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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1567/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 14 febbraio 2025 tra
OGGI Parte_1 Parte_2
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SALERNO
[...] P.IVA_1
IS
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. GIARDINA GIUSEPPE
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 479/2021 pubblicata il
23/04/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: piaccia alla Corte di appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 479/2021 del 23.4.2021, riformare la stessa per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte di Appello adita ed al c.i. Designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente e comunque nel merito dichiarare inammissibile ovvero riget-tare l'appello irritualmente proposto per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa, indi confermare la sentenza di primo grado impugnata;
Con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
chiedendo dichiararsi: la nullità della cartella di pagamento opposta Parte_1
per mancata sottoscrizione del ruolo, in violazione dell'art. 12, comma 4,
D.P.R.n. 602/73; la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25
D.P.R.n. 602/73; la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica o nullità della relativa notifica della cartella di pagamento;
la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione;
nel merito, la nullità di tale cartella per inesistenza giuridica della pretesa e per difetto del titolo legittimante la formazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Si costituiva la la quale chiedeva in via preliminare Parte_1 autorizzarsi la chiamata in causa del terzo, di e nel Parte_2 CP_2
merito rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata;
in subordine, in caso di accertata responsabilità dell'Ente impositore terzo chiamato, per illegittima iscrizione a ruolo del tributo, chiedeva condannarsi quest'ultimo alle spese di lite.
Affermava il Concessionario di non potere interloquire in ordine alle contestazioni sollevate dalla controparte riguardanti l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata sottoscrizione dei ruoli o l'inesistenza della pretesa tributaria, trattandosi di eccezioni riferibili in via esclusiva all'Ente impositore,
pag. 2/7 essendo l'Agente della Riscossione estraneo al rapporto tra il suddetto e il contribuente. Nel merito contestava l'eccezione di controparte di nullità o inesistenza della notifica della cartella di pagamento e in ordine al difetto di motivazione rilevava chela cartella di pagamento appariva conforme al modello approvato con decreto ministeriale, essendo in essa indicati il tributo dovuto,
l'anno di riferimento di esso, il soggetto debitore, il numero identificativo della richiesta impositiva, la somma da versare, gli eventuali interessi da corrispondere, l'ente impositore.
L' rimaneva contumace. Parte_2
Con sentenza n. 479/2021 pubblicata il 23/04/2021 il Tribunale di Ragusa dichiarava la nullità della cartella di pagamento opposta da , Controparte_1
per difetto di motivazione, e condannava l'opposta a Parte_1
rifondere all'opponente le spese processuali sostenute.
, oggi ha impugnato Parte_1 Parte_2
la predetta sentenza, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, mentre anche Controparte_1 in questa fase del giudizio l' di è rimasta Parte_2 CP_2 contumace.
Indi, sulle conclusioni precisate come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui non ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile l'eccezione avente ad oggetto il difetto di motivazione, posto che trattasi di un vizio formale doveva essere proposto nelle forme di opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine di legge di 20 giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.
pag. 3/7 Preliminarmente, ritiene il Collegio che, al fine di verificare l'ammissibilità dell'appello, è necessario rilevare che è da tempo consolidato, nella giurisprudenza di nomofilachia, il principio c.d. dell'apparenza, in forza del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere, cioè, dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass.
18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588;
Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n.
21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass.
20/11/2012, n. 20297; Cass. 29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919).
Nel caso in esame la sentenza qui impugnata, in parte motiva, ha univocamente qualificato la domanda proposta come opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (nel caso concreto, infatti, l'azione esperita dall'opponente configura la fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, la quale è esperibile quando si contesta il diritto di procedere all'esecuzione o l'esistenza del titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione riguarda una questione di merito, ed implica un controllo sulla legittimità sostanziale dell'azione esecutiva v. pag. 8 della sentenza) sull'esplicitato presupposto che le doglianze con essa formulate integrassero contestazioni del diritto a procedere ad esecuzione.
La suddetta pronuncia, pertanto, è impugnabile unicamente con l'appello.
Ciò premesso, va subito rilevato come l'opposizione proposta dal è CP_1 da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Invero lo stesso, oltre ai vizi ormai coperti dal giudicato (non essendo stato proposto appello incidentale avverso le pronunce di rigetto della eccepita nullità della cartella per omessa notifica e per mancata sottoscrizione del ruolo pag. 4/7 incorporato nella stessa da parte del funzionario legittimato), nell'atto introduttivo del giudizio il aveva dedotto: la nullità della cartella per la CP_1
nullità degli atti presupposti del ruolo, non sussistendo la notifica di un previo atto impositivo;
il difetto di motivazione della cartella di pagamento ed infine nel merito l'inesistenza giuridica della pretesa avanzata per assenza del titolo legittimante sia l'emissione del ruolo sia la formazione, ovvero per l'illegittimità del medesimo atto presupposto, contestando di aver mai subito procedimenti giudiziari e di aver mai subito condanne giudiziarie.
