Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 27/01/2026, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15077/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15077 del 2025, proposto da VA AC, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele Bifulco, Livio Lavitola, Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocato Umberto Garofoli e Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione dirigenziale prot. CA/199278 di Roma Capitale del 8.10.2025, notificata l’8.10.2025, avente a oggetto la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della SCIA in alternativa del permesso di costruire prot. CA/244244/2023 del 29.12.2023;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 183756 del 15.9.2025;
- della circolare, sconosciuta e non allegata, del DPAU prot. QI/128045 del 12.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Dott. RI BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 5.12.2025 e depositato in data 9.12.2025, ER AC ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito: a) la violazione, da parte dell’Amministrazione, del termine di cui all’art. 19 L. 241/90 per l’esercizio del potere di autotutela rispetto alla descritta SCIA alternativa al p.d.c.; b) la violazione dell’art. 21 novies L. 21/90, stante l’omessa motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento di secondo grado; c) la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, in quanto Roma Capitale avrebbe riscontrato genericamente, e non in modo analitico, le numerose e complesse osservazioni presentate, in sede procedimentale, dal ricorrente; d) la violazione dell’affidamento, stante l’ampio decorso del termine tra la data di deposito della richiamata SCIA e quella dell’adozione del provvedimento che ne ha dichiarato l’inefficacia; e) l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto necessario, ai fini che qui interessano, il rilascio del permesso di costruire in luogo della descritta SCIA.
3. In data 15.12.2025, Roma Capitale si è costituita in giudizio, mediante il deposito di una comparsa di stile e, con memoria del 9.1.2026, ha insistito nel rigetto del ricorso nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 73 c.p.a. circa la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso, nonché della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
6. Ciò posto e prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, appare utile ricostruire, seppure sinteticamente, i termini della vicenda che in questa sede ci occupa.
Parte ricorrente, in qualità di progettista, ha presentato, nell’interesse di Convest S.p.A., la SCIA in alternativa del permesso di costruire prot. CA/244244/2023 del 29.12.2023 per la realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso, di un preesistente immobile sito a Roma, in forza della legge sulla rigenerazione urbana della Regione Lazio n. 7/2017.
Sennonchè, Roma Capitale, in data 8.10.2025, ha adottato la determinazione dirigenziale prot. CA/199278, notificata in pari data, avente a oggetto la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della descritta SCIA, stante, tra l’altro, l’inidoneità della stessa a sorreggere validamente l’opera edilizia per cui è causa.
Siffatto provvedimento è stato in questa sede impugnato dal progettista della predetta opera sul presupposto per il quale esso lederebbe gli interessi anche di natura morale del ricorrente, che potrebbe anche essere esposto a procedimenti disciplinari da parte dell’ordine professionale di appartenenza.
7. Ricostruiti sinteticamente i termini della questione, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
La giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 2275/2012 e 1250/2001, TAR Lazio – Roma, Sez. II bis , n. 18032/2025, TAR Firenze, nn. 102/2023 e 1279/2022, TAR Catanzaro, n. 60/2020, TAR Puglia, n. 225/2011) è ferma nel ritenere inammissibile il ricorso proposto dal progettista dell’opera non assentita avverso l’atto che ha denegato la relativa abilitazione, difettandone sia la legittimazione attiva, sia l’interesse ad agire.
Sotto il primo aspetto (legittimazione ad agire), il progettista che ha posto in essere la propria attività intellettuale per consentire al proprietario di munirsi del necessario titolo edilizio non è titolare di alcun interesse legittimo pretensivo, atteso che siffatto titolo interessa (ampliandola) la sfera giuridica patrimoniale del proprietario (e non invece del progettista).
Sotto il secondo aspetto (interesse ad agire), proprio perché il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide sulla sfera giuridica del progettista, quest’ultimo non riceverebbe alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento negativo.
Né a conclusioni opposte può addivenirsi sul presupposto per il quale il progettista sarebbe titolare dell’interesse morale a non subire un discredito circa l’esercizio della propria professione. In argomento, la giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, n. 60/2020), condivisa dal Collegio, ritiene che trattasi di mero interesse di fatto o indiretto e, come tale, inidoneo a integrare la condizione dell’azione in parola.
Le medesime considerazioni valgono anche in riferimento al paventato rischio circa l’apertura del procedimento disciplinare a carico del ricorrente trattandosi, anche in tal caso, non di interesse diretto a ottenere il bene della vita, ma di interesse collaterale, ipotetico ed eventuale.
Sotto tali aspetti, appare utile notare che l’interesse atto a integrare una delle due condizioni dell’azione impone che esso sia immediato (ossia diretto e non riflesso o mediato), attuale (sussistente al tempo del ricorso), concreto (deve essere collegato alla lesione del bene della vita e non ipotetico) e personale (fatto valere dal soggetto leso).
Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha allegato aspetti che, lungi dall’essere collegati con il bene della vita, si ricollegano a meri aspetti eventuali e certamente riflessi e, come tali, inidonei a sorreggere la domanda giudiziale.
Quanto poi al profilo delle sanzioni applicabili al progettista ai sensi dell’art. 29, comma 3, TUED, la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., n. 2855/2012, TAR Lazio - Roma, Sez. II bis , n. 18033/2025, TAR Catanzaro, n. 60/2020), condivisa dal Tribunale - pur escludendo la legittimazione ad agire del progettista in relazione all’impugnazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo dallo stesso asseverato - opina in senso contrario in riferimento all’ordine di demolizione. Pertanto, è in tale sede che il progettista potrà trovare tutela, in quanto è in tale momento che sorge l’interesse a impugnare un provvedimento (l’ordine di demolizione) cui segue automaticamente l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui si è detto.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente e carenza di interesse.
9. La peculiarità della controversia consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
RI BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BI | AN LL |
IL SEGRETARIO