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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/09/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 511/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonioe vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Lucia De Filippo (C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in ST (NA) alla Via Caionche n. 39
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Raffaella Bellacosa (C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in ST (NA) alla Via Sarno n. 153
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste e concordemente chiedevano di riservare la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il PM concludeva come da parere del 15 luglio 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2021, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in ST (NA) in data 01.09.1999 (atto n. 34, CP parte II, serie A, anno 1999). Dall'unione delle parti nascevano due figli:
[...]
nato il [...], e nato il [...]. ER Persona_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che con decreto di omologazione n. cronol. 8514 del 28.10.2019 il Tribunale aveva disposto la separazione personale dei coniugi affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con Per_2 residenza preferenziale presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale sita in ST (NA) alla Via Roma II traversa sx n. 37, disciplina del diritto di visita del padre ed obbligo di quest'ultimo di concorrere al mantenimento dei due figli, e , versando alla ricorrente l'assegno mensile di euro 700,00 ER Per_2
(350,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, Parte_1 deduceva che dal tempo della separazione i coniugi non si erano più riconciliati e dunque concludeva chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con di confermare le statuizione di cui alla CP separazione in ordine ad assegnazione della casa coniugale, affido, collocazione e mantenimento dei figli;
di prevedere altresì un assegno divorzile in suo favore di euro 150,00 mensili stante il divario esistente tra i redditi delle parti ed essendo la ricorrente disoccupata. Si costituiva in giudizio, in data 01.05.2021, aderendo alla CP domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma deducendo il peggioramento della propria condizione economica e, dunque, domandando la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) ed opponendosi alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla , disponendo quest'ultima di mezzi adeguati onde PT provvedere al proprio sostentamento e comunque essendo in grado di procurarseli. Nel corso dell'udienza presidenziale del 13.05.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava, in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti di cui alla separazione. Con memoria integrativa del 28.06.2021, insisteva nelle Parte_1 proprie richieste e chiedeva altresì la restituzione della somma di euro 25.223,34 pari alla metà dell'importo indebitamente prelevato dal coniuge dal conto corrente bancario cointestato. Nella memoria integrativa del 29.07.2021, insisteva per il rigetto CP della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente e chiedeva di revocare o ridurre il mantenimento previsto in favore del figlio in quanto ER divenuto economicamente autosufficiente. Il resistente domandava altresì in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 45.000,00 tenuta in custodia dalla e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore di euro PT
5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 337 sexies comma 2 c.c. per violazione delle prescrizioni sulla residenza. Con provvedimento del 18.10.2021 il giudice istruttore dichiarava l'inammissibilità delle domande di restituzione di somme di denaro avanzate dalle parti per mancanza di una ragione di connessione tra dette domande e la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 26.02.2024, entrambe le parti rinunciavano ai propri testi ammessi con ordinanza del 21.05.2023 ed accettavano reciprocamente le rispettive rinunce;
pertanto, il giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste e concordemente chiedevano di riservare la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Dunque, con ordinanza del 29.03.2025, il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 07.04.2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e trasmetteva gli atti al PM. Quest'ultimo, in data 15 luglio 2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Preliminarmente deve essere ribadita l'inammissibilità delle domande di restituzione delle somme che i coniugi hanno proposto l'uno nei confronti dell'altro, rispettivamente nella memoria integrativa la e nella comparsa PT di costituzione l' ( la , infatti, ha chiesto condannarsi il resistente CP PT alla restituzione della somma di € 25.223,34 euro corrispondente alla metà della somma che lo stesso avrebbe prelevato dal conto corrente cointestato fra i coniugi in prossimità della separazione, mentre l' ha chiesto condannarsi la CP
alla restituzione della somma di € 45.000,00, frutto di risparmi comuni PT dei coniugi, ed alla stessa affidata in custodia in contanti), trattandosi di domande che esulano dall'oggetto del presente giudizio e, dunque, da far valere eventualmente in distinto e autonomo giudizio ordinario. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. e pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quella di divisione dei beni comuni, o di restituzioni di somme di danaro o beni immobili o di risarcimento danni, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (Cass. civ. 3316/2017, 18870/2014; Cass. civ., 6424/2017, 11828/2009). Va, tuttavia, osservato che la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 40 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; in senso conf. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3316 del 08/02/2017) di talché, mentre senz'altro va in questa sede ribadita l'inammissibilità delle domande restitutorie proposte reciprocamente dai coniugi, siccome tempestivamente rilevata dal giudice istruttore alla prima udienza del 18.10.2021, altrettanto non può dirsi quanto alla domanda di risarcimento danni ex art. 337 sexies comma 2 c.c. proposta da con memoria del 29.07.2021, atteso che in CP mancanza di un tempestivo rilievo di ufficio della inammissibilità della stessa da parte del Presidente o del giudice istruttore entro la prima udienza, ed in assenza di eccezioni sul punto da parte della ricorrente, la stessa deve ritenersi pienamente ammissibile e va decisa nel merito. Tanto rilevato, ritiene il collegio che la domanda sia infondata e pertanto vada disattesa. Pacifico è fra le parti, sia perché documentalmente provato sia perchè riferito dallo stesso che la ricorrente abbia dato comunicazione del CP cambio di residenza al resistente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 1.02.2021. Il resistente, infatti, non ha negato la ricezione di tale comunicazione, asserendone tuttavia la tardività, in quanto intervenuta a distanza di diversi mesi dal trasferimento dalla casa coniugale unilateralmente operato dalla , tanto che per diverso tempo l' non sapendo dove si PT CP trovassero i figli, si era recato presso il vecchio domicilio di questi senza tuttavia rinvenire nessuno. Soltanto a seguito della comunicazione di una vicina, lo stesso poi apprendeva che il nucleo familiare si era trasferito, senza alcuna preventiva comunicazione, presso altro domicilio, vedendo così compromessi i diritti di visita paterni e gli obblighi assunti con i patti di cui alla separazione;
rispetto a tali fatti il resistente in data 3.02.2021 sporgeva querela presso il Comando-Stazione dei Carabinieri di ST. Osserva tuttavia il collegio come, a fronte della prova documentale dell'invio della raccomandata da parte della ricorrente, peraltro in data antecedente la denuncia sporta dall' alcuna prova il resistente abbia prodotto a supporto dei propri CP assunti, non essendo stata acquisita documentazione in giudizio che consenta di inferire l'effettiva data del trasferimento di residenza e verificarne così la distanza temporale dalla successiva comunicazione, né tanto meno risulta articolata prova testimoniale sul punto. In definitiva, alcuna prova è stata prodotta circa la dedotta tardività della comunicazione e del conseguente pregiudizio che ne sarebbe sorto per l' CP rispetto alla frequentazione con il minore. In ragione di tali motivazioni, pertanto, la domanda sul punto non può che essere rigettata. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ST (NA) in data 01.09.1999 da e Parte_1 CP
In primo luogo, infatti, la ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione n. r. g. 4925/2019 conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 8514 del 28.10.2019. È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, le reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di ST (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza. In ordine ai provvedimenti accessori, nulla deve essere statuito dal collegio in ordine all'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione e sita in ST (NA) alla Via Roma II traversa sx n. 37 in quanto lasciata da entrambe le parti. Difatti , assegnataria della stessa in sede di Parte_1 separazione, si trasferiva unitamente ai figli, prima presso la casa paterna sita in ST (NA) alla Via Palma n. 46, e poi in altro immobile condotto in locazione sempre in ST (NA) alla Via Sarno n. 102. Sul punto la Suprema Corte ha di recente chiarito che il trasferimento del genitore assegnatario e dei figli presso altro immobile esclude che l'immobile originariamente adibito a casa coniugale possa ancora rappresentare l'habitat domestico dei minori ovvero il centro dei loro affetti ed interessi (Cass. civ. Sez. I ord. 10 Giugno 2024 n. 16050). Nulla deve essere altresì statuito dal collegio in ordine ad affido, collocazione e diritto di visita dei figli ed in particolare di in quanto, essendo Persona_2 nato il [...], è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Pertanto, sono devolute alla cognizione del collegio le sole questioni patrimoniali relative al mantenimento della prole ed alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente. In ordine all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c., la giurisprudenza ha affermato che tale obbligo non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Difatti, secondo la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa ha CP chiesto la riduzione del mantenimento di euro 350,00 mensili previsto nell'accordo di separazione in favore del figlio in ragione del Per_2 peggioramento della propria situazione economica e la revoca del mantenimento di pari importo previsto per il figlio per avere quest'ultimo conseguito la ER piena indipendenza economica. Orbene, l'aggravamento della propria condizione economica e lavorativa lamentato dal resistente, sebbene dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerga effettivamente una contrazione dei suoi redditi, non può ritenersi sufficiente al fine di disporre l'invocata riduzione del mantenimento del figlio poiché, Per_2 sulla scorta dei fatti emersi e dichiarati nel corso di giudizio, residuano fondate perplessità in ordine alle reali disponibilità economiche dell' Quest'ultimo, CP infatti, nell'accordo di separazione, si è volontariamente fatto carico dell'obbligo di versare la non esigua somma di euro 700,00 mensili per il mantenimento dei figli. A ciò si aggiunge il fatto che, nella memoria integrativa del 29.07.2021, il resistente si è opposto alla domanda di restituzione della metà della somma da lui prelevata dal conto corrente cointestato con la moglie– pari ad euro 25.223,34 - avanzata dalla adducendo che tale conto era nei fatti alimentato soltanto PT dalle sue risorse finanziarie (Cfr.:” i due coniugi utilizzavano nel corso degli anni il suddetto conto corrente, che veniva sostenuto esclusivamente dal resistente”). Nella medesima memoria parte resistente chiedeva altresì la restituzione della ingente somma in contanti di euro 45.000,00 fino ad allora custodita dalla moglie (Cfr.:” Infine, si rappresenta che i signori e , in costanza di matrimonio, CP PT disponevano di alcuni risparmi in contanti pari ad euro 45.000,00, che erano stati affidati in custodia alla ricorrente”). Orbene, tali circostanze fanno ragionevolmente presumere che le risorse economiche e finanziarie di
[...] siano superiori rispetto a quelle risultanti dagli atti di causa e da lui CP dichiarate. A ciò consegue la conferma dell'importo previsto negli accordi di separazione per il mantenimento del figlio il quale, tenuto conto della Per_2 rivalutazione Istat, deve essere rideterminato in euro 414,15 mensili. Invece, circa il figlio entrambe le parti hanno dedotto che quest'ultimo ER lavora come cameriere presso un bar, sebbene la ricorrente abbia sottolineato che si tratti di un impiego saltuario e che ha intenzione di iscriversi alla ER facoltà di scienze motorie, mentre il resistente sostiene che si tratti di un lavoro stabile. Orbene, può senz'altro ritenersi pacifico che di anni 24, abbia ER iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro ma non anche che abbia raggiunto la piena indipendenza economica. Sul punto preme, invero, rilevare come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, suffragata dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). In ragione delle considerazioni che precedono, mancando nella fattispecie in esame il doveroso presupposto della raggiunta indipendenza economica da parte del figlio va imposto al padre di contribuire al mantenimento dello stesso seppur ER nella minor misura di euro 250,00 mensili in ragione dell'attività lavorativa, seppur saltuaria e precaria, dallo stesso svolta. Passando alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente
[...]
, quest'ultima deve essere rigettata per i motivi che di seguito si Parte_1 espongono. Occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio (rilievo causale). Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia. Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal collegio, nella fattispecie in esame non è emersa dalla documentazione in atti un'evidente disparità economica tra gli ex coniugi in quanto ha CP conseguito nell'anno di imposta 2021 redditi netti per euro 17.341,00, mentre percepisce 12.954,94 euro all'anno di reddito di Parte_1 cittadinanza. Inoltre, pur volendo presumere, per i motivi di cui sopra, che i redditi dell' siano in realtà maggiori rispetto a quelli dichiarati, la CP richiedente non ha dato comunque prova di avere sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per assumere un ruolo trainante endofamiliare al fine di occuparsi della cura della casa, del marito e dei figli, né risulta impossibilitata per ragioni oggettive a procurarsi mezzi economici adeguati per provvedere da sola al proprio sostentamento tenuto conto dell'età (anni 47) e della sua piena capacità lavorativa, non risultando dalla documentazione medica in atti che quest'ultima sia stata in qualche modo compromessa. Dunque, ritiene il Tribunale che non sussista, nel caso di specie, una significativa disparità economica fra gli ex coniugi eventualmente dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della resistente, né si riscontra l'impossibilità di quest'ultima di procurarsi mezzi economici adeguanti come conseguenza delle predette scelte condivise. Infine, avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. C.F. ) in ST (NA) in data CP C.F._3
01.09.1999 (atto n. 34, parte II, serie A, anno 1999);
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da CP nella memoria del 29.07.2021, e dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione di somme di danaro proposte vincendevolmente da entrambe le parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP [...]
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
414,15 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e di euro Per_2
250,00 per il mantenimento del figlio in quanto entrambi ER maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
4) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ST di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile, atto n. 60 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1997);
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, li 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano