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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2621 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso e Parte_1 C.F._1
Adriano Longobardi in virtù di procura alle liti in atti;
-attore-
E
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
e ; Controparte_7
-convenuti contumaci-
NONCHE'
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI: L'attore ha concluso come da verbale di udienza del 22 settembre 2024 da intendersi qui integralmente trascritto. il P.M. ha concluso in data 9 maggio 2025 con parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, sosteneva di essere nato dalla relazione Parte_1
extraconiugale intrattenuta da sua madre con nato a Controparte_8 Persona_1
Benevento il 14 luglio 1964 ed ivi deceduto in data 6 marzo 2021.
L'attore deduceva che era coniugato con e che da loro matrimonio Persona_1 CP_4
erano nati i tre figli , e . CP_5 CP_6 CP_7 asseriva che , nell'ultimo periodo della sua vita, lo aveva fatto Parte_1 Persona_1
“sentire suo figlio”, gli aveva donato “tutto l'amore di un padre”, nonostante “gli eventi della vita ed un matrimonio in essere” lo avessero determinato a non riconoscergli la paternità; deduceva di avere partecipato al rito funebre di unitamente alla madre di quest'ultimo Persona_1 [...] la quale gli aveva concesso il suo affetto;
di avere frequentato l'abitazione di Controparte_9 [...]
e di conoscere i fratelli di con il quale, quando questi era in vita, Controparte_9 Persona_1
aveva trascorso molto tempo, frequentando la sua falegnameria e in occasione di gite ed uscite.
Tanto premesso conveniva in giudizio madre di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e entrambi nella qualità di fratelli di , Per_1 CP_2 CP_3 Persona_1
nonchè , nella qualità di coniuge di , ed infine CP_4 Persona_1 CP_5 CP_6
e , figli di al fine di sentire accertare e riconoscere
[...] Controparte_7 Persona_1
giudizialmente padre di con attribuzione del cognome paterno. Persona_1 Parte_1
I convenuti, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., è stata disposta la comunicazione degli atti al P.M..
Depositate le memorie istruttorie di parte attrice, espletata la prova testimoniale ed una CTU genetica-ematologica, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
In via preliminare, riguardo alla legittimazione passiva dei convenuti, il Tribunale osserva che a norma dell'art. 276 c.c. la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Orbene, , presunto genitore di cui l'attore chiede l'accertamento della paternità, è Persona_1
deceduto.
Pertanto, non sono legittimati passivi rispetto alla domanda avanzata dall'attore né la convenuta
[...]
madre di , né i fratelli di quest'ultimo e i Controparte_9 Persona_1 CP_2 CP_3
quali non risultano eredi di . Persona_1
2 Legittimati passivi sono, invece, , moglie di e i suoi figli , CP_4 Persona_1 CP_5
e i quali, ai sensi dell'art. 581 c.c., sono chiamati a succedere CP_6 Controparte_7 nell'eredità di , presunto padre dell'attore. Persona_1
I convenuti hanno ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di citazione nella loro rispettiva qualità di moglie e figli e, quindi, di chiamati all'eredità ex lege di . Persona_1
Non risulta in atti che l'eredità di sia stata devoluta secondo criteri diversi da quelli Persona_1
della successione ex lege né emergono condizioni di fatto idonee ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la proposizione della domanda ex art. 269
c.c. nei loro confronti e quella di eredi ex lege di , come ad esempio la rinuncia, Persona_1
l'indegnità a succedere, la premorienza o la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c..
Procedendo all'esame del merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Si premette che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, ai sensi del secondo comma dell'art. 269 c.c., la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma del medesimo articolo, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice. Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni.
Nel caso in esame, deve affermarsi che le risultanze processuali hanno fornito la prova che
[...]
è il padre biologico dell'attore. Per_1
In primo luogo, si rileva che dalla prova testimoniale è emerso che , pur non avendo CP_10
riconosciuto come proprio figlio, ebbe con lui rapporti di frequentazione, sin da Parte_1
quando questi era minorenne, assumendosi anche delle responsabilità educative.
3 E' stato escusso come teste , assistente sociale in servizio presso la Testimone_1 Controparte_11 di Avellino, il quale ha riferito di avere conosciuto nell'anno 2018 in occasione di Persona_1
un incontro congiunto tra la e il SERD di Avellino. CP_11
Il teste ha riferito che nel 2015, su segnalazione dell'Assessore ai Servizi Sociali di Avellino, prese in carico la posizione di (madre dell'attore) la quale all'epoca, a causa di uno sfratto, CP_8
era collocata insieme al suo figlio minore presso una RSA. Il teste ha precisato che, durante Pt_1
i colloqui, gli aveva riferito che il padre di suo figlio era tale . CP_8 Pt_1 Persona_1
Il teste ha altresì riferito quanto segue: “Durante il percorso, la manifestò la sua Pt_1
preoccupazione per suo figlio che, divenuto adolescente, aveva iniziato ad avere un Pt_1 comportamento conflittuale con la madre, oltre che problemi scolastici. L' riferì che il Pt_1
padre di aveva sospetti sul fatto che il figlio frequentasse ragazzi poco raccomandabili. Pt_1
Proposi, quindi, un incontro con il SERD a cui parteciparono, oltre me, la dott.ssa del Tes_2
SERD, la , il figlio e . Preciso che si presentò Pt_1 Pt_1 Persona_1 Persona_1 all'incontro come il padre di che all'epoca era minorenne”…KO venne sottoposto ad Pt_1 esami tossicologici dai quali emerse che lo stessi faceva uso di sostanze stupefacenti leggere”.
“Invitai il ad assumersi maggiori responsabilità ne confronti del figlio e ad essere più Per_1
presente perché dai colloqui con emerse che al ragazzo mancava una figura di riferimento. Pt_1
Ricordo che il in mia presenza, parlò con il ragazzo invitandolo a non ripetere quelli che Per_1 erano stati i suoi errori e si assunse l'impegno ad essere più presente nella vita del figlio”. “Negli incontri successivi, la e dicevano che frequentasse di più il padre e dormiva Pt_1 Pt_1 Pt_1 anche a casa sua”
Il teste ha precisato che, in occasione dell'incontro presso il SERD, invitò a Persona_1 Pt_1
recarsi presso la sua falegnameria perché voleva insegnarli il mestiere, visto che il rendimento scolastico del ragazzo era molto deficitario;
che inoltre era a conoscenza che frequentava, Pt_1
anche nelle festività, la nonna paterna la quale, come riferito dal ragazzo, gli regalava piccole somme di denaro.
E' stata espletata una CTU al fine di accertare la compatibilità/incompatibilità genetica tra il deceduto e mediante indagini ematologiche e genetiche effettuate in Persona_1 Parte_1
via indiretta.
L'attore ha provveduto a notificare ai convenuti il verbale di affidamento dell'incarico al CTU nel quale era indicata la data di inizio alle operazioni peritali.
Soltanto i convenuti (figlio di ) e (coniuge di Controparte_7 Persona_1 CP_4 [...]
) hanno prestato il consenso al prelievo ematico. Per_1
4 Gli altri convenuti, invece, non hanno dato alcun riscontro rifiutando così implicitamente il loro consenso agli accertamenti genetici.
Gli accertamenti sono stati effettuati mediante un esame indiretto, comparando i profili genetici dell'attore figlio presunto di , e quelli di , figlio Parte_1 Persona_1 Controparte_7
riconosciuto di . Persona_1
Il CTU dott. , specialistica in genetica medica, nella sua relazione ha esposto che Persona_2
“per aumentare la probabilità di avere dei risultati dirimenti, con accertamento o esclusione della presunta paternità, si ravvisava l'opportunità di includere nella comparazione dei profili anche
madre di per poter estrapolare dal profilo del Controparte_8 Parte_1 soggetto di cui accertare la paternità i cosiddetti “alleli obbligati paterni”, ossia quelli non ereditati dalla madre. Secondo gli stessi principi, in caso di esame indiretto si ravvisava
l'opportunità di includere nella comparazione dei profili anche la SI.ra , moglie CP_4
del defunto SI. e madre dei figli legittimi , e Persona_1 CP_5 CP_6 [...]
”. CP_7
Il CTU nella sua pregevole relazione ha riferito di avere esaminato in primo luogo (I valutazione), con l'ausilio del Laboratorio di Genetica Medica dell'AOU Policlinico, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” di Napoli, i profili genetici di e della madre . I Controparte_7 CP_4
profili sono stati ottenuti studiando delle regioni variabili del patrimonio genetico di ciascun soggetto, dette STR. Dallo studio di queste regioni sono stati ricavati i cosiddetti “alleli obbligati paterni”, ossia gli elementi del profilo genetico di non ereditati dalla madre Controparte_7 CP_4
, e quindi ereditati necessariamente dal padre In questo modo è stato
[...] Persona_1
possibile desumere il profilo genetico del defunto e confrontarlo con quello di per Parte_1 verificarne le relazioni. Anche per l'attore dalla comparazione con il profilo Parte_1 materno, sono stati ricavati gli “alleli obbligati paterni”.
Il CTU ha concluso affermando che “La comparazione tra i profili autosomici, assumendo per certa la relazione di parentela madre-figlio tra la SI.ra e il SI. Controparte_8
(e tra la SI.ra e il SI. ), dimostra una Parte_1 CP_4 Controparte_7 compatibilità del SI. come padre biologico del SI. . Persona_1 Parte_1
Il CTU ha affermato che “la probabilità che il SI. sia il fratello per parte Parte_1 paterna di è pari al 99,79 %.” Controparte_7
Il CTU inoltre ha provveduto ad una seconda valutazione all'esito dell'esame del profilo del cromosoma Y di e quello di . Parte_1 Controparte_7
5 Il CTU ha riferito: “Tutti i 23 marcatori genetici studiati risultano condivisi tra i due soggetti esaminati”.
Il CTU sulla base di queste risultanze ha affermato che la probabilità che sia fratello Parte_1
per parte paterna di è superiore al 99,99%. Controparte_7
Infine, il CTU ha affermato che, dalla combinazione dei risultati dell'analisi degli STR autosomici e di quelli del cromosoma Y, emerge l'attribuzione della parentela biologica di nei Parte_1
confronti di (presunto fratello per parte di padre) con una probabilità superiore al Controparte_7
99,999%.
In conclusione, il CTU ha affermato che, avendo accertato che è biologicamente Parte_1
fratello di per parte di padre, la paternità biologica di nei confronti Controparte_7 Persona_1 di “è praticamente provata”. Parte_1
Tanto premesso, deve affermarsi che le risultanze degli accertamenti tecnici, unitamente alla luce delle deposizioni dei testi, forniscono la prova della paternità dell'attore.
Ed invero il legame di consanguineità tra l'attore e è stato ritenuto scientificamente Persona_1
provato dal CTU.
Deve inoltre essere valorizzato che dall'istruttoria è emerso che , quando era in vita, Persona_1 fu presente come figura paterna nella vita dell'attore, già quando questi era minorenne.
E' emerso che , agli incontri tenutisi presso il SERD di Avellino, si presentò come il Persona_1 padre di all'epoca minorenne, ed ebbe rapporti di frequentazione con quest'ultimo Parte_1
assumendosi responsabilità educative.
Va inoltre rilevato, quale ulteriore elemento di prova presuntivo della paternità, il rifiuto dei convenuti e , altri figli del presunto padre , di sottoporsi CP_5 CP_6 Persona_1
all'accertamento ematologico e/o genetico.
In proposito si osserva che la giurisprudenza anche di recente ha affermato che la paternità è confermata, anche in via presuntiva, dal rifiuto reiterato del convenuto di sottoporsi ad accertamenti genetici, pur disposti in via giudiziale. Ed invero l'opposizione immotivata del convenuto di sottoporsi all'accertamento ematologico e/o genetico costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., dotato di particolare valore indiziario da poter costituire esso solo la dimostrazione della fondatezza della domanda ex art. 269 c.c. ( cfr
Cassazione civile 28886/2019).
Tale orientamento è stato affermato dalla giurisprudenza anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche è stato opposto da alcuni degli eredi legittimi del preteso padre ( cfr Cassazione civile n. 6025/2015).
6 Conclusivamente alla luce di tali risultanze istruttorie deve ritenersi fondata la domanda dell'attore per cui , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 6 marzo 2021, va Persona_1
dichiarato padre di nato a [...] il [...] Parte_1
L'attore nelle conclusioni dell'atto di citazione e con la comparsa conclusionale ha chiesto al
Tribunale di attribuirgli il cognome paterno Per_1
Orbene l'art. 262, secondo comma, c.c. prevede la mera facoltà del figlio di assumere il cognome del padre, aggiungendolo, postponendolo o sostituendolo a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Tenuto conto della richiesta formulata dall'attore, il Tribunale ritiene di dover disporre che acquisisca il cognome paterno sostituendolo a quello della madre che Parte_1 Per_1
lo ha riconosciuto per primo.
Tenuto conto della natura del giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU vanno invece poste a carico dell'attore e dei convenuti , CP_4 [...]
, e in parti uguali tra loro. CP_7 CP_6 CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
nonchè , , e , ogni altra istanza ed eccezione CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
disattesa, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_1 CP_2
CP_3
dichiara , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 6 marzo 2021, Persona_1
padre di (nato a [...] il [...]) e ordina all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1
Benevento di farne annotazione sull'atto di nascita di all'esito del passaggio in Parte_1
giudicato della presente sentenza, con attribuzione del cognome paterno in sostituzione del Per_1
cognome materno;
Pt_1
compensa le spese processuali;
pone definitivamente le spese della CTU a carico dell'attore e dei convenuti , CP_4 [...]
, e in parti uguali tra loro. CP_7 CP_6 CP_5
Benevento 13 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante dott. Ennio RICCI
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2621 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso e Parte_1 C.F._1
Adriano Longobardi in virtù di procura alle liti in atti;
-attore-
E
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
e ; Controparte_7
-convenuti contumaci-
NONCHE'
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI: L'attore ha concluso come da verbale di udienza del 22 settembre 2024 da intendersi qui integralmente trascritto. il P.M. ha concluso in data 9 maggio 2025 con parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, sosteneva di essere nato dalla relazione Parte_1
extraconiugale intrattenuta da sua madre con nato a Controparte_8 Persona_1
Benevento il 14 luglio 1964 ed ivi deceduto in data 6 marzo 2021.
L'attore deduceva che era coniugato con e che da loro matrimonio Persona_1 CP_4
erano nati i tre figli , e . CP_5 CP_6 CP_7 asseriva che , nell'ultimo periodo della sua vita, lo aveva fatto Parte_1 Persona_1
“sentire suo figlio”, gli aveva donato “tutto l'amore di un padre”, nonostante “gli eventi della vita ed un matrimonio in essere” lo avessero determinato a non riconoscergli la paternità; deduceva di avere partecipato al rito funebre di unitamente alla madre di quest'ultimo Persona_1 [...] la quale gli aveva concesso il suo affetto;
di avere frequentato l'abitazione di Controparte_9 [...]
e di conoscere i fratelli di con il quale, quando questi era in vita, Controparte_9 Persona_1
aveva trascorso molto tempo, frequentando la sua falegnameria e in occasione di gite ed uscite.
Tanto premesso conveniva in giudizio madre di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e entrambi nella qualità di fratelli di , Per_1 CP_2 CP_3 Persona_1
nonchè , nella qualità di coniuge di , ed infine CP_4 Persona_1 CP_5 CP_6
e , figli di al fine di sentire accertare e riconoscere
[...] Controparte_7 Persona_1
giudizialmente padre di con attribuzione del cognome paterno. Persona_1 Parte_1
I convenuti, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., è stata disposta la comunicazione degli atti al P.M..
Depositate le memorie istruttorie di parte attrice, espletata la prova testimoniale ed una CTU genetica-ematologica, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
In via preliminare, riguardo alla legittimazione passiva dei convenuti, il Tribunale osserva che a norma dell'art. 276 c.c. la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Orbene, , presunto genitore di cui l'attore chiede l'accertamento della paternità, è Persona_1
deceduto.
Pertanto, non sono legittimati passivi rispetto alla domanda avanzata dall'attore né la convenuta
[...]
madre di , né i fratelli di quest'ultimo e i Controparte_9 Persona_1 CP_2 CP_3
quali non risultano eredi di . Persona_1
2 Legittimati passivi sono, invece, , moglie di e i suoi figli , CP_4 Persona_1 CP_5
e i quali, ai sensi dell'art. 581 c.c., sono chiamati a succedere CP_6 Controparte_7 nell'eredità di , presunto padre dell'attore. Persona_1
I convenuti hanno ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di citazione nella loro rispettiva qualità di moglie e figli e, quindi, di chiamati all'eredità ex lege di . Persona_1
Non risulta in atti che l'eredità di sia stata devoluta secondo criteri diversi da quelli Persona_1
della successione ex lege né emergono condizioni di fatto idonee ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la proposizione della domanda ex art. 269
c.c. nei loro confronti e quella di eredi ex lege di , come ad esempio la rinuncia, Persona_1
l'indegnità a succedere, la premorienza o la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c..
Procedendo all'esame del merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Si premette che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, ai sensi del secondo comma dell'art. 269 c.c., la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma del medesimo articolo, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice. Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni.
Nel caso in esame, deve affermarsi che le risultanze processuali hanno fornito la prova che
[...]
è il padre biologico dell'attore. Per_1
In primo luogo, si rileva che dalla prova testimoniale è emerso che , pur non avendo CP_10
riconosciuto come proprio figlio, ebbe con lui rapporti di frequentazione, sin da Parte_1
quando questi era minorenne, assumendosi anche delle responsabilità educative.
3 E' stato escusso come teste , assistente sociale in servizio presso la Testimone_1 Controparte_11 di Avellino, il quale ha riferito di avere conosciuto nell'anno 2018 in occasione di Persona_1
un incontro congiunto tra la e il SERD di Avellino. CP_11
Il teste ha riferito che nel 2015, su segnalazione dell'Assessore ai Servizi Sociali di Avellino, prese in carico la posizione di (madre dell'attore) la quale all'epoca, a causa di uno sfratto, CP_8
era collocata insieme al suo figlio minore presso una RSA. Il teste ha precisato che, durante Pt_1
i colloqui, gli aveva riferito che il padre di suo figlio era tale . CP_8 Pt_1 Persona_1
Il teste ha altresì riferito quanto segue: “Durante il percorso, la manifestò la sua Pt_1
preoccupazione per suo figlio che, divenuto adolescente, aveva iniziato ad avere un Pt_1 comportamento conflittuale con la madre, oltre che problemi scolastici. L' riferì che il Pt_1
padre di aveva sospetti sul fatto che il figlio frequentasse ragazzi poco raccomandabili. Pt_1
Proposi, quindi, un incontro con il SERD a cui parteciparono, oltre me, la dott.ssa del Tes_2
SERD, la , il figlio e . Preciso che si presentò Pt_1 Pt_1 Persona_1 Persona_1 all'incontro come il padre di che all'epoca era minorenne”…KO venne sottoposto ad Pt_1 esami tossicologici dai quali emerse che lo stessi faceva uso di sostanze stupefacenti leggere”.
“Invitai il ad assumersi maggiori responsabilità ne confronti del figlio e ad essere più Per_1
presente perché dai colloqui con emerse che al ragazzo mancava una figura di riferimento. Pt_1
Ricordo che il in mia presenza, parlò con il ragazzo invitandolo a non ripetere quelli che Per_1 erano stati i suoi errori e si assunse l'impegno ad essere più presente nella vita del figlio”. “Negli incontri successivi, la e dicevano che frequentasse di più il padre e dormiva Pt_1 Pt_1 Pt_1 anche a casa sua”
Il teste ha precisato che, in occasione dell'incontro presso il SERD, invitò a Persona_1 Pt_1
recarsi presso la sua falegnameria perché voleva insegnarli il mestiere, visto che il rendimento scolastico del ragazzo era molto deficitario;
che inoltre era a conoscenza che frequentava, Pt_1
anche nelle festività, la nonna paterna la quale, come riferito dal ragazzo, gli regalava piccole somme di denaro.
E' stata espletata una CTU al fine di accertare la compatibilità/incompatibilità genetica tra il deceduto e mediante indagini ematologiche e genetiche effettuate in Persona_1 Parte_1
via indiretta.
L'attore ha provveduto a notificare ai convenuti il verbale di affidamento dell'incarico al CTU nel quale era indicata la data di inizio alle operazioni peritali.
Soltanto i convenuti (figlio di ) e (coniuge di Controparte_7 Persona_1 CP_4 [...]
) hanno prestato il consenso al prelievo ematico. Per_1
4 Gli altri convenuti, invece, non hanno dato alcun riscontro rifiutando così implicitamente il loro consenso agli accertamenti genetici.
Gli accertamenti sono stati effettuati mediante un esame indiretto, comparando i profili genetici dell'attore figlio presunto di , e quelli di , figlio Parte_1 Persona_1 Controparte_7
riconosciuto di . Persona_1
Il CTU dott. , specialistica in genetica medica, nella sua relazione ha esposto che Persona_2
“per aumentare la probabilità di avere dei risultati dirimenti, con accertamento o esclusione della presunta paternità, si ravvisava l'opportunità di includere nella comparazione dei profili anche
madre di per poter estrapolare dal profilo del Controparte_8 Parte_1 soggetto di cui accertare la paternità i cosiddetti “alleli obbligati paterni”, ossia quelli non ereditati dalla madre. Secondo gli stessi principi, in caso di esame indiretto si ravvisava
l'opportunità di includere nella comparazione dei profili anche la SI.ra , moglie CP_4
del defunto SI. e madre dei figli legittimi , e Persona_1 CP_5 CP_6 [...]
”. CP_7
Il CTU nella sua pregevole relazione ha riferito di avere esaminato in primo luogo (I valutazione), con l'ausilio del Laboratorio di Genetica Medica dell'AOU Policlinico, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” di Napoli, i profili genetici di e della madre . I Controparte_7 CP_4
profili sono stati ottenuti studiando delle regioni variabili del patrimonio genetico di ciascun soggetto, dette STR. Dallo studio di queste regioni sono stati ricavati i cosiddetti “alleli obbligati paterni”, ossia gli elementi del profilo genetico di non ereditati dalla madre Controparte_7 CP_4
, e quindi ereditati necessariamente dal padre In questo modo è stato
[...] Persona_1
possibile desumere il profilo genetico del defunto e confrontarlo con quello di per Parte_1 verificarne le relazioni. Anche per l'attore dalla comparazione con il profilo Parte_1 materno, sono stati ricavati gli “alleli obbligati paterni”.
Il CTU ha concluso affermando che “La comparazione tra i profili autosomici, assumendo per certa la relazione di parentela madre-figlio tra la SI.ra e il SI. Controparte_8
(e tra la SI.ra e il SI. ), dimostra una Parte_1 CP_4 Controparte_7 compatibilità del SI. come padre biologico del SI. . Persona_1 Parte_1
Il CTU ha affermato che “la probabilità che il SI. sia il fratello per parte Parte_1 paterna di è pari al 99,79 %.” Controparte_7
Il CTU inoltre ha provveduto ad una seconda valutazione all'esito dell'esame del profilo del cromosoma Y di e quello di . Parte_1 Controparte_7
5 Il CTU ha riferito: “Tutti i 23 marcatori genetici studiati risultano condivisi tra i due soggetti esaminati”.
Il CTU sulla base di queste risultanze ha affermato che la probabilità che sia fratello Parte_1
per parte paterna di è superiore al 99,99%. Controparte_7
Infine, il CTU ha affermato che, dalla combinazione dei risultati dell'analisi degli STR autosomici e di quelli del cromosoma Y, emerge l'attribuzione della parentela biologica di nei Parte_1
confronti di (presunto fratello per parte di padre) con una probabilità superiore al Controparte_7
99,999%.
In conclusione, il CTU ha affermato che, avendo accertato che è biologicamente Parte_1
fratello di per parte di padre, la paternità biologica di nei confronti Controparte_7 Persona_1 di “è praticamente provata”. Parte_1
Tanto premesso, deve affermarsi che le risultanze degli accertamenti tecnici, unitamente alla luce delle deposizioni dei testi, forniscono la prova della paternità dell'attore.
Ed invero il legame di consanguineità tra l'attore e è stato ritenuto scientificamente Persona_1
provato dal CTU.
Deve inoltre essere valorizzato che dall'istruttoria è emerso che , quando era in vita, Persona_1 fu presente come figura paterna nella vita dell'attore, già quando questi era minorenne.
E' emerso che , agli incontri tenutisi presso il SERD di Avellino, si presentò come il Persona_1 padre di all'epoca minorenne, ed ebbe rapporti di frequentazione con quest'ultimo Parte_1
assumendosi responsabilità educative.
Va inoltre rilevato, quale ulteriore elemento di prova presuntivo della paternità, il rifiuto dei convenuti e , altri figli del presunto padre , di sottoporsi CP_5 CP_6 Persona_1
all'accertamento ematologico e/o genetico.
In proposito si osserva che la giurisprudenza anche di recente ha affermato che la paternità è confermata, anche in via presuntiva, dal rifiuto reiterato del convenuto di sottoporsi ad accertamenti genetici, pur disposti in via giudiziale. Ed invero l'opposizione immotivata del convenuto di sottoporsi all'accertamento ematologico e/o genetico costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., dotato di particolare valore indiziario da poter costituire esso solo la dimostrazione della fondatezza della domanda ex art. 269 c.c. ( cfr
Cassazione civile 28886/2019).
Tale orientamento è stato affermato dalla giurisprudenza anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche è stato opposto da alcuni degli eredi legittimi del preteso padre ( cfr Cassazione civile n. 6025/2015).
6 Conclusivamente alla luce di tali risultanze istruttorie deve ritenersi fondata la domanda dell'attore per cui , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 6 marzo 2021, va Persona_1
dichiarato padre di nato a [...] il [...] Parte_1
L'attore nelle conclusioni dell'atto di citazione e con la comparsa conclusionale ha chiesto al
Tribunale di attribuirgli il cognome paterno Per_1
Orbene l'art. 262, secondo comma, c.c. prevede la mera facoltà del figlio di assumere il cognome del padre, aggiungendolo, postponendolo o sostituendolo a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Tenuto conto della richiesta formulata dall'attore, il Tribunale ritiene di dover disporre che acquisisca il cognome paterno sostituendolo a quello della madre che Parte_1 Per_1
lo ha riconosciuto per primo.
Tenuto conto della natura del giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU vanno invece poste a carico dell'attore e dei convenuti , CP_4 [...]
, e in parti uguali tra loro. CP_7 CP_6 CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
nonchè , , e , ogni altra istanza ed eccezione CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
disattesa, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e Controparte_1 CP_2
CP_3
dichiara , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 6 marzo 2021, Persona_1
padre di (nato a [...] il [...]) e ordina all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1
Benevento di farne annotazione sull'atto di nascita di all'esito del passaggio in Parte_1
giudicato della presente sentenza, con attribuzione del cognome paterno in sostituzione del Per_1
cognome materno;
Pt_1
compensa le spese processuali;
pone definitivamente le spese della CTU a carico dell'attore e dei convenuti , CP_4 [...]
, e in parti uguali tra loro. CP_7 CP_6 CP_5
Benevento 13 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante dott. Ennio RICCI
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