TRIB
Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/04/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
n. 1564/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. SPAGLIARDI RICCARDO (c.f. , C.F._1
da ritenersi elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo p.e.c.
; Email_1
OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
I. (c.f. e p.iva. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MAGLIANO GIULIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Cuneo, alla Via XXVIII Aprile n. 12;
OPPOSTA-COVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/03/2023 . In particolare:
- Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cuneo, per tutte le ragioni e
1 le causali in atti:/1) In via istruttoria, se ritenuto necessario, ammettere tutti i mezzi di prova dedotti dalla opponente con la seconda memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c./ 2) In via principale nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali per cui è causa e per l'effetto, CP_1 CP_3
accertare e dichiarare infondate e quindi rigettare le domande proposte dalla
Società opposta nei confronti di e conseguentemente Parte_1
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
406/2020, emesso in data 16/3/2020 dal Tribunale di Cuneo./3) In via riconvenzionale, previo accertamento del danno subito da in Parte_1 conseguenza dell'accertato inadempimento di accertare e CP_1 CP_3
CP_ dichiarare tenuta e quindi condannare Gi. in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dalla Società opponente, da quantificarsi nella somma di euro 7.545,80 o nella maggiore o minore somma meglio vista, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo./4)
CP_ Condannare EM.Gi. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre accessori come per legge”;
- Per parte opposta: “Piaccia all'intestato Tribunale contrariis reiectis/ = in via preliminare concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
406/2020 del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;/ = In via principale respingere le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 406/2020 del Tribunale di Cuneo;
/= vinte le spese”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio i. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 406/2020 CP_1
(R.G. n. 945/2020 Tribunale di Cuneo), avente ad oggetto la corresponsione di €
2 7.454,20 (oltre interessi e spese) per prestazioni di verniciatura svolte in favore dell'opponente, come da fattura n. 604/2019.
In particolare, la ha eccepito l'inadempimento della opposta rispetto Parte_1
agli obblighi contrattualmente assunti, avendo consegnato “un lavoro approssimativo
e difettoso, non conforme agli standard richiesti da e dal cliente di Parte_1 quest'ultima”, chiedendo in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento dei gravi danni subiti in ragione di tale inadempimento, quantificati in euro 7.545,80 (dato dalla differenza tra l'importo decurtato dal cliente dal corrispettivo di pari a 15.000,00, e l'importo che sarebbe stato pagato Parte_1
Con a n caso di adempimento della stessa, corrispondente alla somma ingiunta CP_1
di euro 7.454,20).
Con comparsa tempestivamente depositata in data 23.11.2020 si è costituita la società opposta, contestando l'asserito inadempimento ed eccependo la decadenza dalla denuncia dei vizi lamentati, tenuto conto della pacifica consegna della merce avvenuta in data 5.11.2019.
Ha chiesto pertanto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 21.4.2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 28.5.2022, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa Con prevedente l'obbligo della di corrispondere alla a somma Parte_1 CP_1
di Euro 4.000,00, spese di lite compensate, proposta accettata dalla opposta e rifiutata dalla opponente.
Espletata l'istruttoria, anche a fronte di parziale modifica delle determinazioni istruttoria già assunte (v. ord. del 16.11.2022), all'udienza figurata del 21.3.2023 lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dall'11.7.2022), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Domanda monitoria
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova premettere che l'esistenza del rapporto negoziale tra le odierne parti è incontroversa e risulta per tabulas dal doc. 2 prodotto da parte opponente.
In particolare, si tratta di ipotesi rientrante nello schema dell'appalto, poiché avente ad oggetto uno specifico facere, consistente nella verniciatura di travi, pali, piastre e controventi vari (v. pag.
2-3 atto di opposizione).
