Articolo 11 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 maggio 1950
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Versione
21 aprile 1988
Art. 11.
Sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni, anche se parte di maggiori appezzamenti, sui quali il proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente ad una area pari al doppio di quella che dovra' occupare il fabbricato. ((10)) Il proprietario che, conseguita la disponibilita' dell'immobile, non provveda ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi dal rilascio, decade dal beneficio della esenzione previsto nel comma precedente ed incorre nella sanzioni previste nell'art. 8.
--------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 14 aprile 1988, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 , limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione."
Entrata in vigore il 21 aprile 1988
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