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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32900/2018 di R.G.
TRA
P. IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
liquidazione con sede in Riviera di Chiaia 276, 80121 Napoli, in persona del liquidatore nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall' avv. Constantinos C.F._1
Varvarigos (c.f. ), presso il quale è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli, alla Piazza Medaglie d'Oro, 27.
OPPONENTE
E
, (già C. Controparte_1 Controparte_2
F. e P. IVA , con sede sociale sita in Torino alla via C. G. P.IVA_2
Brugnone n. 8, in persona dell'amministratore p.t. sig. , Controparte_3
nato a [...] il [...], C.F. , C.F._3 domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dall'
Avv. Domenico Amoruso ( ; fax 081/5711469, p. e. c. C.F._4
presso il quale elettivamente Email_1
domicilia in Mugnano di Napoli alla via G. Leopardi n.1.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6940/2018 – altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.06.2024 tenutasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6940/2018 emesso in data 13.09.2018, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dalla Controparte_1
(già nei confronti della Controparte_4 Controparte_5
per il mancato pagamento dell'importo di euro 23.888,10,
[...]
portato dalle fatture nn. 290 del 30.12.2016 di euro 5194,76; 10 del
31.01.2017 di euro 5194,76; 37 del 28.02.2017 di euro 2968, 66; 119 del
30.4.2018 di euro 3578,66; 151 del 31.05.2018 di 3578,66; 170 del
20.06.2018 di euro 1533,34 e il parziale pagamento di quelle contraddistinte dai nn. 264 del 30.11.2016 di euro 5194,76 e 307 del 30.11.2017 di euro
3871,46, emesse in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data
30.01.2017, avente ad oggetto la prestazione di un servizio di guardiania non armata, oltre gli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02 decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 145,50 per esborsi, euro 540 per compensi professionali, ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, per il mancato pagamento
- 2 - Avverso il sopracitato decreto proponeva opposizione, con atto di citazione e domanda riconvenzionale ritualmente notificato, la
[...]
, eccependo l'inadempimento del contratto di Controparte_5
vigilanza da parte della per i furti verificatisi Controparte_6
durante il servizio di guardiania da essa espletato e prontamente denunciati al suo personale in servizio. In via riconvenzionale, demandava condannarsi la al risarcimento dei danni subiti a causa dei detti furti, stimati in Controparte_1
euro 120.010,34; in via subordinata, chiedeva la compensazione delle proprie pretese con quanto eventualmente dovuto all'opposta in ragione dell'attività svolta. In ragione di tanto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “In via definitiva : A) Per i motivi sopra esposti, voglia il Giudice adito, in limine litis, previo ogni opportuno accertamento sulla inammissibilità ed insussistenza della pretesa monitoria, revocare il decreto ingiuntivo n.
6940/18 per i motivi illustrati nel presente atto;
B) Dichiarare nulla, inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non dovuta per i gravi inadempimenti , la domanda di pagamento delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento de quo, con conseguente rigetto di ogni pretesa avversa. In via riconvenzionale: C) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della opposta per le causali di cui innanzi e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 120.010,34 per danni e lucro cessante, oltre a tutti gli ulteriori danni, come perdita di chance, inadempimento contrattuale, nessuno escluso. In via subordinata: D) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese della opposta, compensare quanto eventualmente dovuto con tutti i danni subiti ovvero compensare in parte qua e quindi condannare per il resto la società opposta al pagamento in favore dell'opponente. E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito”.
Radicatosi il giudizio, si costituiva ritualmente, con il deposito di propria comparsa di costituzione e risposta, la società opposta demandando,
- 3 - preliminarmente, concedersi, ex art. 648 c. p. c, la provvisoria esecutività dell'emesso decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, ancora, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per mancata esposizione delle ragioni della domanda e dei mezzi di prova, previsti a pena di nullità ex art. 163 nn. 4 e 5 c.p.c. Nel merito, rilevava la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione svolta, atteso che l'unico sito oggetto del contratto di vigilanza, per CP_7
il periodo di sua vigenza, non aveva subito alcun furto di beni o materiali, e che nessuna contestazione in merito ai presunti furti, peraltro non supportati da riscontri probatori, era stata ricevuta dall'odierna opposta. Quest'ultima chiariva, peraltro, di erogare un servizio di guardiania passiva o non armata e non di vigilanza attiva, con esclusione di qualsivoglia obbligazione di prevenzione e repressione dei furti. Eccepiva, inoltre, la regolare esecuzione del contratto, la cui esistenza e validità non risultavano oggetto di contestazione sino alla data del 28.05.2018, nonché il difetto di elementi atti a comprovare la sussistenza di un danno ascrivibile a dolo o colpa grave della società, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale. In via gradata, da ultimo, demandava il pagamento della somma di euro 23.888,10 a titolo di arricchimento senza causa, per avere parte opponente ricevuto l'esecuzione a regola d'arte del servizio di guardiania non armata e non aver corrisposto il quantum fatturato.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione così come formulato e per l'effetto rigettare la domanda;
2) Sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 6940/18 per essere
l'opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, comunque, in considerazione che la mancata concessione della provvisoria esecuzione arrecherebbe alla società opposta gravi pregiudizi nel ritardo;
3)
Nel merito rigettare l'opposizione spiegata in quanto totalmente infondata in
- 4 - fatto e diritto nonché sfornita di supporto probatorio e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6940/18; 4) Sempre nel merito accertare e dichiarare che tra le parti sussisteva un contratto di appalto valido ed efficace e accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ditta opposta, per il periodo febbraio 2017 – giugno 2018 ed il mancato pagamento della stessa e delle altre somme in esso riconosciute, condannare la società opponente, al pagamento della somma di € 23.888,10 così come da decreto ingiuntivo oltre interessi e spese già liquidate della procedura monitoria;
5) In via in via meramente gradata, accertato e dichiarato lo svolgimento della prestazione di servizio per il periodo febbraio
2017 – giugno e 2018 ed il mancato pagamento della stessa, condannare la società opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 23.888,10 o di quella maggior o minor somma che l'On.
Tribunale ritenesse di Giustizia oltre interessi e spese già liquidate della procedura monitoria;
6) Per le ragioni di cui in premessa accertare e dichiarare il corretto adempimento contrattuale della e per l'effetto CP_1
rigettare la domanda così come formulata da parte opponente;
7) in via gradata rigettare la domanda riconvenzione spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di supporto probatorio;
8) In via istruttoria, con riserva di formulare ulteriori richieste nei termini di legge, si chiede da ora che l'On.le Tribunale adito voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. alla l'esibizione in giudizio Controparte_8
a) delle immagini videoregistrate dei siti relativi alle date dei presunti furti;
b) l'esibizione delle polizze assicurative a garanzia dei danni stipulate a tutela dei siti di sua proprietà. 9) Condannare parte opponente alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del già definito procedimento monitorio;
Salvo ogni altro diritto”.
Sulle posizioni così riassunte dalle parti il Giudice, con ordinanza del
24.06.2019, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione
- 5 - del decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 30.03.2020 e poi al
25.02.2021. Sulle memorie istruttorie depositate dalle parti venivano ammesse le prove testimoniali dirette e contrarie articolate rinviando, per l'espletamento del mezzo istruttorio ammesso, all'udienza del 18.10.2021.
Nelle more, stante la rinuncia all'incarico del procuratore costituito per parte convenuta, veniva nominato, in sua sostituzione, l'Avv. Gennaro Santopaolo che, costituitosi in giudizio, faceva proprie tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dal precedente difensore.
Alle udienze istruttorie del 18.10.2021 e del 3.10.2022 venivano escussi i testi di parte opponente sig.ri e e i testi di parte Parte_3 Tes_1
opposta sig.ri e . Nelle more, interveniva Testimone_2 Testimone_3
la liquidazione giudiziale della società per Controparte_5 cui all'udienza del 28/06/2023 il Giudice dichiarava interrotto il giudizio.
In data 23/08/2023 il giudizio veniva riassunto dalla Liquidazione Giudiziale
- in persona del curatore Dott. Controparte_5 [...]
Via Dei Greci 36, c.f. e P. Iva: Pt_4 C.F._5
con p e c : - e il Giudice, con il P.IVA_1 Email_2
decreto del 19/09/2023, fissava l'udienza del 22.01.2024 per la prosecuzione del giudizio. In tale udienza, il Giudice dato atto della nuova costituzione in giudizio della società convenuta, rinviava la causa all'udienza del 22/02/2024, ove, ritenuta esauriente la prova testimoniale sin ad ora espletata, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.06.2024. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. per quest'ultima udienza, il Giudice, con l'ordinanza del 05.07.2024, assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e repliche la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della ecisione.
- 6 - L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati.
Va precisato, riguardo all'onere della prova, che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice. Invero, com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cassazione n. 6421/2003).
È pacifica nel caso di specie l'esistenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto un servizio di guardiania non armata presso i pannelli fotovoltaici siti in Santa Maria la Fossa (CE), stipulato in data 30.01.2017, in quanto non contestato e risultante per tabulas.
Oggetto di contestazione è invece l'inadempimento contrattuale imputato dall'attrice alla in ragione del verificarsi di due Controparte_1
furti di rilevante entità da essa subiti nella vigenza del rapporto di guardiania, appositamente istituito per proteggere l'impianto fotovoltaico, senza che vi fosse stato un tempestivo intervento di questa durante il compimento dell'illecito.
Orbene, va rilevato che non risultano integrati, nel caso di specie, gli estremi dell'inadempimento contrattuale imputato da parte opponente, in ragione della natura del servizio di guardiania passiva contrattualizzato, ove, nonostante si faccia riferimento ad un “Servizio di Guardiania non Armata”, non risulta che i contraenti abbiano chiarito i compiti specifici di tale servizio.
Appare a questo Giudicante condivisibile, in proposito, l'orientamento fatto proprio dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con la
- 7 - determinazione n. 9 del 2015, ove si chiarisce che: “mentre la vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi;
regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi;
monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi;
etc.). Le società di portierato, di global service e di servizi integrati, pur iscritte alla Camera di Commercio, invece, possono svolgere esclusivamente le attività indicate nel loro oggetto sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni ed i controlli cui invece sono soggetti gli istituti di vigilanza privata. L'attività di portierato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 62 Tulps e degli artt. 111, 113, 114 Reg., per effetto della l. 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad autorizzazione ed è dunque liberalizzata (permane
l'autorizzazione del Prefetto all'uso della divisa ai sensi dell'art. 230 Reg.).
Appare evidente che le caratteristiche che contraddistinguono la vigilanza privata dai servizi fiduciari rendono la prima non assimilabile e non sostituibile dai secondi. Inoltre, alla luce delle espresse previsioni dell'art.
256-bis Reg e par.
3.b.1 dell'Allegato D del d.m. 269/2010 che, come sopra illustrato, prevedono come obbligatorio il ricorso alle guardie giurate per la vigilanza dei c.d. obiettivi sensibili, deve escludersi la possibilità di affidare tali servizi ad agenzie di portierato. Sulla questione sembra utile citare anche il Vademecum operativo del Ministero dell'Interno (Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, n. 269) allegato alla circolare .D(1)Reg, nel quale si afferma che con il Parte_5
d. m. 269/2010 viene «definita la spinosa questione della differenza tra i
- 8 - servizi di portierato e quelli di vigilanza privata», rientrando, evidentemente,
i primi per esclusione nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame. La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già faceva distinzione tra la mera vigilanza passiva – che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate - ed «i …compiti di vigilanza attiva – che possono comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del .», CP_9 ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti “…dagli appartenenti alla forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzione e sicurezza» (Cfr. Cass. Penale, sez. I, 12.04.2006, n. 14258;
Cons. Stato, sez. VI, 14.02.2007, n. 654; TAR Lombardia, sez. III, 25.5.2010,
n. 1674)”. Sicché, escluso il potere del vigilante non armato di intervenire attivamente per fronteggiare eventuali intrusioni nei luoghi alla cui guardiania risulta preposto, residua esclusivamente un dovere di segnalare eventuali illeciti verificatisi nel periodo di vigenza del contratto;
dovere che, nel caso che ci occupa, risulta correttamente adempiuto dalla società convenuta.
Difatti, all'udienza istruttoria del 18.05.2021, il teste escusso, sig. Tes_2
dichiarava di essere stato prontamente avvisato dell'effrazione dal
[...] personale della all'udienza del 3.10.2022 il Controparte_1
teste chiariva di essersi recato sul luogo del furto dopo essere Tes_1
stato avvertito dai guardiani medesimi.
Quanto alle regole vigenti in materia di onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la odierna opposta poneva a fondamento del ricorso monitorio il mancato pagamento delle fatture nn. 290 del 30.12.2016 di euro 5194,76; 10 del 31.01.2017 di euro 5194,76; 37 del 28.02.2017 di euro
- 9 - 2968, 66; 119 del 30.4.2018 di euro 3578,66; 151 del 31.05.2018 di 3578,66;
170 del 20.06.2018 di euro 1533,34; ed il parziale pagamento delle fatture nn.
264 del 30.11.2016 di euro 5194,76 e 307 del 30.11.2017 di euro 3871,46, per un importo complessivo pari ad euro 23.888,10.
A tal riguardo, anzitutto l'opponente non risulta aver mai contestato, prima della notifica del provvedimento monitorio in questa sede opposto, il rapporto contrattuale de quo, e segnatamente l'inadempimento delle prestazioni
(servizio di vigilanza) svolte dalla Inoltre, in Controparte_1
qualità di convenuto sostanziale, parte opponente avrebbe dovuto provare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. Difatti, le fatture azionate in sede monitoria non appaiono contestate dalla la quale si è Controparte_5 genericamente limitata a dedurre l'inadempimento di parte opposta sulla base dei furti subiti, depositando i verbali delle quattro denunce svolte ai
Carabinieri, nonché una generica stima dei danni subiti, non immediatamente riconducibili al contratto oggetto della presente causa. Non vi è dubbio, quindi che l'opponente società debba essere ritenuta responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione, non avendo quest'ultimo fornito la prova dell'avvenuto adempimento o la prova della non imputabilità dell'inadempimento, tale da poter essere liberata nei confronti della creditrice ne consegue, quindi, la legittimità della pretesa Controparte_1
creditoria, volta ad ottenere la prestazione ad essa dovuta in virtù di un valido titolo che ne giustifichi l'esecuzione.
In ragione di quanto sin ora esposto, l'opposizione non può essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri
- 10 - previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6940/2018 emesso in data 13/09/2018 dal Tribunale di Napoli dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- Condanna la Liquidazione Giudiziale Controparte_5
– in persona del curatore Dott. - al pagamento
[...] Parte_4 delle spese e compensi di lite in favore della – che si Controparte_1
liquidano in euro 5.077,00 di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €.1680,00 per la fase della trattazione/istruttoria ed
€.1701,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito
Avv. Gennaro Santopaolo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 08/04/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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