Neppure parte opponente ha contestato l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni e l'avvenuta consegna della merce verniciata in data 5.11.2019 (come comprovato dal d.d.t. prodotto da parte opposta sub doc. 1), eccependo piuttosto di non essere tenuta al relativo pagamento, oggetto di richiesta monitoria, a causa – non già del ritardo nella consegna (allegato ma non posto a fondamento dell'eccezione né della domanda riconvenzionale giacché evidentemente ritenuto superato dall'avvenuto ritiro dell'opera commissionata) ma – dell'inesatto adempimento della opposta rispetto alle obbligazioni contratte.
Trovano, quindi, applicazione i generali principi di riparto dell'onere della prova affermati in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115
c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001) e che eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (id est, inesatto adempimento) ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass. civ., n. 826/2015; cfr. anche Cass. civ., n. 3373/2010).
È pacifico, infatti, in giurisprudenza che i suindicati principi operino anche in materia di appalto, con la conseguenza che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il
4 pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. civ. n. 344/2014, Cass. civ. n. 98/2019; v. anche Cass. n.
936 del 2010).
Come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, laddove, come in specie, le parti si addebitino inadempimenti reciproci, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, co. 2, c.c. (Cass. civ., n.
15796/2009).
Ebbene, in applicazione di tale ultimo principio, reputa il Tribunale che, nel caso in esame, non possa ritenersi legittimo e giustificato l'inadempimento dell'opponente rispetto al pagamento del credito azionato con l'opposto decreto.
In primo luogo, non può sottacersi l'incoerenza dell'opposizione complessivamente svolta, ove, pur formalmente eccependosi la consegna di materiale “inficiato da svariati difetti dovuti all'arrugginimento e alla verniciatura apposta in maniera frettolosa e maldestra”, è formulata in via riconvenzionale una domanda risarcitoria che postula, nella quantificazione del danno asseritamente subito, il riconoscimento della debenza del credito oggetto della domanda monitoria.
In secondo luogo, dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta, non emerge alcuna prova in ordine all'avvenuta contestazione dei vizi dell'opera commissionata successiva alla relativa consegna ed antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo quest'oggi opposto.
Piuttosto, dalla stessa ricostruzione di parte opponente emerge che la stessa ha ritirato personalmente il materiale verniciato presso la sede della società opposta in data
5 5.11.2019 provvedendo, altresì, a consegnarlo al cliente finale, ed Org_1
incassando da quest'ultima il corrispettivo concordato (sebbene con un asserito
“sconto” di circa 15.000,00), condotta inequivocabilmente significativa dell'avvenuta accettazione dell'opera (Cass. civ. n. 19019/2017).
Sul punto è opportuno sottolineare che la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni è applicabile al contratto di appalto solo se l'appaltatore non abbia portato a compimento l'opera, dovendo invece farsi applicazione delle speciali azioni di garanzia di cui all'art. 1668 c.c., nel caso di opera ultimata ma affetta da vizi e difetti (Cass. civ. n. 13983/2011). Da ciò consegue un diverso atteggiarsi in materia di appalto del sistema di autotutela del committente non inadempiente essendo necessario, per il valido esperimento dell'eccezione di inadempimento da parte del committente convenuto per il pagamento che siano stati denunciati i vizi dell'opera entro il termine previsto, atteso che, come osserva la
Suprema Corte “se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perchè sarebbe facilmente superabile” (Cass. civ. n. 2440/2015).
D'altronde, nella specie, neppure gli esiti dell'istruttoria orale consentono di ritenere raggiunta una prova certa e tranquillizzante circa l'avvenuta immediata contestazione dei vizi e/o l'accettazione con riserve delle merci lavorate.
L'unico teste di parte attrice ad aver riferito di avere avuto diretta contezza di tali circostanze (pervero già oggetto di generica allegazione), , è attualmente Tes_1
dipendente della società opponente ed ha reso sul punto dichiarazioni generiche (“la verniciatura non era buona perché si vedeva della ruggine in più parti e, di conseguenza, non voleva caricare questa merce perché lo reputava un Per_1
prodotto non buono… ho assistito personalmente alla conversazione, eravamo lì fuori nel piazzale;
era fuori di sé perché era arrabbiato;
io ero fuori al Per_1
camion e ho sentito… gli ha detto che il materiale non era buono e che non avrebbe pagato la fattura piena e che, se avesse avuto problemi con i clienti si doveva tutelare perché si trattava di una perdita di denaro”), che non trovano alcuno specifico riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie.
6 Anzi, a tal riguardo, è opportuno evidenziare come, da un lato, il teste di parte opposta, (padre di e “coadiuvante” nella società Testimone_2 Persona_2
opposta) ha reso dichiarazioni di tenore esattamente contrario (“preciso che io ero addetto a caricare il camion;
specifico che io portavo i pezzi vicino al camion e li passavo ai responsabili della che poi li caricavano sul loro camion;
a Parte_1
me nessuno ha contestato nulla perché, in tal caso, avrei scartato il pezzo o avrei chiamato il responsabile per consentirgli di valutare il da farsi;
la prassi è che se il cliente dice che il pezzo non è a posto, non si procede al carico;
io ero presente il giorno in cui hanno caricato i pezzi;
non mi ricordo di aver assistito a conversazioni tra e mio figlio;
ricordo che c'erano 3 o 4 persone a caricare la Testimone_3
merce ma non ricordo se fossero il signore qui presente ed i ragazzi che ho visto fuori dall'aula”) e, dall'altro, che neppure dal d.d.t. né da altro documento di formazione successiva al 5.11.2019 emerga alcuna specifica contestazione dei vizi.
Dal silenzio serbato da parte opponente dal 5.11.2019 fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonostante peraltro la diffida di pagamento inviata già in data
15.2.2020 (docc. 4 e 5 fascicolo monitorio), può quindi desumersi che la non aveva più alcunché di cui dolersi. Parte_1
Tale inerzia denota, piuttosto, un'implicita accettazione dell'opera che, a norma dell'art. 1667 co. 1 c.c., esonera l'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità, con conseguente diritto al pagamento del prezzo.
Alla luce delle considerazioni che precedono ed in assenza di contestazioni circa l'avvenuta consegna della merce e circa l'ammontare del credito monitoriamente azionato, s'impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo, che dev'essere altresì dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Domanda riconvenzionale di risarcimento
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, la stessa va rigettata in ragione dell'assorbente fondatezza dell'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dalla opposta.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'azione risarcitoria per danni derivanti dai vizi dell'opera, nel caso di colpa dell'appaltatore, è comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità di cui all'art. 1667 c.c., di
7 cui concorre ad integrarne il contenuto, con la conseguenza che i termini di decadenza e di prescrizione ivi stabiliti si riferiscono anche alla pretesa volta al risarcimento dei danni (cfr. Cass. civ., n. 23075/2009).
Stante il disposto di cui all'art. 1667, comma 2, c.c., il committente può giovarsi della garanzia per vizi e difformità dell'opera, soltanto ove abbia provveduto alla denuncia entro il termine di giorni sessanta dalla scoperta.
Sul punto deve precisarsi che, a fronte della descritta eccezione di tardività, sarebbe stato onere di parte opponente fornire la prova della tempestività della denunzia.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice, in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui al citato art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denunzia una condizione dell'azione (ex multis, Cass. civ. n. 10579/2012; Cass. civ. n.
12130/2008).
Nella specie, tale prova non è stata fornita, non essendo a tal fine sufficiente la mera deposizione del teste per i motivi sopra evidenziati. Tes_1
Ne deriva che il committente è decaduto dal diritto di giovarsi della garanzia di cui all'art. 1667 c.c. talché la domanda risarcitoria dev'essere rigettata, senza necessità di esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civ. n. 12002/2014; Cass. civ. Sez. Unite, n.
9936/2014).
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
8 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 406/2020
(R.G. n. 945/2020) emesso in favore della società opposta da codesto Tribunale, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 12/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. SPAGLIARDI RICCARDO (c.f. , C.F._1
da ritenersi elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo p.e.c.
; Email_1
OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
I. (c.f. e p.iva. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MAGLIANO GIULIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Cuneo, alla Via XXVIII Aprile n. 12;
OPPOSTA-COVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/03/2023 . In particolare:
- Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cuneo, per tutte le ragioni e
1 le causali in atti:/1) In via istruttoria, se ritenuto necessario, ammettere tutti i mezzi di prova dedotti dalla opponente con la seconda memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c./ 2) In via principale nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali per cui è causa e per l'effetto, CP_1 CP_3
accertare e dichiarare infondate e quindi rigettare le domande proposte dalla
Società opposta nei confronti di e conseguentemente Parte_1
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
406/2020, emesso in data 16/3/2020 dal Tribunale di Cuneo./3) In via riconvenzionale, previo accertamento del danno subito da in Parte_1 conseguenza dell'accertato inadempimento di accertare e CP_1 CP_3
CP_ dichiarare tenuta e quindi condannare Gi. in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dalla Società opponente, da quantificarsi nella somma di euro 7.545,80 o nella maggiore o minore somma meglio vista, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo./4)
CP_ Condannare EM.Gi. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre accessori come per legge”;
- Per parte opposta: “Piaccia all'intestato Tribunale contrariis reiectis/ = in via preliminare concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
406/2020 del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;/ = In via principale respingere le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 406/2020 del Tribunale di Cuneo;
/= vinte le spese”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio i. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 406/2020 CP_1
(R.G. n. 945/2020 Tribunale di Cuneo), avente ad oggetto la corresponsione di €
2 7.454,20 (oltre interessi e spese) per prestazioni di verniciatura svolte in favore dell'opponente, come da fattura n. 604/2019.
In particolare, la ha eccepito l'inadempimento della opposta rispetto Parte_1
agli obblighi contrattualmente assunti, avendo consegnato “un lavoro approssimativo
e difettoso, non conforme agli standard richiesti da e dal cliente di Parte_1 quest'ultima”, chiedendo in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento dei gravi danni subiti in ragione di tale inadempimento, quantificati in euro 7.545,80 (dato dalla differenza tra l'importo decurtato dal cliente dal corrispettivo di pari a 15.000,00, e l'importo che sarebbe stato pagato Parte_1
Con a n caso di adempimento della stessa, corrispondente alla somma ingiunta CP_1
di euro 7.454,20).
Con comparsa tempestivamente depositata in data 23.11.2020 si è costituita la società opposta, contestando l'asserito inadempimento ed eccependo la decadenza dalla denuncia dei vizi lamentati, tenuto conto della pacifica consegna della merce avvenuta in data 5.11.2019.
Ha chiesto pertanto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 21.4.2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 28.5.2022, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa Con prevedente l'obbligo della di corrispondere alla a somma Parte_1 CP_1
di Euro 4.000,00, spese di lite compensate, proposta accettata dalla opposta e rifiutata dalla opponente.
Espletata l'istruttoria, anche a fronte di parziale modifica delle determinazioni istruttoria già assunte (v. ord. del 16.11.2022), all'udienza figurata del 21.3.2023 lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dall'11.7.2022), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Domanda monitoria
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova premettere che l'esistenza del rapporto negoziale tra le odierne parti è incontroversa e risulta per tabulas dal doc. 2 prodotto da parte opponente.
In particolare, si tratta di ipotesi rientrante nello schema dell'appalto, poiché avente ad oggetto uno specifico facere, consistente nella verniciatura di travi, pali, piastre e controventi vari (v. pag.
2-3 atto di opposizione).
Neppure parte opponente ha contestato l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni e l'avvenuta consegna della merce verniciata in data 5.11.2019 (come comprovato dal d.d.t. prodotto da parte opposta sub doc. 1), eccependo piuttosto di non essere tenuta al relativo pagamento, oggetto di richiesta monitoria, a causa – non già del ritardo nella consegna (allegato ma non posto a fondamento dell'eccezione né della domanda riconvenzionale giacché evidentemente ritenuto superato dall'avvenuto ritiro dell'opera commissionata) ma – dell'inesatto adempimento della opposta rispetto alle obbligazioni contratte.
Trovano, quindi, applicazione i generali principi di riparto dell'onere della prova affermati in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115
c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001) e che eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (id est, inesatto adempimento) ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass. civ., n. 826/2015; cfr. anche Cass. civ., n. 3373/2010).
È pacifico, infatti, in giurisprudenza che i suindicati principi operino anche in materia di appalto, con la conseguenza che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il
4 pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. civ. n. 344/2014, Cass. civ. n. 98/2019; v. anche Cass. n.
936 del 2010).
Come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, laddove, come in specie, le parti si addebitino inadempimenti reciproci, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, co. 2, c.c. (Cass. civ., n.
15796/2009).
Ebbene, in applicazione di tale ultimo principio, reputa il Tribunale che, nel caso in esame, non possa ritenersi legittimo e giustificato l'inadempimento dell'opponente rispetto al pagamento del credito azionato con l'opposto decreto.
In primo luogo, non può sottacersi l'incoerenza dell'opposizione complessivamente svolta, ove, pur formalmente eccependosi la consegna di materiale “inficiato da svariati difetti dovuti all'arrugginimento e alla verniciatura apposta in maniera frettolosa e maldestra”, è formulata in via riconvenzionale una domanda risarcitoria che postula, nella quantificazione del danno asseritamente subito, il riconoscimento della debenza del credito oggetto della domanda monitoria.
In secondo luogo, dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta, non emerge alcuna prova in ordine all'avvenuta contestazione dei vizi dell'opera commissionata successiva alla relativa consegna ed antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo quest'oggi opposto.
Piuttosto, dalla stessa ricostruzione di parte opponente emerge che la stessa ha ritirato personalmente il materiale verniciato presso la sede della società opposta in data
5 5.11.2019 provvedendo, altresì, a consegnarlo al cliente finale, ed Org_1
incassando da quest'ultima il corrispettivo concordato (sebbene con un asserito
“sconto” di circa 15.000,00), condotta inequivocabilmente significativa dell'avvenuta accettazione dell'opera (Cass. civ. n. 19019/2017).
Sul punto è opportuno sottolineare che la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni è applicabile al contratto di appalto solo se l'appaltatore non abbia portato a compimento l'opera, dovendo invece farsi applicazione delle speciali azioni di garanzia di cui all'art. 1668 c.c., nel caso di opera ultimata ma affetta da vizi e difetti (Cass. civ. n. 13983/2011). Da ciò consegue un diverso atteggiarsi in materia di appalto del sistema di autotutela del committente non inadempiente essendo necessario, per il valido esperimento dell'eccezione di inadempimento da parte del committente convenuto per il pagamento che siano stati denunciati i vizi dell'opera entro il termine previsto, atteso che, come osserva la
Suprema Corte “se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perchè sarebbe facilmente superabile” (Cass. civ. n. 2440/2015).
D'altronde, nella specie, neppure gli esiti dell'istruttoria orale consentono di ritenere raggiunta una prova certa e tranquillizzante circa l'avvenuta immediata contestazione dei vizi e/o l'accettazione con riserve delle merci lavorate.
L'unico teste di parte attrice ad aver riferito di avere avuto diretta contezza di tali circostanze (pervero già oggetto di generica allegazione), , è attualmente Tes_1
dipendente della società opponente ed ha reso sul punto dichiarazioni generiche (“la verniciatura non era buona perché si vedeva della ruggine in più parti e, di conseguenza, non voleva caricare questa merce perché lo reputava un Per_1
prodotto non buono… ho assistito personalmente alla conversazione, eravamo lì fuori nel piazzale;
era fuori di sé perché era arrabbiato;
io ero fuori al Per_1
camion e ho sentito… gli ha detto che il materiale non era buono e che non avrebbe pagato la fattura piena e che, se avesse avuto problemi con i clienti si doveva tutelare perché si trattava di una perdita di denaro”), che non trovano alcuno specifico riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie.
6 Anzi, a tal riguardo, è opportuno evidenziare come, da un lato, il teste di parte opposta, (padre di e “coadiuvante” nella società Testimone_2 Persona_2
opposta) ha reso dichiarazioni di tenore esattamente contrario (“preciso che io ero addetto a caricare il camion;
specifico che io portavo i pezzi vicino al camion e li passavo ai responsabili della che poi li caricavano sul loro camion;
a Parte_1
me nessuno ha contestato nulla perché, in tal caso, avrei scartato il pezzo o avrei chiamato il responsabile per consentirgli di valutare il da farsi;
la prassi è che se il cliente dice che il pezzo non è a posto, non si procede al carico;
io ero presente il giorno in cui hanno caricato i pezzi;
non mi ricordo di aver assistito a conversazioni tra e mio figlio;
ricordo che c'erano 3 o 4 persone a caricare la Testimone_3
merce ma non ricordo se fossero il signore qui presente ed i ragazzi che ho visto fuori dall'aula”) e, dall'altro, che neppure dal d.d.t. né da altro documento di formazione successiva al 5.11.2019 emerga alcuna specifica contestazione dei vizi.
Dal silenzio serbato da parte opponente dal 5.11.2019 fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonostante peraltro la diffida di pagamento inviata già in data
15.2.2020 (docc. 4 e 5 fascicolo monitorio), può quindi desumersi che la non aveva più alcunché di cui dolersi. Parte_1
Tale inerzia denota, piuttosto, un'implicita accettazione dell'opera che, a norma dell'art. 1667 co. 1 c.c., esonera l'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità, con conseguente diritto al pagamento del prezzo.
Alla luce delle considerazioni che precedono ed in assenza di contestazioni circa l'avvenuta consegna della merce e circa l'ammontare del credito monitoriamente azionato, s'impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo, che dev'essere altresì dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Domanda riconvenzionale di risarcimento
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, la stessa va rigettata in ragione dell'assorbente fondatezza dell'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dalla opposta.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'azione risarcitoria per danni derivanti dai vizi dell'opera, nel caso di colpa dell'appaltatore, è comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità di cui all'art. 1667 c.c., di
7 cui concorre ad integrarne il contenuto, con la conseguenza che i termini di decadenza e di prescrizione ivi stabiliti si riferiscono anche alla pretesa volta al risarcimento dei danni (cfr. Cass. civ., n. 23075/2009).
Stante il disposto di cui all'art. 1667, comma 2, c.c., il committente può giovarsi della garanzia per vizi e difformità dell'opera, soltanto ove abbia provveduto alla denuncia entro il termine di giorni sessanta dalla scoperta.
Sul punto deve precisarsi che, a fronte della descritta eccezione di tardività, sarebbe stato onere di parte opponente fornire la prova della tempestività della denunzia.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice, in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui al citato art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denunzia una condizione dell'azione (ex multis, Cass. civ. n. 10579/2012; Cass. civ. n.
12130/2008).
Nella specie, tale prova non è stata fornita, non essendo a tal fine sufficiente la mera deposizione del teste per i motivi sopra evidenziati. Tes_1
Ne deriva che il committente è decaduto dal diritto di giovarsi della garanzia di cui all'art. 1667 c.c. talché la domanda risarcitoria dev'essere rigettata, senza necessità di esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civ. n. 12002/2014; Cass. civ. Sez. Unite, n.
9936/2014).
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
8 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 406/2020
(R.G. n. 945/2020) emesso in favore della società opposta da codesto Tribunale, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 12/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
9