Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Morri, Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 08/01/2020 con cui il Comune di Rimini ha determinato in euro 20.000 l'ammontare della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria (pretesamente calcolata) secondo le modalità e motivazioni indicate nella delibera di G.C. n. 32/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 4 bis D.p.r. n. 380/2001, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2020 del 25/11/2020, ad oggi notificato alla sola sig.ra -OMISSIS- in data 8 gennaio 2021, con cui l'ente comunale ha ingiunto il pagamento di euro 20.000,00 avvertendo che in caso di mancato pagamento la riscossione delle somme verrà affidata all'Ente riscossore secondo le modalità “accelerate” di cui alla legge n. 169/2019, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AO VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.--OMISSIS- e -OMISSIS- quali comproprietari hanno impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 08/01/2020 con cui il Comune di Rimini ha determinato in euro 20.000,00 l'ammontare della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di una veranda abusiva.
A sostegno del ricorso introduttivo hanno dedotto motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA AI FINI DEL CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E L.R. 23/2004 APPROVATE CON DELIBERA DI G.C. N. 32 DEL 2016; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI: l’Amministrazione comunale avrebbe violato le Linee Guida regionali delineate in applicazione della legge n. 689/81 essendo illegittima la mancata corrispondenza tra il pagamento in misura ridotta (4.000,00) euro e la sanzione definitiva pari a 20.000,00 euro.
II)VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11 legge 689/1981; VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTOD EI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA: Il Comune non avrebbe tenuto conto nella quantificazione della sanzione pari al massimo edittale della avvenuta parziale demolizione dell’opera abusiva nè dei problemi di salute del -OMISSIS-.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la successiva ingiunzione di pagamento del 25 novembre 2020 lamentando l’esecuzione anche in pendenza come nel caso di specie dell’impugnativa dei confronti dell’atto presupposto, in violazione sempre delle Linee Guida regionali oltre che della normativa di riferimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini eccependo l’infondatezza della pretesa azionata evidenziando come il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta comporti la determinazione della sanzione dovuta in misura definitiva calcolata secondo le stesse Linee Guida “ex adverso” invocate. Ha inoltre rappresentato come la demolizione dell’opera abusiva sia stata soltanto temporanea e parziale e la completa mancata documentazione dei problemi di salute paventati da parte ricorrente, nonché infine come l’intimazione di pagamento gravata con atto di motivi aggiunti preceda la riscossione coattiva
Con memoria ex art.73 c.p.a. la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Rimini ha determinato in euro 20.000,00 l'ammontare della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria ex art.31 co 4 bis D.p.r. 380/2021 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di una veranda abusiva di proprietà dei ricorrenti.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- Il primo motivo è del tutto privo di pregio.
Le Linee guide approvate con del. GC n. 32/2016 di cui i ricorrenti lamentano la violazione sono state assunte al fine di graduare la concreta applicazione, tra altre, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4bis, D.p.r. 380/01 nell’ambito dei limiti edittali previsti dalla normativa.
Le stesse seguono poi l’iter procedimentale previsto dalla L. 689/81, prevedendo che – in seguito all’accertamento dell’inottemperanza - sia consentito al trasgressore il pagamento della misura ridotta prevista ex art. 16 L. 689/81, pari ad 4.000,00 euro.
Qualora la parte non si avvalga di tale istituto deflattivo, viene applicata una sanzione pecuniaria il cui importo è determinato secondo i principi fissati dalle stesse Linee guida precitate, ovvero pari alla moltiplicazione della superficie abusiva per 2.000,00 euro (nel caso specifico: superficie abusiva 36 mq x sanzione 2.000,00 euro = 72.000,00 euro) sino al massimo edittale previsto (20.000,00 euro).
L’art.18 L.689/81 a sua volta impone la determinazione della sanzione c.d. definitiva, mediante ordinanza, una volta decorsi i termini per il pagamento della sanzione c.d. ridotta o per la presentazione di scritti difensivi e documenti.
Non essendosi i ricorrenti avvalsi, per propria scelta, del diritto di pagamento della sanzione in misura ridotta, l’Amministrazione ha correttamente provveduto alla determinazione della sanzione nella diversa e più onerosa misura definitiva, non essendovi nessuna norma (nemmeno nelle richiamate Linee Guida) che imponga la corrispondenza tra i due diversi importi, essendo il pagamento in misura ridotta fatto estintivo della contestazione e deflattivo del contenzioso ( ex multis Cassazione civile sez. II, 11/03/2008, n. 6460) dunque istituto rispondente ad una “ratio” completamente diversa.
4.- Anche il secondo motivo del ricorso introduttivo non merita adesione.
Diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente la quantificazione della sanzione effettuata dal Comune appare rispettosa della normativa di riferimento, non sussistendo le circostanze rubricate anche nelle Linee Guida per la riduzione della sanzione, applicata nella misura edittale massima (20.000 euro) perché dal calcolo dei mq. abusivi e della sanzione al mq. risultava superato (71.880,00 euro) il massimo edittale, come indicato in motivazione nell’atto gravato.
Dalla documentazione depositata in giudizio poi i gravi problemi di salute indicati genericamente nel ricorso non sono stati documentati fermo comunque restando la responsabilità della -OMISSIS- quale comproprietaria.
Inoltre dalla documentazione (vedi doc. n. 13, 13 bis e 14) depositata la rimozione delle opere abusive invocata dai ricorrenti appare solamente parziale e temporanea, in assenza di una diversa prova fornita dai ricorrenti.
5.- Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Ai sensi dell’art.1 co. 792, L.160/2019 il titolo esecutivo è costituito dallo stesso provvedimento della p.a. non ottemperato, ragion per cui tale atto ove non sospeso in via giudiziale è del tutto efficace.
6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore del Comune di Rimini in misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
AO VI, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO VI | GO Di BE |
IL SEGRETARIO