Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 673
CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza/Prescrizione dei crediti

    L'ente impositore ON BR non ha confutato l'eccezione di prescrizione del ricorrente, non producendo avvisi di accertamento o altri atti interruttivi della prescrizione. Anche l'Agente della Riscossione non ha provveduto in tal senso. Pertanto, è decorso il termine decadenziale e/o prescrizionale.

  • Accolto
    Carente motivazione della cartella

    La Corte ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato, implicitamente accogliendo anche questa eccezione.

  • Rigettato
    Notifica ricorso in formato word

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui le notifiche a mezzo PEC sono valide anche se presentano vizi di forma che non impediscono la conoscibilità dell'atto, come nel caso di un documento in formato .doc anziché .pdf. Ha inoltre evidenziato che il formato word è universalmente diffuso e apribile con software di base, e che l'ente avrebbe potuto chiedere un rinvio o accedere al fascicolo digitale in formato pdf.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 673
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 673
    Data del deposito : 1 febbraio 2026

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