Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 330/2022 avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal
Tribunale di Imperia in data 04.10.2021
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Trevia del Foro di Imperia ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Genova, alla Via Assarotti 10/12 presso lo studio dell'avv. Michele Di
Pietro -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Riccardo Caracciolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Imperia, Via
Bonfante n. 1 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - previa, se del caso, ammissione delle prove per Interrogatorio Formale e per Testimoni così come dedotte e capitolate nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 25 luglio 2020, - in totale riforma della sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Imperia il 4 ottobre 2021 pubblicata il giorno stesso e mai notificata;
- accogliere le conclusioni così come proposte e formulate nell'ambito del giudizio di primo grado dal conchiudente Sig. , che qui vengono integralmente riproposte e ritrascritte: “Piaccia Parte_1 al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - previa, se del caso, ammissione delle prove per Interrogatorio
[...]
in persona del legale rappresentante, al contratto di Polizza n. Controparte_2
40065077 – Codice 10F00, avente ad oggetto “Assicurazione Infortuni” - " ", volta Controparte_3 all'indennizzo ed al risarcimento del danno da infortunio che avesse prodotto lesioni corporali, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea, successivamente integrato e modificato e, per l'effetto, - condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, ad adempiere alle obbligazioni contenute nel sopramenzionato contratto di Polizza n.
40065077 – Codice 10F00, avente ad oggetto “Assicurazione Infortuni” - " ", volta Controparte_3 all'indennizzo ed al risarcimento del danno da infortunio che avesse prodotto lesioni corporali, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea, successivamente integrato e modificato, conferendo, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico, e comunque ad adempiere al contratto di polizza in precedenza descritto, con ogni conseguenza di legge;
- condannare la Compagnia di Assicurazione Controparte_2
in persona del legale rappresentante, a risarcire i conseguenti danni subiti dal conchiudente
[...] Sig. , mediante il pagamento della somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) o Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore meglio vista e, comunque, di giustizia da stabilirsi anche in via equitativa. Respinta ogni eccezione, deduzione e argomentazione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge." Vinte la spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'interposto appello confermando la decisione di primo grado, se del caso con diversa motivazione. Spese di lite protestate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.3.2020 – premesso di aver Parte_1
stipulato con una polizza assicurativa per i danni da infortunio;
che in Controparte_2
data 28.2.2016, mentre stava potando alcune piante di ulivo, subìva un grave trauma alla spalla destra con rottura della cuffia dei rotatori ed esiti permanenti;
che, nonostante l'infortunio occorso, la società di ass.ne respingeva ogni richiesta di indennizzo, escludendo che l'assicurato avesse subìto un evento traumatico suscettibile di essere indennizzato, perché tutta la documentazione medica comprovava, per contro, una lesione tendinea inveterata non traumatica – tanto premesso, esponeva che, secondo la disciplina convenzionale, le parti avrebbero dovuto obbligatoriamente affidare la soluzione della controversia medica tra loro insorta, ad un collegio arbitrale irrituale;
che la compagnia di ass.ne nominava il proprio arbitro, ma questi rimaneva del tutto inerte, non consentendo la nomina del terzo arbitro ed impedendo così la soluzione negoziale della controversia.
Tutto ciò esposto e dedotto, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
[...] per ivi sentirla condannare “… ad adempiere alle obbligazioni contenute nel CP_2
sopramenzionato contratto di Polizza n. 40065077 – Codice 10F00, avente ad oggetto
“Assicurazione Infortuni” - " … conferendo, per iscritto, mandato di decidere a Controparte_3
norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici e comunque ad adempiere al contratto di polizza in precedenza descritto, con ogni conseguenza di legge”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e chiedendone il Controparte_2
rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta contestava che nei suoi confronti potesse essere formulato un giudizio di inadempimento riguardo alla polizza stipulata inter partes, perché il ricorso all'arbitrato irrituale era da ritenersi, in base alla disciplina negoziale, meramente facoltativo e non obbligatorio. Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 15.9.2021 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”.
Con la sentenza n. 571/2021, il Tribunale di Imperia respingeva le domande attrici condannando alla rifusione delle spese di giudizio. Il Tribunale motivava che “l'attore Pt_1
propone una tipica domanda di adempimento contrattuale – omissis-” (Cfr sentenza), per la mancata applicazione della clausola contrattuale di cui all'art.
7.4 delle c.g.a. - rubricato arbitrato irrituale -, contenuta nella polizza n' 40065077, e il “contratto assicurativo invocato dall'attore aveva durata sino al 7.7.2009 (vd., doc. 2 fasc. attore), mentre il sinistro de quo si era verificato in data 28.2.2016
(vd., atto di citazione)” (cfr sentenza). Il Tribunale, dopo aver sottolineato la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'obbligo dell'arbitrato irrituale, decideva la causa richiamando la
“ragione più liquida”, índividuata nella circostanza che la clausola doveva ritenersi meramente facoltativa e che l'attore aveva invocato l'adempimento di un contratto assicurativo non più valido al momento dell'evento, essendo stato suo onere la prova del contratto vigente alla data del 28.2.2016.
Con atto di citazione 1.4.2022, proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
– errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto instaurata la procedura arbitrale, al di là del contratto di assicurazione vigente, a seguito della proposta di attivazione fatta dall'assicurato ed accettata da con nomina del proprio arbitro, consulente medico, Dott. , Controparte_2 Per_1 realizzando così il vincolo contrattuale all'esperimento dell'arbitrato; - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto omessa la prova della vigenza della polizza assicurativa dedotta dall'appellante, senza tener conto che la successiva polizza, integrativa e sostituitiva della precedente, modificava la clausola arbitrale 7.4 in 5.4. relativa alle controversie, rendendo facoltativa e non più obbligatoria la clasola arbitrale, ma pur sempre esistente e, a seguito dell'adesione espressa dalla compagnia con la nomina del proprio arbitro, anche contrattualemente vincolante per la stessa compagnia. Chiedeva diversa valutazione degli elementi istruttori con integrale riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado. Vinte le spese del primo e del secondo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 16.08.2022, si costituiva nel presente giudizio di appello contestando l'inammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello, la Controparte_4
correttezza delle ragioni contenute nella sentenza gravata fondate sulle circostanze che la polizza fatta valere era scaduta e non più efficace, che la clausola relativa all'arbitrato obbligatorio era nulla e che nel contratto vigente la procedura arbitrale era solamente facoltativa. Chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
All'udienza, tenuta in forma cartolare, del 29.05.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e, concessi i termini di legge per conclusioni e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
In relazione al primo motivo proposto, la Corte non condivide la motivazione del Tribunale con cui viene rigettata la domanda per il solo fatto che l'appellato avesse dedotto in giudizio una polizza non più valida.
Agli atti di causa è stata prodotta, dall'odierna appellata, la polizza n. 270420360 – efficace dal
29.6.2007 e sino al 29.6.2017, in quanto aveva sostituito la polizza n' 40065077, invocata in giudizio dall'appellante che aveva durata sino al 7.7.2009. La circostanza che una polizza valida sia stata prodotta in atti, la cui esistenza non è stata contestata fra le parti, avrebbe dovuto rendere comunque operante la garanzia alla data del fatto, verificatosi il 28.2.2016.
Con la conseguenza che poteva e doveva ritenersi avvenuta anche l'instaurazione della procedura arbitrale, sia pure facoltativa e non obbligatoria, a seguito dell'attivazione dell'assicurato e dell'accettazione da parte della compagnia assicuratrice.
Conseguentemente, attesa la validità del contratto assicurativo esistente fra le parti, contenente la previsione di una definizione stragiudiale delle controversie mediante arbitrato, in questo caso non più obbligatorio ma solamente volontario, e l'attivazione della clausola arbitrale da parte dell'assicurato, con adesione della compagnia mediante la nomina del proprio consulente, non poteva il Tribunale rinvenire la causa più liquida nella sola errata indicazione del contratto di cui si lamentava la violazione. La Corte, sia pure con diversa motivazione, ritiene comunque non accoglibile la domanda dell'appellante, così come proposta e diretta all'adempimento, da parte dell'assicurazione, degli obblighi conrattuali. L'appellante, infatti, avendo lamentato la violazione degli adempimenti previsti dalla clausola artbitrale per dirimere le controversie, azionata dall'attore e aderita dalla compagnia, avrebbe dovuto procedere dapprima a richiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo dove avrebbe dovuto riunirsi il Collegio medico, ai sensi dell'art.
5.4 delle condizioni di polizza oppure, in caso di ulteriore inadempienza, proporre istanza al
Presidente del Tribunale ex art. 810 c.c.
Trattandosi di clausola arbitrale facoltativa, la causa di merito avrebbe potuto essere proposta non per l'adempimento delle condizioni di polizza, bensì direttamente per il pagamento delle somme costituenti l'indennizzo dovuto a termini di polizza, secondo le valutazioni medico legali determinate dal Tribunale, ma non certo per l'adempimento di clausole contrattuali, diversamente azionabili, come previsto espressamente nella polizza.
Conseguentemente, anche la richiesta di risarcimento danni per un comportamento contrattuale che, anche se dovuto, avrebbe potuto trovare attuazione mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, derivanti direttamente dal contratto (ricorso al Presidente dell'Ordine dei Medici) o dalla legge
(Presidente del Tribunale), è infondata, oltrechè del tutto sfornita di prova.
Il secondo motivo di appello, oltrechè assorbito, è inammissibile per genericità ed indeterminatezza.
L'appellante chiede la riforma della sentenza in quanto il Tribunale “doveva garantire una "tutela giudiziaria" al contraente che, pur avendo sempre pagato i premi di polizza per oltre un ventennio, nell'unico caso di sinistro subito, aveva chiesto l'adempimento di una clausola contrattuale da parte dell'altra contraente ”. Trattasi di una CP_2 Parte_2
motivazione del tutto estranea al contenuto della sentenza e riferita all'invocazione di una del tutto generica tutela giudiziaria del contraente della polizza assicurativa.
La Corte, sia pure con diversa motivazione, conferma quindi la sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'appellato che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante 5.001/26.000, escludendo la fase istruttoria/trattazione non espletata: Fase di studio: € 570,00; Fase introduttiva: € 470,00; Fase decisionale: € 960,00 =
Compenso tabellare € 2.000,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 330/2022 avverso la sentenza n.
571/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 04.10.2021 così decide:
1- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
2- Condanna alla refusione delle spese del presente grado in favore di Parte_1 che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Controparte_5
3- Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico dell'appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 27 dicembre 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno