CASS
Ordinanza 25 marzo 2021
Ordinanza 25 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/03/2021, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 23886-2018 proposto da: UC NZ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BREGNANO 9, presso lo studio dell'avvocato NZ UC, rappresentata e difesa dall'avvocato NARCISO RICOTTA;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende, ope legis;
- resistente - contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 8465 Anno 2021 Presidente: ON NA Relatore: ON NA Data pubblicazione: 25/03/2021 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO VI;
- intimato- avverso la sentenza n. 515/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NA ON;
Rilevato che con sentenza pubblicata in 14/2/2018, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, nonché dall'USR per il Lazio e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma tra l'appellante e Cinzia PI, ha rigettato la domanda proposta dalla PI, avente ad oggetto la conversione dei contratti a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato o, in via subordinata, il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine intercorsi inter partes, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53, comma 3,1. n. 312/1980. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che la intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro tra le parti aveva di fatto cancellato il danno da illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita per il quale ha agito in giudizio;
ha rigettato altresì la domanda volta ad ottenere gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53, comma terzo della L. Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 -2- n. 312/1980, dal momento che esse erano stati aboliti e persistevano solo per gli insegnanti di religione. Contro la sentenza la PI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;
il MIUR ha depositato procura al solo fine di partecipare alle eventuale discussione orale della causa. Considerato che: 1. i primi tre motivi sono tutti formulati sub ipetiae dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ.; 1.1. con il primo, si assume che la Corte di appello non avrebbe esaminato la questione della tempestività del deposito del ricorso in appello del MIUR, nonostante la illeggibilità della data di deposito e della nota di iscrizione a ruolo;
1.2. con il secondo motivo, si assume che la corte d'appello non avrebbe esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per il mancato rispetto delle prescrizioni previste negli artt. 342 434 cod.proc.civ.; 1.3. con il terzo, si assume che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'acquiescenza tacita prestata dall'amministrazione alla sentenza con il pagamento spontaneo delle somme come riconosciuta dal tribunale, incompatibile con la volontà di impugnare;
1.4. Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod.proc.civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la stabilizzazione ha cancellato l'illecito commesso dall'amministrazione attraverso la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato;
precisa che l'immissione nei ruoli è avvenuto non attraverso il piano di assunzioni straordinario varato dalla legge n. 107/2015, bensì in forza di 1 ricalcolo dei posti della Legge Letta. -3- Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 2. I primi due motivi sono inammissibili. Pur a voler prescindere dall'erroneo riferimento all'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ. e a voler ricondurre i vizi nell'ipotesi più appropriata, costituita dal n. 4 dell'art. 360 cod.proc.civ. (in tal senso, Cass. 7/11/2017, n. 26310), essi sono del tutto privi di autosufficienza. La parte non trascrive né produce né infine indica l'attuale collocazione del ricorso in appello del MIUR sicché non è possibile esaminare sia la questione relativa alla sua tempestività sia la sua redazione nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 342 434 cod.proc.civ. In particolare, il ricorrente ha omesso di indicare gli elementi necessari per una verifica della correttezza della decisione della corte territoriale, limitandosi ad una generica quanto vaga denuncia di «non intelligibilità della data del deposito della nota di iscrizione a ruolo»; l'omessa trascrizione del ricorso in appello impedisce altresì di valutarne la difformità dallo schema legale. Un tale onere di specificità si imponeva alla luce dell'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale che ha espressamente ritenuto tempestivo il ricorso (sentenza pubblicata in data 16/12/2014, appello depositato in data 28/5/2015, entro il termine previsto dall'art. 327 cod.proc.civ.) e specifici i motivi di impugnazione, idonei ad evidenziare le critiche mosse alla sentenza. Al riguardo va richiamato il principio consolidato di questa Corte in forza del quale «in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 -4- svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti.» (Cass. 25/09/2019, n. 23834). 3. Anche il terzo motivo è inammissibile, in difetto di trascrizione e produzione in giudizio degli atti di pagamento compiuti dal MIUR, dai quali dovrebbe evincersi la volontà solutoria incompatibile con quella di impugnare. 4. Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e i motivi di ricorso non inducono ad un ripensamento né sollecitano una nuova rimessione della questione alla Corte di giustizia europea o un nuovo incidente di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. 4.1. Questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474 (cui adde, da ultimo, Cass. 9/3/2020, n. 6641), nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dai lavoratori, ha richiamato i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016 qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cod.proc.civ. L'elemento di novità di questa sentenza sta nel fatto che si sono riesaminati i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR
contro
AB TO e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (anche TO, di seguito), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. 4.2. - Nella sentenza citata, la Corte di giustizia ha così statuito «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 -5- quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato — qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare». 4.3.- Nel pervenire alla sua decisione, la Corte di Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente all'epoca della sentenza MA (MA e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), sottolineando (p. 30), che, nel contesto anteriore alla legge 13 luglio 2015 n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell' accordo quadro (p.31). 4.4. Per contro, nell'attuale assetto normativo: «il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso -6- Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato»; accanto a questo piano straordinario di sono stati cui, «in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie....L'articolo 1, comma 95, della legge n. 107/2015 prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del [decreto legislativo n. 297/19941, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente». 4.5.- La Corte di Giustizia ha quindi affermato (p. 34-36) che «contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza» ascolo, ndr) nel caso "TO", sottoposto al suo giudizio,
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende, ope legis;
- resistente - contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 8465 Anno 2021 Presidente: ON NA Relatore: ON NA Data pubblicazione: 25/03/2021 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO VI;
- intimato- avverso la sentenza n. 515/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NA ON;
Rilevato che con sentenza pubblicata in 14/2/2018, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, nonché dall'USR per il Lazio e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma tra l'appellante e Cinzia PI, ha rigettato la domanda proposta dalla PI, avente ad oggetto la conversione dei contratti a tempo determinato in un unico contratto a tempo indeterminato o, in via subordinata, il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine intercorsi inter partes, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53, comma 3,1. n. 312/1980. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che la intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro tra le parti aveva di fatto cancellato il danno da illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita per il quale ha agito in giudizio;
ha rigettato altresì la domanda volta ad ottenere gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53, comma terzo della L. Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 -2- n. 312/1980, dal momento che esse erano stati aboliti e persistevano solo per gli insegnanti di religione. Contro la sentenza la PI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;
il MIUR ha depositato procura al solo fine di partecipare alle eventuale discussione orale della causa. Considerato che: 1. i primi tre motivi sono tutti formulati sub ipetiae dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ.; 1.1. con il primo, si assume che la Corte di appello non avrebbe esaminato la questione della tempestività del deposito del ricorso in appello del MIUR, nonostante la illeggibilità della data di deposito e della nota di iscrizione a ruolo;
1.2. con il secondo motivo, si assume che la corte d'appello non avrebbe esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per il mancato rispetto delle prescrizioni previste negli artt. 342 434 cod.proc.civ.; 1.3. con il terzo, si assume che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'acquiescenza tacita prestata dall'amministrazione alla sentenza con il pagamento spontaneo delle somme come riconosciuta dal tribunale, incompatibile con la volontà di impugnare;
1.4. Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod.proc.civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la stabilizzazione ha cancellato l'illecito commesso dall'amministrazione attraverso la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato;
precisa che l'immissione nei ruoli è avvenuto non attraverso il piano di assunzioni straordinario varato dalla legge n. 107/2015, bensì in forza di 1 ricalcolo dei posti della Legge Letta. -3- Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 2. I primi due motivi sono inammissibili. Pur a voler prescindere dall'erroneo riferimento all'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ. e a voler ricondurre i vizi nell'ipotesi più appropriata, costituita dal n. 4 dell'art. 360 cod.proc.civ. (in tal senso, Cass. 7/11/2017, n. 26310), essi sono del tutto privi di autosufficienza. La parte non trascrive né produce né infine indica l'attuale collocazione del ricorso in appello del MIUR sicché non è possibile esaminare sia la questione relativa alla sua tempestività sia la sua redazione nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 342 434 cod.proc.civ. In particolare, il ricorrente ha omesso di indicare gli elementi necessari per una verifica della correttezza della decisione della corte territoriale, limitandosi ad una generica quanto vaga denuncia di «non intelligibilità della data del deposito della nota di iscrizione a ruolo»; l'omessa trascrizione del ricorso in appello impedisce altresì di valutarne la difformità dallo schema legale. Un tale onere di specificità si imponeva alla luce dell'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale che ha espressamente ritenuto tempestivo il ricorso (sentenza pubblicata in data 16/12/2014, appello depositato in data 28/5/2015, entro il termine previsto dall'art. 327 cod.proc.civ.) e specifici i motivi di impugnazione, idonei ad evidenziare le critiche mosse alla sentenza. Al riguardo va richiamato il principio consolidato di questa Corte in forza del quale «in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 -4- svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti.» (Cass. 25/09/2019, n. 23834). 3. Anche il terzo motivo è inammissibile, in difetto di trascrizione e produzione in giudizio degli atti di pagamento compiuti dal MIUR, dai quali dovrebbe evincersi la volontà solutoria incompatibile con quella di impugnare. 4. Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e i motivi di ricorso non inducono ad un ripensamento né sollecitano una nuova rimessione della questione alla Corte di giustizia europea o un nuovo incidente di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. 4.1. Questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474 (cui adde, da ultimo, Cass. 9/3/2020, n. 6641), nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dai lavoratori, ha richiamato i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016 qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cod.proc.civ. L'elemento di novità di questa sentenza sta nel fatto che si sono riesaminati i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR
contro
AB TO e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (anche TO, di seguito), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. 4.2. - Nella sentenza citata, la Corte di giustizia ha così statuito «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 -5- quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato — qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare». 4.3.- Nel pervenire alla sua decisione, la Corte di Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente all'epoca della sentenza MA (MA e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), sottolineando (p. 30), che, nel contesto anteriore alla legge 13 luglio 2015 n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell' accordo quadro (p.31). 4.4. Per contro, nell'attuale assetto normativo: «il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso -6- Ric. 2018 n. 23886 sez. ML - ud. 11-02-2021 dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato»; accanto a questo piano straordinario di sono stati cui, «in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie....L'articolo 1, comma 95, della legge n. 107/2015 prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del [decreto legislativo n. 297/19941, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente». 4.5.- La Corte di Giustizia ha quindi affermato (p. 34-36) che «contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza» ascolo, ndr) nel caso "TO", sottoposto al suo giudizio,