Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 15/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2024, proposto da:
AR PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni 10;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 12373/2024 di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione n. 26 del 23.06.2020 e contestuale irrogazione sanzione pecuniaria di € 20.000,00; della relazione del tecnico comunale prot. 8685 del 12.06.2024 non notificata e non conosciuta redatta a seguito del sopralluogo della Polizia Municipale; del verbale di sopralluogo dell'11.06.2024 della Polizia Municipale; dell'ordinanza di demolizione n. 26 del 23.06.2020;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario, in virtù di atto di donazione – divisione del 29.11.2018 per Notaio Stefano Fazzari, repertorio n. 20.676 e raccolta n. 6.210, di un immobile posto al piano terra di un più ampio fabbricato sito in Positano alla via Pestella 88, identificato catastalmente al foglio 6 particella 1232 sub 2.
L’immobile era destinato ad uso abitativo del nucleo familiare del ricorrente.
Sull’intero fabbricato pende domanda di condono edilizio ex lege n. 724/1994 (pratica n. 33 del 23.02.1995 prot. 1285) presentata dal genitore del ricorrente, allo stato non ancora definita.
Il Comune di Positano emetteva due distinte ordinanze di ingiunzione alla demolizione di alcune opere: la n. 25 nei confronti del germano PO LU e la n. 26 nei confronti di PO AR.
Avverso dette ordinanze i germani PO proponevano ricorso al TAR RN: n.r.g. 01277/2020 quello di PO AR, respinto con la sentenza n. 00322/2024; n.r.g. 01278/2020 quello di PO LU, respinto con la sentenza n. 00323/2024.
Con provvedimento prot. 12373/2024 del 28.08.2024 con cui il Comune di Positano ha accertato: - una presunta inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 26 del 23.06.2020; - ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001;
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, così di seguito sintetizzate:
1.VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ARTT. 1 COMMA 1 BIS, 3 E 21 BIS L. N. 241/90 – ART. 31 COMMI 4 E 4 BIS D.P.R. 380/2001) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 4 PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA)
Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso in contrasto col principio di tipicità degli atti amministrativi, atteso che nell’oggetto indicherebbe una determinata statuizione (l’accertamento di inottemperanza), nel corpo dell’atto, invece, aggiungerebbe un’ulteriore statuizione, del tutto differente, che mal si concilia con la regola iuris di un atto nominato.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 COMMI 4 E 4 BIS D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. N. 241/90 – ART. 14 L. 689/81) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL 6 PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA)
Secondo la ricostruzione attorea, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo stante la mancata notifica del verbale di verifica della Polizia Municipale richiamato nel corpo del provvedimento impugnato.
III. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 COMMI 4 E 4 BIS – ART. 3 L. N. 241/90 – ART. 14 L. 689/81) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA)
La parte ricorrente lamenta che il verbale di verifica della presunta inottemperanza sarebbe stato effettuato in data 11.06.2024, mentre la sanzione pecuniaria è stata notificata in data 26.09.2024, ovvero ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 L. n.689/81.
IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ARTT. 9 BIS – 31 e 34 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. N. 241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA)
La parte ricorrente lamenta che la P.A. col provvedimento impugnato ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza n. 26/2020 e ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 senza tener conto sia che avverso la sentenza del TAR RN n. 322/2024, che ha deciso il ricorso proposto avverso la citata ordinanza, è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, n.r.g. 6577/2024, non ancora deciso; sia che sull’immobile pende la domanda di condono ex L. 724/94 pratica n. 33/1994.
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 COMMA 4 BIS DPR N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 25 COST., ALL’ART. 11 DISP. PREL. COD. CIV., ALL’ART. 1 L. N. 689/1981 E AI PRINCIPI DI LEGALITA’ ED IRRETROATTIVITA’ DELLE NORME SANZIONATORIE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO)
Secondo l’assunto attoreo, la gran parte delle opere erano antecedenti al 2014 ovvero prima dell’entrata in vigore del D.L. 12.09.2014 n. 133, che ha introdotto tra l’altro la sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 31.
VI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. N. 241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA)
La parte ricorrente evidenzia ulteriori profili di illegittimità, atteso che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato da un organo incompetente; il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione al destinatario dell’inizio del procedimento.
VII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITA’ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA).
Il ricorrente rimarca che per le opere oggetto di accertamento pende appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica del 15 luglio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno del gravato provvedimento accertativo dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, n. 26 del 23.6.2020.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento si appalesa al Collegio legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Anzitutto non rilevano le doglianze formali, quali l’incompetenza, l’omessa comunicazione di avvio procedimentale o l’omessa notifica del verbale.
Sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate; tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione (Consiglio di Stato, sez. III, 04/11/2024, n.8769).
Occorre distinguere il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione redatto dai Vigili, avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, dal formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l'effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all'interessato, titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II.. Solo quest'ultimo, infatti, costituisce un provvedimento concretamente ed attualmente lesivo e quindi giustiziabile; in ciò a differenza del verbale di accertamento, che, in quanto redatto dai Vigili, costituisce, invece, un mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A., e come tale non impugnabile (T.A.R. RN, sez. II, 16/05/2024, n.1075).
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l'adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo ( Consiglio di Stato, Sez. VI, 2/11/2022, n. 9470).
A tutte le predette considerazioni giuridiche, vale soggiungere altresì che, con sentenza del 31.01.2024, n. 322, questo TAR rigettava il ricorso avverso l’ordinanza demolitoria n. 26 del 23.06.2020, sulla base della seguente motivazione:
il Collegio non può che fare applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n.3672; Id., 19 ottobre 2022 n. 8905; Id., 17 maggio 2021 n. 3840; Id., 12 ottobre 2020 n. 6060), in base al quale, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche d’illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria.
10.1. – Si rivelano inconferenti, dunque, i richiami del deducente alla sospensione dell'attività repressiva che deriverebbe dall'avvenuta presentazione di istanza di condono.
10.2. - Va in senso contrario richiamato, come accennato, l'ampio e qui condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi. Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l'ordinanza di demolizione.
10.3. – Invero, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (quand'anche riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (si v., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 7 aprile 2023, n. 3599; T.A.R. RN, sez. II, 09 gennaio 2024, n.126).
Ne discende che, essendo l’ordinanza demolitoria già stata considerata legittima da questo TAR, il successivo provvedimento d’inottemperanza, oggetto del presente gravame, è evidentemente legittimo, stante la sua natura di atto rigorosamente dovuto e vincolato, nell’ambito della scansione procedimentale legalmente declinata.
E tanto basta al Collegio.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO