TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1765
TAR
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
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Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di norme procedurali e di competenza

    Il Collegio ha ritenuto che la figura della 'guardia di frontiera', cui il Regolamento UE attribuisce la competenza per il respingimento, possa ricomprendere il Sovrintendente della Polizia di Stato che ha sottoscritto il provvedimento. Inoltre, le disposizioni ordinamentali consentono al personale del ruolo dei Sovrintendenti di svolgere compiti di polizia di frontiera.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    La motivazione è stata ritenuta adeguata in quanto il provvedimento è stato redatto su modulo conforme al Codice dei visti, indicando chiaramente la presenza di una segnalazione SIS come motivo ostativo. Inoltre, il modulo di respingimento alla frontiera riportava dettagli sulla segnalazione SIS, collegandola a un decreto di espulsione e a una sentenza del Giudice di Pace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1765
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1765
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo