TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 11281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11281 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. PARISI TORQUATO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Amerigo Vespucci n.9
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.06.2025 premesso di Parte_3 Parte_2 aver contratto matrimonio a Napoli il 22.01.1979, che dalla loro unione erano nati sei figli di cui la primogenita prima del matrimonio, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n.4470/2015 reso dall'intestato Tribunale in data 23.06.2015 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati in data 20.04.2015 la comunione materiale e spirituale tra
1 loro non si era più ricostituita. Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 27.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ribadivano la loro volontà di divorziare.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di richieste accessorie, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Napoli il 22.01.1979 (atto n. 29, parte II , S. A,sez.X reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 1979);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
2 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11281 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. PARISI TORQUATO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Amerigo Vespucci n.9
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.06.2025 premesso di Parte_3 Parte_2 aver contratto matrimonio a Napoli il 22.01.1979, che dalla loro unione erano nati sei figli di cui la primogenita prima del matrimonio, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n.4470/2015 reso dall'intestato Tribunale in data 23.06.2015 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati in data 20.04.2015 la comunione materiale e spirituale tra
1 loro non si era più ricostituita. Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 27.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ribadivano la loro volontà di divorziare.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di richieste accessorie, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Napoli il 22.01.1979 (atto n. 29, parte II , S. A,sez.X reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 1979);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
2 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3