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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e Previdenza
All'udienza del 27/01/2025 iscritta al n.1169 / 2024 dinanzi al GOP dott.ssa Rosanna
Femia.
E' presente l'Avv. MEDURI MARIA BERNARDA nell'interesse della parte ricorrente, stante il deposito della CTU chiede la decisione .
E' altresì presente per l' l'avv. DANIELA BIANCO per delega dell'avv. Ettore CP_1
TRIOLO la quale stante l'esito della CTU chiede la decisione
Dato atto il Giudice, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del 27.01.2025 ha pronunciato ex art
429 I comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1169 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F.: ,, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Bernarda Meduri, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. – Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che la Commissione medica CP_1
aveva ritenuto insussistente il presupposto per la prestazione invocata.
Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. non riconosceva la Persona_1
sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 6.3.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, deducendo che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie del ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo un'integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dal ricorrente nonché ha sottoposto nuovamente a visita il periziando, ha indicato Sulla base dell'esame obiettivo e della nuova documentazione depositata, esprime le seguenti valutazioni: Non vi è aggravamento delle patologie del periziato.
Per quanto sopra, si confermano le conclusioni espresse nella relazione di CTU del
23/12/2023. Il periziando risulta affetto da: “Deficit statico dinamico in esito ad artroprotesi anca dx e coxartrosi sn in soggetto con obesità, broncopatia cronica, sindrome delle apnee notturne, ipertensione arteriosa ed esiti di pregresso intervento chirurgico per voluminoso laparocele”.
a) si trova in mediocri condizioni generali. b) l'apparato muscolare si presenta normotonico e normotrofico c) soggetto orientato nel tempo nello spazio e verso le persone. d) presenta deficit statico-dinamico lieve. La deambulazione all'interno della propria abitazione è, senza sostegno personale, possibile, non può essere fonte di grave pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta. e) può mantenere
l'ortostasi per un tempo prolungato. f) non presenta dispnea a riposo. g) non ha bisogno di assistenza per lavarsi;
non ha bisogno di assistenza per vestirsi e spogliarsi;
è in grado di preparare i pasti, non ha bisogno di cibi già preparati che è in grado di assumere senza necessità di assistenza;
è in grado di assumere da solo le medicine;
la possibilità di attendere ad occupazioni poco impegnative sul piano fisico non è ridotta;
sembra in grado di utilizzare il telefono (cercare un numero e comporlo). Il periziando
è in grado di valutare se, come e quando svolgere autonomamente gli atti indicati al precedente punto.
Ha quindi escluso la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, accertando che la documentazione prodotta non comprova la sussistenza di un peggioramento clinico del ricorrente.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Questo giudice ritiene infatti che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO e, all'esito della valutazione delle nuova documentazione sanitaria, nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Quanto alle spese di lite, stante la dichiarazione di esenzione, pone le spese di lite e di
CTU a carico di parte resistente, liquidando quest'ultime come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 2185/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone a carico della parte resistente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Reggio Calabria, 27.01.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia