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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/11/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 130/2024, in materia di interdizione, promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Sergio Delponte
- attore -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
contumace
- convenuto -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.3.2024.
Conclusioni dell'attore: “dichiarare l'interdizione del sig. nato ad [...] il CP_1
12/10/1967 C.F. con ogni conseguenza di legge provvedendo, altresì, fin C.F._2
d'ora alla nomina, quale tutore provvisorio, del sig. nato ad [...] il Parte_1
10/03/1970 (C.F. )”. C.F._1
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 18.1.2024, il Sig. fratello dell'interdicendo, ha Parte_1 rappresentato: che l'interdicendo “è affetto da ritardo intellettivo immaturità e da emiparesi fbc sinistra e pur avendo in passato e nel lungo periodo ottenuto un soddisfacente recupero a livello sia motorio che intellettivo, è peggiorato nell'ultimo ventennio essendo risultato affetto, a seguito dei tests effettuati in data 22/06/2005, da “Ritardo mentale di grado grave” che ne ha determinato l'impossibilità di organizzare e di svolgere gli atti della quotidianità come risulta dalla Certificazione Medica dell Dipartimento di Psichiatria in data in Org_1 data 22/07/2005 a firma della Dott.ssa ”; che “tale diagnosi è stata Persona_1 confermata in data 11/08/2005 dalla “Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile” presso l' di Alessandria e Tortona nella cui certificazione […] si Org_2 legge che il sig. , già riconosciuto invalido civile, è “invalido con totale e CP_1
permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita””; che “successivamente, a distanza di sei anni e precisamente in data 3/02/2011, il Dott. confermava la Parte_2 diagnosi di “Ritardo Mentale Grave””; che “a seguito di ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche del sig , in data 1/12/2023 il Dott. CP_1 Per_2
medico psichiatra in forza al reparto di psichiatria del nosocomio Alessandrino
[...] ha sottoposto a visita il Sig. dal che ne è stata confermata la diagnosi di “Disabilità CP_1
Intellettiva di Grado Grave ( Ritardo Mentale di grado grave) con necessità di sostegno, di supervisione in ogni momento, di assistenza e supporto continuativi in tutte le attività della vita quotidiana”” e che l'interdicendo “non è, infatti, in grado di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici”.
2. All'esito della fase presidenziale, con decreto in data 25.1.2024, il Presidente del Tribunale ha nominato Giudice Istruttore il Dott. Marco Bonci.
3. Nel verbale dell'udienza del 26.3.2024, si legge: “[…] l'Avv. Sergio Delponte chiede che l'esame dell'interdicendo si svolga all'esterno dell'aula per agevolare l'interdicendo, il quale manifesta attacchi di panico di fronte a situazioni nuove. Alle ore 10:50, l'udienza prosegue all'esterno dell'aula. L'udienza prosegue nell'atrio del Palazzo di Giustizia, ove, oltre alle persone già presenti, compaiono anche il Pubblico Ministero, Dott. , Persona_3
l'interdicendo, Sig. e i genitori dell'interdicendo, Sig.ri e CP_1 Persona_4
Il Giudice e il Pubblico Ministero procedono all'esame dell'interdicendo, il Persona_5
2 quale, con un eloquio poverissimo e stentato, riferisce il solo nome di battesimo, riferisce di non aver mai svolto alcun lavoro retribuito nella vita, ma di aver solo svolto qualche lavoretto in aiuto dei genitori (coi quali riferisce di aver sempre convissuto), come raccogliere le nocciole, quando viene la stagione. Riferisce che solo raramente va a fare la spesa e che un pacchetto di biscotti potrà costare due o tre Euro. Riferisce si essere sempre stato ben accudito dai genitori. I genitori dell'interdicendo confermano che il figlio ha sempre vissuto solo grazie al loro accudimento. All'esito dell'esame, il Pubblico Ministero,
Dott. , rende parere favorevole all'interdizione. Alle ore 11:10, l'udienza Persona_3 riprende nell'aula, alla presenza dei soli Sig. ed Avv. Sergio Delponte. Parte_1
L'Avv. Sergio Delponte dichiara di rinuncia a ogni termine a difesa e chiede che la causa sia immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. A domanda del Giudice, l'Avv. Sergio
Delponte, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, dichiara che nessuna delle parti
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato […]”. La causa è stata, quindi, rimessa al
Collegio, che qui decide nei termini che seguono.
4. Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che l'interdicendo è affetto da “Disabilità
Intellettiva di Grado Grave (Ritardo Mentale di Grado Grave)”, come attestato, da ultimo, nel certificato medico in data 1.12.2023, a firma Dott. Tali risultanze Persona_2
diagnostiche hanno trovato riscontro nel corso dell'esame domiciliare dell'interdicendo, il quale non è stato in grado di instaurare una comunicazione strutturata, manifestando così una compromissione assoluta delle proprie facoltà cognitive.
5. Alla luce di quanto precede, è accertato che il resistente si trova in uno stato di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;
situazione che giustifica la pronuncia di interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c.
6. Quanto alla possibilità di tutelare il soggetto mediante l'amministrazione di sostegno, anziché
l'interdizione, premettendo di condividere il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (in questo senso, ex multis, Cass. n. 9628/2009, Cass. n.
22332/2011 e Cass. n. 17962/2015), occorre tuttavia osservare, con riferimento al caso di specie, come l'amministrazione di sostegno presupponga, pur sempre, una gestione
3 collaborativa (tra amministratore e beneficiario), che non pare essere in alcun modo possibile da parte del Sig. L'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe, CP_1
quindi, idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione al Sig. il quale non CP_1
sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, né di esplicare la propria capacità d'agire in determinati ambiti.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, essendo necessaria la pronuncia di interdizione, sì da attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
8. Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili in assenza di opposizione del resistente e in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'interdizione del Sig. (C.F. ), nato ad [...] C.F._2
Alessandria, il 12.10.1967;
- spese di lite non ripetibili;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, nonché per gli incombenti conseguenti, inclusi quelli di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso in Alessandria, il 2 aprile 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonio Marozzo)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 130/2024, in materia di interdizione, promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Sergio Delponte
- attore -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
contumace
- convenuto -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.3.2024.
Conclusioni dell'attore: “dichiarare l'interdizione del sig. nato ad [...] il CP_1
12/10/1967 C.F. con ogni conseguenza di legge provvedendo, altresì, fin C.F._2
d'ora alla nomina, quale tutore provvisorio, del sig. nato ad [...] il Parte_1
10/03/1970 (C.F. )”. C.F._1
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 18.1.2024, il Sig. fratello dell'interdicendo, ha Parte_1 rappresentato: che l'interdicendo “è affetto da ritardo intellettivo immaturità e da emiparesi fbc sinistra e pur avendo in passato e nel lungo periodo ottenuto un soddisfacente recupero a livello sia motorio che intellettivo, è peggiorato nell'ultimo ventennio essendo risultato affetto, a seguito dei tests effettuati in data 22/06/2005, da “Ritardo mentale di grado grave” che ne ha determinato l'impossibilità di organizzare e di svolgere gli atti della quotidianità come risulta dalla Certificazione Medica dell Dipartimento di Psichiatria in data in Org_1 data 22/07/2005 a firma della Dott.ssa ”; che “tale diagnosi è stata Persona_1 confermata in data 11/08/2005 dalla “Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile” presso l' di Alessandria e Tortona nella cui certificazione […] si Org_2 legge che il sig. , già riconosciuto invalido civile, è “invalido con totale e CP_1
permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita””; che “successivamente, a distanza di sei anni e precisamente in data 3/02/2011, il Dott. confermava la Parte_2 diagnosi di “Ritardo Mentale Grave””; che “a seguito di ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche del sig , in data 1/12/2023 il Dott. CP_1 Per_2
medico psichiatra in forza al reparto di psichiatria del nosocomio Alessandrino
[...] ha sottoposto a visita il Sig. dal che ne è stata confermata la diagnosi di “Disabilità CP_1
Intellettiva di Grado Grave ( Ritardo Mentale di grado grave) con necessità di sostegno, di supervisione in ogni momento, di assistenza e supporto continuativi in tutte le attività della vita quotidiana”” e che l'interdicendo “non è, infatti, in grado di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici”.
2. All'esito della fase presidenziale, con decreto in data 25.1.2024, il Presidente del Tribunale ha nominato Giudice Istruttore il Dott. Marco Bonci.
3. Nel verbale dell'udienza del 26.3.2024, si legge: “[…] l'Avv. Sergio Delponte chiede che l'esame dell'interdicendo si svolga all'esterno dell'aula per agevolare l'interdicendo, il quale manifesta attacchi di panico di fronte a situazioni nuove. Alle ore 10:50, l'udienza prosegue all'esterno dell'aula. L'udienza prosegue nell'atrio del Palazzo di Giustizia, ove, oltre alle persone già presenti, compaiono anche il Pubblico Ministero, Dott. , Persona_3
l'interdicendo, Sig. e i genitori dell'interdicendo, Sig.ri e CP_1 Persona_4
Il Giudice e il Pubblico Ministero procedono all'esame dell'interdicendo, il Persona_5
2 quale, con un eloquio poverissimo e stentato, riferisce il solo nome di battesimo, riferisce di non aver mai svolto alcun lavoro retribuito nella vita, ma di aver solo svolto qualche lavoretto in aiuto dei genitori (coi quali riferisce di aver sempre convissuto), come raccogliere le nocciole, quando viene la stagione. Riferisce che solo raramente va a fare la spesa e che un pacchetto di biscotti potrà costare due o tre Euro. Riferisce si essere sempre stato ben accudito dai genitori. I genitori dell'interdicendo confermano che il figlio ha sempre vissuto solo grazie al loro accudimento. All'esito dell'esame, il Pubblico Ministero,
Dott. , rende parere favorevole all'interdizione. Alle ore 11:10, l'udienza Persona_3 riprende nell'aula, alla presenza dei soli Sig. ed Avv. Sergio Delponte. Parte_1
L'Avv. Sergio Delponte dichiara di rinuncia a ogni termine a difesa e chiede che la causa sia immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. A domanda del Giudice, l'Avv. Sergio
Delponte, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, dichiara che nessuna delle parti
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato […]”. La causa è stata, quindi, rimessa al
Collegio, che qui decide nei termini che seguono.
4. Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che l'interdicendo è affetto da “Disabilità
Intellettiva di Grado Grave (Ritardo Mentale di Grado Grave)”, come attestato, da ultimo, nel certificato medico in data 1.12.2023, a firma Dott. Tali risultanze Persona_2
diagnostiche hanno trovato riscontro nel corso dell'esame domiciliare dell'interdicendo, il quale non è stato in grado di instaurare una comunicazione strutturata, manifestando così una compromissione assoluta delle proprie facoltà cognitive.
5. Alla luce di quanto precede, è accertato che il resistente si trova in uno stato di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;
situazione che giustifica la pronuncia di interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c.
6. Quanto alla possibilità di tutelare il soggetto mediante l'amministrazione di sostegno, anziché
l'interdizione, premettendo di condividere il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (in questo senso, ex multis, Cass. n. 9628/2009, Cass. n.
22332/2011 e Cass. n. 17962/2015), occorre tuttavia osservare, con riferimento al caso di specie, come l'amministrazione di sostegno presupponga, pur sempre, una gestione
3 collaborativa (tra amministratore e beneficiario), che non pare essere in alcun modo possibile da parte del Sig. L'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe, CP_1
quindi, idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione al Sig. il quale non CP_1
sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, né di esplicare la propria capacità d'agire in determinati ambiti.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, essendo necessaria la pronuncia di interdizione, sì da attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
8. Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili in assenza di opposizione del resistente e in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'interdizione del Sig. (C.F. ), nato ad [...] C.F._2
Alessandria, il 12.10.1967;
- spese di lite non ripetibili;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, nonché per gli incombenti conseguenti, inclusi quelli di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso in Alessandria, il 2 aprile 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonio Marozzo)
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