Orbene è ormai orientamento pacifico in giurisprudenza che qualora si intenda far valere il vizio di motivazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. 19/10/2015,
n. 21080 e Cass. 25/02/2016, n. 3707) e/o la l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit. e Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283), essendo esperibile il rimedio ex art. 615 c.p.c. solo ove siano proposte questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata).
Ne consegue che, correttamente qualificata l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ed essendo pacifico che la stessa è stata proposta l'1.12.2015, la stessa si palesa inammissibile essendo già decorso il termine di venti giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data 03.09.2002, presso la residenza dell'attore, a mani di quest'ultimo.
Va, peraltro, precisato che la tardività dell'opposizione proposta ex art. 617
c.p.c., riguardando un termine di decadenza processuale, è, in ogni caso,
pag. 5/7 rilevabile d'ufficio e comporta la declaratoria di inammissibilità, in quanto l'azione non poteva proporsi (cfr. Cass. 14/11/2006, n. 24205 e da ultimo Cass.
11/05/2023, n.12948).
Inammissibile si palesa infine la tardiva e generica eccezione di prescrizione antecedente e/o successiva proposta dal solo nel presente giudizio di CP_1
gravame.
L'appello è, pertanto, fondato e l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da
[...]
deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma oggetto di pagamento, pari a € 11.626,00, esclusa la fase di trattazione non esperita nella presente fase di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OGGI Parte_1 [...]
nei confronti di e di Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2 di Ragusa n. 479/2021 pubblicata in data 23/04/2021, in totale riforma della predetta sentenza, così provvede: accoglie l'appello proposto da OGGI Parte_1
nei confronti di Parte_3 CP_1
[...]
dichiara, inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da CP_1
e lo condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle
[...] spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
5.077,00, e, quanto al presente giudizio di gravame, in € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 6/7 Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1567/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 14 febbraio 2025 tra
OGGI Parte_1 Parte_2
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SALERNO
[...] P.IVA_1
IS
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. GIARDINA GIUSEPPE
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 479/2021 pubblicata il
23/04/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: piaccia alla Corte di appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 479/2021 del 23.4.2021, riformare la stessa per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte di Appello adita ed al c.i. Designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente e comunque nel merito dichiarare inammissibile ovvero riget-tare l'appello irritualmente proposto per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa, indi confermare la sentenza di primo grado impugnata;
Con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
chiedendo dichiararsi: la nullità della cartella di pagamento opposta Parte_1
per mancata sottoscrizione del ruolo, in violazione dell'art. 12, comma 4,
D.P.R.n. 602/73; la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25
D.P.R.n. 602/73; la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica o nullità della relativa notifica della cartella di pagamento;
la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione;
nel merito, la nullità di tale cartella per inesistenza giuridica della pretesa e per difetto del titolo legittimante la formazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Si costituiva la la quale chiedeva in via preliminare Parte_1 autorizzarsi la chiamata in causa del terzo, di e nel Parte_2 CP_2
merito rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata;
in subordine, in caso di accertata responsabilità dell'Ente impositore terzo chiamato, per illegittima iscrizione a ruolo del tributo, chiedeva condannarsi quest'ultimo alle spese di lite.
Affermava il Concessionario di non potere interloquire in ordine alle contestazioni sollevate dalla controparte riguardanti l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata sottoscrizione dei ruoli o l'inesistenza della pretesa tributaria, trattandosi di eccezioni riferibili in via esclusiva all'Ente impositore,
pag. 2/7 essendo l'Agente della Riscossione estraneo al rapporto tra il suddetto e il contribuente. Nel merito contestava l'eccezione di controparte di nullità o inesistenza della notifica della cartella di pagamento e in ordine al difetto di motivazione rilevava chela cartella di pagamento appariva conforme al modello approvato con decreto ministeriale, essendo in essa indicati il tributo dovuto,
l'anno di riferimento di esso, il soggetto debitore, il numero identificativo della richiesta impositiva, la somma da versare, gli eventuali interessi da corrispondere, l'ente impositore.
