare necessario esaminare anche gli altri motivi, relativi alle singole riprese ed attinenti invece alla prova liberatoria fornita dalla società, questione logicamente successiva alla prima. Il terzo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente e sono fondati. Essi attengono al recupero di due versamenti sul conto corrente di RI TT, recupero confermato dalla CTR che ha evidenziato come l’amministrazione finanziaria avesse provato che la provvista derivasse da disponibilità appartenenti alla stessa TT, a TR AN e a TR AN nonchè a LA OL, nel primo caso, e a TR AN e a LA OL, nel secondo, che vi avevano provveduto mediante smobilizzo di titoli di varia natura. L’assunto della CTR è che «la consistenza della somma versata, l’assenza di una giustificazione contabile, l’inesistenza di rapporti commerciali e la derivazione della provvista in capo a più soggetti rappresentassero elementi … sufficienti a fare presumere, in assenza di prova contraria, che si tratti di denaro che gli originari titolari hanno voluto cedere». Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle 12 movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario ad esse. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - in materia di accertamenti bancari, al predetto onere probatorio gravante sul contribuente, che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erario, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica, corrisponde l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica (in termini, Cass. 30/06/2020, n. 13112; Cass. 30/12/2015, n. 26111; Cass. 10/12/2014, n. 26018). La stessa CTR di fatto ricostruisce all’interno del gruppo familiare o anche della stessa persona TT (in quest’ultimo caso configurando un mero giroconto) la provenienza delle somme oggetto di versamento attribuendo rilevanza al fatto che si tratti di denaro ceduto dagli originari titolari, affermazione di per sé priva di consistenza perché questa è esattamente la tesi dei contribuenti. La CTR non spiega perché questa non sia di per sé una giustificazione né se sia stata contestata la disponibilità a monte di tali somme. 6.3. Anche il quinto motivo appare fondato Esso è relativo al recupero del prelevamento operato da TR AN della somma di euro 25.000. Richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati, sulla necessaria analiticità delle giustificazioni del contribuente e sul correlato onere motivazionale del giudice, occorre altresì evidenziare che, in tema di prelevamenti, la disposizione censurata pone in favore del fisco una presunzione legale che muove dall'utilizzazione, da parte dell'ufficio, di 13 «dati ed elementi» acquisiti a seguito di indagini finanziarie. Si tratta di una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente (come espressamente riconosciuto anche da Corte Cost. n. 10/2023): a) che di tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi «risultano dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente. La CTR sul punto si è limitata ad affermare del tutto apoditticamente che tale operazione non fosse stata giustificata né nel corso del primo processo nè in appello, laddove la parte ha allegato invece che fosse stato indicato sia il beneficiario che lo scopo del prelevamento (l’aumento del capitale sociale). 6.4. Il sesto motivo, relativo alla omessa pronuncia in tema di cumulo giuridico delle sanzioni, è assorbito dall’accoglimento dei motivi di merito. 7. In relazione al ricorso erariale, occorre osservare quanto segue. 7.1. Il primo motivo, con cui la difesa erariale lamenta l’errore processuale dei giudici laddove hanno ritenuto devoluto in appello l’esame solo di alcuni movimenti bancari, è inammissibile. La sentenza della CTR appare motivata in maniera più compiuta di quanto sommariamente descritto dall’Agenzia delle Entrate;
dalla lettura complessiva della motivazione emerge che nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell’originaria eccezione erariale della mancata dimostrazione della giustificazione dei vari movimenti bancari, la società appellata aveva prodotto numerosi documenti;
la CTP aveva ritenuto giustificate «pressoché tutte le operazioni». 14 Secondo quanto riferisce l’ufficio, l’appello era volto a censurare la sentenza poiché da tale affermazione e dall’uso di tale locuzione derivava che la CTP non aveva preso in considerazione tutte le operazioni contestate. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, la società aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello poiché esso non aveva contestato i documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado. Ciò preliminarmente evidenziato, la CTR ha in primo luogo astrattamente condiviso l’interpretazione offerta dalle parti appellate circa il tenore del novellato art. 115 c.p.c. ma di fatto ha escluso che la circostanza determinasse la integrale inammissibilità dell’appello, poiché la parte non aveva precisato con riferimento a quali operazioni tale principio operasse. Ha poi individuato l’oggetto del gravame erariale nella contestazione delle singole movimentazioni bancarie in esso indicate con esclusione di ogni altra questione, con una motivazione che appare coerente non solo con il riferimento all’art. 115 c.p.c. ma anche con le premesse sopra evidenziate dalla stessa difesa erariale e in particolare che l’appello faceva perno sul fatto che la stessa sentenza di primo grado aveva ritenuto giustificate tutte le operazioni pur senza esaminarle. Ora, il motivo di ricorso non pare confrontarsi con tale complessa statuizione e appare del tutto generico nella descrizione del fatto processuale, degli stessi motivi di appello e delle circostanze che avrebbero dovuto indurre la CTR ad una diversa interpretazione dell’atto processuale, non risultando neanche chiaro quali fossero le ulteriori movimentazioni contestate. 7.2. Il secondo motivo, formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è inammissibile. La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto 15 storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). La censura invece appare prescindere del tutto da tali necessarie indicazioni, deducendo l’omesso esame di «tutte quelle circostanze che palesavano una situazione di irregolarità fiscale (quali le dichiarazioni dei dipendenti UC NO e RU IO, il riscontro in sede di perquisizione di liquidità in misura superiore a quella risultante dalla contabilità nonché di un deficit contabile di magazzino riconducibile ad acquisti senza fattura di materie prime e semilavorati), senza alcuna indicazione della sede processuale ove tali circostanze siano state 16 allegate e senza alcuna esplicitazione del carattere decisivo delle medesime, traducendosi in realtà in una generica contestazione di carattere meritale. Giova anche precisare che le dichiarazioni dei dipendenti UC e RU sono state comunque espressamente prese in considerazione dalla CTR che ha evidenziato che le stesse non sono rilevanti posto che l’accertamento si fonda sulle risultanze delle indagini bancarie;
la mancata indicazione, nel ricorso incidentale, anche solo riassuntiva delle motivazioni dell’accertamento impedisce anche ogni verifica di tale affermazione della CTR. 7.3. Del terzo motivo, infine, si è già detto. 8. Rimane ancora da esaminare il primo motivo del ricorso incidentale che è stato proposto non solo dai soci (e, come visto in precedenza, in relazione a tali rapporti è intervenuta la definizione agevolata) ma anche dalla società AN s.r.l. Il motivo deduce in relazione al fatto che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello perché le giustificazioni fornite dal contribuente ai singoli movimenti bancari non erano state contestate dall’ufficio. Il motivo è però inammissibile posto che secondo questa Corte la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione VV (Cass. 22/02/2012, n. 2568; Cass. 16/05/2016, n. 9993; Cass. 10/01/2024, n. 917), dovendosi comunque escludere che 17 l’interesse della società a impugnare la mancata statuizione di inammissibilità dell’appello erariale sia sorto solo in conseguenza del ricorso dell’Agenzia delle Entrate (Cass. 01/04/2025, n. 8499). 9. Concludendo, il giudizio va dichiarato estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi a fini PE nei confronti dei soci TR AN, TR AN, AR ZI. L’estinzione delle controversie relative ai soci assorbe e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso proposti in relazione agli avvisi medesimi (e cioè il terzo motivo del ricorso incidentale della difesa erariale e la parte del primo motivo e l’intero secondo motivo del ricorso incidentale dei soci stessi), per i quali si realizza una carenza di interesse. Il ricorso principale della società va accolto in relazione al primo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbiti gli altri. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile nei residui motivi (primo e secondo), non riferiti alla controversia nei confronti dei predetti soci. Il ricorso incidentale, nella parte in cui risulta proposto dalla società, è infine inammissibile. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame. Le spese del giudizio sono rimandate al giudice del merito. In relazione al ricorso erariale non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci TR AN, TR AN, AR ZI;
18 in relazione al ricorso principale della società, accoglie il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, assorbiti gli altri;
dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale della società AN s.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente RI LU UC AN
– resistente – nonché sul ricorso successivo proposto da Indagini bancarie-Conti correnti dei soci di s.r.l. e dei congiunti- Presupposti-Allegazione e prova- Secondo ricorso proposto in via incidentale dal ricorrente principale- Ammissibilità-Esclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 2629 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 06/02/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro EBAN S.R.L., LA PI, LA TRISTANO, DALMAZI MARY, rappresentati e difesi dall’avv. PI Benfatto in forza di procura allegata al controricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 653/2018 depositata in data 26/10/2018; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal consigliere dott. RI LU;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà; udito l’avv. PI Benfatto per i contribuenti;
udito l’avv. Giammario Rocchitta per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Macerata, emetteva, per l’anno di imposta 2007, avviso di accertamento a fini Ires, RA e IV nei confronti di AN s.r.l., accertando maggiori ricavi in base alle indagini bancarie condotte sui conti dei soci della stessa e dei loro stretti congiunti, nonché avviso di accertamento nei confronti della società per l’omesso versamento delle ritenute del 12,5 per cento sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, US AN e LA AN, nonché il connesso atto di contestazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute. L’ufficio emetteva poi separati avvisi di accertamento a fini PE nei confronti dei soci TR AN, TR AN e AR ZI 3 per i redditi di partecipazione ritenuti presuntivamente distribuiti in loro favore. 2. La Commissione tributaria provinciale di Macerata, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo giustificate le operazioni. 3. La Commissione tributaria regionale delle Marche, adita con appello principale dall’ufficio e incidentale dalla società e dai soci, accoglieva in parte il gravame erariale, limitatamente ad alcune movimentazioni finanziarie ritenute non giustificate dalla contribuente, e i gravami incidentali, relativamente al regime di tassazione degli utili in capo a società e soci, rigettando il resto delle doglianze. 4. Contro tale decisione la società AN s.r.l. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. Con ricorso successivo l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, sia la società che i soci TR AN, TR AN e AR ZI, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. 6. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 19/11/2025. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi il rigetto del ricorso della società e l’accoglimento del terzo motivo del ricorso erariale nonché la cessazione della materia del contendere in relazione ai soci. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il presente giudizio nasce dalla impugnazione: a) di un avviso di accertamento nei confronti della società AN s.r.l. per Ires, RA e IV;
b) di un avviso di accertamento sempre nei confronti della società per omesso versamento delle ritenute sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, US AN e LA 4 AN;
c) di un atto di contestazione nei confronti della società della sanzione per omesso versamento delle ritenute;
d) degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci TR AN, TR AN, AR ZI, a fini PE, in relazione alla distribuzione degli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base. Contro la sentenza hanno proposto ricorso in via principale la società, in via incidentale l’Agenzia delle Entrate e, ancora in via incidentale, la società e i soci. 2. Il ricorso principale della società è affidato a sei motivi. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando l’error juris della CTR laddove ha ritenuto astratte e prive di conseguenze giuridiche apprezzabili le doglianze con cui la società aveva evidenziato che, per poter ritenere riferibili alla società di capitali i conti correnti intestati ai soci, non è sufficiente il mero legame familiare o commerciale ma occorresse dimostrare anche la natura fittizia della intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla medesima circostanza oggetto del primo motivo e cioè dal fatto che la CTR ha omesso di esaminare la circostanza che le movimentazioni finanziarie sui rapporti bancari e conti correnti intestati ai soci e ai familiari degli stessi sono stati considerati ricavi senza valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riconducibilità alla società dei conti dei soci e dei terzi. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 5 comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; si censura la decisione della CTR in merito al versamento di euro 200.000 effettuato sul conto intestato a RI TT, laddove è stato provato che la somma proviene integralmente dallo smobilizzo di libretti di risparmio intestati alla stessa TT e a TR e TR AN, oggetto di controllo senza rilievi da parte dell’Agenzia; la stessa affermazione della CTR per cui «in assenza di prova contraria si tratta di denaro che gli originari titolari hanno voluto cedere» è prova dell’assoluta estraneità delle movimentazioni ad operazioni commerciali e quindi della irrilevanza fiscale delle stesse. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; si censura la decisione della CTR in merito al versamento di euro 180.000 eseguito sul conto della medesima sig. TT, avvenuto a seguito dello smobilizzo di obbligazioni e di un libretto di risparmio intestati a TR AN e a LA OL. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; si censura la decisione circa i prelevamenti effettuati da TR AN di euro 25.000 in quanto, in ossequio alla disposizione, che prevede il superamento della presunzione legale mediante l’indicazione del soggetto beneficiario, la società ha indicato chiaramente il soggetto che ha effettuato il prelevamento e il soggetto beneficiario delle somme prelevate ed anche lo scopo del trasferimento. 6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni richiesta per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in violazione dell’art. 112 c.p.c. 3. Il ricorso successivo dell’Agenzia delle Entrate è affidato a tre motivi. Con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., criticando la decisione laddove ha ritenuto erroneamente devolute alla cognizione del giudice dell’appello solo le specifiche movimentazioni indicate nell’atto di appello;
invece l’ufficio aveva dedotto che la CTP aveva, in primis, accolto senza adeguata motivazione il ricorso affermando genericamente che la società aveva assolto l’onere probatorio;
in secundis, poiché con riferimento alle movimentazioni per le quali erano stati prodotti documenti, essa aveva riproposto le contestazioni contenute nella memoria. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia in quanto, con riferimento alle movimentazioni ritenute corrette, la CTR ha omesso di esaminare «tutte quelle circostanze che palesavano una situazione di irregolarità fiscale (quali le dichiarazioni dei dipendenti UC NO e RU IO, il riscontro in sede di perquisizione di liquidità in misura superiore a quella risultante dalla contabilità nonché di un deficit contabile di magazzino riconducibile ad acquisti senza fattura di materie prime e semilavorati)». Con il terzo motivo la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 44 e 47 t.u.i.r.; si censura la decisione laddove ha ritenuto che gli utili extracontabili 7 riversati ai soci dovessero essere tassati con ritenuta ai sensi degli artt. 26 e 27 t.u.i.r., poiché in generale gli utili sono tassati nella misura del loro 40 per cento, ai sensi dell’art. 47 t.u.i.r., salvo che non derivino da partecipazione qualificata poichè in tal caso essi scontano la tassazione sostitutiva dell’art. 27; di conseguenza l’ufficio aveva distinto le posizioni, emettendo avviso di recupero delle ritenute non operate sugli utili distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate e distinti avvisi di accertamento per il recupero delle imposte relativi agli utili percepiti e non dichiarati per i possessori di partecipazioni qualificate mentre la CTR ha omesso ogni indagine sul punto. 4. Il ricorso incidentale della società e dei soci TR AN, TR AN e AR ZI è affidato a due motivi. Con il primo motivo tutti, sia società che soci, deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c., laddove la CTR non ha ritenuto inammissibile l’appello, non avendo l’ufficio contestato le giustificazioni alle movimentazioni bancarie. Con il secondo motivo i soli soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia e censurano la decisione relativa alla distribuzione degli utili societari in loro favore. 5. Occorre preliminarmente evidenziare che per gli atti impositivi relativi ai soci TR AN (avviso finale n. 694), TR AN (avviso n. 695) e AR ZI (avviso finale n. 692) oggetto del giudizio è stata depositata domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n.197 del 2022, con allegato il pagamento della prima rata. Essi sono inoltre inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, 8 convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sopra indicati. Tale definizione agevolata determina che non si abbia a pronunciare in merito ai motivi di ricorso attinenti alla posizione dei soci, e cioè: a) in relazione al terzo motivo del ricorso incidentale della difesa erariale (che non può che riferirsi esclusivamente alla statuizione che ha inciso sulla imposizione nei confronti dei soci titolari di partecipazioni qualificate, come confermato dagli atti di causa essendo tale questione stata sollevata solo dai soci); b) in relazione alla parte del primo motivo e all’intero secondo motivo del ricorso incidentale dei soci stessi, che devono tutti ritenersi assorbiti dalla pronuncia di estinzione. 6. In relazione al ricorso principale della società occorre osservare quanto segue. 6.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Occorre premettere che, per quanto si dirà a proposito della infondatezza del ricorso erariale, il motivo in esame assume rilevanza pratica in ordine alle sole movimentazioni bancarie ritenute dalla CTR validamente poste a fondamento della ripresa erariale e cioè: a) il versamento delle somme di euro 200.000 e di euro 180.000 sul conto corrente intestato a TT RI ed il prelevamento di euro 25.000 dal conto corrente di TR AN. 9 In tema di indagini finanziarie di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata a ritenere che le disposizioni citate non prevedano alcuna limitazione dell'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società; già Cass. 06/12/2011, n. 26173 ebbe ad evidenziare che alla modifica della disposizione di cui al n. 7) dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, introdotta dall'art. 1, comma 403, della legge 30/12/2004, n. 311, che aveva espunto il riferimento ai conti intrattenuti «con il contribuente» mantenendo il solo riferimento alla acquisizione di dati, notizie, documenti da enti creditizi, fiduciari o da Poste Italiane s.p.a. relativi a qualsiasi rapporto od operazione effettuati «con i loro clienti», dovesse attribuirsi carattere meramente ricognitivo della più ampia portata prescrittiva già in precedenza riconosciuta alla disposizione in esame dalla costante interpretazione giurisprudenziale fornita da questa Corte. Sebbene con parziale diversità di accenti, essenzialmente legata alla multiforme casistica, con particolare riferimento alle società di capitali, per cui è causa, la possibilità di estensione delle indagini sulle movimentazioni finanziarie ai conti correnti degli amministratori, dei soci e dei congiunti di questi, tutti soggetti terzi rispetto al destinatario dell’accertamento, la giurisprudenza di questa Corte è incline a ritenere che, per poter far operare la presunzione legale prevista dalle predette disposizioni, occorra da parte dell’amministrazione la preventiva dimostrazione, anche in via presuntiva, di un quid pluris, variamente connotato, e il cui onere di allegazione e prova è a carico dell’ufficio. In particolare, scorrendo l’ampia casistica, si è ritenuto necessario che ricorrano: a) il carattere fittizio dell’intestazione; b) l’utilizzo del conto per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale 10 (Cass. 12/01/2009, n. 374); c) la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al terzo, desumibile da elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili (Cass. 06/12/2011, n. 26173; Cass. 20/07/2012, n. 12625; Cass. 18/12/2014, n. 26829; Cass. 22/04/2016, n. 8112; Cass. 19/04/2025, n. 10364) Analoga è la giurisprudenza in relazione al conto intestato al congiunto del contribuente persona fisica (Cass. 21/01/2021, n. 1174; Cass. 15/01/2020, n. 549; Cass. 12/12/2023, n. 34747; Cass. 31/08/2022, n. 25663) Quanto agli elementi presuntivi che l’ufficio ha l’onere di allegare, si è precisato che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi idonei a dimostrare, in via logico- presuntiva, che la situazione reddituale del soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto, che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva del contribuente accertato (Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 18/12/2019, n. 33596; Cass. 12/12/2023, n. 34747; Cass. 21/07/2024, n. 20816; Cass. 19/04/2025, n. 10364; Cass. 30/05/2025, n. 14534). La decisione della Commissione tributaria non ha affrontato adeguatamente tale tematica, pur indicandola espressamente alla pagina V quale motivo di appello, laddove ha ritenuto che la censura mossa sul punto dai contribuenti fosse irrilevante (il che evidentemente 11 non è, alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte) ai fini del decidere poiché l’appellante non aveva spiegato quali riverberi ciò producesse sulla sentenza impugnata. Il primo motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo. 6.2. Impregiudicato l’esito dell’accoglimento del primo motivo, che attiene agli oneri dell’ufficio, appare necessario esaminare anche gli altri motivi, relativi alle singole riprese ed attinenti invece alla prova liberatoria fornita dalla società, questione logicamente successiva alla prima. Il terzo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente e sono fondati. Essi attengono al recupero di due versamenti sul conto corrente di RI TT, recupero confermato dalla CTR che ha evidenziato come l’amministrazione finanziaria avesse provato che la provvista derivasse da disponibilità appartenenti alla stessa TT, a TR AN e a TR AN nonchè a LA OL, nel primo caso, e a TR AN e a LA OL, nel secondo, che vi avevano provveduto mediante smobilizzo di titoli di varia natura. L’assunto della CTR è che «la consistenza della somma versata, l’assenza di una giustificazione contabile, l’inesistenza di rapporti commerciali e la derivazione della provvista in capo a più soggetti rappresentassero elementi … sufficienti a fare presumere, in assenza di prova contraria, che si tratti di denaro che gli originari titolari hanno voluto cedere». Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle 12 movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario ad esse. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - in materia di accertamenti bancari, al predetto onere probatorio gravante sul contribuente, che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erario, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica, corrisponde l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica (in termini, Cass. 30/06/2020, n. 13112; Cass. 30/12/2015, n. 26111; Cass. 10/12/2014, n. 26018). La stessa CTR di fatto ricostruisce all’interno del gruppo familiare o anche della stessa persona TT (in quest’ultimo caso configurando un mero giroconto) la provenienza delle somme oggetto di versamento attribuendo rilevanza al fatto che si tratti di denaro ceduto dagli originari titolari, affermazione di per sé priva di consistenza perché questa è esattamente la tesi dei contribuenti. La CTR non spiega perché questa non sia di per sé una giustificazione né se sia stata contestata la disponibilità a monte di tali somme. 6.3. Anche il quinto motivo appare fondato Esso è relativo al recupero del prelevamento operato da TR AN della somma di euro 25.000. Richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati, sulla necessaria analiticità delle giustificazioni del contribuente e sul correlato onere motivazionale del giudice, occorre altresì evidenziare che, in tema di prelevamenti, la disposizione censurata pone in favore del fisco una presunzione legale che muove dall'utilizzazione, da parte dell'ufficio, di 13 «dati ed elementi» acquisiti a seguito di indagini finanziarie. Si tratta di una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente (come espressamente riconosciuto anche da Corte Cost. n. 10/2023): a) che di tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi «risultano dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente. La CTR sul punto si è limitata ad affermare del tutto apoditticamente che tale operazione non fosse stata giustificata né nel corso del primo processo nè in appello, laddove la parte ha allegato invece che fosse stato indicato sia il beneficiario che lo scopo del prelevamento (l’aumento del capitale sociale). 6.4. Il sesto motivo, relativo alla omessa pronuncia in tema di cumulo giuridico delle sanzioni, è assorbito dall’accoglimento dei motivi di merito. 7. In relazione al ricorso erariale, occorre osservare quanto segue. 7.1. Il primo motivo, con cui la difesa erariale lamenta l’errore processuale dei giudici laddove hanno ritenuto devoluto in appello l’esame solo di alcuni movimenti bancari, è inammissibile. La sentenza della CTR appare motivata in maniera più compiuta di quanto sommariamente descritto dall’Agenzia delle Entrate;
dalla lettura complessiva della motivazione emerge che nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell’originaria eccezione erariale della mancata dimostrazione della giustificazione dei vari movimenti bancari, la società appellata aveva prodotto numerosi documenti;
la CTP aveva ritenuto giustificate «pressoché tutte le operazioni». 14 Secondo quanto riferisce l’ufficio, l’appello era volto a censurare la sentenza poiché da tale affermazione e dall’uso di tale locuzione derivava che la CTP non aveva preso in considerazione tutte le operazioni contestate. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, la società aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello poiché esso non aveva contestato i documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado. Ciò preliminarmente evidenziato, la CTR ha in primo luogo astrattamente condiviso l’interpretazione offerta dalle parti appellate circa il tenore del novellato art. 115 c.p.c. ma di fatto ha escluso che la circostanza determinasse la integrale inammissibilità dell’appello, poiché la parte non aveva precisato con riferimento a quali operazioni tale principio operasse. Ha poi individuato l’oggetto del gravame erariale nella contestazione delle singole movimentazioni bancarie in esso indicate con esclusione di ogni altra questione, con una motivazione che appare coerente non solo con il riferimento all’art. 115 c.p.c. ma anche con le premesse sopra evidenziate dalla stessa difesa erariale e in particolare che l’appello faceva perno sul fatto che la stessa sentenza di primo grado aveva ritenuto giustificate tutte le operazioni pur senza esaminarle. Ora, il motivo di ricorso non pare confrontarsi con tale complessa statuizione e appare del tutto generico nella descrizione del fatto processuale, degli stessi motivi di appello e delle circostanze che avrebbero dovuto indurre la CTR ad una diversa interpretazione dell’atto processuale, non risultando neanche chiaro quali fossero le ulteriori movimentazioni contestate. 7.2. Il secondo motivo, formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è inammissibile. La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto 15 storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). La censura invece appare prescindere del tutto da tali necessarie indicazioni, deducendo l’omesso esame di «tutte quelle circostanze che palesavano una situazione di irregolarità fiscale (quali le dichiarazioni dei dipendenti UC NO e RU IO, il riscontro in sede di perquisizione di liquidità in misura superiore a quella risultante dalla contabilità nonché di un deficit contabile di magazzino riconducibile ad acquisti senza fattura di materie prime e semilavorati), senza alcuna indicazione della sede processuale ove tali circostanze siano state 16 allegate e senza alcuna esplicitazione del carattere decisivo delle medesime, traducendosi in realtà in una generica contestazione di carattere meritale. Giova anche precisare che le dichiarazioni dei dipendenti UC e RU sono state comunque espressamente prese in considerazione dalla CTR che ha evidenziato che le stesse non sono rilevanti posto che l’accertamento si fonda sulle risultanze delle indagini bancarie;
la mancata indicazione, nel ricorso incidentale, anche solo riassuntiva delle motivazioni dell’accertamento impedisce anche ogni verifica di tale affermazione della CTR. 7.3. Del terzo motivo, infine, si è già detto. 8. Rimane ancora da esaminare il primo motivo del ricorso incidentale che è stato proposto non solo dai soci (e, come visto in precedenza, in relazione a tali rapporti è intervenuta la definizione agevolata) ma anche dalla società AN s.r.l. Il motivo deduce in relazione al fatto che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello perché le giustificazioni fornite dal contribuente ai singoli movimenti bancari non erano state contestate dall’ufficio. Il motivo è però inammissibile posto che secondo questa Corte la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione VV (Cass. 22/02/2012, n. 2568; Cass. 16/05/2016, n. 9993; Cass. 10/01/2024, n. 917), dovendosi comunque escludere che 17 l’interesse della società a impugnare la mancata statuizione di inammissibilità dell’appello erariale sia sorto solo in conseguenza del ricorso dell’Agenzia delle Entrate (Cass. 01/04/2025, n. 8499). 9. Concludendo, il giudizio va dichiarato estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi a fini PE nei confronti dei soci TR AN, TR AN, AR ZI. L’estinzione delle controversie relative ai soci assorbe e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso proposti in relazione agli avvisi medesimi (e cioè il terzo motivo del ricorso incidentale della difesa erariale e la parte del primo motivo e l’intero secondo motivo del ricorso incidentale dei soci stessi), per i quali si realizza una carenza di interesse. Il ricorso principale della società va accolto in relazione al primo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbiti gli altri. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile nei residui motivi (primo e secondo), non riferiti alla controversia nei confronti dei predetti soci. Il ricorso incidentale, nella parte in cui risulta proposto dalla società, è infine inammissibile. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame. Le spese del giudizio sono rimandate al giudice del merito. In relazione al ricorso erariale non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci TR AN, TR AN, AR ZI;
18 in relazione al ricorso principale della società, accoglie il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, assorbiti gli altri;
dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale della società AN s.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente RI LU UC AN