Art. 33.
Sono abrogati gli articoli 40 , 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , la legge 27 giugno 1967, n. 536 , il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonche' tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 40 , 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , la legge 27 giugno 1967, n. 536 , il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonche' tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.