L' rimaneva contumace. Parte_2
Con sentenza n. 479/2021 pubblicata il 23/04/2021 il Tribunale di Ragusa dichiarava la nullità della cartella di pagamento opposta da , Controparte_1
per difetto di motivazione, e condannava l'opposta a Parte_1
rifondere all'opponente le spese processuali sostenute.
, oggi ha impugnato Parte_1 Parte_2
la predetta sentenza, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, mentre anche Controparte_1 in questa fase del giudizio l' di è rimasta Parte_2 CP_2 contumace.
Indi, sulle conclusioni precisate come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui non ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile l'eccezione avente ad oggetto il difetto di motivazione, posto che trattasi di un vizio formale doveva essere proposto nelle forme di opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine di legge di 20 giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.
pag. 3/7 Preliminarmente, ritiene il Collegio che, al fine di verificare l'ammissibilità dell'appello, è necessario rilevare che è da tempo consolidato, nella giurisprudenza di nomofilachia, il principio c.d. dell'apparenza, in forza del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere, cioè, dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass.
18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588;
Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n.
21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass.
20/11/2012, n. 20297; Cass. 29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919).
Nel caso in esame la sentenza qui impugnata, in parte motiva, ha univocamente qualificato la domanda proposta come opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (nel caso concreto, infatti, l'azione esperita dall'opponente configura la fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, la quale è esperibile quando si contesta il diritto di procedere all'esecuzione o l'esistenza del titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione riguarda una questione di merito, ed implica un controllo sulla legittimità sostanziale dell'azione esecutiva v. pag. 8 della sentenza) sull'esplicitato presupposto che le doglianze con essa formulate integrassero contestazioni del diritto a procedere ad esecuzione.
La suddetta pronuncia, pertanto, è impugnabile unicamente con l'appello.
Ciò premesso, va subito rilevato come l'opposizione proposta dal è CP_1 da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Invero lo stesso, oltre ai vizi ormai coperti dal giudicato (non essendo stato proposto appello incidentale avverso le pronunce di rigetto della eccepita nullità della cartella per omessa notifica e per mancata sottoscrizione del ruolo pag. 4/7 incorporato nella stessa da parte del funzionario legittimato), nell'atto introduttivo del giudizio il aveva dedotto: la nullità della cartella per la CP_1
nullità degli atti presupposti del ruolo, non sussistendo la notifica di un previo atto impositivo;
il difetto di motivazione della cartella di pagamento ed infine nel merito l'inesistenza giuridica della pretesa avanzata per assenza del titolo legittimante sia l'emissione del ruolo sia la formazione, ovvero per l'illegittimità del medesimo atto presupposto, contestando di aver mai subito procedimenti giudiziari e di aver mai subito condanne giudiziarie.
Orbene è ormai orientamento pacifico in giurisprudenza che qualora si intenda far valere il vizio di motivazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. 19/10/2015,
n. 21080 e Cass. 25/02/2016, n. 3707) e/o la l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit. e Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283), essendo esperibile il rimedio ex art. 615 c.p.c. solo ove siano proposte questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata).
Ne consegue che, correttamente qualificata l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ed essendo pacifico che la stessa è stata proposta l'1.12.2015, la stessa si palesa inammissibile essendo già decorso il termine di venti giorni dalla notifica della cartella avvenuta in data 03.09.2002, presso la residenza dell'attore, a mani di quest'ultimo.
Va, peraltro, precisato che la tardività dell'opposizione proposta ex art. 617
c.p.c., riguardando un termine di decadenza processuale, è, in ogni caso,
pag. 5/7 rilevabile d'ufficio e comporta la declaratoria di inammissibilità, in quanto l'azione non poteva proporsi (cfr. Cass. 14/11/2006, n. 24205 e da ultimo Cass.
11/05/2023, n.12948).
Inammissibile si palesa infine la tardiva e generica eccezione di prescrizione antecedente e/o successiva proposta dal solo nel presente giudizio di CP_1
gravame.
L'appello è, pertanto, fondato e l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da
[...]
deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma oggetto di pagamento, pari a € 11.626,00, esclusa la fase di trattazione non esperita nella presente fase di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OGGI Parte_1 [...]
nei confronti di e di Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2 di Ragusa n. 479/2021 pubblicata in data 23/04/2021, in totale riforma della predetta sentenza, così provvede: accoglie l'appello proposto da OGGI Parte_1
nei confronti di Parte_3 CP_1
[...]
dichiara, inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da CP_1
e lo condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle
[...] spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
5.077,00, e, quanto al presente giudizio di gravame, in € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 6/7 Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7