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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Adele Foresta Presidente
Dott. Giuseppe Perri Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1541/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Rose (CS), alla via Fossato n. 29, elettivamente domiciliato in Cosenza (CS), alla via Pasubio n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Galluzzo (c.f.: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 CodiceFiscale_3
OL, alla via San Francesco di Paola, n. 4/B, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), alla via
A. Giuliani n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandra Nicoletti del foro di Cosenza (c.f.:
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante, : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, Parte_1 contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di trattazione, in via preliminare, sospendere
1 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in via principale, riformare la sentenza appellata nelle parti in cui è stato disposto: “ potrà vedere la NO in ambiente Parte_1 protetto, secondo il programma stabilito dai servizi sociali di OL, rispettando la volontà di
”, per l'effetto, riconoscere in capo allo stesso il diritto di incontrare liberamente la IG Per_1 NO nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici, ludici e ricreativi di questa Per_1 ultima, previo accordo con la madre collocataria;
sempre nel merito ed in via principale, riformare la sentenza appellata nelle parti in cui è stato disposto: “ verserà a la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00 per il mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ogni IG) entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie”, per l'effetto, disporre che a titolo di mantenimento della NO la Sig.ra Persona_2 CP_1
utilizzi quanto erogato in favore della stessa a titolo di assegno unico per la IG NO e a
[...] titolo di maggiorazione prevista per figli con disabilità grave, nonché quanto attualmente percepito
a titolo di indennità di frequenza;
ancora nel merito ed in via principale, riformare la sentenza appellata nelle parti in cui è stato disposto: “ verserà a la somma di Parte_1 CP_1
€ 400,00 per il mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ogni IG) entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie”, per
l'effetto, disporre la revoca della disposizione riguardante la IG maggiorenne autosufficiente, ovvero che a titolo di contributo per il mantenimento della IG la Sig.ra Persona_3 CP_1
utilizzi quanto erogato in favore della stessa a titolo di assegno unico per la IG (di età
[...] compresa tra 18 e 20 anni) pari ad € 96,90; in subordine, riformare la sentenza appellata nelle parti in cui è stato disposto: “ verserà a la somma di € 400,00 per il Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ogni IG) entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie”, per l'effetto, disporre che la somma dovuta a titolo di mantenimento sia ridotta a complessivi € 100,00 ovvero a quell'altra somma maggiore o NO che la Corte riterrà congrua alla luce delle effettive capacità economiche, anche potenziali, dei genitori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.; per l'appellata, “si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le CP_1 seguenti conclusioni - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, nonché tardivo, l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 1611/2024 del Tribunale di Cosenza;
- rigettare la richiesta di sospensione della immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 c.2 e art 283 c.p.c., poiché infondata;
- rigettare la richiesta di riformare la sentenza impugnata in punto di incontri del padre con la IG
e confermare che “ potrà vedere la NO in ambiente protetto, secondo il Parte_1 programma stabilito dai Servizi Sociali di OL, rispettando la volontà di ”; - rigettare Per_1
2 la richiesta di riformare la sentenza impugnata in punto di diminuzione dell'assegno di mantenimento
e confermare la statuizione per cui “ verserà a la somma di euro Parte_1 CP_1
400,00 per il mantenimento delle figlie (euro 200,00 per ogni IG) entro il 10 di ogni mese e, somma rivalutabile ogni mese secondo gli indici Istat”; - rigettare la richiesta di riformare la sentenza impugnata in punto di sostituzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla IG , Per_3 maggiorenne ma non autosufficiente, sostituendolo con l'assegno unico di euro 96,90 erogato alla
per la IG stessa.”; CP_1
per il P.G.: “Si esprime parere favorevole allo svolgimento di accertamenti patrimoniali nei confronti di entrambe le parti”.
RILEVATO IN FATTO
1. Sulla scorta degli atti di causa la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.1.2024 ha adito il Tribunale di Cosenza CP_1 rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in data 16.8.2014, scegliendo il regime Parte_1 patrimoniale della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nate due figlie, (nata il [...]) e (nata il Per_3 Per_1
5.7.2007), quest'ultima affetta da grave invalidità, per la quale percepisce un contributo da parte dell'Inps;
- che le incomprensioni sull'educazione delle figlie e l'eccessiva intemperanza caratteriale dell' - sul quale, peraltro, pendevano diversi procedimenti penali attivati da terzi - hanno Parte_1 compromesso irreversibilmente l'equilibrio della vita coniugale;
- di non svolgere alcuna attività lavorativa, pur avendo frequentato corsi scolastici serali ed essendosi attivata nella ricerca di occupazione presso i Centri per l'Impiego della provincia o enti di formazione;
- che l' , a sua volta, è portatore di handicap e percepisce mensilmente una pensione Parte_1
Inps e un'indennità di accompagnamento;
- di aver costantemente provveduto, in autonomia agli impegni quotidiani della IG NO, accompagnandola fino a quattro volte a settimana presso il Centro AIAS, sito in Vadue;
- che, diversamente, il resistente, stante la propria condizione di salute e non essendo automunito, non è stato in grado di occuparsi delle figlie, in particolare della NO . Per_1
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: 1) CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco
3 rispetto;
2) collocare la IG NO presso la madre, nella casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale, sita in OL (CS), di proprietà del resistente, alla , la quale avrebbe continuato a CP_1 viverci unitamente alle figlie e;
4) porre in capo all' l'obbligo di versare Per_1 Per_3 Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 100,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porre in capo all' l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1 delle figlie e , nella misura di euro 400,00, con rivalutazione annua secondo gli Per_1 Per_3 indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato alla;
6) disporre la CP_1 ripartizione delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, di istruzioni e mediche) occorrenti per la IG nella misura del 70% in capo all' e del 30% in capo alla . Con vittoria di spese e Parte_1 CP_1 competenze di giudizio come per legge.
Il resistente, se pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza dell'8 maggio 2024, sentita la ricorrente, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Autorizza le parti a vivere separate;
dispone l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre, cui Per_1 assegna la casa coniugale;
stabilisce che il padre versi mensilmente la somma di € 400,00 per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che i servizi sociali di OL prendano in carico il nucleo familiare e programmino delle visite tra la NO ed il padre;
dispone che i predetti servizi sociali di OL depositino una relazione sul nucleo familiare e sui rapporti tra il padre e la NO entro il 20 giugno 2024.”. Per_1
Con sentenza n. 1611/2024, pubblicata il 15.7.2024, il Tribunale di Cosenza ha così testualmente pronunciato: “dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone l'affido condiviso di , con collocazione prevalente presso la madre, cui Per_1 assegna la casa coniugale;
potrà vedere la NO in ambiente protetto, secondo il programma stabilito Parte_1 dai servizi sociali di OL, rispettando la volontà di;
Per_1
verserà a la somma di € 400,00 per il mantenimento delle figlie Parte_1 CP_1
(€200,00 per ciascuna IG) entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite irripetibili”.
4 Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia per i motivi che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto che gli incontri tra lui e la IG NO dovessero avvenire in un ambiente protetto, secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali di OL. A suo avviso, tale previsione si porrebbe in contrasto con il diritto alla bigenitorialità e costituirebbe una limitazione ingiustificata del proprio esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la relazione dei Servizi Sociali, dalla quale non sarebbe emerso alcun elemento tale da giustificare restrizioni nei rapporti padre-IG, risultando invece documentato un rapporto positivo e significativo tra di loro.
Né il timore della madre di essere messa contro la IG NO da parte dell' avrebbe potuto Parte_1 giustificare la decisione impugnata.
Con riferimento, poi, alle presunte problematiche psichiatriche dell'appellante, lo stesso ha chiarito di non essere mai stato sottoposto ad alcun trattamento sanitario presso la struttura di riposo per anziani “Villa della Serenità”, sita in Mendicino (CS) e che la sua permanenza presso la suddetta struttura, a decorrere dal 6 marzo 2024, è avvenuta unicamente per esigenze abitative a seguito dell'abbandono della casa coniugale, non avendo nell'immediato altra sistemazione autonoma.
Parimenti infondata, secondo l'appellante, risulta la motivazione relativa alla supposta fragilità emotiva della IG NO, elemento di natura oggettiva che, in quanto tale, avrebbe dovuto rilevare anche nei confronti della madre.
In ultimo, l'appellante ha lamentato l'omessa organizzazione, da parte dei servizi sociali, di un calendario concreto di incontri protetti, nonché la mancata comunicazione di modalità e tempi;
circostanza che ha, di fatto, impedito l'esercizio effettivo del diritto di visita e relazione con la IG.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erronea quantificazione del reddito complessivo percepito dal nucleo familiare dell'appellata e, quindi, l'eccessività dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie.
In particolare, ha evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il reddito a disposizione del nucleo familiare rimasto nella casa coniugale è ben superiore rispetto a quanto indicato in sentenza, in considerazione del fatto che l'odierna appellata percepisce: euro 1.100,00 mensili a titolo di reddito di inclusione;
euro 199,40 mensili, a titolo di assegno unico per la IG NO , con una maggiorazione di euro 108,20 mensili per la disabilità della stessa;
euro Per_1
333,33 mensili, a titolo di indennità di frequenza, per la medesima disabilità; e, infine, euro 96,90 mensili, a titolo di assegno unico per la IG maggiore . Per_3
5 Inoltre, ha evidenziato che la IG maggiore, , - come dichiarato ai servizi sociali - Per_3 avrebbe immanentemente avviato il servizio civile presso l'ente “Cooperativa delle donne”, percependo un compenso mensile di euro 507,30.
L'appellante ha inoltre rilevato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le proprie condizioni di salute, essendo egli invalido e disabile sin dall'anno 2018, con accertata incapacità lavorativa e beneficiario di un'indennità mensile pari ad euro 1.262,83; somma utilizzata per far fronte alle proprie esigenze vitali, nonchè al pagamento della retta mensile di euro 1.000,00 presso la struttura “Villa della Serenità” fino a luglio 2024, e successivamente, del canone mensile di euro 200,00 per l'affitto di una piccola abitazione, ove ha trasferito la propria residenza.
Infine, l'appellante ha dedotto l'autonomia economica raggiunta dalla IG , divenuta Per_3 ormai maggiorenne e impegnata nel servizio civile nazionale per il quale percepisce un reddito mensile pari ad euro 507,30. Tale condizione, a giudizio dell'appellante, renderebbe ingiustificata la permanenza di un obbligo di mantenimento a suo carico nei confronti della IG.
Per tutte le ragioni esposte, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, nei termini indicati in epigrafe.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le doglianze avversarie e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, pretestuoso ed illegittimo per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità e la tardività dell'atto di appello, evidenziando che l'appellante avrebbe dovuto proporre, al più, un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, e non già appellare la sentenza, atteso che alcuna specifica censura è stata sollevata nei confronti della statuizione di separazione personale.
Nel merito ha dedotto che l'appellante, già in epoca antecedente al giudizio di primo grado, aveva disatteso sistematicamente i propri doveri genitoriali, sia sotto il profilo economico, omettendo di contribuire al mantenimento delle figlie, sia sotto il profilo relazionale, non avendo mai instaurato con le stesse un rapporto di affetto, fiducia e condivisione. L'odierna appellata ha inoltre ribadito di essere stata l'unica a farsi carico della gestione quotidiana del nucleo familiare e, in particolare, dell'assistenza continua e costante alla IG NO, curandone personalmente le esigenze, gli spostamenti e i bisogni connessi alla sua condizione di disabilità.
In ordine al secondo motivo di appello, e segnatamente alla presunta erronea quantificazione del reddito familiare dell'appellata, ha precisato quanto segue:
- a far data dal luglio 2024, non percepisce più il reddito di inclusione di euro 1.100,00 mensili;
- l'indennità di frequenza percepita dalla IG NO , pari ad euro 333,33 mensili, Per_1 viene sospesa nei mesi estivi;
6 - la IG maggiorenne non può considerarsi economicamente autosufficiente, giacché, Per_3 pur avendo iniziato a svolgere il servizio civile da settembre 2024, tale attività non garantisce un reddito stabile, ma un compenso variabile in base ai giorni effettivamente prestati;
- la stessa è, inoltre, iscritta al corso di pedagogia presso l'Università della Calabria;
non beneficia di borse di studio e deve autonomamente sostenere le spese universitarie, incluse tasse, libri e costi di trasporto.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole allo svolgimento di accertamenti patrimoniali nei confronti di entrambe le parti.
All'udienza del 22.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 30.5.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, fondata sull'assunto secondo cui l'appellante avrebbe dovuto proporre un autonomo ricorso volto alla modifica delle condizioni di separazione.
Tale eccezione non merita accoglimento.
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui le circostanze sopravvenute prima del passaggio in giudicato della sentenza devono essere esaurite nei gradi di impugnazione relativi al merito, nella quale è affermata l'ammissibilità di una nuova domanda anche in corso di causa (cfr. Cass. civ. n. 3925/2012).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, l'odierno appellante ha proposto tempestivamente appello, censurando, in particolare, il capo della sentenza relativo alla regolamentazione degli incontri tra padre e IG NO, e la statuizione relativa all'an debeatur e al quantum del contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico, deducendo motivi non fondati su elementi sopravvenuti,
e che devono essere in questa sede esaminati.
3. Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
3.1. Con il primo motivo l'appellante si duole dell'illegittimità della pronuncia nella parte in cui è stato disposto che “ potrà vedere la NO in ambiente protetto, secondo il Parte_1 programma stabilito dai servizi sociali di OL, rispettando la volontà di ”, poiché Per_1 limitativa del libero esercizio della potestà genitoriale dell'odierno appellante e violativa del diritto alla bigenitorialità.
7 Il motivo è infondato, risultando pienamente condivisibile, sul punto, la statuizione resa dal
Tribunale.
Giova rammentare al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del NO, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n.
11412 del 2014).
La Suprema Corte, ha ulteriormente precisato che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del NO prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del NO: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio NO presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.
Ciò posto, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la previsione di incontri protetti da svolgersi sotto la vigilanza dei Servizi Sociali, risponde esclusivamente alla necessità di tutelare il preminente interesse della NO, , la quale, infatti, come emerso Per_1 dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti, è affetta da grave disabilità (v. verbale sanitario per il riconoscimento dell'handicap rilasciato dall'Inps nel quale si comunica l'esito dell'accertamento sanitario: riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della L.
104/1992), nonché soggetta a crisi epilettiche (v. relazione dei Servizi Sociali del 24 giugno 2024).
Tale condizione, la rende particolarmente vulnerabile, oltre che bisognosa di costanti cure, attenzioni e assistenza specializzata.
Non è specificamente contestato, infatti, che sino ad oggi sia stata la madre a farsi carico in via esclusiva della gestione quotidiana della NO, provvedendo personalmente a tutte le sue esigenze, compreso l'accompagnamento presso il centro AIAS di Vadue, struttura specializzata per i disturbi spastici che, negli anni, ha fornito assistenza alla piccola . Per_1
Non vi è dunque prova che l'appellante si sia mai concretamente occupato della gestione quotidiana della NO, né risulta che egli disponga dell'esperienza necessaria per assisterla in modo adeguato.
