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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 743/2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Berruti Parte_1 C.F._1
e Maria Grazia Alfisi, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in proprio, giusta delega in CP_1 C.F._2 calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Controparte_2 C.F._3
Ambrogi, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI P. I.V.A. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Coliva, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni, del 06.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio gli Avvocati CP_1
e assumendo quanto segue:
[...] Controparte_2
1. a seguito della morte di padre dell'odierna attrice, erede insieme ad Persona_1 CP_4
aveva da sola provveduto a sanare l'esposizione debitoria contratta dal de cuius nei Parte_1 confronti della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca Nazionale dell'Agricoltura e, nell'ambito delle relative operazioni, la stessa versava ai citati istituti di credito anche quelle somme che, in forza CP_4 di talune scritture private, avrebbero dovuto essere corrisposte dall'odierna attrice. Per l'effetto, la si dichiarava creditrice di nei limiti di tali somme;
CP_4 Parte_1
2. ritenendo infondata siffatta pretesa, instaurava il giudizio rubricato al n. R.G. Parte_1
3453/2012, svoltosi innanzi al Tribunale di Macerata, nell'ambito del quale l'odierna attrice, assistita dagli Avvocati e citava in giudizio chiedendo fosse CP_1 Controparte_2 CP_4 accertata l'inesistenza del credito vantato da quest'ultima nei suoi confronti;
3. la strategia difensiva adottata dai difensori dell'attrice aveva come obiettivo quello di ottenere il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla serie di documenti attestanti l'asserito credito, con particolare riguardo a quella contenuta nella lettera del 24.05.2002 avente ad oggetto la ricognizione di debito in favore dalla BNL e la proposta di versamento dell'importo di euro 207.000,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria;
4. tuttavia, nel corso del giudizio, gli Avvocati e commettevano degli errori tali da CP_1 CP_2 pregiudicare non soltanto il buon esito del processo ma anche la possibilità di ricorrere successivamente in appello;
5. infatti, a seguito del deposito delle memorie di integrazione e di articolazione dei mezzi istruttori, depositate dai suddetti difensori, il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza del 28.04.2014, da un lato, limitava la domanda di disconoscimento delle sottoscrizioni alla sola lettera del 24.05.2002 e non anche agli altri documenti oggetto del giudizio, dall'altro lato, il Giudice riconduceva siffatto disconoscimento della firma a mera contestazione della sua non conformità all'originale. Per l'effetto, lo stesso Giudice sopperiva al mancato deposito dell'originale del documento in questione con l'ammissione di una prova testimoniale;
6. in particolare, a causa dell'operato degli odierni convenuti, il Giudice avrebbe errato nel confondere il disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c., volto alla verificazione della genuinità del contenuto dell'atto originale o della sua sottoscrizione, con quello di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., volto, invece, alla verificazione della conformità della copia dell'atto rispetto all'originale. Il primo istituto, riguardante il solo atto originale, avrebbe imposto di accertare la validità della scrittura privata contestata esclusivamente tramite la prova vincolata della produzione in giudizio dell'atto stesso accompagnata dalla relativa istanza di verifica. Il secondo istituto, invece, poiché rivolto all'accertamento della conformità della copia all'originale, consentiva al Giudice di fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova utile a dimostrare la corrispondenza tra i due documenti, finanche avvalendosi della prova testimoniale;
7. nel caso di specie, vedeva infranta la sua aspettativa di ottenere il Parte_1 disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'originale secondo quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., poiché il Giudice, indotto in errore dall'operato degli odierni convenuti, aveva erroneamente inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nell'istituto normativo di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c. e, per l'effetto, dopo aver autorizzato la prova testimoniale, aveva ritenuto la validità della copia prodotta dalla controparte nonostante la mancata produzione in giudizio dell'originale dell'atto, la quale sarebbe stata invece necessaria ai fini della ricognizione del debito laddove la causa avesse avuto il giusto inquadramento normativo;
8. tuttavia, a fronte di tale erronea impostazione, i suddetti professionisti non avanzavano istanze alla prima udienza utile, quella del 05.12.2014, per ottenere la revoca e/o la modifica dell'ordinanza del 28.04.2014. In relazione al documento contestato, non sollevavano alcuna dichiarazione di querela di falso in via incidentale e nemmeno riportavano specifiche deduzioni nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica. Al contrario, gli stessi, si limitavano a ribadire la non attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nell'escussione orale;
9. per l'effetto, il Tribunale di Macerata, in data 13.06.2017 depositava la sentenza n. 606, con la quale rigettava la domanda proposta da e accoglieva quella avanzata in via Parte_1 riconvenzionale dalla convenuta, con conseguente condanna dell'odierna parte attrice al pagamento della somma di euro 409.319,60 oltre interessi legali e spese di lite;
10. ancora, l'altro rilevante errore ascrivibile agli odierni convenuti era consistito nel non essersi avveduti dell'avvenuta notificazione della sentenza n. 606/2017 ad opera della controparte, al fine della decorrenza del termine breve per impugnare. Siffatta sentenza, infatti, era stata notificata ad impulso della parte vittoriosa in data 26.06.2017 tramite invio telematico di copia conforme alla Posta Elettronica Certificata dei difensori di ma tale circostanza veniva ignorata dagli Avvocati e Parte_1 CP_1
con conseguenziale decadenza dalla possibilità di impugnare. L'odierna attrice, ignara di tale CP_2 evento, si ritrovava perciò esposta all'ingente esborso patrimoniale liquidato nel dispositivo della sentenza, ormai passata in giudicato, senza possibilità di richiedere la riforma e/o la modifica delle statuizioni ivi contenute e con l'aggravio dell'avvio dell'esecuzione forzata a suo danno;
11. l'omessa comunicazione dell'intervenuta notificazione della sentenza e, dunque, l'infruttuoso decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione, unitamente all'omessa prospettazione delle ragioni che avrebbero consentito la proposizione dell'appello, avevano determinato un grave inadempimento contrattuale dei professionisti odierni convenuti, i quali, con il loro operato, avevano cagionato una lesione all'integrità del patrimonio dell'attrice;
12. infine, con lettera del 31.07.2017, diffidava e metteva in mora la compagnia Parte_1 assicurativa degli Avvocati e la Agenzia di Fermo, senza tuttavia CP_1 CP_2 Controparte_3 ricevere alcun riscontro. Parte attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'inadempimento degli Avv.ti e all'incarico professionale CP_1 Controparte_2 conferito dalla Sig.ra con procura in calce all'atto di citazione del 28 agosto 2012 per le ragioni in Parte_1 narrativa esposte;
- condannare gli Avv.ti e al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento CP_1 Controparte_2 professionale, che si quantifica in Euro 409.319,60 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso, anche in via equitativa;
Con vittoria delle spese di lite”. Si costituiva in giudizio l'Avvocato con atto di comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositato in data 01.07.2019, assumendo quanto segue:
1. in primo luogo, diversamente da quanto prospettato dall'attrice, la strategia difensiva portata avanti dagli odierni convenuti nel giudizio iscritto al n. R. G. 3453/2012 innanzi al Tribunale di Macerata, non ruotava attorno al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su una serie di documenti contenenti la ricognizione di debito, bensì era volta a dimostrare che gli ingenti debiti verso le banche, fossero imputabili esclusivamente al de cuius, padre dell'odierna attrice, e che il pagamento fosse stato effettuato con il denaro di quest'ultimo e che la medesima Parte_1 non aveva mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione dalla BNL per il suo credito;
[...]
2. tuttavia, la documentazione messa a disposizione dalla cliente ai propri avvocati non risultava sufficiente a sostenere la tesi presentata con l'atto di citazione e, in mancanza di informazioni precise che la stessa attrice avrebbe dovuto fornire ai propri avvocati circa la provenienza dei soldi ed al versamento degli stessi da parte di alla per Persona_1 CP_4 effettuare l'estinzione dei debiti di quest'ultimo verso le banche, si manifestava una difficoltà nella dimostrazione dell'infondatezza della pretesa creditoria della controparte e la seguente soccombenza processuale non era, quindi, attribuibile ad un difetto di difesa da parte degli odierni convenuti;
3. in secondo luogo, gli avvocati di con riferimento alla ricognizione di Parte_1 debito verso la BNL, avevano puntualmente richiesto il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto contestato e, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna attrice, gli stessi non erano venuti meno a nessun obbligo professionale ed avevano invece agito con la dovuta diligenza nell'interesse della propria assistita;
4. inoltre, il fatto che il Giudice avesse ammesso la prova testimoniale per verificare la conformità della copia rispetto all'originale dell'atto, si giustificava in ragione della comprovata indisponibilità del medesimo originale da parte della convenuta e la più recente giurisprudenza venutasi a creare sul punto, statuisce, a differenza di quanto prospettato da parte attrice, che l'accertamento della conformità all'originale può legittimamente avvenire attraverso qualsiasi mezzo di prova, sin anche presuntivo;
5. ancora, il Giudice, libero nella valutazione delle risultanze testimoniali, aveva altrettanto legittimamente valutato positivamente le testimonianze rese sul punto. Per l'effetto, veniva a ritenersi veritiero il fatto dedotto come interruttivo della prescrizione e rappresentato proprio dalla ricognizione del debito da parte di e di suo padre, a sua volta presupposto Parte_1 dell'accordo che avrebbe poi portato alla definizione del contenzioso con la banca e al pagamento del debito. Circostanza, quest'ultima, mai negata dall'odierna attrice;
6. si sottolineava, inoltre, come la strategia difensiva prospettata dalla parte attrice, basata sul disconoscimento formale dei documenti da lei sottoscritti e sulla proposizione della querela di falso, avrebbe certamente condotto il processo ad un esito negativo, posto che era evidente l'appartenenza delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla controparte proprio ad con l'ovvia conseguenza che il disconoscimento, anche se effettuato per gli altri Parte_1 documenti, non avrebbe potuto in nessun modo modificare l'esito del giudizio;
7. la stessa attrice, pur invocando la proposizione della querela di falso, non si era tuttavia resa disponibile ad assumere su di sé la responsabilità per l'ipotesi di rigetto, tanto che, infine, si era rifiutata di richiederla. Sul punto, andava poi rilevato che, se tale istanza fosse stata proposta, a fronte della evidente infondatezza del disconoscimento, gli odierni convenuti sarebbero incorsi nella violazione del dovere di lealtà e di probità nel giudizio e avrebbero esposto la propria cliente, oltre che se stessi, alle conseguenze previste dall'art. 88 c.p.c.;
8. infine, per quanto concerne la possibilità di appellare la sentenza n. 606/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata, andava anzitutto sottolineato come un ipotetico giudizio di secondo grado avrebbe avuto anch'esso esito negativo, posto che la sentenza impugnabile non conteneva alcuno degli errori prospettati in questa sede da parte attrice;
9. inoltre, l'Avv. non aveva mai avuto conoscenza della notifica della sentenza de CP_2 quo, effettuata in data 26.06.2017 dal difensore della controparte tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. . L'odierna convenuta, infatti, oltre a non essere mai stata CP_1 informata della notifica né dal collega Avv. , né dalla propria assistita, nemmeno aveva mai CP_1 ricevuto comunicazioni di cortesia da parte dell'avvocato di controparte di talché la stessa non era stata posta nella condizione di poter assolvere agli incombenti che conseguono alla notifica della sentenza agli effetti dell'art. 326 c.p.c.; 10. infine, a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata in data 17.10.2017 da e della successiva apertura del sinistro, in data 11.12.2017, da parte della Parte_1 [...]
si rendeva necessario esercitare nel presente giudizio l'azione di garanzia e manleva CP_3 verso la stessa compagnia assicuratrice, tramite chiamata del terzo. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis
1) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata per la denegata ipotesi di accertato inadempimento del contratto di patrocinio legale, dichiarare unico ed esclusivo responsabile delle omissioni dedotte in giudizio l'avv.to escludendo qualsivoglia CP_1 responsabilità solidale con il medesimo dell'avv.to nel risarcimento di eventuali danni reclamati da Controparte_2 parte attrice, mandando assolta l'odierna convenuta;
3) in via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra
limitare il risarcimento alla sola somma che dovesse risultare dovuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, Parte_1 sollevando l'avv.to da ogni eventuale condanna, dichiarando tenuta al pagamento della somma dovuta Controparte_2 per i danni la terza (c.f. ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV) in Controparte_3 P.IVA_1 via Marocchesa, 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza di assicurazioni per responsabilità professionale stipulata con la medesima compagnia dall'avv.to così da garantire, Controparte_2 manlevare e tenere indenne l'esponente da qualsiasi pagamento risultasse dovuto all'attrice a titolo di rifusione danni patrimoniali, per sorte, rivalutazione monetaria interessi e spese legali. Con il favore delle spese di lite da porre a carico della Compagnia garante. 4) Condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 DPR nr. 115 del 30/05/2002 si dichiara che il presente atto contiene domanda di garanzia e non contiene domanda riconvenzionale.” Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa con atto di comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta depositato in data 03.07.2019, assumendo quanto segue:
1. in primo luogo, l'attrice aveva notificato l'atto di citazione in giudizio in confronto della stessa senza tuttavia avanzare alcuna domanda nei suoi confronti. Per l'effetto Controparte_3 doveva ritenersi il difetto di legittimazione passiva della compagnia;
2. in secondo luogo, l'attrice, pur chiedendo che i suoi difensori fossero condannati al risarcimento di euro 409.319,60, con il proprio atto di citazione lamentava soltanto la mancata contestazione dell'ordinanza relativa al disconoscimento dell'autenticità della firma della lettera del 24.05.2002, a sua volta contenente il credito vantato dalla BNL per un ammontare pari ad euro 207.000,00. Pertanto, la materia del contendere andava limitata soltanto a quest'ultimo ammontare e non a quello complessivamente richiesto dalla controparte;
3. inoltre, data la correttezza della sentenza n. 606/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata, un'eventuale impugnazione non avrebbe portato alla riforma auspicata dall'attrice secondo il criterio del “più probabile che non” e neppure ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
4. ancora, ai fini della dimostrazione della responsabilità professionale dei propri difensori, non poteva considerarsi sufficiente la mera allegazione dell'asserito inadempimento nell'ambito delle relative attività difensive. Al contrario, sarebbe stato necessario dimostrare la concreata realizzazione di un danno a carico dell'odierna attrice, il fatto che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalla cliente fosse realmente riconducibile alla condotta degli avvocati, e che, secondo criteri probabilistici, ove i professionisti si fossero comportati con la dovuta diligenza, la loro assistita avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Tuttavia, l'atto di citazione risultava del tutto silente sul punto;
5. al contrario, nel caso di specie, anche laddove l'attrice avesse ottenuto l'inutilizzabilità del documento contestato, l'esito del giudizio non sarebbe mutato. Infatti, il Tribunale di Macerata aveva correttamente inquadrato il versamento della nell'istituto del pagamento di un CP_4 debito altrui e nell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., e com'è noto, l'intervento del terzo che abbia volontariamente pagato un debito altrui, non giustificato da particolari accordi o pattuizioni con il debitore, comporta la possibilità di richiedere l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
6. pertanto, anche nel caso in cui l'attrice avesse ottenuto il disconoscimento dell'atto del 24.05.2002, considerato che il termine decennale per esperire l'azione di arricchimento senza causa era decorso dalla data del pagamento del 06.09.2002 e che la prescrizione decennale era stata interrotta in forza delle raccomandate del 06.08.2009 e 06.08.2012, ne derivava che il Tribunale avrebbe certamente respinto l'eccezione di prescrizione e condannato l'attrice;
7. infine, si contestava la sussistenza del preteso danno, posto che non risultava alcuna prova che l'attrice avesse pagato le somme portate in sentenza e che, quindi, avesse subito una diminuzione patrimoniale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservata ogni difesa in ordine alla sussistenza della garanzia assicurativa e all'esito della integrazione del contraddittorio e fermo il difetto di legittimazione passiva della conchiudente rispetto alle domande attoree, rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. Con richiesta dei termini istruttori ex art. 183, 6° comma c.p.c. Col favore delle spese”. Si costituiva in giudizio l'Avv. con atto di comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositato in data 15.07.2019, assumendo quanto segue:
1. in primo luogo, nessuna omissione professionale poteva essere imputata agli odierni convenuti ed anche l'eventuale irregolarità delle memorie dagli stessi formulate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non sarebbe risultata determinate ai fini della definizione del giudizio;
2. inoltre, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, la strategia sostenuta con l'atto di citazione, consisteva nel dimostrare che gli ingenti debiti verso le banche, fossero imputabili esclusivamente al padre di e che il pagamento fosse stato effettuato con il denaro Parte_1 di quest'ultimo, sostenendo peraltro che la medesima non aveva mai ricevuto atti Parte_1 interruttivi della prescrizione dalla BNL per il suo credito;
3. nel procedimento in questione, in mancanza di informazioni precise sulla provenienza dei soldi e il versamento degli stessi da parte di alla per effettuare l'estinzione Persona_1 CP_4 dei debiti di quest'ultimo verso le banche, si era determinata una profonda difficoltà di dare dimostrazione della infondatezza della pretesa creditoria della controparte, certamente non attribuibile ad un difetto di difesa da parte degli odierni convenuti;
4. gli avvocati odierni convenuti, inoltre, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, avevano proceduto ad una puntuale richiesta di disconoscimento della sottoscrizione e, pertanto, non erano venuti meno a nessun obbligo professionale, avendo agito invece diligentemente e nell'interesse della propria cliente;
5. dall'altro lato, la controparte era riuscita nell'intento di dimostrare la mancanza della disponibilità della lettera contenente la ricognizione di debito e ciò aveva consentito al giudice di ammettere la prova testimoniale ex adverso richiesta, e poi assunta, volta ad accertare la conformità all'originale del documento. Sul punto, il giudice aveva quindi dato contezza di conoscere pienamente l'orientamento giurisprudenziale sul tema, in forza del quale per l'accertamento della conformità all'originale sarebbe consentito fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, e andava altresì evidenziato come le censure mosse da controparte all'odierna convenuta fossero basate su giurisprudenza datata e oramai ampiamente superata;
6. inoltre, le risultanze testimoniali assunte, liberamente valutate dal Giudice, avevano consentito di provare il fatto che era stato dedotto come interruttivo della prescrizione e rappresentato proprio dalla ricognizione del debito da parte di e di suo padre, Parte_1 presupposto dell'accordo che avrebbe poi portato alla definizione del contenzioso con la banca e al pagamento del debito. Tra l'altro, quest'ultima circostanza non era mai stata negata dall'odierna attrice;
7. parimenti, anche a voler ritenere la buona riuscita delle prospettazioni di parte attrice fondate sul disconoscimento formale di tutti i documenti da lei firmati e sulla proposizione della querela di falso, tali evenienze non sarebbero state comunque sufficienti per ottenere una sentenza di accoglimento della domanda. Infatti, era palese l'appartenenza alla propria assistita delle sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di contestazione e, per l'effetto, anche un eventuale disconoscimento di tutti gli altri documenti ulteriori rispetti ai primi, non avrebbe comunque impedito l'esito negativo del giudizio;
8. tra l'altro, va detto che nel sostenere il contrario, dinanzi alla evidente infondatezza del disconoscimento, i difensori odierni convenuti sarebbero incorsi nella violazione del dovere di lealtà e di probità nel giudizio e avrebbero esposto la propria cliente, e se stessi, alle conseguenze previste dall'art. 88 c.p.c.;
9. circa l'asserita mancata informazione della notificazione della sentenza n. 606/2017 ai fini dell'appello, andava anzitutto rilevato come l'eventuale giudizio di secondo grado non avrebbe potuto condurre ad una riforma della sentenza impugnata in ragione del fatto che quest'ultima non risultava inficiata da alcun errore;
10. nemmeno poteva desumersi nessun nesso di causalità tra l'esito negativo della controversia de quo e l'attività di assistenza legale svolta dai convenuti, e questo andava riferito anche alla omessa informativa della notifica della sentenza con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento in difetto di impugnazione con atto d'appello. Tanto meno si sarebbe potuto parlare di rapporto di causalità tra l'attività dei professionisti convenuti e i pretesi danni patrimoniali lamentati da parte attrice, i quali andavano integralmente contestati;
11. in particolare, era convinzione del convenuto quella secondo cui la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, nel caso di specie, non potesse essere idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, dovendo il notificante provare di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, doveva essere stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art.16 undecies del citato D.L. n.179 del 2012;
12. infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata da era stata Parte_1 tempestivamente comunicata alla compagnia assicuratrice, che a sua volta aveva aperto il sinistro e, per l'effetto, veniva esercitata azione di garanzia e manleva verso la per la Controparte_3 denegata ipotesi di condanna dell'odierna convenuta al risarcimento danni patrimoniali lamentati da parte attrice. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis
1) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra Parte_1 limitare il risarcimento alla sola somma che dovesse risultare dovuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, sollevando l'avv.to da ogni eventuale condanna, dichiarando tenuta al pagamento della somma dovuta per i danni la terza CP_1
(c.f. ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa, 14, Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza di assicurazioni per responsabilità professionale stipulata con la medesima compagnia dall'avv.to così da garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto CP_1 da qualsiasi pagamento risultasse dovuto all'attrice a titolo di rifusione danni patrimoniali, per sorte, rivalutazione monetaria interessi e spese legali. Con il favore delle spese di lite da porre a carico della Compagnia garante. 3) Vinte le spese”. All'udienza del 25.07.2019, il Giudice, a fronte della richiesta avanzata dagli Avvocati e CP_1 CP_2 per poter citare in giudizio la propria compagnia assicurativa, preso atto dell'opposizione della
[...] limitatamente all'istanza dal solo Avv. poiché ritenuta tardiva, autorizzava la chiamata CP_3 CP_1 in causa del terzo a vantaggio del solo Avv. CP_2
quindi, si costituiva in giudizio anche nella veste di terza chiamata e, con atto di Controparte_3 costituzione e risposta depositato in data 15.11.2019, esponeva quanto segue:
1. la copertura assicurativa concessa a favore dell'Avv. di cui alla polizza n. CP_2
370538983 MOD. R59A/01, in vigore dal 25.09.2017, prevedeva che in caso di responsabilità della propria assistita, concorrente o solidale con altri soggetti, l'assicurazione avrebbe operato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Inoltre, premesso che il limite massimale pattuito ammontava ad euro 350.000,00, la garanzia non avrebbe operato per i danni non patrimoniali, né per quanto dovuto in restituzione dall'assicurato a titolo di onorari percetti;
2. nel merito della vicenda, circa la mancata impugnazione della sentenza, non poteva essere ascritta alla propria assistita alcuna responsabilità, in quanto la sentenza n. 606/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata era stata notificata dalla controparte alla PEC del solo Avv. e CP_1 non anche all'Avv. la quale, non poteva in alcun modo venire a conoscenza dell'avvenuta CP_2 notificazione;
3. inoltre, il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., invocato da parte attrice, era stato puntualmente richiesto dai due difensori ed anche se il Giudice lo avesse erroneamente inquadrato nella fattispecie di cui agli art. 2712 e ss c.c., dalla prova testimoniale sarebbe comunque risultata provata la validità del documento stesso ed il suo effetto interruttivo della prescrizione. Nel caso in esame, inoltre, se anche se fosse stata dichiarata l'inutilizzabilità del documento contestato, l'esito del giudizio non sarebbe mutato;
4. a fortiori rationae andava rilevato come il termine decennale per esperire l'azione di arricchimento senza causa era decorso dalla data del pagamento del 06.09.2002 e che, in ogni caso, la prescrizione decennale è stata interrotta con le raccomandate del 06.08.2009 e 06.08.2012. ne derivava che, anche eliminando dal novero delle prove utilizzabili il suddetto riconoscimento del 24.05.2002, il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione e condannato l'attrice;
5. ancora, con il proprio atto di citazione, si riferiva unicamente alla Parte_1 mancata contestazione dell'ordinanza in merito al disconoscimento dell'autenticità della firma della lettera del 24.05.2002, avente ad oggetto la somma di euro 207.000,00. Al contrario, nessuna contestazione veniva avanzata da in confronto dell'attività difensiva dei propri Parte_1 legali, espletata in relazione alla restante parte dell'asserito debito, pari ad euro 202.319,60. Per l'effetto, la materia del contendere, nel presente giudizio, andava circoscritta alla somma di euro 207.000,00;
6. laddove, poi, l'appello fosse stato proposto, comunque lo stesso non avrebbe avuto alcun esito positivo stante la correttezza della sentenza n. 606/2017 del Tribunale di Macerata. Sul punto, andava altresì contestata la mancata allegazione da parte dell'attrice di ogni elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico secondo il “più probabile che non”;
7. infine, si contestava la sussistenza del preteso danno, posto che non vi era alcuna prova che l'attrice avesse pagato le somme portate in sentenza e che quindi avesse subito una diminuzione patrimoniale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa. Con richiesta dei termini istruttori ex art. 183, 6° comma c.p.c.
3. Col favore delle spese”. Instaurato il contraddittorio e definito il tema della lite, con la memoria di cui Controparte_3 all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 07.01.2020, integrava le proprie conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fermo il difetto di legittimazione passiva della conchiudente rispetto alle domande Controparte attoree, rigettare ogni domanda formulata dall'avv. nei confronti di siccome inammissibile ed CP_1 infondata in fatto e in diritto, tenuto conto di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa;
rigettare ogni altra domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa;
rigettare le domande atoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. Col favore delle spese”. All'udienza del 02.12.2021, preso atto della mancata comparizione dell'Avv. , convocato per CP_1 rendere il proprio interrogatorio formale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.02.2025, il Giudice, udite le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per i seguenti motivi. Preliminarmente, è necessario rilevare come le obbligazioni professionali, sorte a seguito di un contratto di patrocinio, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, tali per cui grava sul professionista che ha assunto l'incarico, l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato perseguito ma non anche quello di conseguire detto risultato. In particolare, per valutare l'esatto adempimento del professionista, occorre fare riferimento al parametro della diligenza professionale definito ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., in forza del quale il sindacato esercitato sull'attività professionale svolta va necessariamente commisurato alla natura dell'attività concretamente prestata ed alla complessità della stessa. Sul punto, vale quanto stabilito dalla Suprema Corte: “l'inadempimento del professionista non può essere desunto, senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, […] commisurato alla natura dell'attività esercitata […] la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione e di attenzione medie” (Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 18612/2013 e successive conformi). Poste tali premesse, va tuttavia sottolineato come, ai fini dell'affermazione in giudizio della responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, non può ritenersi sufficiente la sola violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul professionista, occorrendo altresì che il cliente, con onere della prova a suo carico, fornisca la rigorosa dimostrazione del danno subito e del nesso causale intercorrente tra tale danno e la condotta negligente del difensore. Siffatto principio è sancito anche dalla giurisprudenza di riferimento, secondo cui “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n. 1984/2016, Cass. n. 8494/2020 ed altre conformi). In altri termini, anche in presenza di comprovate condotte negligenti, non è configurabile la responsabilità dell'avvocato laddove non risulti altresì dimostrato in giudizio che, in assenza di tali condotte, il cliente avrebbe, almeno con ragionevole probabilità, conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, Cass. 16690/2014). Ciò posto, per quanto concerne il caso di specie, si osserva che l'attrice si è limitata a sostenere la sussistenza del nesso di causalità tra le dedotte negligenze dei convenuti e la condanna dalla stessa subita sulla base del solo rilievo che le conseguenze dei dedotti errori degli avvocati erano stati posti, nella motivazione della sentenza di condanna, a fondamento della decisione del giudice, senza tuttavia nulla argomentare in ordine allo svolgimento del processo. E tuttavia, il fatto che una decisione negativa venga motivata facendo riferimento a determinati elementi non significa, altresì, che in assenza di detti elementi la decisione sarebbe stata diversa e favorevole, essendo a tal fine necessario dimostrare che, esclusi gli elementi posti alla base della decisione del giudice, gli altri avrebbero con ragionevole probabilità portato ad una diversa e favorevole decisione. Tutto ciò, invece, è mancato nel caso di specie, non avendo l'attrice dedotto quelle che erano le sue difese (e le prove a sostegno), nonché quelle della controparte, nel giudizio ove fu assistita dagli odierni convenuti, e non potendo pertanto dirsi provato che, in assenza delle negligenze dei convenuti, l'attrice avrebbe ottenuto un risultato processuale favorevole. Anzi, la sussistenza del nesso di causalità sembra positivamente potersi escludere se solo si considera, da un lato, che la aveva proposto istanza di verificazione della scrittura, posta alla base della sentenza di CP_4 condanna, disconosciuta dalla (e non avendo la in questa sede, fornito elementi atti a far Pt_1 Pt_1 ritenere che la suddetta verificazione non avrebbe avuto esito positivo per la , da altro lato, che, CP_4 tra le istanze di prova testimoniale dedotte dalla con la seconda memoria 183 c.p.c. (cfr. doc. CP_4
“seconda memoria” depositato da , ve ne erano alcune potenzialmente atte a Controparte_3 provare l'evento escludente la prescrizione del credito vantato nei confronti della a prescindere Pt_1 dalla specifica lettera del 24.5.2002. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea. Fermo quanto precede in ordine all'assenza del nesso di causalità tra le condotte imputate ai convenuti e l'evento dannoso allegato dall'attrice, va infine aggiunto che l'attrice ha richiesto un risarcimento del danno pari all'ammontare della somma che è stata condannata a pagare alla Tuttavia, osserva il CP_4
Giudice che dalla condanna al pagamento di una somma di denaro non consegue necessariamente una corrispondente perdita economica (ovvero un corrispondente mancato guadagno, e dunque un danno giuridico ai sensi dell'art. 1123 c.c.) atteso invero che un tale danno deriva soltanto dalla successiva (spontanea o coatta) esecuzione - e soltanto nei limiti della stessa - della sentenza (potendo, in ipotesi, il creditore financo rinunciare al proprio credito), circostanza che, a sua volta, presuppone la capienza, rispetto al debito, del patrimonio del soggetto condannato. Ebbene, in ordine all'avvenuta esecuzione della sentenza di condanna (e, prima ancora, della possibilità attuale o futura per l'attrice di eseguire la condanna) l'attrice nulla ha allegato, non potendosi pertanto ritenere che la stessa abbia subito il danno dalla stessa dedotto. Ne deriva, anche per tale via, il rigetto della domanda dell'attrice. Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento delle residue domande. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 743/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
• rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
• condanna l'attrice a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.052 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 3.06.2025.
Il Giudice Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 743/2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Berruti Parte_1 C.F._1
e Maria Grazia Alfisi, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in proprio, giusta delega in CP_1 C.F._2 calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Controparte_2 C.F._3
Ambrogi, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI P. I.V.A. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Coliva, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni, del 06.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio gli Avvocati CP_1
e assumendo quanto segue:
[...] Controparte_2
1. a seguito della morte di padre dell'odierna attrice, erede insieme ad Persona_1 CP_4
aveva da sola provveduto a sanare l'esposizione debitoria contratta dal de cuius nei Parte_1 confronti della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca Nazionale dell'Agricoltura e, nell'ambito delle relative operazioni, la stessa versava ai citati istituti di credito anche quelle somme che, in forza CP_4 di talune scritture private, avrebbero dovuto essere corrisposte dall'odierna attrice. Per l'effetto, la si dichiarava creditrice di nei limiti di tali somme;
CP_4 Parte_1
2. ritenendo infondata siffatta pretesa, instaurava il giudizio rubricato al n. R.G. Parte_1
3453/2012, svoltosi innanzi al Tribunale di Macerata, nell'ambito del quale l'odierna attrice, assistita dagli Avvocati e citava in giudizio chiedendo fosse CP_1 Controparte_2 CP_4 accertata l'inesistenza del credito vantato da quest'ultima nei suoi confronti;
3. la strategia difensiva adottata dai difensori dell'attrice aveva come obiettivo quello di ottenere il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla serie di documenti attestanti l'asserito credito, con particolare riguardo a quella contenuta nella lettera del 24.05.2002 avente ad oggetto la ricognizione di debito in favore dalla BNL e la proposta di versamento dell'importo di euro 207.000,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria;
4. tuttavia, nel corso del giudizio, gli Avvocati e commettevano degli errori tali da CP_1 CP_2 pregiudicare non soltanto il buon esito del processo ma anche la possibilità di ricorrere successivamente in appello;
5. infatti, a seguito del deposito delle memorie di integrazione e di articolazione dei mezzi istruttori, depositate dai suddetti difensori, il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza del 28.04.2014, da un lato, limitava la domanda di disconoscimento delle sottoscrizioni alla sola lettera del 24.05.2002 e non anche agli altri documenti oggetto del giudizio, dall'altro lato, il Giudice riconduceva siffatto disconoscimento della firma a mera contestazione della sua non conformità all'originale. Per l'effetto, lo stesso Giudice sopperiva al mancato deposito dell'originale del documento in questione con l'ammissione di una prova testimoniale;
6. in particolare, a causa dell'operato degli odierni convenuti, il Giudice avrebbe errato nel confondere il disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c., volto alla verificazione della genuinità del contenuto dell'atto originale o della sua sottoscrizione, con quello di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., volto, invece, alla verificazione della conformità della copia dell'atto rispetto all'originale. Il primo istituto, riguardante il solo atto originale, avrebbe imposto di accertare la validità della scrittura privata contestata esclusivamente tramite la prova vincolata della produzione in giudizio dell'atto stesso accompagnata dalla relativa istanza di verifica. Il secondo istituto, invece, poiché rivolto all'accertamento della conformità della copia all'originale, consentiva al Giudice di fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova utile a dimostrare la corrispondenza tra i due documenti, finanche avvalendosi della prova testimoniale;
7. nel caso di specie, vedeva infranta la sua aspettativa di ottenere il Parte_1 disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'originale secondo quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., poiché il Giudice, indotto in errore dall'operato degli odierni convenuti, aveva erroneamente inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nell'istituto normativo di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c. e, per l'effetto, dopo aver autorizzato la prova testimoniale, aveva ritenuto la validità della copia prodotta dalla controparte nonostante la mancata produzione in giudizio dell'originale dell'atto, la quale sarebbe stata invece necessaria ai fini della ricognizione del debito laddove la causa avesse avuto il giusto inquadramento normativo;
8. tuttavia, a fronte di tale erronea impostazione, i suddetti professionisti non avanzavano istanze alla prima udienza utile, quella del 05.12.2014, per ottenere la revoca e/o la modifica dell'ordinanza del 28.04.2014. In relazione al documento contestato, non sollevavano alcuna dichiarazione di querela di falso in via incidentale e nemmeno riportavano specifiche deduzioni nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica. Al contrario, gli stessi, si limitavano a ribadire la non attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nell'escussione orale;
9. per l'effetto, il Tribunale di Macerata, in data 13.06.2017 depositava la sentenza n. 606, con la quale rigettava la domanda proposta da e accoglieva quella avanzata in via Parte_1 riconvenzionale dalla convenuta, con conseguente condanna dell'odierna parte attrice al pagamento della somma di euro 409.319,60 oltre interessi legali e spese di lite;
10. ancora, l'altro rilevante errore ascrivibile agli odierni convenuti era consistito nel non essersi avveduti dell'avvenuta notificazione della sentenza n. 606/2017 ad opera della controparte, al fine della decorrenza del termine breve per impugnare. Siffatta sentenza, infatti, era stata notificata ad impulso della parte vittoriosa in data 26.06.2017 tramite invio telematico di copia conforme alla Posta Elettronica Certificata dei difensori di ma tale circostanza veniva ignorata dagli Avvocati e Parte_1 CP_1
con conseguenziale decadenza dalla possibilità di impugnare. L'odierna attrice, ignara di tale CP_2 evento, si ritrovava perciò esposta all'ingente esborso patrimoniale liquidato nel dispositivo della sentenza, ormai passata in giudicato, senza possibilità di richiedere la riforma e/o la modifica delle statuizioni ivi contenute e con l'aggravio dell'avvio dell'esecuzione forzata a suo danno;
11. l'omessa comunicazione dell'intervenuta notificazione della sentenza e, dunque, l'infruttuoso decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione, unitamente all'omessa prospettazione delle ragioni che avrebbero consentito la proposizione dell'appello, avevano determinato un grave inadempimento contrattuale dei professionisti odierni convenuti, i quali, con il loro operato, avevano cagionato una lesione all'integrità del patrimonio dell'attrice;
12. infine, con lettera del 31.07.2017, diffidava e metteva in mora la compagnia Parte_1 assicurativa degli Avvocati e la Agenzia di Fermo, senza tuttavia CP_1 CP_2 Controparte_3 ricevere alcun riscontro. Parte attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'inadempimento degli Avv.ti e all'incarico professionale CP_1 Controparte_2 conferito dalla Sig.ra con procura in calce all'atto di citazione del 28 agosto 2012 per le ragioni in Parte_1 narrativa esposte;
- condannare gli Avv.ti e al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento CP_1 Controparte_2 professionale, che si quantifica in Euro 409.319,60 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso, anche in via equitativa;
Con vittoria delle spese di lite”. Si costituiva in giudizio l'Avvocato con atto di comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositato in data 01.07.2019, assumendo quanto segue:
1. in primo luogo, diversamente da quanto prospettato dall'attrice, la strategia difensiva portata avanti dagli odierni convenuti nel giudizio iscritto al n. R. G. 3453/2012 innanzi al Tribunale di Macerata, non ruotava attorno al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su una serie di documenti contenenti la ricognizione di debito, bensì era volta a dimostrare che gli ingenti debiti verso le banche, fossero imputabili esclusivamente al de cuius, padre dell'odierna attrice, e che il pagamento fosse stato effettuato con il denaro di quest'ultimo e che la medesima Parte_1 non aveva mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione dalla BNL per il suo credito;
[...]
2. tuttavia, la documentazione messa a disposizione dalla cliente ai propri avvocati non risultava sufficiente a sostenere la tesi presentata con l'atto di citazione e, in mancanza di informazioni precise che la stessa attrice avrebbe dovuto fornire ai propri avvocati circa la provenienza dei soldi ed al versamento degli stessi da parte di alla per Persona_1 CP_4 effettuare l'estinzione dei debiti di quest'ultimo verso le banche, si manifestava una difficoltà nella dimostrazione dell'infondatezza della pretesa creditoria della controparte e la seguente soccombenza processuale non era, quindi, attribuibile ad un difetto di difesa da parte degli odierni convenuti;
3. in secondo luogo, gli avvocati di con riferimento alla ricognizione di Parte_1 debito verso la BNL, avevano puntualmente richiesto il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto contestato e, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna attrice, gli stessi non erano venuti meno a nessun obbligo professionale ed avevano invece agito con la dovuta diligenza nell'interesse della propria assistita;
4. inoltre, il fatto che il Giudice avesse ammesso la prova testimoniale per verificare la conformità della copia rispetto all'originale dell'atto, si giustificava in ragione della comprovata indisponibilità del medesimo originale da parte della convenuta e la più recente giurisprudenza venutasi a creare sul punto, statuisce, a differenza di quanto prospettato da parte attrice, che l'accertamento della conformità all'originale può legittimamente avvenire attraverso qualsiasi mezzo di prova, sin anche presuntivo;
5. ancora, il Giudice, libero nella valutazione delle risultanze testimoniali, aveva altrettanto legittimamente valutato positivamente le testimonianze rese sul punto. Per l'effetto, veniva a ritenersi veritiero il fatto dedotto come interruttivo della prescrizione e rappresentato proprio dalla ricognizione del debito da parte di e di suo padre, a sua volta presupposto Parte_1 dell'accordo che avrebbe poi portato alla definizione del contenzioso con la banca e al pagamento del debito. Circostanza, quest'ultima, mai negata dall'odierna attrice;
6. si sottolineava, inoltre, come la strategia difensiva prospettata dalla parte attrice, basata sul disconoscimento formale dei documenti da lei sottoscritti e sulla proposizione della querela di falso, avrebbe certamente condotto il processo ad un esito negativo, posto che era evidente l'appartenenza delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla controparte proprio ad con l'ovvia conseguenza che il disconoscimento, anche se effettuato per gli altri Parte_1 documenti, non avrebbe potuto in nessun modo modificare l'esito del giudizio;
7. la stessa attrice, pur invocando la proposizione della querela di falso, non si era tuttavia resa disponibile ad assumere su di sé la responsabilità per l'ipotesi di rigetto, tanto che, infine, si era rifiutata di richiederla. Sul punto, andava poi rilevato che, se tale istanza fosse stata proposta, a fronte della evidente infondatezza del disconoscimento, gli odierni convenuti sarebbero incorsi nella violazione del dovere di lealtà e di probità nel giudizio e avrebbero esposto la propria cliente, oltre che se stessi, alle conseguenze previste dall'art. 88 c.p.c.;
8. infine, per quanto concerne la possibilità di appellare la sentenza n. 606/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata, andava anzitutto sottolineato come un ipotetico giudizio di secondo grado avrebbe avuto anch'esso esito negativo, posto che la sentenza impugnabile non conteneva alcuno degli errori prospettati in questa sede da parte attrice;
9. inoltre, l'Avv. non aveva mai avuto conoscenza della notifica della sentenza de CP_2 quo, effettuata in data 26.06.2017 dal difensore della controparte tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. . L'odierna convenuta, infatti, oltre a non essere mai stata CP_1 informata della notifica né dal collega Avv. , né dalla propria assistita, nemmeno aveva mai CP_1 ricevuto comunicazioni di cortesia da parte dell'avvocato di controparte di talché la stessa non era stata posta nella condizione di poter assolvere agli incombenti che conseguono alla notifica della sentenza agli effetti dell'art. 326 c.p.c.; 10. infine, a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata in data 17.10.2017 da e della successiva apertura del sinistro, in data 11.12.2017, da parte della Parte_1 [...]
si rendeva necessario esercitare nel presente giudizio l'azione di garanzia e manleva CP_3 verso la stessa compagnia assicuratrice, tramite chiamata del terzo. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis
1) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata per la denegata ipotesi di accertato inadempimento del contratto di patrocinio legale, dichiarare unico ed esclusivo responsabile delle omissioni dedotte in giudizio l'avv.to escludendo qualsivoglia CP_1 responsabilità solidale con il medesimo dell'avv.to nel risarcimento di eventuali danni reclamati da Controparte_2 parte attrice, mandando assolta l'odierna convenuta;
3) in via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra
limitare il risarcimento alla sola somma che dovesse risultare dovuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, Parte_1 sollevando l'avv.to da ogni eventuale condanna, dichiarando tenuta al pagamento della somma dovuta Controparte_2 per i danni la terza (c.f. ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV) in Controparte_3 P.IVA_1 via Marocchesa, 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza di assicurazioni per responsabilità professionale stipulata con la medesima compagnia dall'avv.to così da garantire, Controparte_2 manlevare e tenere indenne l'esponente da qualsiasi pagamento risultasse dovuto all'attrice a titolo di rifusione danni patrimoniali, per sorte, rivalutazione monetaria interessi e spese legali. Con il favore delle spese di lite da porre a carico della Compagnia garante. 4) Condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 DPR nr. 115 del 30/05/2002 si dichiara che il presente atto contiene domanda di garanzia e non contiene domanda riconvenzionale.” Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa con atto di comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta depositato in data 03.07.2019, assumendo quanto segue:
1. in primo luogo, l'attrice aveva notificato l'atto di citazione in giudizio in confronto della stessa senza tuttavia avanzare alcuna domanda nei suoi confronti. Per l'effetto Controparte_3 doveva ritenersi il difetto di legittimazione passiva della compagnia;
2. in secondo luogo, l'attrice, pur chiedendo che i suoi difensori fossero condannati al risarcimento di euro 409.319,60, con il proprio atto di citazione lamentava soltanto la mancata contestazione dell'ordinanza relativa al disconoscimento dell'autenticità della firma della lettera del 24.05.2002, a sua volta contenente il credito vantato dalla BNL per un ammontare pari ad euro 207.000,00. Pertanto, la materia del contendere andava limitata soltanto a quest'ultimo ammontare e non a quello complessivamente richiesto dalla controparte;
3. inoltre, data la correttezza della sentenza n. 606/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata, un'eventuale impugnazione non avrebbe portato alla riforma auspicata dall'attrice secondo il criterio del “più probabile che non” e neppure ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
4. ancora, ai fini della dimostrazione della responsabilità professionale dei propri difensori, non poteva considerarsi sufficiente la mera allegazione dell'asserito inadempimento nell'ambito delle relative attività difensive. Al contrario, sarebbe stato necessario dimostrare la concreata realizzazione di un danno a carico dell'odierna attrice, il fatto che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalla cliente fosse realmente riconducibile alla condotta degli avvocati, e che, secondo criteri probabilistici, ove i professionisti si fossero comportati con la dovuta diligenza, la loro assistita avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Tuttavia, l'atto di citazione risultava del tutto silente sul punto;
5. al contrario, nel caso di specie, anche laddove l'attrice avesse ottenuto l'inutilizzabilità del documento contestato, l'esito del giudizio non sarebbe mutato. Infatti, il Tribunale di Macerata aveva correttamente inquadrato il versamento della nell'istituto del pagamento di un CP_4 debito altrui e nell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., e com'è noto, l'intervento del terzo che abbia volontariamente pagato un debito altrui, non giustificato da particolari accordi o pattuizioni con il debitore, comporta la possibilità di richiedere l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
6. pertanto, anche nel caso in cui l'attrice avesse ottenuto il disconoscimento dell'atto del 24.05.2002, considerato che il termine decennale per esperire l'azione di arricchimento senza causa era decorso dalla data del pagamento del 06.09.2002 e che la prescrizione decennale era stata interrotta in forza delle raccomandate del 06.08.2009 e 06.08.2012, ne derivava che il Tribunale avrebbe certamente respinto l'eccezione di prescrizione e condannato l'attrice;
7. infine, si contestava la sussistenza del preteso danno, posto che non risultava alcuna prova che l'attrice avesse pagato le somme portate in sentenza e che, quindi, avesse subito una diminuzione patrimoniale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riservata ogni difesa in ordine alla sussistenza della garanzia assicurativa e all'esito della integrazione del contraddittorio e fermo il difetto di legittimazione passiva della conchiudente rispetto alle domande attoree, rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. Con richiesta dei termini istruttori ex art. 183, 6° comma c.p.c. Col favore delle spese”. Si costituiva in giudizio l'Avv. con atto di comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositato in data 15.07.2019, assumendo quanto segue:
1. in primo luogo, nessuna omissione professionale poteva essere imputata agli odierni convenuti ed anche l'eventuale irregolarità delle memorie dagli stessi formulate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non sarebbe risultata determinate ai fini della definizione del giudizio;
2. inoltre, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, la strategia sostenuta con l'atto di citazione, consisteva nel dimostrare che gli ingenti debiti verso le banche, fossero imputabili esclusivamente al padre di e che il pagamento fosse stato effettuato con il denaro Parte_1 di quest'ultimo, sostenendo peraltro che la medesima non aveva mai ricevuto atti Parte_1 interruttivi della prescrizione dalla BNL per il suo credito;
3. nel procedimento in questione, in mancanza di informazioni precise sulla provenienza dei soldi e il versamento degli stessi da parte di alla per effettuare l'estinzione Persona_1 CP_4 dei debiti di quest'ultimo verso le banche, si era determinata una profonda difficoltà di dare dimostrazione della infondatezza della pretesa creditoria della controparte, certamente non attribuibile ad un difetto di difesa da parte degli odierni convenuti;
4. gli avvocati odierni convenuti, inoltre, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, avevano proceduto ad una puntuale richiesta di disconoscimento della sottoscrizione e, pertanto, non erano venuti meno a nessun obbligo professionale, avendo agito invece diligentemente e nell'interesse della propria cliente;
5. dall'altro lato, la controparte era riuscita nell'intento di dimostrare la mancanza della disponibilità della lettera contenente la ricognizione di debito e ciò aveva consentito al giudice di ammettere la prova testimoniale ex adverso richiesta, e poi assunta, volta ad accertare la conformità all'originale del documento. Sul punto, il giudice aveva quindi dato contezza di conoscere pienamente l'orientamento giurisprudenziale sul tema, in forza del quale per l'accertamento della conformità all'originale sarebbe consentito fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, e andava altresì evidenziato come le censure mosse da controparte all'odierna convenuta fossero basate su giurisprudenza datata e oramai ampiamente superata;
6. inoltre, le risultanze testimoniali assunte, liberamente valutate dal Giudice, avevano consentito di provare il fatto che era stato dedotto come interruttivo della prescrizione e rappresentato proprio dalla ricognizione del debito da parte di e di suo padre, Parte_1 presupposto dell'accordo che avrebbe poi portato alla definizione del contenzioso con la banca e al pagamento del debito. Tra l'altro, quest'ultima circostanza non era mai stata negata dall'odierna attrice;
7. parimenti, anche a voler ritenere la buona riuscita delle prospettazioni di parte attrice fondate sul disconoscimento formale di tutti i documenti da lei firmati e sulla proposizione della querela di falso, tali evenienze non sarebbero state comunque sufficienti per ottenere una sentenza di accoglimento della domanda. Infatti, era palese l'appartenenza alla propria assistita delle sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di contestazione e, per l'effetto, anche un eventuale disconoscimento di tutti gli altri documenti ulteriori rispetti ai primi, non avrebbe comunque impedito l'esito negativo del giudizio;
8. tra l'altro, va detto che nel sostenere il contrario, dinanzi alla evidente infondatezza del disconoscimento, i difensori odierni convenuti sarebbero incorsi nella violazione del dovere di lealtà e di probità nel giudizio e avrebbero esposto la propria cliente, e se stessi, alle conseguenze previste dall'art. 88 c.p.c.;
9. circa l'asserita mancata informazione della notificazione della sentenza n. 606/2017 ai fini dell'appello, andava anzitutto rilevato come l'eventuale giudizio di secondo grado non avrebbe potuto condurre ad una riforma della sentenza impugnata in ragione del fatto che quest'ultima non risultava inficiata da alcun errore;
10. nemmeno poteva desumersi nessun nesso di causalità tra l'esito negativo della controversia de quo e l'attività di assistenza legale svolta dai convenuti, e questo andava riferito anche alla omessa informativa della notifica della sentenza con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento in difetto di impugnazione con atto d'appello. Tanto meno si sarebbe potuto parlare di rapporto di causalità tra l'attività dei professionisti convenuti e i pretesi danni patrimoniali lamentati da parte attrice, i quali andavano integralmente contestati;
11. in particolare, era convinzione del convenuto quella secondo cui la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, nel caso di specie, non potesse essere idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, dovendo il notificante provare di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, doveva essere stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art.16 undecies del citato D.L. n.179 del 2012;
12. infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata da era stata Parte_1 tempestivamente comunicata alla compagnia assicuratrice, che a sua volta aveva aperto il sinistro e, per l'effetto, veniva esercitata azione di garanzia e manleva verso la per la Controparte_3 denegata ipotesi di condanna dell'odierna convenuta al risarcimento danni patrimoniali lamentati da parte attrice. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis
1) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra Parte_1 limitare il risarcimento alla sola somma che dovesse risultare dovuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, sollevando l'avv.to da ogni eventuale condanna, dichiarando tenuta al pagamento della somma dovuta per i danni la terza CP_1
(c.f. ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa, 14, Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza di assicurazioni per responsabilità professionale stipulata con la medesima compagnia dall'avv.to così da garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto CP_1 da qualsiasi pagamento risultasse dovuto all'attrice a titolo di rifusione danni patrimoniali, per sorte, rivalutazione monetaria interessi e spese legali. Con il favore delle spese di lite da porre a carico della Compagnia garante. 3) Vinte le spese”. All'udienza del 25.07.2019, il Giudice, a fronte della richiesta avanzata dagli Avvocati e CP_1 CP_2 per poter citare in giudizio la propria compagnia assicurativa, preso atto dell'opposizione della
[...] limitatamente all'istanza dal solo Avv. poiché ritenuta tardiva, autorizzava la chiamata CP_3 CP_1 in causa del terzo a vantaggio del solo Avv. CP_2
quindi, si costituiva in giudizio anche nella veste di terza chiamata e, con atto di Controparte_3 costituzione e risposta depositato in data 15.11.2019, esponeva quanto segue:
1. la copertura assicurativa concessa a favore dell'Avv. di cui alla polizza n. CP_2
370538983 MOD. R59A/01, in vigore dal 25.09.2017, prevedeva che in caso di responsabilità della propria assistita, concorrente o solidale con altri soggetti, l'assicurazione avrebbe operato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Inoltre, premesso che il limite massimale pattuito ammontava ad euro 350.000,00, la garanzia non avrebbe operato per i danni non patrimoniali, né per quanto dovuto in restituzione dall'assicurato a titolo di onorari percetti;
2. nel merito della vicenda, circa la mancata impugnazione della sentenza, non poteva essere ascritta alla propria assistita alcuna responsabilità, in quanto la sentenza n. 606/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata era stata notificata dalla controparte alla PEC del solo Avv. e CP_1 non anche all'Avv. la quale, non poteva in alcun modo venire a conoscenza dell'avvenuta CP_2 notificazione;
3. inoltre, il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., invocato da parte attrice, era stato puntualmente richiesto dai due difensori ed anche se il Giudice lo avesse erroneamente inquadrato nella fattispecie di cui agli art. 2712 e ss c.c., dalla prova testimoniale sarebbe comunque risultata provata la validità del documento stesso ed il suo effetto interruttivo della prescrizione. Nel caso in esame, inoltre, se anche se fosse stata dichiarata l'inutilizzabilità del documento contestato, l'esito del giudizio non sarebbe mutato;
4. a fortiori rationae andava rilevato come il termine decennale per esperire l'azione di arricchimento senza causa era decorso dalla data del pagamento del 06.09.2002 e che, in ogni caso, la prescrizione decennale è stata interrotta con le raccomandate del 06.08.2009 e 06.08.2012. ne derivava che, anche eliminando dal novero delle prove utilizzabili il suddetto riconoscimento del 24.05.2002, il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione e condannato l'attrice;
5. ancora, con il proprio atto di citazione, si riferiva unicamente alla Parte_1 mancata contestazione dell'ordinanza in merito al disconoscimento dell'autenticità della firma della lettera del 24.05.2002, avente ad oggetto la somma di euro 207.000,00. Al contrario, nessuna contestazione veniva avanzata da in confronto dell'attività difensiva dei propri Parte_1 legali, espletata in relazione alla restante parte dell'asserito debito, pari ad euro 202.319,60. Per l'effetto, la materia del contendere, nel presente giudizio, andava circoscritta alla somma di euro 207.000,00;
6. laddove, poi, l'appello fosse stato proposto, comunque lo stesso non avrebbe avuto alcun esito positivo stante la correttezza della sentenza n. 606/2017 del Tribunale di Macerata. Sul punto, andava altresì contestata la mancata allegazione da parte dell'attrice di ogni elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico secondo il “più probabile che non”;
7. infine, si contestava la sussistenza del preteso danno, posto che non vi era alcuna prova che l'attrice avesse pagato le somme portate in sentenza e che quindi avesse subito una diminuzione patrimoniale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa. Con richiesta dei termini istruttori ex art. 183, 6° comma c.p.c.
3. Col favore delle spese”. Instaurato il contraddittorio e definito il tema della lite, con la memoria di cui Controparte_3 all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 07.01.2020, integrava le proprie conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fermo il difetto di legittimazione passiva della conchiudente rispetto alle domande Controparte attoree, rigettare ogni domanda formulata dall'avv. nei confronti di siccome inammissibile ed CP_1 infondata in fatto e in diritto, tenuto conto di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa;
rigettare ogni altra domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa;
rigettare le domande atoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. Col favore delle spese”. All'udienza del 02.12.2021, preso atto della mancata comparizione dell'Avv. , convocato per CP_1 rendere il proprio interrogatorio formale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.02.2025, il Giudice, udite le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per i seguenti motivi. Preliminarmente, è necessario rilevare come le obbligazioni professionali, sorte a seguito di un contratto di patrocinio, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, tali per cui grava sul professionista che ha assunto l'incarico, l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato perseguito ma non anche quello di conseguire detto risultato. In particolare, per valutare l'esatto adempimento del professionista, occorre fare riferimento al parametro della diligenza professionale definito ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., in forza del quale il sindacato esercitato sull'attività professionale svolta va necessariamente commisurato alla natura dell'attività concretamente prestata ed alla complessità della stessa. Sul punto, vale quanto stabilito dalla Suprema Corte: “l'inadempimento del professionista non può essere desunto, senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, […] commisurato alla natura dell'attività esercitata […] la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione e di attenzione medie” (Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 18612/2013 e successive conformi). Poste tali premesse, va tuttavia sottolineato come, ai fini dell'affermazione in giudizio della responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, non può ritenersi sufficiente la sola violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul professionista, occorrendo altresì che il cliente, con onere della prova a suo carico, fornisca la rigorosa dimostrazione del danno subito e del nesso causale intercorrente tra tale danno e la condotta negligente del difensore. Siffatto principio è sancito anche dalla giurisprudenza di riferimento, secondo cui “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n. 1984/2016, Cass. n. 8494/2020 ed altre conformi). In altri termini, anche in presenza di comprovate condotte negligenti, non è configurabile la responsabilità dell'avvocato laddove non risulti altresì dimostrato in giudizio che, in assenza di tali condotte, il cliente avrebbe, almeno con ragionevole probabilità, conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, Cass. 16690/2014). Ciò posto, per quanto concerne il caso di specie, si osserva che l'attrice si è limitata a sostenere la sussistenza del nesso di causalità tra le dedotte negligenze dei convenuti e la condanna dalla stessa subita sulla base del solo rilievo che le conseguenze dei dedotti errori degli avvocati erano stati posti, nella motivazione della sentenza di condanna, a fondamento della decisione del giudice, senza tuttavia nulla argomentare in ordine allo svolgimento del processo. E tuttavia, il fatto che una decisione negativa venga motivata facendo riferimento a determinati elementi non significa, altresì, che in assenza di detti elementi la decisione sarebbe stata diversa e favorevole, essendo a tal fine necessario dimostrare che, esclusi gli elementi posti alla base della decisione del giudice, gli altri avrebbero con ragionevole probabilità portato ad una diversa e favorevole decisione. Tutto ciò, invece, è mancato nel caso di specie, non avendo l'attrice dedotto quelle che erano le sue difese (e le prove a sostegno), nonché quelle della controparte, nel giudizio ove fu assistita dagli odierni convenuti, e non potendo pertanto dirsi provato che, in assenza delle negligenze dei convenuti, l'attrice avrebbe ottenuto un risultato processuale favorevole. Anzi, la sussistenza del nesso di causalità sembra positivamente potersi escludere se solo si considera, da un lato, che la aveva proposto istanza di verificazione della scrittura, posta alla base della sentenza di CP_4 condanna, disconosciuta dalla (e non avendo la in questa sede, fornito elementi atti a far Pt_1 Pt_1 ritenere che la suddetta verificazione non avrebbe avuto esito positivo per la , da altro lato, che, CP_4 tra le istanze di prova testimoniale dedotte dalla con la seconda memoria 183 c.p.c. (cfr. doc. CP_4
“seconda memoria” depositato da , ve ne erano alcune potenzialmente atte a Controparte_3 provare l'evento escludente la prescrizione del credito vantato nei confronti della a prescindere Pt_1 dalla specifica lettera del 24.5.2002. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea. Fermo quanto precede in ordine all'assenza del nesso di causalità tra le condotte imputate ai convenuti e l'evento dannoso allegato dall'attrice, va infine aggiunto che l'attrice ha richiesto un risarcimento del danno pari all'ammontare della somma che è stata condannata a pagare alla Tuttavia, osserva il CP_4
Giudice che dalla condanna al pagamento di una somma di denaro non consegue necessariamente una corrispondente perdita economica (ovvero un corrispondente mancato guadagno, e dunque un danno giuridico ai sensi dell'art. 1123 c.c.) atteso invero che un tale danno deriva soltanto dalla successiva (spontanea o coatta) esecuzione - e soltanto nei limiti della stessa - della sentenza (potendo, in ipotesi, il creditore financo rinunciare al proprio credito), circostanza che, a sua volta, presuppone la capienza, rispetto al debito, del patrimonio del soggetto condannato. Ebbene, in ordine all'avvenuta esecuzione della sentenza di condanna (e, prima ancora, della possibilità attuale o futura per l'attrice di eseguire la condanna) l'attrice nulla ha allegato, non potendosi pertanto ritenere che la stessa abbia subito il danno dalla stessa dedotto. Ne deriva, anche per tale via, il rigetto della domanda dell'attrice. Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento delle residue domande. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 743/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
• rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
• condanna l'attrice a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in € 7.052 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 3.06.2025.
Il Giudice Dott. Francesco De Perna