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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190021876527000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la ON BR e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava La cartella esattoriale notificata il
4.02.2025 n. 09420190021876527000 per la somma di euro 185.96 per Tassa automobilistica, anno 2015
Eccepiva la decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso.
Si costituiva l'ente impositore ON BR che rilevava l'Inammissibilità del ricorso trasmesso in word in quanto l'Ente non era riuscito ad aprire il relativo file e dunque a conoscere il contenuto in quanto è dotato di libreoffice quale programma di videoscrittura e non sempre riesce ad aprire i file in formato “word, aggiungendo che Il contribuente è stato identificato dalla procura alle liti, ivi allegata, notificata in formato pdf e producendo la busta di trasporto della notifica in formato eml e citando giurisprudenza di merito a supporto della richiesta di inammissibilità
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava la regolarità del proprio operato.
In relazione alle controdeduzioni ed eccezioni della ON BR il ricorrente depositava memoria con cui evidenziava in relazione alla eccezione della ON BR (che come visto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto con la notifica effettuata via pec conteneva un file in formato wordr del ricorso e non uno in pdf, affermando di non avere potuto accedere al ricorso) l'infondatezza alla luce della più costante giurisprudenza in materia della Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato che non si tratta neanche di una ipotesi di inesistenza considerato che l'atto ha raggiunto il suo scopo, e la prova ne
è altresì la costituzione di ADER che nulla eccepisce in tal senso ma ha provveduto a difendersi nel procedimento di che trattasi.
Infatti secondo la giurisprudenza sono salve le notifiche a mezzo PEC anche se presentano vizi di forma che non intaccano, comunque, la conoscibilità dell'atto da parte del suo destinatario e, quindi, il suo diritto di difesa: è il caso, ad esempio, di un documento comunicato in formato .doc anziché in .pdf come la legge prescrive. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione con l'ordinanza n. 27566 del 28.9.23 . Secondo la Corte, infatti, si deve estendere anche alle notifiche telematiche il principio secondo cui la nullità non può essere pronunciata tutte le volte in cui l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ossia portare a conoscenza del destinatario l'atto stesso.
Per il ricorrente, quindi, non si può lamentare un vizio di procedimento relativo alla notifica se tale vizio non abbia concretamente impedito alla parte di conoscere il contenuto della notifica stessa. L'eccezione, in tal caso, è inammissibile se non spiega anche le ragioni per cui l'applicazione errata della norma ha comportato, per la parte, una lesione del suo diritto di difesa (il che invece potrebbe avvenire quando, ad esempio,
l'allegato sia “corrotto” e non possa essere aperto). ( cass n. 7665/2016)
Ha rammentato che il principio del “raggiungimento dello scopo dell'atto”, sancito dalla Cassazione in modo ormai costante stabilisce, riguardo alle notifiche, che la nullità non può essere dichiarata dal giudice quando, nonostante l'irritualità della notifica, il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto a lui indirizzato.
A ciò deve aggiungersi che la presenza di un file in formato word non ha potuto impedire alla ON
BR di potere conoscere il contenuto in quanto per l'apertura di un file in formato word è sufficiente un
PC con caratteristiche di base senza l'aggiunta di alcun applicativo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, parte resistente ON BR, non ha confutato l'eccezione di prescrizione del ricorrente, producendo un tempestivo avviso di accertamento o comunque altri atti interruttivi la prescrizione e parimenti non vi ha provveduto l'Agente della Riscossione.
Alla luce di una simile omissione risulta decorso il termine decadenziale e/o prescrizionale.
Deve solo aggiungersi che non vale come sufficiente giustificazione (invero ricondotta a eccezione di inammissibilità del ricorso) il fatto che l'Ente non sarebbe riuscito ad aprire il relativo file e dunque a conoscere il contenuto in quanto è dotato di libreoffice quale programma di videoscrittura e non sempre riesce ad aprire i file in formato “word.
Il Formato Microsoft Word è infatti universalmente diffuso (e pare inverosimile che la ON BR, Ente organizzativamente complesso, non sia dotata di licenze Microsoft per l'apertura e l'utilizzo, quantomeno, dei files formato word) ed è possibile comunque aprirlo anche con altri software di natura “opensource”. In ogni caso sarebbe comunque stato possibile rimediare all'asserita problematica, facendo un'apposita istanza di rinvio e/o rimessione in termine per procedere alla lettura del ricorso., ovvero effettuare una apposita istanza di visibilità, anche solo temporanea, per poter accedere a SIGIT e cosi visionare il fascicolo digitale, ove il ricorso è correttamente depositato in formato pdf con estensione pm7.
e spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 (oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190021876527000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la ON BR e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava La cartella esattoriale notificata il
4.02.2025 n. 09420190021876527000 per la somma di euro 185.96 per Tassa automobilistica, anno 2015
Eccepiva la decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso.
Si costituiva l'ente impositore ON BR che rilevava l'Inammissibilità del ricorso trasmesso in word in quanto l'Ente non era riuscito ad aprire il relativo file e dunque a conoscere il contenuto in quanto è dotato di libreoffice quale programma di videoscrittura e non sempre riesce ad aprire i file in formato “word, aggiungendo che Il contribuente è stato identificato dalla procura alle liti, ivi allegata, notificata in formato pdf e producendo la busta di trasporto della notifica in formato eml e citando giurisprudenza di merito a supporto della richiesta di inammissibilità
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava la regolarità del proprio operato.
In relazione alle controdeduzioni ed eccezioni della ON BR il ricorrente depositava memoria con cui evidenziava in relazione alla eccezione della ON BR (che come visto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto con la notifica effettuata via pec conteneva un file in formato wordr del ricorso e non uno in pdf, affermando di non avere potuto accedere al ricorso) l'infondatezza alla luce della più costante giurisprudenza in materia della Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato che non si tratta neanche di una ipotesi di inesistenza considerato che l'atto ha raggiunto il suo scopo, e la prova ne
è altresì la costituzione di ADER che nulla eccepisce in tal senso ma ha provveduto a difendersi nel procedimento di che trattasi.
Infatti secondo la giurisprudenza sono salve le notifiche a mezzo PEC anche se presentano vizi di forma che non intaccano, comunque, la conoscibilità dell'atto da parte del suo destinatario e, quindi, il suo diritto di difesa: è il caso, ad esempio, di un documento comunicato in formato .doc anziché in .pdf come la legge prescrive. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione con l'ordinanza n. 27566 del 28.9.23 . Secondo la Corte, infatti, si deve estendere anche alle notifiche telematiche il principio secondo cui la nullità non può essere pronunciata tutte le volte in cui l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ossia portare a conoscenza del destinatario l'atto stesso.
Per il ricorrente, quindi, non si può lamentare un vizio di procedimento relativo alla notifica se tale vizio non abbia concretamente impedito alla parte di conoscere il contenuto della notifica stessa. L'eccezione, in tal caso, è inammissibile se non spiega anche le ragioni per cui l'applicazione errata della norma ha comportato, per la parte, una lesione del suo diritto di difesa (il che invece potrebbe avvenire quando, ad esempio,
l'allegato sia “corrotto” e non possa essere aperto). ( cass n. 7665/2016)
Ha rammentato che il principio del “raggiungimento dello scopo dell'atto”, sancito dalla Cassazione in modo ormai costante stabilisce, riguardo alle notifiche, che la nullità non può essere dichiarata dal giudice quando, nonostante l'irritualità della notifica, il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto a lui indirizzato.
A ciò deve aggiungersi che la presenza di un file in formato word non ha potuto impedire alla ON
BR di potere conoscere il contenuto in quanto per l'apertura di un file in formato word è sufficiente un
PC con caratteristiche di base senza l'aggiunta di alcun applicativo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, parte resistente ON BR, non ha confutato l'eccezione di prescrizione del ricorrente, producendo un tempestivo avviso di accertamento o comunque altri atti interruttivi la prescrizione e parimenti non vi ha provveduto l'Agente della Riscossione.
Alla luce di una simile omissione risulta decorso il termine decadenziale e/o prescrizionale.
Deve solo aggiungersi che non vale come sufficiente giustificazione (invero ricondotta a eccezione di inammissibilità del ricorso) il fatto che l'Ente non sarebbe riuscito ad aprire il relativo file e dunque a conoscere il contenuto in quanto è dotato di libreoffice quale programma di videoscrittura e non sempre riesce ad aprire i file in formato “word.
Il Formato Microsoft Word è infatti universalmente diffuso (e pare inverosimile che la ON BR, Ente organizzativamente complesso, non sia dotata di licenze Microsoft per l'apertura e l'utilizzo, quantomeno, dei files formato word) ed è possibile comunque aprirlo anche con altri software di natura “opensource”. In ogni caso sarebbe comunque stato possibile rimediare all'asserita problematica, facendo un'apposita istanza di rinvio e/o rimessione in termine per procedere alla lettura del ricorso., ovvero effettuare una apposita istanza di visibilità, anche solo temporanea, per poter accedere a SIGIT e cosi visionare il fascicolo digitale, ove il ricorso è correttamente depositato in formato pdf con estensione pm7.
e spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 (oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.