A ciò si aggiunge la complessità della situazione personale e giudiziaria dell' , il quale, Parte_1 oltre a risultare egli stesso affetto da grave disabilità (v. i verbali di invalidità rilasciati dall'Inps, allegati in atti, dai quali risulta l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto l'appellante:
8 “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992), ha riportato diverse condanne penali (v. casellario giudiziario in atti), la cui natura, considerata nel suo complesso, evidenzia un profilo personale non idoneo, allo stato, a consentire un regime di frequentazione non assistito1.
Preme, comunque, sottolineare che la sentenza impugnata non determina l'estromissione del padre dalla vita di , essendo stato previsto che i Servizi Sociali garantiscano tale Per_1 frequentazione, al fine di salvaguardare il legame affettivo che indubbiamente è stato riscontrato tra padre e IG.
In altri termini, può affermarsi che la previsione degli incontri protetti non costituisce una limitazione arbitraria al diritto del padre di mantenere rapporti con la IG, bensì una misura temporanea e proporzionata, adottata al solo fine di salvaguardare l'equilibrio psicofisico della NO. Ed invero, non viene in tal modo negato il diritto dell'appellante ad avere rapporti con sua IG, ma è stato soltanto sottoposto tale diritto a cautele in funzione della tutela del prevalente interesse della NO, decidendo a tal fine di consentire all'appellante incontri protetti con la IG, sotto la (mera) vigilanza dei Servizi Sociali. In tal senso si è espressa di recente anche la giurisprudenza di legittimità2, chiarendo che l'affidamento condiviso non esclude la possibilità di modulare tempi e modalità di visita in funzione delle esigenze del NO, in un'ottica di tutela prioritaria del suo benessere.
Si tratta, dunque, di una forma di tutela ulteriore, adottata nel superiore interesse della NO
e, come tale, non può ritenersi né lesiva del diritto alla bigenitorialità – che resta garantito - né pregiudizievole per l'esercizio della potestà genitoriale dell' , che conserva, insieme alla Parte_1 madre, il diritto-dovere di concorrere alle decisioni più rilevanti relativamente alla vita della IG NO, in attuazione del regime di affidamento condiviso disposto dal Tribunale3.
Peraltro, la previsione di incontri protetti tra il padre e la IG NO, da svolgersi sotto la vigilanza dei Servizi Sociali, non integra in alcun modo una violazione dell'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare e garantisce il diritto di visita tra genitore e figlio. Tale statuizione, lungi dal comprimere i diritti relazionali dell'appellante, è volta a preservare e rafforzare il rapporto padre-IG, che - come emerge dalla relazione dei servizi sociali- è già connotato da elementi di positività e disponibilità reciproca. La presenza dei Servizi Sociali non costituisce dunque
Parte_ 1 Dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta un quadro clinico, psico-fisico, dell' abbastanza precario, atteso che gli sono stati diagnosticati: disturbi depressivi in pz. con disturbo borderline di personalità; meningite meningococcica;
diabete mellito tipo II. 2 Sul punto v., Cass. Civ., ordinanza n. 11539 dell'11 maggio 2018. 3 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 28723, ha ribadito l'importanza e la centralità del principio della bigenitorialità, definendolo quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”. 9 una limitazione arbitraria, bensì un supporto nell'avvio o nel recupero di una relazione che richiede attenzione, gradualità e vigilanza in considerazione della vulnerabilità della NO4.
Fermo quanto sopra, la Corte ritiene necessario sollecitare i Servizi Sociali territorialmente competenti, (ossia quelli di OL) a dare concreta attuazione alle disposizioni già adottate dal
Tribunale, predisponendo e comunicando in tempi congrui un calendario strutturato degli incontri protetti tra padre e IG, nel rispetto della volontà di quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni educativi e terapeutici e tenuto delle sue condizioni di salute.
Tale adempimento si impone anche alla luce di quanto riferito dallo stesso appellante, il quale ha lamentato che, ad oggi, non è stato né organizzato né comunicato alcun incontro. L'intento sotteso a tale sollecitazione è quello di evitare un ingiustificato protrarsi dell'assenza di contatti padre-IG, scongiurando il rischio che il legame affettivo si deteriori irreparabilmente5, anche alla luce della giovane età di , prossima alla maggiore età e delle sue delicate condizioni di salute. Per_1
Non si esclude, infine, che qualora l'evoluzione del percorso degli incontri protetti dovesse evidenziare riscontri positivi, e l'appellante dimostri una crescente consapevolezza e competenza nella gestione della IG NO, potrà essere valutata, nelle competenti sedi e con il supporto dei
Servizi Sociali, l'eventuale introduzione di un regime di visita più ampio, progressivamente meno vincolato e non più soggetto a vigilanza, fino a pervenire, auspicabilmente, a una piena autonomia del rapporto tra genitore e IG, nel rispetto del superiore interesse di quest'ultima.
3.2. Passando ad esaminare il secondo motivo di appello inerente alle determinazioni economiche nell'interesse delle figlie, è doveroso richiamare i principi in subiecta materia: come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 della Costituzione. Ed invero, il dovere di mantenere i figli NOnni, così come i maggiorenni non economicamente autosufficienti, trova il suo fondamento sia nell'art. 315-bis c.c. (rubricato “diritti e doveri del figlio”, secondo cui: “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”) sia nell'art. 30 Cost. (“E' dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio)”, configurandosi come obbligo che discende automaticamente dal rapporto di filiazione e che persiste anche in caso di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio o rottura della convivenza tra i genitori.
Tale obbligo non viene meno neppure con il raggiungimento della maggiore età del figlio6, ma solo con il conseguimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultimo7.
E in ogni caso, non può non osservarsi come tali principi debbano essere adattati allo specifico caso portato all'attenzione del Giudice atteso che, ad esempio, un percorso formativo potrebbe essere più complesso ed articolato rispetto ad altri sicché la predeterminazione per legge dell'età a partire dalla quale il mantenimento dovrebbe venir meno comporterebbe la sussunzione nella medesima norma di fattispecie totalmente difformi.
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è pertanto “tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, 6 Il diritto del figlio maggiorenne ancora non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori (e il correlato obbligo di questi a mantenerlo) trova copertura costituzionale sempre nell'art. 30 Cost. ed è connesso al suo diritto alla crescita, all'educazione e, soprattutto, all'istruzione. Con il d.lgs. n. 154/2013 è stata prevista una norma specifica - l'art. 337-septies c.c. (che ha sostituito l'art. 155-quinquies c.c., a sua volta introdotto dalla l. n. 54/2006) - secondo la quale “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. 7 Sul punto è stata determinante la sentenza n. 26875 del 20 settembre 2023, con cui la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, quale sia il principio da seguire nella ripartizione dell'onere della prova, principio verso il quale la Suprema Corte si era già orientata con la sentenza n. 12952 del 2016. Deve precisarsi, infatti, che, prima del 2016, per orientamento della giurisprudenza prevalente, era onere del genitore dare prova della mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne. Tuttavia, si trattava, di una prova davvero diabolica da richiedere al genitore, visto che, in molti casi, dimostrare che il figlio percepiva un reddito sufficiente, o che non lo percepiva in ragione di un suo comportamento inerte e/o colpevole, era estremamente difficoltoso e complesso a causa anche, ma non solo, della lontananza dal figlio. Per superare il contrasto giurisprudenziale che si era formato in materia, la Corte è intervenuta con la sentenza citata del 2023 e ha deciso che ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, con la sentenza del 2023 - ricollegandosi al precedente del 2016 ed al consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova - la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'età del figlio maggiorenne integra la prova presuntiva della non debenza del mantenimento per cui sarà sempre quest'ultimo a dovere dare prova del contrario, ovvero di avere diritto al mantenimento, e ciò anche nei procedimenti volti alla cessazione di un obbligo di mantenimento precedentemente accertato. In altre parole, in quest'ultima ipotesi si inverte l'onere della prova che, per regola generale ex art. 2697 c.c., grava su chi formula la domanda. 11 fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n. 17183/20).
In questa operazione il Giudice può avvalersi di presunzioni quale quella che, in ragione del decorso del tempo, opera contro il persistere del diritto al mantenimento, sicché quanto più il figlio sia lontano dalla NO età, tanto più può presumersi che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto rilevato ed in applicazione dei condivisibili principi sin qui richiamati si deve rilevare che, nel caso di specie, non ricorrono elementi idonei ad escludere il diritto al mantenimento né per
, affetta da grave disabilità e ancora NOnne (sebbene, oramai, prossima al compimento Per_1 di 18 anni considerato che è nata il 5 luglio del 2007), né per (nata il [...]), la Per_3 quale, infatti, sebbene maggiorenne, è ancora molto giovane, non avendo compiuto 20 anni, ed è regolarmente iscritta al corso di pedagogia presso l'Università della Calabria, come risulta pacificamente tra le parti.
Con particolare riferimento alla IG maggiore, infatti, l'appellante non ha provato che la stessa abbia ad oggi una occupazione retribuita (lo svolgimento del servizio civile - attività compatibile con il percorso di studi e con reddito modesto e variabile - invero, non consiste in una attività lavorativa vera e propria ma permette di acquisire abilità sociali, culturali, relazionali, assistenziali ed organizzative), né che abbia acquisito una adeguata capacità lavorativa tale da renderla “appetibile” sul mercato del lavoro e tale quindi da determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre.
Nemmeno può affermarsi che la stessa sia stata inerte in quanto, come già riferito, la stessa ha intrapreso un percorso di studi universitario, circostanza già di per sé idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Riconosciuto, dunque, l'obbligo di di contribuire al mantenimento delle figlie, Parte_1 il Collegio ritiene tuttavia meritevole di accoglimento - nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate - la domanda proposta dall'odierno appellante, volta alla riduzione dell'assegno di mantenimento in loro favore.
Come noto, la determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, stabilito dagli art. 316-bis8 e 337-bis e ss. c.c.9. In particolare, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura rapportata al proprio reddito, attraverso la corresponsione di un assegno periodico, da determinare considerando le esigenze dei figli, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'appellante è disoccupato;
versa in precarie condizioni di salute e gli è stata riconosciuta, fin dall'anno 2018, un'invalidità civile al 100% con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento. Tale condizione rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa del ricorrente (v. in questi termini Cass. civ.
n. 5888/2024).
Deve, peraltro, sottolinearsi che l'indennità di accompagnamento non costituisce tecnicamente un reddito valutabile ai fini della determinazione della capacità contributiva dell'obbligato, poiché essa ha natura assistenziale ed è finalizzata esclusivamente a garantire l'assistenza alla persona invalida, onde consentirle di far fronte alle necessità derivanti dalla propria condizione sanitaria.
Conseguentemente, l'importo percepito a tale titolo dall'appellante non può essere considerato ai fini della quantificazione dell'assegno in misura piena, trattandosi di una provvidenza destinata esclusivamente alla copertura di esigenze vitali e di cura personale (cfr. Cass. civ. n. 10423/2023 secondo cui: “La indennità di accompagnamento è […] finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass. 14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n.
35709). Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. […]”).
alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli: “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il NO ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero”. Al quarto comma, è previsto che, salvi gli accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 13 Alla luce di ciò, appare doveroso per il Collegio tener conto di tali circostanze nella determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento, non potendo la quantificazione prescindere dalle concrete condizioni economiche e personali del soggetto obbligato.
Pertanto, si ritiene equo e proporzionato determinare l'importo dell'assegno dovuto da Parte_1
per il mantenimento delle figlie, e , nella complessiva somma mensile di
[...] Per_1 Per_3 euro 200,00, da suddividersi in euro 100,00 per ciascuna IG
Tale somma risulta congrua e rispondente ai criteri di proporzionalità e adeguatezza, alla luce delle seguenti considerazioni:
a) età delle figlie e loro specifiche esigenze: , nata il 5 luglio del 2007, è affetta da Per_1 grave disabilità e frequenta l'Istituto Alberghiero;
, nata il [...], è attualmente iscritta al Per_3 corso di pedagogia presso l'Università della Calabria “Unical”;
b) il tenore di vita goduto dalle figlie durante la convivenza con entrambi i genitori, che - in mancanza di specifiche allegazioni - può presumersi estremamente modesto o persino disagiato, considerata la situazione economica e reddituale precaria di entrambi i genitori;
c) l'attuale permanenza delle figlie presso la madre alla quale è stata assegnata la casa familiare, circostanza che costituisce, di fatto, una modalità diretta di contribuzione del padre al mantenimento della prole;
d) le risorse economiche dei due genitori, giacché, come detto, l'art. 337 ter c.c., stabilisce che l'assegno deve essere quantificato secondo un principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori.
Nel dettaglio, quanto alla madre (classe 1970) si evidenzia che:
- dal mese di luglio 2024, non percepisce più il reddito di inclusione, pari ad euro 1.100,00 (la stessa, tuttavia, ha dichiarato di essersi iscritta alla scuola serale, per conseguire il diploma e aumentare le probabilità di essere assunta per un lavoro stabile, se pur compatibile con l'accudimento di ); Per_1
- per la IG , percepisce l'assegno unico mensile di euro 199,40, con maggiorazione Per_1 per disabilità pari ad euro 108,20 (circostanza non contestata); la NO beneficia altresì di un'indennità di frequenza di euro 333,33 mensili, sospesa nei mesi estivi;
- per la IG maggiore, , percepisce un assegno mensile unico pari ad 96,90 euro Per_3
(circostanza anche questa non contestata) e, quest'ultima, da settembre 2024, percepisce un compenso variabile in base ai giorni effettivamente prestati al servizio civile;
- non risulta intestataria di beni immobili.
Quanto alla situazione reddituale dell'appellante (classe 1961), si rileva che:
- è disoccupato e non percepisce redditi da lavoro;
14 - è titolare di una pensione di invalidità per la propria condizione di disabilità, per un importo mensile di 1.262,83 euro, che l'appellante impiega per far fronte alle proprie esigenze personali e sanitarie connesse alla propria invalidità;
- non è proprietario di immobili;
- vive in una casa ammobiliata, per la quale paga un canone mensile pari ad euro 200,00.
In considerazione di quanto sopra, nonché dell'impatto delle condizioni di salute dell'appellante sulla sua capacità reddituale e lavorativa, si ritiene equa la rideterminazione dell'assegno mensile complessivo per entrambe le figlie in euro 200,00.
Rimane fermo, altresì, l'obbligo per l'appellante di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, previa - ove possibile -concertazione con l'altro genitore.
4. In considerazione della natura degli interessi coinvolti e della reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1611/2024, Parte_1 pubblicata il 15.7.2024, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro 200,00 Parte_1 CP_1 per il mantenimento ordinario delle figlie, e (euro 100,00 per ciascuna IG), entro Per_1 Per_3 il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
-compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si comunichi alle parti, al Procuratore Generale, e ai Servizi sociali competenti per territorio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
15 Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Foresta
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Gli incontri in uno spazio neutro, infatti, rappresentano una modalità di incontro che assicura l'esercizio del diritto di visita e di relazione e che s'ispira ai principi enunciati dall'art. 9 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia:
“mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino” (New York, 1989). 5 La Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). 10 8 Ai sensi del I comma dell'art. 316-bis c.c.: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. 9 I criteri per la determinazione del mantenimento sono fissati nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. che, al suo II comma, dispone che il giudice fissa la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, 12