Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, composta da:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Resta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 816/2024 R.G. promossa
D A
nato a [...] – Nigeria) in data 2 febbraio 1990, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Padova, via D. Valeri n. 5, presso lo C.F._1
studio degli avv.ti Marco Ferrero e Chiara Roverso, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui Uffici in Via Vecchia Ognina
n. 149 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
1
Con ordinanza emessa il 25 gennaio 2024, pubblicata in data 15 marzo 2024, la Corte di
Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da cassava con rinvio la Parte_1
sentenza n. 836/2023 emessa dalla Corte di Appello di Catania il 13 aprile 2023, pubblicata in data 9 maggio 2023.
Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente depositato, Parte_1
riassumeva il giudizio, riproponendo le domande per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, della protezione umanitaria.
Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, contestando quanto dedotto nell'atto introduttivo e chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza fissata in data 22
febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte, il difensore dell'appellante depositava note telematiche e la Corte poneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
cittadino nigeriano, nel corso della intervista individuale svoltasi in data 20 Parte_1
maggio 2015 dinnanzi alla , dichiarava di esser nato e Controparte_1
cresciuto a Uromi, città dell'Edo State, insieme alla madre (morta per malattia nel 2000), al padre (risposatosi dopo la morte della moglie, morto nel 2013 a causa di un incidente) e ai fratelli unilaterali (figli del padre con la seconda moglie). Interrogato sulla vicenda che lo ha indotto a lasciare il proprio Paese, riferiva che: alla morte del padre, i fratelli unilaterali lo avevano escluso dall'eredità, ritenendo che tutti i beni appartenessero al figlio primogenito
2 della seconda famiglia. Per tale ragione, vi erano stati dei pesanti scontri, giunti al culmine quando, un giorno, l'odierno appellante era stato ferito alla bocca da un pugno sferzato da uno dei fratelli. Raccontava che era stato costretto a lasciare casa e che, inizialmente, era stato ospite di un amico del padre, fino a quando non era venuto a sapere che i fratelli lo cercavano,
per ucciderlo. A quel punto, grazie all'aiuto economico di colui che lo ospitava, il richiedente aveva lasciato la Nigeria. Dopo aver attraversato il Niger e la Libia, si era imbarcato per l'Italia in data 23 aprile 2014. La Commissione esprimeva perplessità in merito al fatto che l'odierno appellante non avesse deciso di rivolgersi alle autorità per rivendicare il suo diritto di erede. Sul punto, il rispondeva dichiarando che non aveva soldi per permettersi Pt_1
un avvocato, poiché il padre “non aveva un conto corrente, ma solo assegni” e che nessuno dei familiari lo avrebbe sostenuto in una battaglia legale. Concludeva affermando di temere,
in caso di rientro in Nigeria, di essere ucciso dai fratelli.
La rigettava tutte le richieste di riconoscimento della protezione Controparte_1
internazionale, ritenendo che le dichiarazioni dell'uomo risultassero inverosimili, anche alla luce del fatto che non vi fossero prove documentali a sostegno di quanto narrato. La
sottolineava che, in ogni caso, si trattava di una vicenda attinente alla sfera CP_1
familiare, senza alcun riferimento a situazioni credibili di persecuzioni o altro che potessero giustificare il riconoscimento della protezione internazionale.
Avverso la suddetta decisione, proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, che rigettava tutte le richieste avanzate, ritenendo che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale previste dalla legge.
In sede di gravame, l'odierno appellante censurava il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.
Il giudice dell'impugnazione, con la sentenza oggetto di revisione da parte della Corte di
3 Cassazione, rigettava la richiesta di riconoscimento di protezione sussidiaria, ritenendo in via preliminare sussistente una causa ostativa tra quelle elencate dal novellato comma d-bis)
dell'art. 16, d.lgs. 251/2007. Nel caso di specie, infatti, vi era prova che il richiedente era stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati elencati dall'art. 407, comma 2, lett. a):
segnatamente, il Tribunale di Padova aveva condannato alla pena di nove Parte_1
mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa, col beneficio della condizionale, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990.
Dall'accertamento del compimento di tale reato, il giudice del provvedimento cassato desumeva, altresì, che la permanenza del richiedente all'interno dello Stato avrebbe rappresentato un serio pericolo per la sicurezza nazionale. Una volta verificato che non ricorrevano le circostanze poste a base del principio di non respingimento, escludeva anche il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Corte di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado, esponendo le seguenti motivazioni: “la Corte territoriale, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, non
ha svolto alcuna indagine circa la pericolosità concreta e attuale del ricorrente e circa
l'esistenza di concreti profili di violazioni gravi e sistematiche di diritti umani, ai sensi
dell'art. 19 comma 1.1 T.U.I. vigente ratione temporis, ossia alla data della presentazione
della domanda amministrativa (Cass. 25459/2022), e ciò alla stregua dei suesposti più
recenti orientamenti di questa Corte, che si pongono in linea evolutiva rispetto alle pronunce
richiamate nella sentenza impugnata. Anche con riguardo alla protezione umanitaria, la
Corte di merito non si è attenuta ai principi suesposti e, in particolare, si è limitata ad
escludere la sussistenza di ipotesi di divieto di respingimento in relazione al rischio per il
richiedente di subire, in caso di rimpatrio, torture o trattamenti disumani o degradanti,
omettendo di accertare in concreto e all'attualità la sua pericolosità sociale”.
4 Per le superiori ragioni, il Supremo Collegio, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione,
prevedendo che quest'ultima provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Tanto premesso, l'appellante in riassunzione chiede, in applicazione di quanto statuito dalla
Corte di Cassazione, che gli sia riconosciuta il diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, alla protezione umanitaria.
L'appello è fondato e va accolto, per come si dirà.
Preliminarmente la Corte procede ad effettuare un'autonoma valutazione della pericolosità
concreta e attuale del richiedente, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte.
A tal riguardo, si rammenta che la legge tipizza le ipotesi di esclusione del riconoscimento della protezione internazionale, in un'ottica di difesa del valore giuridico della sicurezza nazionale, della vita e dignità delle persone, nel caso in cui via sia un pericolo nell'accogliere persone che si siano macchiate di delitti particolarmente gravi, commessi nel Paese di origine e/o in Italia.
Nello specifico, per quanto concerne la protezione sussidiaria, l'art. 16 del D. Lgs. 251/2007
statuisce che: “Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:” in particolare, ai sensi del primo comma, lett. d-bis) “costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 2), 6) e 7-bis) del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”
Disposizione pressocché analoga è contenuta nella disciplina riguardante la protezione
5 umanitaria, sebbene in questo caso il legislatore non determini in modo assoluto le cause ostative, ma imponga all'organo decidente un approccio diverso, di tipo prognostico. L'art.5,
comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 dispone che: “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.”
Orbene, la Suprema Corte ha più volte chiarito (anche nell'ordinanza oggetto di rinvio a questa Corte) che l'accertamento in merito all'assenza di una causa ostativa “va effettuato
attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art 8,
comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo
l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento
della revoca. È stato, in particolare, chiarito che il giudice di merito, in relazione alla causa
di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica, è tenuto ad accertare l'attualità delle informazioni, da un
lato, e l'esistenza di concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso
di rientro in patria, dall'altro (Cass. 25596/2021)”.
Tanto premesso, passando all'analisi del caso concreto, dagli atti emerge che Pt_1
è stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Padova emessa il 13
[...]
febbraio 2020 alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 1.500 euro di multa, col beneficio della condizionale, per il reato di cui all'art. 73 co.1, D.P.R. 309/90. Fatto commesso nel 2016.
Orbene, innanzitutto va considerato la predetta condanna costituisce l'unico precedente
6 penale ascritto al richiedente, che per l'appunto risale al lontano 2016, non sussistendo ulteriori pendenze a suo carico.
Altresì, risulta evidente che già in sede penale è stata effettuata un'attenta valutazione in merito alla pericolosità sociale dell'appellante, valutazione che questa Corte condivide.
Invero, il giudice penale ha condannato l'odierno appellante ad una pena particolarmente lieve rispetto a quella edittale prevista dalla norma dopo aver proceduto al vaglio dei tempi,
dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, nonché della qualità e della quantità
delle sostanze. A ciò si aggiunga che, il ha avuto accesso al beneficio della Pt_1
sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p., avendone i requisiti ed essendo soggetto incensurato. L'istituto di cui sopra – è bene rammentare – non può prescindere da un giudizio prognostico che deve comprendere un'accurata analisi avente ad oggetto la gravità
o meno del reato commesso e la capacità a delinquere del reo, posto che il giudice potrà
applicare il beneficio solo quando ritenga che il reato commesso non sia particolarmente grave, che l'imputato non sia incline alla sua reiterazione, né che sia considerato socialmente pericoloso, tale da essere sottoposto a misura di sicurezza. La sospensione condizionale della pena determina una sospensione integrale, anche se provvisoria, dell'esecuzione della pena e comporta, al verificarsi delle condizioni normativamente previste, l'estinzione del reato.
Dalla documentazione depositata, inoltre, emerge che l'istante ha fatto richiesta di ottenere la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p., essendo decorsi tre anni dal giorno in cui la pena è
stata sospesa ed essendo state estinte tutte le pene accessorie e ogni altro effetto conseguente la condanna.
Alla luce di quanto esposto, la Corte non reputa che il richiedente possa essere considerato soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato e, consequenzialmente, non ritiene sussistente la causa di esclusione prevista dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 251/2007.
7 Ciò posto, passando all'analisi dei singoli motivi di appello, con il primo motivo il chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett b) e alla lett. c) Pt_1
dell'art. 14 D. lgs. 251/2007.
Secondo quanto disposto dall'art. 2 del d. lgs. 251/2007, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese” e a tal fine, l'art. 14 del medesimo d. lgs. definisce danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale”.
In ogni caso, l'art. 5 dello stesso d. lgs. specifica che, ai fini della valutazione positiva della domanda di protezione internazionale, è necessario che i responsabili del danno grave di cui sopra, siano: “a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte
consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e
b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione,
ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Ebbene, con riferimento alla protezione sussidiaria disciplinata dalla lett. b) dell'art. 14, d.
lgs. 251/2007, la censura appare infondata e va respinta.
8 La Corte condivide la ricostruzione operata tanto in sede amministrativa quanto nel primo grado di giudizio in merito alla non credibilità del ricorrente, poiché il racconto è
indubbiamente contraddittorio, a tratti lacunoso, soprattutto nella parte in cui non riesce a spiegare perché non si sia rivolto alle autorità competenti al fine di ottenere giustizia. Pertanto,
in assenza di allegazione di altri elementi che possano corroborare quanto riferito in
Commissione, si conferma la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente.
A questo punto, la vicenda personale diventa, irrilevante ai fini in oggetto perché mai potrebbe indirizzare (proprio perché non credibile) verso un approfondimento delle circostanze esposte ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. b)
dell'art. 14, d. lgs. 251/2007, salvo quanto si dirà di seguito riguardo alla specifica forma di protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) del sopracitato articolo.
A tal proposito, con riferimento a tale forma di protezione sussidiaria, occorre dimostrare che nello Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga personalmente al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporlo a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Quanto alla nozione di “violenza indiscriminata”, essa viene intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente. Secondo
questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella
9 regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (si veda, ex multis, Cass. 13858/2018).
Nel caso di specie, la parte lamenta anche che erroneamente non è stato riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) sopracitata, perché non è stata adeguatamente considerata la situazione del suo Paese di origine.
Anche tale censura è infondata.
Operando un'attenta analisi, sulla base delle più recenti e attendibili fonti di informazione,
si evidenzia che la Nigeria è lo Stato africano con la maggiore densità demografica del continente e con una delle più ampie estensioni territoriali. È una Repubblica federale suddivisa in 36 Stati.
L'attuale Presidente è , eletto il 25 febbraio e salito in carica Persona_1
il 29 maggio 2023. Le elezioni che hanno portato alla sua vittoria, svoltesi con una sana competizione politica, rappresentano l'inizio di un nuovo periodo per la democrazia nigeriana.
Vi è stata, infatti, una grande partecipazione attiva della società civile, soprattutto dei giovani, e dei media per promuovere le norme elettorali e il discorso politico su questioni di particolare rilevanza. A dimostrazione della diversità di opinioni che ha caratterizzato la campagna, ciascuno dei primi tre aspiranti presidenti ha ottenuto la maggioranza di voti in ben 12 Stati, un risultato straordinario nell'era politica moderna (Dipartimento di Stato
americano, report disponibile su https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-
human-rights-practices/nigeria/).
La Nigeria è la nazione africana con la maggiore densità demografica del continente (quasi
210 milioni di abitanti, secondo le stime del marzo 2021), con una delle più ampie estensioni territoriali e con una forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso.
10 Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei La Per_2 Per_3 Per_4
“Middle Belt” ha diversi gruppi, correlati tra loro. Nel Delta del Niger, a Sud, il gruppo
Pt_ maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli. Comunque, la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
L'adesione religiosa della popolazione è quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani
(prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone senza affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord,
mentre il cristianesimo è dominante nel Sud. Peraltro, il sincretismo religioso, ossia il mix tra diverse pratiche religiose, è molto diffuso.
Non risulta, dall'analisi delle COI più aggiornate che il Paese sia esposto nella sua interezza
a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza nel territorio comporti un rischio per la vita della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere (Rapporto unità COI Commissione nazionale per il diritto d'asilo,
pubblicato il 15 dicembre 2021 20211215_Nigeria_Cultismo.pdf (europa.eu)).
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente:
− in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, è Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello Stato Per_10
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, Per_11
provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani
(Rapporto del Dipartimento di Stato americano, 2023, disponibile su https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/);
− le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, , Na(s)sarawa, Per_12 Per_13 Per_14
e FCT) sono particolarmente interessate dal conflitto tra pastori fulani musulmani Per_15
11 e contadini cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest ( , Per_16 Per_17 Per_18 Per_19
Per_2
, and è interessata dal conflitto tra gang;
Per_20 Per_22
− infine, il Sud Nigeria e la regione del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults
(rapporto Ministero Affari Esteri Paesi Bassi
https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf,
pubblicato nel marzo 2021).
In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto EASO sulla
Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021, gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
1. Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria è
richiesto un più basso livello di elementi caratterizzanti il caso di specie: l'unico Stato
all'interno di questa categoria è Borno;
2. Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge,
tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di questioni individuali che comportino un reale rischio di subire un danno grave: questi Stati sono , Per_7 Per_13 Per_18 Per_20
e Per_9 Per_16
3. Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga colpito
Pers personalmente dalla violenza indiscriminata, tra cui vi è l' Stato di provenienza dell'odierno richiedente.
Si evidenzia, infine, che per nessuno degli Stati nigeriani si ritiene che la mera presenza nell'area sia sufficiente a causare un rischio reale di danno grave ai sensi della lett. c) dell'art
12 14 del D. Lgs. 251/2007 (pag, 31,
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf).
A conclusione di tale disamina, ben si comprende perché tra i fattori che influenzano l'accessibilità ai meccanismi di protezione internazionale per l'individuo vanno annoverati non soltanto età, sesso, status socioeconomico, ma soprattutto la specifica area di origine del ricorrente.
Infatti, come appena esposto, sebbene l'intera Nigeria continui a soffrire di insicurezza cronica, i maggiori contrasti tra singoli gruppi armati e le forze governative, così come gli attacchi terroristici, si registrano essenzialmente solo nelle zone Nord/Nord-Est del Paese. (Si
veda anche EUUA - Nigeria Country Focus, su https://euaa.europa.eu/publications/coi-
report-nigeria-country-focus pubblicato il 12 luglio 2024.)
Tanto premesso e considerata la vastità del Paese, questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di provenienza del richiedente. Non si condivide,
invero, l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato
nigeriano.
Pertanto, si analizza la situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, l'Edo
State, uno dei nove Stati che comprendono il Delta del Niger, la cui capitale è Benin City.
Pers Dalle notizie più aggiornate ricavabili dalle fonti emerge che lo nonostante lo Stato di nel 2020, sia stato qualificato come il terzo Stato più violento nel Delta del Niger, dopo Delta
State e Rivers State, la relativa responsabilità non è ascrivibile né allo Stato, né a partiti o organizzazioni politiche, bensì a soggetti privati. Infatti, le cause delle numerose manifestazioni di violenza interna sono da imputare in massima parte al fenomeno del cultismo (si cita, a tal proposito, il c.d. Black Axe, uno dei più efferati gruppi cultisti operanti
13 nel Delta del Niger, fondato negli anni Settanta nell'Università di Benin, proprio in Edo
State), ma anche al banditismo armato, ai conflitti tra agricoltori e pastori fulani.
Queste circostanze hanno portato ad un incremento di rapimenti, linciaggi di folla, scontri tra criminali e agenti di sicurezza (Cfr. rapporto COI sulla sicurezza in Nigeria giugno 2021,
pubblicato a settembre 2021, 2021_05_EASO_COI_Nigeria_Security_situation (ecoi.net)).
Dalle fonti emerge, altresì, che per far fronte a tali eventi (in certi casi degenerati in vere e proprie guerriglie urbane), lo Stato nigeriano ha predisposto mezzi adeguati a garantire la legge e l'ordine pubblico.
Infatti, nel report EASO sopracitato, si legge che nel corso dell'anno 2020, il governo ha continuato a schierare forze arate per affrontare la crisi della sicurezza interna. In particolare,
le unità militari riunite nella Joint Task Force hanno lanciato numerose offensive contro i gruppi di miliziani a partire dal 2016; ad es. Operazioni Crocodile Smile II, Python AN e
Delta AF (rapporto_coi_nigeria_del_sud.pdf (santannapisa.it)).
Da ultimo, nel 2020 è stata lanciata l'Operazione . Parte_3
Pers In definitiva, ad avviso della Corte, sebbene al momento attuale nello Stato di sussista un elevato livello di criminalità comune e vi siano stati numerosi incidenti e disordini interni,
ciò tuttavia non integra una violenza generalizzata, tenuto conto del fatto che, in primo luogo,
tali episodi sono da imputare a soggetti privati, non riconducibili alla definizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b); in secondo luogo, tenendo conto anche della capacità di reazione dimostrata dalle forze governative e dall'esercito nigeriano, che parimenti esclude la configurazione dell'ipotesi prevista dalla lett. c) dell'art. 5 sopracitato.
Di conseguenza, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett.
c) del D. Lgs. 251/2007 va rigettata, dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona dal
14 momento che non è ancora dimostrabile che “un civile rinviato nella regione di provenienza
corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto
dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o
direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili
uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento” (Cass. n. 5675/2021).
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui non gli riconosce la protezione umanitaria.
Tale motivo è fondato.
Preliminarmente, si osserva che, a seguito della novella introdotta dal D.L. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, a causa dell'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, d. lgs. 286/98
relativa a “seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5.10.2018), come quella qui analizzata;
dunque, si dovrà procedere al suo scrutinio sulla base delle norme esistenti al momento della sua presentazione.
Ciò premesso, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto”, volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il
15 riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass., n. 23604/2017).
Orbene, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, ad ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia,
nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Il summenzionato giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché
dell'art. 8 CEDU;
previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità
umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante.
16 Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese
di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Cass. S.U., sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, nel giudizio di comparazione, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria,
basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato, anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
17 Nel caso di specie, operata preliminarmente la verifica in merito alla mancanza di cause ostative al riconoscimento della protezione umanitaria, si rileva quanto segue: per quanto concerne la situazione attuale della Nigeria, gli attuali report sopracitati dimostrano che le attuali forze governative sono impegnate a garantire la piena attuazione dei diritti fondamentali della persona umana e non può dirsi sussistente uno stato di conflitto armato tale da sottoporre il richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Di contro, dalla copiosa documentazione depositata, si evince che il ricorrente ha intrapreso un significativo percorso di integrazione, che denota anche un ravvedimento ed un allontanamento dalle logiche criminali che inizialmente hanno caratterizzato la sua vita all'arrivo in Italia.
Infatti, ad oggi, risulta assunto con contratto part-time a tempo Parte_1
indeterminato, in qualità di operaio addetto al facchinaggio, da “Globo s.r.l.”, avente sede in
Saonara (PD).
Il ricorrente, dal 2020 sino ad oggi, senza soluzione di continuità, ha stipulato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con la predetta azienda e con l'azienda “Professione
lavoro s.c.a.r.l.”, avente anch'essa sede in Saonara (PD), come risulta dalle buste paga e dalle comunicazioni Unilav depositate in corso di causa. Successivamente, come anticipato, dopo numerosi rinnovi, il rapporto di lavoro precario è stato convertito in tempo indeterminato.
Per di più, dalla documentazione prodotte emerge pure che il ha frequentato due Pt_1
corsi di lingua italiana dal maggio al luglio 2019, presso l'associazione Unica Terra sita in
Padova, e ottenuto due diverse certificazioni linguistiche (A1, A1+).
Alla luce di tutti gli elementi e le considerazioni sopra svolte, questo Collegio ritiene che il passato criminoso, peraltro – come detto – limitato ad un solo risalente episodio, diventa recessivo a fronte del suo ottimo attuale livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
18 In conclusione, la Corte, in accoglimento del secondo motivo di appello, riconosce all'odierno richiedente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Le spese di tutti i gradi del giudizio, in considerazione della particolare materia trattata riguardante lo status della persona e in continua evoluzione, possono essere compensate.
Stante la comunicazione pervenuta tramite protocollo della Corte d'Appello, da parte del
Tribunale di sorveglianza di Venezia, Ufficio di Padova, in data 19 marzo 2025, con la quale si chiedeva l'esito del presente giudizio nei confronti di la Corte ordina la Parte_1
trasmissione del presente provvedimento al predetto ufficio ( . Email_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione iscritto al n. 816/2024
R.G., riconosce a il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi Parte_1
umanitari.
Manda la cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Sorveglianza di Padova
come in parte motiva.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Catania, 11 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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