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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 71/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra di loro dagli Avv. Andrea Massi
e dall'Avv. Monia Farnesi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, via
C. Goldoni 41 in forza di procura allegata all'atto di appello;
- Appellante =
nei confronti di
– già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Terni, Via Tre Monumenti n. 4, P. Iva in
[...] P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suo difensore, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
pagina 1 di 8 =Appellato=
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 7.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 30.08.2021, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' domandando l'accertamento della Controparte_2
intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito in Terni, Str. del Cerqueto 1,
distinto al NCT Comune di Terni, foglio 69, particella 200 inglobata nella p.lla 201 della superficie di mq 23,16, p.lla 513 inglobata nella p.lla 201 della superficie di mq 4,73 e p.lla 982 inglobata nella p.lla 201, della superficie di mq 124,43, il tutto per una superficie complessiva di mq 152,32 e per l'effetto, dichiarare la proprietà di tali immobili in capo all'attore.
A fondamento della domanda sosteneva di aver posseduto le porzioni Parte_1
di terreno di proprietà della convenuta, per venti anni, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, anche per tramite del proprio padre , curando e Persona_1
mantenendo a proprie spese il compendio senza che alcuno avesse mai rivendicato la proprietà dell'immobile e dimostrandosi, pertanto, esclusivo proprietario.
Con comparsa del 22.11.2021 si costituiva l' Controparte_2
che contestava la domanda di parte attrice sostenendo
[...] CP_2 CP_2
l'infondatezza in fatto delle pretese avversarie dal momento che, nel settembre 2013,
l' aveva incaricato il Geometra di effettuare un rilievo di Controparte_1 CP_3
riconfinamento al fine di individuare l'esatto confine della proprietà; a tale rilievo era pagina 2 di 8 seguita in data 8.05.2014 la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito con cui la convenuta aveva concesso a , dante causa dell'odierno attore, una Persona_1
porzione di terreno di mt. 4 di larghezza che costeggia la nuova recinzione e percorre i lati nord-sud- ovest della particella 201 allo scopo di essere mantenuta pulita e priva di erba incolta, nonché un'altra area di circa 300 mq dove il avrebbe posizionato Parte_1
degli alveari per uso personale.
Il convenuto deduceva inoltre di aver concesso in comodato d'uso gratuito alla ditta una porzione delle particelle di terreno contraddistinte al foglio 69, particelle CP_4
197, 200, 982 e 510 per circa 9000 mq con contestuale impegno del comodatario ad eseguire la pulizia e la manutenzione del verde, con l'impegno di smaltire la vegetazione spontanea presente nelle particelle di cui al foglio 69 e contraddistinte con i numeri 197,
198, 200, 510, 787, 202, 981, 982, 1044, 1139, 1140 e foglio 84, particella 559.
Ritenendo pacifico che l'accertamento dei confini ed il contratto di comodato costituiscano ammissione dell'altruità dei beni, cioè di una detenzione qualificata, e non sussista un possesso idoneo a far maturare l'usucapione in capo a parte attrice, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testi della sola parte convenuta, in quanto i testi di parte attrice non venivano citati;
quindi il Tribunale di Terni, con sentenza n. 641/2023,
rigettava la domanda dell'attore e lo condannava alla refusione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Terni ha interposto appello Parte_1
deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provata l'intervenuta usucapione, dato che al proprio possesso andava aggiunto quello di e Persona_1
che l'esercizio di un potere uti dominus emergerebbe in modo chiaro dalla documentazione fotografica prodotta in cui si evidenzia la presenza di una recinzione già pagina 3 di 8 dal 2002 nonché dal contratto di comodato in cui si concede l'uso di una porzione di terreno “che corre sul lato esterno” della recinzione.
Con comparsa del 5.04.2024 si è costituita in giudizio l' contestando Controparte_1
integralmente l'atto di appello sia sotto il profilo processuale dell'inammissibilità, sia nel merito, rilevando come il Giudice di primo grado abbia correttamente accertato l'insussistenza delle pretese attoree e chiedendo il rigetto della domanda, oltre al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Prioritariamente, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata (ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.), non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale che non sussista alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui
è possibile controvertere.
L'appello è dunque, sotto un profilo processuale, ammissibile.
Peraltro questa Corte ritiene che l'impugnazione non possa trovare accoglimento nel merito.
Da un punto di vista generale vale premettere che il possesso ad usucapionem di un bene immobile richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto,
pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso pagina 4 di 8 che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4436/1996).
In buona sostanza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene,
affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus;
quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Nel caso di specie l'appellante si duole dell'erronea interpretazione delle prove da parte del Tribunale di Terni, ma questa Corte rileva che nessuna violazione del principio di accertamento e valutazione della prova è riscontrabile nell'operato del primo Giudice
che, invece, ha proceduto ad una rigorosa valutazione dei fatti, per come delineatisi in base ai dati documentali ed alle dichiarazioni testimoniali acquisite, nel pieno rispetto del dettato normativo ex art 2697 c.c. e art 116 c.p.c.
Parte attrice pone a fondamento della sua domanda la relazione tecnica stilata dal
Geometra che, a ben vedere, si compone solo delle foto della Controparte_5
recinzione, dalle quali non è evincibile alcuna data utile a far decorrere un termine per la maturazione dell'usucapione, né vengono prodotti altri dati documentali da cui desumerla (cfr. all. 2 all'atto di citazione – fascicolo di primo grado).
Tale circostanza è rilevante, in quanto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, non è sufficiente utilizzare la generica espressione dell'aver posseduto il bene per oltre vent'anni, ma occorre che la parte che pagina 5 di 8 afferma di aver usucapito il bene fornisca la dimostrazione del come e del quando abbia iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione in tal senso (Cass. Civ. sez. VI n. 21873/2018).
Parte appellata rileva inoltre che dalla relazione di riconfinamento effettuata dal
Geometra datata 26.09.2013, cui aveva partecipato anche il padre CP_3
dell'odierno attore, si evidenzia che “l'attuale confine non rispecchia minimamente il
confine catastale così come individuato dalle mappe di impianto. Il confine attualmente
sul posto, specialmente nella parte Sud ed Ovest, risulta spostato verso la proprietà
con distanze che variano da un minimo di mt. 2,00 ad un massimo di mt.3,00. Il CP_1
lato Nord, anch'esso risulta spostato verso la proprietà anche se in misura CP_1
minore”, ma il fatto che nel contratto di comodato avente ad oggetto le porzioni di terreno confinanti tra le proprietà delle parti ci si riferisca precisamente alla “fascia di
terreno di mt. 4 di larghezza e la rata di terreno interna alla recinzione realizzata dal
comodatario, di proprietà del comodante, viene consegnata in comodato ad uso gratuito
allo scopo di essere mantenuta “pulita” e priva di erba incolta”, dimostra sì che una porzione di proprietà dell'appellato è stata erroneamente inglobata con una recinzione all'interno della proprietà dell'appellante, ma anche che con la sottoscrizione del suddetto contratto le parti abbiano riconosciuto i rispettivi confini e, per quello che riguarda , la sottoscrizione ha natura confessoria dell'estensione Persona_1
dell'altrui diritto.
Aggiungasi che tale circostanza è stata confermata anche dalla teste , Testimone_1
escussa all'udienza del 31.03.2023, che ha dichiarato “Questo contratto era riferito
all'utilizzo di una parte di terreno di proprietà dell' confinante con un Controparte_1
terreno di proprietà del sig. che quest'ultimo chiedeva di utilizzare in Parte_1
comodato d'uso”. pagina 6 di 8 Al riguardo occorre poi osservare che la giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della “res”, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato,
poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne
consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può
mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente (Cass. Civ. sez II, n. 21690/2014; Cass. Civ. sez.
II, n. 29594/2021).
In questo senso, nel caso di specie, non risulta provato né il possesso dei beni per un tempo utile a far maturare l'usucapione anteriormente alla firma del contratto di comodato, né il successivo intervenuto mutamento dell'animus in capo al comodatario che, pertanto, continua a godere del bene in virtù dell'accordo con parte convenuta e quindi come mero detentore qualificato.
Infine, è da sottolineare che risulta provato per tabulas e per testi che parte dei beni di cui l'appellante afferma aver acquisito la proprietà sono stati concessi in comodato d'uso gratuito ad un terzo, la che avrebbe goduto di tale porzione del bene per CP_4
concessione dell'odierna appellata (cfr. allegato 5 di parte convenuta e verbale di udienza del 16.06.2023- fascicolo di primo grado), ciò che induce a ritenere che sulla rata di terreno concessa in comodato a il non eserciti alcuna forma CP_4 Parte_1
di godimento, neppure in qualità di detentore.
Deve, in conclusione, rilevarsi che le argomentazioni addotte a sostegno del motivo di gravame non paiono idonee a scalfire minimamente la correttezza delle considerazioni pagina 7 di 8 svolte dal primo giudice per respingere la domanda del Parte_1
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da Parte_1
debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
, contrariis reiectis, così provvede: Parte_1
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 641/2023
emessa dal Tribunale di Terni il 22.09.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato
Così deciso in Perugia, lì 22 settembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 71/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra di loro dagli Avv. Andrea Massi
e dall'Avv. Monia Farnesi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, via
C. Goldoni 41 in forza di procura allegata all'atto di appello;
- Appellante =
nei confronti di
– già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Terni, Via Tre Monumenti n. 4, P. Iva in
[...] P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suo difensore, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
pagina 1 di 8 =Appellato=
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni dell'11.02.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 7.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 30.08.2021, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' domandando l'accertamento della Controparte_2
intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito in Terni, Str. del Cerqueto 1,
distinto al NCT Comune di Terni, foglio 69, particella 200 inglobata nella p.lla 201 della superficie di mq 23,16, p.lla 513 inglobata nella p.lla 201 della superficie di mq 4,73 e p.lla 982 inglobata nella p.lla 201, della superficie di mq 124,43, il tutto per una superficie complessiva di mq 152,32 e per l'effetto, dichiarare la proprietà di tali immobili in capo all'attore.
A fondamento della domanda sosteneva di aver posseduto le porzioni Parte_1
di terreno di proprietà della convenuta, per venti anni, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, anche per tramite del proprio padre , curando e Persona_1
mantenendo a proprie spese il compendio senza che alcuno avesse mai rivendicato la proprietà dell'immobile e dimostrandosi, pertanto, esclusivo proprietario.
Con comparsa del 22.11.2021 si costituiva l' Controparte_2
che contestava la domanda di parte attrice sostenendo
[...] CP_2 CP_2
l'infondatezza in fatto delle pretese avversarie dal momento che, nel settembre 2013,
l' aveva incaricato il Geometra di effettuare un rilievo di Controparte_1 CP_3
riconfinamento al fine di individuare l'esatto confine della proprietà; a tale rilievo era pagina 2 di 8 seguita in data 8.05.2014 la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito con cui la convenuta aveva concesso a , dante causa dell'odierno attore, una Persona_1
porzione di terreno di mt. 4 di larghezza che costeggia la nuova recinzione e percorre i lati nord-sud- ovest della particella 201 allo scopo di essere mantenuta pulita e priva di erba incolta, nonché un'altra area di circa 300 mq dove il avrebbe posizionato Parte_1
degli alveari per uso personale.
Il convenuto deduceva inoltre di aver concesso in comodato d'uso gratuito alla ditta una porzione delle particelle di terreno contraddistinte al foglio 69, particelle CP_4
197, 200, 982 e 510 per circa 9000 mq con contestuale impegno del comodatario ad eseguire la pulizia e la manutenzione del verde, con l'impegno di smaltire la vegetazione spontanea presente nelle particelle di cui al foglio 69 e contraddistinte con i numeri 197,
198, 200, 510, 787, 202, 981, 982, 1044, 1139, 1140 e foglio 84, particella 559.
Ritenendo pacifico che l'accertamento dei confini ed il contratto di comodato costituiscano ammissione dell'altruità dei beni, cioè di una detenzione qualificata, e non sussista un possesso idoneo a far maturare l'usucapione in capo a parte attrice, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testi della sola parte convenuta, in quanto i testi di parte attrice non venivano citati;
quindi il Tribunale di Terni, con sentenza n. 641/2023,
rigettava la domanda dell'attore e lo condannava alla refusione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Terni ha interposto appello Parte_1
deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provata l'intervenuta usucapione, dato che al proprio possesso andava aggiunto quello di e Persona_1
che l'esercizio di un potere uti dominus emergerebbe in modo chiaro dalla documentazione fotografica prodotta in cui si evidenzia la presenza di una recinzione già pagina 3 di 8 dal 2002 nonché dal contratto di comodato in cui si concede l'uso di una porzione di terreno “che corre sul lato esterno” della recinzione.
Con comparsa del 5.04.2024 si è costituita in giudizio l' contestando Controparte_1
integralmente l'atto di appello sia sotto il profilo processuale dell'inammissibilità, sia nel merito, rilevando come il Giudice di primo grado abbia correttamente accertato l'insussistenza delle pretese attoree e chiedendo il rigetto della domanda, oltre al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Prioritariamente, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata (ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.), non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale che non sussista alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui
è possibile controvertere.
L'appello è dunque, sotto un profilo processuale, ammissibile.
Peraltro questa Corte ritiene che l'impugnazione non possa trovare accoglimento nel merito.
Da un punto di vista generale vale premettere che il possesso ad usucapionem di un bene immobile richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto,
pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso pagina 4 di 8 che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4436/1996).
In buona sostanza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene,
affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus;
quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Nel caso di specie l'appellante si duole dell'erronea interpretazione delle prove da parte del Tribunale di Terni, ma questa Corte rileva che nessuna violazione del principio di accertamento e valutazione della prova è riscontrabile nell'operato del primo Giudice
che, invece, ha proceduto ad una rigorosa valutazione dei fatti, per come delineatisi in base ai dati documentali ed alle dichiarazioni testimoniali acquisite, nel pieno rispetto del dettato normativo ex art 2697 c.c. e art 116 c.p.c.
Parte attrice pone a fondamento della sua domanda la relazione tecnica stilata dal
Geometra che, a ben vedere, si compone solo delle foto della Controparte_5
recinzione, dalle quali non è evincibile alcuna data utile a far decorrere un termine per la maturazione dell'usucapione, né vengono prodotti altri dati documentali da cui desumerla (cfr. all. 2 all'atto di citazione – fascicolo di primo grado).
Tale circostanza è rilevante, in quanto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, non è sufficiente utilizzare la generica espressione dell'aver posseduto il bene per oltre vent'anni, ma occorre che la parte che pagina 5 di 8 afferma di aver usucapito il bene fornisca la dimostrazione del come e del quando abbia iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione in tal senso (Cass. Civ. sez. VI n. 21873/2018).
Parte appellata rileva inoltre che dalla relazione di riconfinamento effettuata dal
Geometra datata 26.09.2013, cui aveva partecipato anche il padre CP_3
dell'odierno attore, si evidenzia che “l'attuale confine non rispecchia minimamente il
confine catastale così come individuato dalle mappe di impianto. Il confine attualmente
sul posto, specialmente nella parte Sud ed Ovest, risulta spostato verso la proprietà
con distanze che variano da un minimo di mt. 2,00 ad un massimo di mt.3,00. Il CP_1
lato Nord, anch'esso risulta spostato verso la proprietà anche se in misura CP_1
minore”, ma il fatto che nel contratto di comodato avente ad oggetto le porzioni di terreno confinanti tra le proprietà delle parti ci si riferisca precisamente alla “fascia di
terreno di mt. 4 di larghezza e la rata di terreno interna alla recinzione realizzata dal
comodatario, di proprietà del comodante, viene consegnata in comodato ad uso gratuito
allo scopo di essere mantenuta “pulita” e priva di erba incolta”, dimostra sì che una porzione di proprietà dell'appellato è stata erroneamente inglobata con una recinzione all'interno della proprietà dell'appellante, ma anche che con la sottoscrizione del suddetto contratto le parti abbiano riconosciuto i rispettivi confini e, per quello che riguarda , la sottoscrizione ha natura confessoria dell'estensione Persona_1
dell'altrui diritto.
Aggiungasi che tale circostanza è stata confermata anche dalla teste , Testimone_1
escussa all'udienza del 31.03.2023, che ha dichiarato “Questo contratto era riferito
all'utilizzo di una parte di terreno di proprietà dell' confinante con un Controparte_1
terreno di proprietà del sig. che quest'ultimo chiedeva di utilizzare in Parte_1
comodato d'uso”. pagina 6 di 8 Al riguardo occorre poi osservare che la giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della “res”, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato,
poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne
consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può
mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente (Cass. Civ. sez II, n. 21690/2014; Cass. Civ. sez.
II, n. 29594/2021).
In questo senso, nel caso di specie, non risulta provato né il possesso dei beni per un tempo utile a far maturare l'usucapione anteriormente alla firma del contratto di comodato, né il successivo intervenuto mutamento dell'animus in capo al comodatario che, pertanto, continua a godere del bene in virtù dell'accordo con parte convenuta e quindi come mero detentore qualificato.
Infine, è da sottolineare che risulta provato per tabulas e per testi che parte dei beni di cui l'appellante afferma aver acquisito la proprietà sono stati concessi in comodato d'uso gratuito ad un terzo, la che avrebbe goduto di tale porzione del bene per CP_4
concessione dell'odierna appellata (cfr. allegato 5 di parte convenuta e verbale di udienza del 16.06.2023- fascicolo di primo grado), ciò che induce a ritenere che sulla rata di terreno concessa in comodato a il non eserciti alcuna forma CP_4 Parte_1
di godimento, neppure in qualità di detentore.
Deve, in conclusione, rilevarsi che le argomentazioni addotte a sostegno del motivo di gravame non paiono idonee a scalfire minimamente la correttezza delle considerazioni pagina 7 di 8 svolte dal primo giudice per respingere la domanda del Parte_1
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da Parte_1
debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
, contrariis reiectis, così provvede: Parte_1
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 641/2023
emessa dal Tribunale di Terni il 22.09.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato
Così deciso in Perugia, lì 22 settembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8