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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Rita Michelina Di Paolo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, viale Elena n. 20;
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Renato Potente, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Crispi n.1/C
-resistente- con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.08.2022 ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal marito con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 13.04.1984, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1984, numero 28, parte II, serie A.
Ha chiesto:
- l'addebito della separazione al marito;
- il riconoscimento della quota a lei spettante relativa alla giacenza del conto corrente acceso presso la banca;
CP_2
1 - di assegnare la casa familiare al marito, con gli arredi e le suppellettili esistenti;
- disporsi che l'auto fiat 500 tg. fx905xa (intestata a sarà ad uso Controparte_1 esclusivo dello stesso, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri;
che l'auto fiat panda tg. gc790xk (intestata a lei) rimarrà di sua proprietà e in uso esclusivo a lei, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri;
che l'auto fiat panda tg. 3Z (intestata a lei) rimarrà di sua proprietà ed in uso esclusivo al figlio . Parte_2
Si è costituito in giudizio che, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, ha insistito per il rigetto della domanda di addebito.
Ha chiesto altresì di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento in suo favore, commisurato in euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT.
La fase presidenziale è stata definita con l'ordinanza del 23.11.2022, mediante la quale è stata autorizzata la separazione tra i coniugi, assegnata la casa coniugale al resistente, rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo da parte della moglie.
Con sentenza parziale n. 660/2023, pubblicata l'8.09.2023, l'adito Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La causa è stata quindi istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'interrogatorio formale di Controparte_1
Sono state altresì disposte indagini patrimoniali su entrambi i coniugi, delegate alla Guardia di Finanza.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
- parte resistente ha richiamato le conclusioni già formulate nei propri atti, non reiterando tuttavia la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
In data 30.10.2024 lo scrivente giudice relatore ha disposto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di memoria di replica il resistente ha precisato di voler rinunciare alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte della moglie.
Il P.M. ha concluso in data 31.10.2024, con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 660/2023, con cui questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
II. Quanto alla domanda relativa all'addebito della separazione al resistente si osserva quanto segue.
La separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento contrario ai doveri matrimoniali (art. 151 comma 2 2 c.c.), qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI, 12/05/2017, n. 11929).
La dichiarazione di addebito della separazione implica infatti la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Si aggiunga che la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente ha genericamente dedotto che la convivenza con il coniuge sarebbe stata minata da incompatibilità caratteriali e incomprensioni, senza nemmeno allegare con precisione quali esattamente sarebbero stati i comportamenti del coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Nulla ha poi la ricorrente nemmeno dedotto circa la sussistenza del sopra richiamato nesso causale tra l'asserita condotta del resistente contraria ai doveri che derivano dal matrimonio - in ogni caso non provata - e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
La domanda di addebito deve essere dunque rigettata, non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti dello stesso, gravante in capo alla ricorrente.
III. Sono inammissibili le domande formulate dalla ricorrente volte ad ottenere:
- la restituzione della quota del 50% relativa alla somma depositata sul conto corrente cointestato presso la , acceso in data 18.12.2015 ed CP_2 estinto il 27.9.2022;
- l'accertamento della proprietà e del godimento delle automobili targate FX905XA, GC790XK, EN973ZD.
3 Sul punto si osserva che la giurisprudenza è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande sottoposte a rito ordinario proposte in sede di separazione o divorzio, e ciò in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, di cui agli artt. 31 ss. c.p.c., e dunque di certo non nel caso di domande di restituzione di beni mobili, o di accertamento della proprietà o del godimento degli stessi, soggette a rito ordinario.
IV. Si prende poi atto della rinuncia alla domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, formulata dal resistente, sicché rispetto alla stessa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il contrasto tra le parti sul punto.
V. Quanto alla domanda concernente l'assegnazione della casa familiare a formulata dalla ricorrente, non costituendo la stessa oggetto di Controparte_1 contestazione tra le parti si conferma quanto statuito nell'ordinanza presidenziale del 23.11.2022.
VI. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
Le parti convergono sulla pronuncia di separazione;
la ricorrente è risultata soccombente relativamente alle ulteriori domande da lei formulate. Il resistente ha invece rinunciato alla sua domanda di mantenimento, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite occorre tuttavia procedere all'accertamento della soccombenza virtuale in merito a tale domanda (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ebbene, la domanda è astrattamente destituita di fondamento, in quanto dall'istruttoria è emerso che vanta una capacità economica non Controparte_1 indifferente, e dunque non sussiste la condizione relativa al non avere adeguati redditi propri, richiesta dall'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il coniuge separato.
Si consideri sul punto che egli stesso ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di percepire redditi da pensione, a far data dal mese di maggio 2023,
Nel contempo, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è risultato, tra i vari aspetti, che Controparte_1
- è titolare di un conto corrente che alla data del 31.12.2023 presentava un saldo di euro 17.824,19;
- è intestatario di diversi buoni fruttiferi postali aventi importi nominali di un certo rilievo;
- è titolare di un libretto di risparmio che alla data del 1.02.2024 aveva un saldo di euro 14.923,58;
- è proprietario di beni immobili e di un autoveicolo.
Deve affermarsi, dunque, la soccombenza virtuale del resistente in merito alla domanda di mantenimento.
Risultando in definitiva le parti reciprocamente soccombenti, le spese di lite possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
b) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate da
[...]
; Pt_1
c) DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda formulata da avente ad oggetto il riconoscimento in suo Controparte_1 favore dell'assegno di mantenimento;
d) CONFERMA per il resto le statuizioni rese nell'ordinanza presidenziale del 23.11.2022;
e) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Rita Michelina Di Paolo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, viale Elena n. 20;
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Renato Potente, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Crispi n.1/C
-resistente- con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.08.2022 ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal marito con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 13.04.1984, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1984, numero 28, parte II, serie A.
Ha chiesto:
- l'addebito della separazione al marito;
- il riconoscimento della quota a lei spettante relativa alla giacenza del conto corrente acceso presso la banca;
CP_2
1 - di assegnare la casa familiare al marito, con gli arredi e le suppellettili esistenti;
- disporsi che l'auto fiat 500 tg. fx905xa (intestata a sarà ad uso Controparte_1 esclusivo dello stesso, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri;
che l'auto fiat panda tg. gc790xk (intestata a lei) rimarrà di sua proprietà e in uso esclusivo a lei, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri;
che l'auto fiat panda tg. 3Z (intestata a lei) rimarrà di sua proprietà ed in uso esclusivo al figlio . Parte_2
Si è costituito in giudizio che, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, ha insistito per il rigetto della domanda di addebito.
Ha chiesto altresì di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento in suo favore, commisurato in euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT.
La fase presidenziale è stata definita con l'ordinanza del 23.11.2022, mediante la quale è stata autorizzata la separazione tra i coniugi, assegnata la casa coniugale al resistente, rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo da parte della moglie.
Con sentenza parziale n. 660/2023, pubblicata l'8.09.2023, l'adito Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La causa è stata quindi istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'interrogatorio formale di Controparte_1
Sono state altresì disposte indagini patrimoniali su entrambi i coniugi, delegate alla Guardia di Finanza.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
- parte resistente ha richiamato le conclusioni già formulate nei propri atti, non reiterando tuttavia la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
In data 30.10.2024 lo scrivente giudice relatore ha disposto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di memoria di replica il resistente ha precisato di voler rinunciare alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte della moglie.
Il P.M. ha concluso in data 31.10.2024, con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 660/2023, con cui questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
II. Quanto alla domanda relativa all'addebito della separazione al resistente si osserva quanto segue.
La separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento contrario ai doveri matrimoniali (art. 151 comma 2 2 c.c.), qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI, 12/05/2017, n. 11929).
La dichiarazione di addebito della separazione implica infatti la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Si aggiunga che la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente ha genericamente dedotto che la convivenza con il coniuge sarebbe stata minata da incompatibilità caratteriali e incomprensioni, senza nemmeno allegare con precisione quali esattamente sarebbero stati i comportamenti del coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Nulla ha poi la ricorrente nemmeno dedotto circa la sussistenza del sopra richiamato nesso causale tra l'asserita condotta del resistente contraria ai doveri che derivano dal matrimonio - in ogni caso non provata - e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
La domanda di addebito deve essere dunque rigettata, non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti dello stesso, gravante in capo alla ricorrente.
III. Sono inammissibili le domande formulate dalla ricorrente volte ad ottenere:
- la restituzione della quota del 50% relativa alla somma depositata sul conto corrente cointestato presso la , acceso in data 18.12.2015 ed CP_2 estinto il 27.9.2022;
- l'accertamento della proprietà e del godimento delle automobili targate FX905XA, GC790XK, EN973ZD.
3 Sul punto si osserva che la giurisprudenza è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande sottoposte a rito ordinario proposte in sede di separazione o divorzio, e ciò in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, di cui agli artt. 31 ss. c.p.c., e dunque di certo non nel caso di domande di restituzione di beni mobili, o di accertamento della proprietà o del godimento degli stessi, soggette a rito ordinario.
IV. Si prende poi atto della rinuncia alla domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, formulata dal resistente, sicché rispetto alla stessa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il contrasto tra le parti sul punto.
V. Quanto alla domanda concernente l'assegnazione della casa familiare a formulata dalla ricorrente, non costituendo la stessa oggetto di Controparte_1 contestazione tra le parti si conferma quanto statuito nell'ordinanza presidenziale del 23.11.2022.
VI. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
Le parti convergono sulla pronuncia di separazione;
la ricorrente è risultata soccombente relativamente alle ulteriori domande da lei formulate. Il resistente ha invece rinunciato alla sua domanda di mantenimento, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite occorre tuttavia procedere all'accertamento della soccombenza virtuale in merito a tale domanda (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ebbene, la domanda è astrattamente destituita di fondamento, in quanto dall'istruttoria è emerso che vanta una capacità economica non Controparte_1 indifferente, e dunque non sussiste la condizione relativa al non avere adeguati redditi propri, richiesta dall'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il coniuge separato.
Si consideri sul punto che egli stesso ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di percepire redditi da pensione, a far data dal mese di maggio 2023,
Nel contempo, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è risultato, tra i vari aspetti, che Controparte_1
- è titolare di un conto corrente che alla data del 31.12.2023 presentava un saldo di euro 17.824,19;
- è intestatario di diversi buoni fruttiferi postali aventi importi nominali di un certo rilievo;
- è titolare di un libretto di risparmio che alla data del 1.02.2024 aveva un saldo di euro 14.923,58;
- è proprietario di beni immobili e di un autoveicolo.
Deve affermarsi, dunque, la soccombenza virtuale del resistente in merito alla domanda di mantenimento.
Risultando in definitiva le parti reciprocamente soccombenti, le spese di lite possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
b) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate da
[...]
; Pt_1
c) DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda formulata da avente ad oggetto il riconoscimento in suo Controparte_1 favore dell'assegno di mantenimento;
d) CONFERMA per il resto le statuizioni rese nell'ordinanza presidenziale del 23.11.2022;
e) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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