Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Montevideo, n. 5;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Varese, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento della Polizia di Stato di -OMISSIS- notificato in data 19.12.2024 con il quale è stato revocato il visto all’ingresso nel territorio italiano rilasciato al ricorrente dall'Ambasciata italiana de Il Cairo in data 09.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IN MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, espone di aver ottenuto in data 20.05.2024 un nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione di Varese e, il successivo 9.12.2024, un visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Italiano de Il Cairo.
2. All’ingresso sul territorio Italiano, presso la frontiera di -OMISSIS-, gli è stato tuttavia notificato dalla Polizia di Stato il provvedimento di revoca del visto sul presupposto della presenza di una segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) a suo carico “ ai fini del rifiuto di ingresso in Italia ”.
3. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame un unico motivo rubricato “ Violazione dell’art. 34 par. 2 e 4 del Regolamento CE n. 810/2009 – Violazione dell’Art. 5 comma 8bis dlgs 286/1998 - Violazione dell’art. art. 6bis d.P.R. 394/1999 – Violazione dell’art. 3 e ss. L. 241/90- difetto di motivazione ”.
4. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria difensiva.
5. All’esito della camera di consiglio del 5.03.2025, l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di entrambi i suoi presupposti ed è stato ordinato alle resistenti di depositare in giudizio, nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., copia della segnalazione Schengen richiamata nel provvedimento impugnato. Detta pronuncia cautelare è stata appellata e confermata nel merito dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1690/2025, nella quale è stato evidenziato che la revoca del visto “ si fonda su di una segnalazione SIS che trae origine da un decreto di espulsione del prefetto di Varese del 30 maggio 2024 (successivo al nulla osta dello Sportello unico del 20 maggio precedente), confermato in giudizio con sentenza del giudice di pace di Varese n.1656/2024 ”.
6. In vista della trattazione di merito del ricorso, le parti non hanno prodotto ulteriori scritti difensivi o documentazione, salvo il deposito, da parte dell’amministrazione, di copia della Segnalazione SIS menzionata nell’atto impugnato in ottemperanza all’ordine istruttorio del Giudice.
7. All’udienza pubblica del 4.03.2026, la causa è passata in decisione.
8. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e vada respinto, potendosi dare continuità alla posizione già assunta in esito alla fase cautelare, in mancanza di nuovi o ulteriori elementi di segno contrario.
9. Con un primo ordine di censure, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Capo Area o dal primo Dirigente del posto di Polizia di frontiera di -OMISSIS- – quale omologo del funzionario operante presso il Consolato italiano a Il Cairo – mentre il Vice Sovraintendente che lo ha sottoscritto avrebbe dovuto segnalare e richiedere l’intervento del Capo area o del Dirigente. Inoltre, non sarebbero stata indicata la delega dei poteri conferitigli per la validità del provvedimento impugnato, né l’art. 24 bis e 25 del D.P.R. n. 335/1982 costituirebbero un valido fondamento normativo per l’adozione del medesimo: difatti, la prima norma non attribuirebbe ai sovraintendenti il potere di formazione di atti amministrativi, mentre la seconda stabilirebbe che solo gli ispettori abbiano il potere di sostituire, nelle loro funzioni, i superiori gerarchici e esclusivamente nei casi di assenza o impedimento di questi ultimi.
10. Come già indicato nell’ordinanza resa all’esito della fase cautelare, tale profilo di doglianza è infondato. Il Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Codice frontiere Schengen), difatti, definisce all’Allegato V le modalità per il respingimento alla frontiera, stabilendo che l’esecuzione delle verifiche e l’adozione dei relativi provvedimenti è di competenza della “ guardia di frontiera ”, la quale, nel caso in cui sia rifiutato l’ingresso nel territorio dello Stato, provvede a completare “ il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello ”. Il Regolamento stabilisce, poi, che per “ guardia di frontiera ” si intende “ il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera ”.
10.1 Nel caso di specie, il Sovrintendente della Polizia di Stato che ha proceduto alla sottoscrizione del provvedimento di respingimento secondo il modello unificato conforme al Regolamento UE può certamente essere definito “ guardia di frontiera ”, alla luce delle specifiche funzioni svolte presso il valico di frontiera dell’aeroporto di -OMISSIS- e in conformità con le disposizioni legislative ordinamentali. Difatti, ai sensi dell’art. 24 ter, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982, “ agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria ”; inoltre, la norma prosegue precisando che tale personale “ svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse ” e al medesimo “ può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento ”. Non vi sono dunque ragioni, alla luce delle attribuzioni del personale del ruolo dei Sovrintendenti, per sostenere che a quest’ultimo debbano essere precluse le funzioni e i compiti della polizia di frontiera, tra cui rientra chiaramente la compilazione del modello uniforme nel caso di respingimento dei cittadini di paesi terzi alla frontiera.
11. Con ulteriori doglianze, il ricorrente lamenta di aver esibito all’atto dell’ingresso alla frontiera tutta la documentazione attestante il contratto di lavoro in essere ed il nulla osta al lavoro subordinato, di essere stato titolare di un visto perfettamente genuino e regolarmente rilasciato dal Consolato Italiano presso Il Cairo e di aver correttamente seguito l’iter normativo che ha portato al rilascio del visto, previa l’effettuazione dei dovuti controlli; inoltre, anche in considerazione di tali circostanze, il provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione, non essendo sufficiente la sola menzione di una segnalazione SIS, non allegata all’atto impugnato.
Anche tali profili di doglianza sono infondati.
12. Rileva innanzitutto il Collegio che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato alla luce del quadro normativo di riferimento, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Regolamento CE 810/2009 (Codice dei visti), “ la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'Allegato VI ”. Nella specie, il provvedimento di revoca del visto di ingresso impugnato in questa sede è stato redato su un modulo prestampato conforme al modulo uniforme e l’amministrazione ha chiaramente indicato – barrando le apposite “caselle” predisposte in conformità del modulo – le ragioni ostative al rilascio del visto, indicando la presenza di una Segnalazione SIS a carico del ricorrente. Pertanto, deve concludersi che “ la motivazione, sebbene resa attraverso l’uso di espressioni alternativamente predefinite, è comunque idonea a dare conto dell'iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e contiene gli elementi necessari e sufficienti dai cui risulta, in modo non equivoco, la sussistenza nel singolo caso della ragione ” sottesa al provvedimento stesso e consistente nella presenza di una segnalazione di inammissibilità in area Schengen, giustificando il rigetto delle domande del ricorrente (cfr. Cons. di Stato, Sez. I, parere 11.11.2019, n. 2825; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 17.01.2024, n. 802; Id., Sez. V quater, 24.11.2025, n. 21000).
13. Nel caso di specie, inoltre, è dato leggere nel modulo di “ respingimento alla frontiera ”, notificato unitamente al provvedimento impugnato, che il ricorrente è stato segnalato ai fini della non ammissione sul territorio dello Stato e nella sezione “ commenti ” è riportata la seguente precisazione: “ segnalato nel SIS II per inammissibilità in area Schengen artt. 24 e 25 del Regolamento EU 2018/1861 in data 12.06.2024 in seguito a Espulsione art. 13 c. 2 lett. A T.U.I. emessa dal Prefetto di Varese in data 30.05.2024 ed eseguita in data 6.06.2024 ”. L’avvocatura dello Stato, nel confermare tali circostanze, ha poi precisato che il Decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Varese in data 30.05.2024 in ragione dell’accertata condizione di irregolarità del ricorrente sul territorio dello Stato, è stato confermato in giudizio con la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 1656/2024, per cui tale circostanza è ostativa al reingresso in Italia.
14. In questo contesto, non è rilevante che il ricorrente abbia conseguito validamente il nulla osta all’ingresso poiché, successivamente al rilascio di tale documento e prima dell’ottenimento del visto in data 9.12.2024, sono intervenuti il succitato provvedimento di espulsione e la correlata segnalazione nel Sistema SIS II, così impedendo l’accesso sul territorio dello Stato.
15. Per completezza, va evidenziato che l’amministrazione ha depositato in giudizio copia della succitata segnalazione, dalla quale risulta che la “ Decisione di rifiuto di ingresso e Soggiorno ” – dunque la motivazione alla base della stessa – consiste nell’“ Aggiramento delle leggi dell'Unione o nazionali nell'ingresso o permanenza come da punto (c) dell'Articolo 24(2) ”, dunque nell’irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale.
16. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinquecento//00) oltre iva e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN MO | RI AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.