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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1180/2023 dell'udienza del 18.9.2025 Il giorno 18.9.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa TRA
Parte_1
E Agenzia delle Entrate
Controparte_1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali la parte ricorrente-appellante e l'ente riscossore hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letti gli art. 434-429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 1180/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa
Matilde Boccia, quale giudice unico, ai sensi degli artt. 434 -429 c.p.c. a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1180/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/1981 relative a sanzioni per violazione c.d.s.” e pendente: TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]-a, elettivamente domiciliato in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 83 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio de Luca (C.F. ), nonché l'Avv. Federica C.F._2
n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 4 N. 1180/2023 R.G.A.C.
Marino ( ), che lo rappresentano e difendono, anche C.F._3 disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto.
-parte appellante- CONTRO
, P.Iva e CF - in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore pro tempore - in virtù dei poteri conferitigli Persona_1 con procura speciale per Notaio - Roma repertorio nr Persona_2
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Figliola 19, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Di Fiore (C.F.: ), che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
-appellata- NONCHE' CONTRO
in persona del Sindaco p.t., domiciliato in c/o Controparte_1 CP_1
Avvocatura della Casa Comunale alla Piazza Cimmino in;
CP_1
-appellata -
AVVERSO La sentenza n. 1099/22 del Giudice di Pace di Casoria, Sez. I, dott. De Candia Paola, resa il 23.03.22 e depositata il 25.03.22, relativa al giudizio avente n. 4840/21 R.G, con oggetto ricorso in opposizione ai sensi della L. 689/81 avverso la cartella di pagamento n. 071 2019 0076362089 000 relativa a sanzioni amministrative in oggetto per l'anno 2015, e pubblicata il 29.06.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_1 sentenza sopra epigrafata nella parte in cui il Giudice di Pace, pur accogliendo la domanda dell'attore, compensava le spese di lite. L'appellante articolava quale unico motivo di appello il solo capo con cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese di lite. Eccepiva la violazione dell'art. 91 cpc e chiedeva, in riforma della sentenza di I grado, che fosse disposta la condanna alle spese e per l'effetto condannare le parti appellate in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 4 N. 1180/2023 R.G.A.C.
CU, rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori. La causa veniva rinviata all'esito della verifica del contraddittorio per la discussione e decisione all'udienza del 18-9-2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. RILEVATO IN DIRITTO Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non Controparte_1 costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente citato. L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio d di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata). L'appello è fondato. Invero, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498 del 2018).
In effetti, ai fini della compensazione totale delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motiv.). Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha indicato i motivi per i quali ha inteso derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.. Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame non vi fossero i presupposti per poter procedere alla compensazione delle spese, atteso che il ricorso è stato accolto totalmente dal GdP in considerazione della nullità del verbale di n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 4 N. 1180/2023 R.G.A.C.
contestazione dell'infrazione, mai notificato all'originario opponente-odierno appellante. Ne deriva che le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91 primo comma c.p.c., e vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi, tenuto conto della semplicità dell'affare. Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base dell'oggetto del presente giudizio d'appello, cioè il decisum in relazione alle spese del primo grado di giudizio, così come liquidate. Da tale scaglione andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna Agenzia delle Entrate e al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 di primo grado in favore dell'avv. Avv. Fabrizio de Luca e dell'Avv. Federica Marino, difensori dell' originario ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 43,00 per spese vive ed euro 180,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
2) condanna al pagamento delle spese Controparte_3 del presente giudizio in favore dell'avv. Avv. Fabrizio de Luca e dell'Avv. Federica Marino, difensori dell'appellante dichiaratisi antistatario, che liquida in euro 64,50 per spese vive ed euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Aversa, 18.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1180/2023 dell'udienza del 18.9.2025 Il giorno 18.9.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa TRA
Parte_1
E Agenzia delle Entrate
Controparte_1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali la parte ricorrente-appellante e l'ente riscossore hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letti gli art. 434-429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 1180/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa
Matilde Boccia, quale giudice unico, ai sensi degli artt. 434 -429 c.p.c. a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1180/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/1981 relative a sanzioni per violazione c.d.s.” e pendente: TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]-a, elettivamente domiciliato in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 83 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio de Luca (C.F. ), nonché l'Avv. Federica C.F._2
n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 4 N. 1180/2023 R.G.A.C.
Marino ( ), che lo rappresentano e difendono, anche C.F._3 disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto.
-parte appellante- CONTRO
, P.Iva e CF - in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore pro tempore - in virtù dei poteri conferitigli Persona_1 con procura speciale per Notaio - Roma repertorio nr Persona_2
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Figliola 19, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Di Fiore (C.F.: ), che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
-appellata- NONCHE' CONTRO
in persona del Sindaco p.t., domiciliato in c/o Controparte_1 CP_1
Avvocatura della Casa Comunale alla Piazza Cimmino in;
CP_1
-appellata -
AVVERSO La sentenza n. 1099/22 del Giudice di Pace di Casoria, Sez. I, dott. De Candia Paola, resa il 23.03.22 e depositata il 25.03.22, relativa al giudizio avente n. 4840/21 R.G, con oggetto ricorso in opposizione ai sensi della L. 689/81 avverso la cartella di pagamento n. 071 2019 0076362089 000 relativa a sanzioni amministrative in oggetto per l'anno 2015, e pubblicata il 29.06.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_1 sentenza sopra epigrafata nella parte in cui il Giudice di Pace, pur accogliendo la domanda dell'attore, compensava le spese di lite. L'appellante articolava quale unico motivo di appello il solo capo con cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese di lite. Eccepiva la violazione dell'art. 91 cpc e chiedeva, in riforma della sentenza di I grado, che fosse disposta la condanna alle spese e per l'effetto condannare le parti appellate in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 4 N. 1180/2023 R.G.A.C.
CU, rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori. La causa veniva rinviata all'esito della verifica del contraddittorio per la discussione e decisione all'udienza del 18-9-2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. RILEVATO IN DIRITTO Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non Controparte_1 costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente citato. L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio d di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata). L'appello è fondato. Invero, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498 del 2018).
In effetti, ai fini della compensazione totale delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motiv.). Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha indicato i motivi per i quali ha inteso derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.. Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame non vi fossero i presupposti per poter procedere alla compensazione delle spese, atteso che il ricorso è stato accolto totalmente dal GdP in considerazione della nullità del verbale di n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 4 N. 1180/2023 R.G.A.C.
contestazione dell'infrazione, mai notificato all'originario opponente-odierno appellante. Ne deriva che le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91 primo comma c.p.c., e vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi, tenuto conto della semplicità dell'affare. Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base dell'oggetto del presente giudizio d'appello, cioè il decisum in relazione alle spese del primo grado di giudizio, così come liquidate. Da tale scaglione andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna Agenzia delle Entrate e al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 di primo grado in favore dell'avv. Avv. Fabrizio de Luca e dell'Avv. Federica Marino, difensori dell' originario ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 43,00 per spese vive ed euro 180,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
2) condanna al pagamento delle spese Controparte_3 del presente giudizio in favore dell'avv. Avv. Fabrizio de Luca e dell'Avv. Federica Marino, difensori dell'appellante dichiaratisi antistatario, che liquida in euro 64,50 per spese vive ed euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Aversa, 18.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 1180/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 4