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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile-Minori
Riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott. Carlo Talarico Consigliere Onorario – Esperto
Dott.ssa Brunella Pasquino Consigliere Onorario – Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1448/2024 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, vertente
TRA
e , genitori naturali del minore Parte_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati in Cosenza, Viale G. Falcone n. 182, presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Ornella Nucci, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare le prescrizioni imposte al Sig. , con ogni conseguente statuizione. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze”.
Per il P.G.: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto il provvedimento impugnato, sui punti censurati,
è congruamente motivato, tenuto conto della necessità da parte dell'appellante di seguire un percorso
1 di sostegno nel corretto esercizio della genitorialità e da parte del di accertare periodicamente le Pt_3 condizioni psicofisiche dell'appellante medesimo”.
FATTO
Con ricorso iscritto il 21 marzo 2024 il P.M. esponeva al Tribunale per i minorenni di Catanzaro che il minore (nato a [...] il [...]) veniva segnalato a seguito Persona_1 di ricovero ospedaliero per ingestione di stupefacente del tipo cocaina specificando come all'esito degli accertamenti sanitari fosse emerso l'uso di stupefacente da parte del padre responsabile della ingestione della sostanza da parte del figlio poiché in sua compagnia a casa al momento dell'accaduto mentre la madre, ignara dello stato di tossicodipendenza del compagno, si trovava sul luogo di lavoro. Sulla base delle suesposte argomentazioni chiedeva di voler verificare l'adesione del padre ai controlli periodici presso il ed ai percorsi per l'affrancazione dall'uso di sostanze adottando prescrizioni ove non Pt_3
intenda aderire a tali sollecitazioni con previsione del monitoraggio del Servizio sulle condizioni di vita del minore e sul corretto esercizio della genitorialità.
Si costituivano in giudizio entrambi i genitori, e Parte_1 Parte_2 deducendo come non ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti del padre poiché gli accadimenti del 10 novembre 2023, per quanto gravi, costituiscono un fatto del tutto isolato ed episodico, essendo emerso dagli atti di indagine che il piccolo si trovava in casa a dormire, mentre il padre, approfittando di tale situazione, aveva Per_1
iniziato a fumare della sostanza stupefacente;
attratto dal pianto del piccolo, che intanto si era svegliato,
si affrettava a lasciare la sigaretta e ad andare a prendere il bambino, il quale, una Parte_1
volta giunto in soggiorno insieme al papà, buttava il ciuccio in terra così costringendo il padre ad andare in cucina per poterlo lavare e restituire al bambino;
nel momento stesso del ritorno in soggiorno, dove aveva lasciato il figlio per il tempo necessario a sciacquare la tettina, il genitore trovava il figlio con il mozzicone della sua sigaretta in bocca e con tracce di tabacco e polvere bianca sulle labbra;
resosi conto dell'accaduto, caricava il bambino in auto e correva immediatamente al pronto soccorso per accertare lo stato di salute e scongiurare qualunque pericolo;
il fatto in sé è il risultato di una grave disattenzione del genitore ma non può dirsi che il sia un genitore responsabile di condotte che contrastino con il Parte_1
dovere giuridico di cura o di custodia.
Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con sentenza n. 142 del 29 ottobre 2024, pubblicata in data 11 novembre 2024, ha così deciso:
“PRESCRIVE
A di proseguire la presa in carico presso il SerD competente incaricato di procedere Parte_1
a controlli periodici secondo le cadenze ritenute opportune e di collaborare con il Servizio Sociale incaricato di sostenerlo nel corretto esercizio della genitorialità;
2 INCARICA
Il Serd dell'ASP di Cosenza di proseguire la presa in carico di accertando Parte_1
periodicamente le condizioni psicofisiche;
INCARICA
Il Servizio Sociale territorialmente competente:
- di promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- di vigilare sul percorso di crescita del minore monitorando le condizioni di vita e sostenendo il nucleo familiare;
-di relazionare ove emergano nuove situazioni di pregiudizio per il minore per le quali si richieda un nuovo intervento di questa Autorità Giudiziaria.
NULLA per le spese”.
e hanno proposto appello con ricorso depositato, Parte_1 Parte_2
telematicamente, in data 11 dicembre 2024.
Il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ha fissato l'udienza del 22 aprile 2025 per la discussione in camera di consiglio.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
Con ordinanza del 12 maggio 2025, è stato disposto un rinvio su concorde richiesta delle parti al fine di produrre le motivazioni della sentenza con la quale il G.U.P. del Tribunale di Cosenza, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto il padre del minore, odierno appellante, in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio.
In data 20 maggio 2025 il difensore degli appellanti depositava le motivazioni della sentenza di assoluzione, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Cosenza, nell'ambito del procedimento penale n.3951/23 R.G.N.R. a carico di . Parte_1
L'udienza del 23 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente presentato. Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Con un unico articolato motivo di appello, così rubricato: “illegittimità prescrizioni terapeutiche sine die, divieto imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, violazione artt. 13 e 32 Cost., principio di autodeterminazione del genitore, sostegno alla genitorialità”, gli appellanti adducono che ogni prescrizione imposta dal Tribunale per i minorenni al risulta priva di giustificazione, alla luce Parte_1
del percorso già intrapreso dallo stesso, sia individualmente che insieme alla , e Parte_2
considerando che, all'esito dell'istruttoria, è stata accertata la reale portata dell'accaduto.
3 In particolare, l'istruttoria si era data carico di dimostrare:
- che quanto accaduto al minore era stato un fatto assolutamente episodico ed isolato;
- che la , madre del minore, era rimasta assolutamente estranea a qualunque condotta;
Parte_2
- che il nucleo familiare è ben strutturato e può godere dell'aiuto delle rispettive famiglie di origine;
- che il già ancor prima di essere contattato dai Servizi Sociali, si era autonomamente rivolto Parte_1
al SER.D. per fare i dovuti controlli;
- che entrambi i genitori, in maniera assolutamente autonoma e senza obblighi di alcun genere, già all'indomani dell'accaduto, avevano intrapreso il percorso con una psicoterapeuta, per essere accompagni nel loro ruolo di coppia e di genitori.
Ebbene, pur dando atto in sentenza di queste evidenze, il Tribunale è giunto a conclusioni del tutto contraddittorie, oltre che palesemente illegittime, per avere imposto ad entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di vigilanza sul percorso di crescita del minore, monitorando le condizioni di vita e sostenendo il nucleo familiare. Peraltro, alla prescrizione così imposta, non è stata neppure conferita una durata. Trattasi, dunque, “di una sorta di “ergastolo familiare”, che non può condividersi e che, peraltro, è in aperto contrasto con gli orientamenti della più avveduta giurisprudenza” (cfr. ricorso in appello, pag. 3). È noto, invero, che, già da un decennio circa, la
Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio, secondo il quale il Giudice non può imporre ai genitori, quand'anche ritenuti immaturi, percorsi psicoterapeutici individuali e di coppia (richiama Cass.
n. 13506 del 2015 e Cass. n. 17903 del 2023). Tale tipo di prescrizione, infatti, viola sia il principio della libertà personale, tutelato dalla Costituzione, sia l'art. 32, 2 comma della stessa, atteso che finisce per condizionare, comunque, le parti ad effettuare un trattamento sanitario.
Nell'attuale vicenda, invero, l'episodio che ha coinvolto il minore si configura come un fatto del tutto occasionale e isolato. E di non poca importanza è la circostanza che, a seguito dell'accaduto, gli odierni appellanti appiano prontamente – ed autonomamente – intrapreso un percorso con una psicoterapeuta, finalizzato a sostenerli nel ruolo genitoriale e di coppia. Giova altresì evidenziare che il ha – Parte_1
sempre in maniera autonoma – avviato un percorso presso il , che ha, in diverse occasioni, Pt_3
accertato il fatto, assolutamente incontestabile, che egli non abbia più fatto uso di sostanza stupefacente
(all. 2 – all. 3). Peraltro, le certificazioni in atti sono state prodotte sempre per impulso del il Parte_1
quale ha assunto un atteggiamento responsabile e totalmente collaborativo.
Tutto ciò dedotto ed argomentato, gli appellanti hanno chiesto la revoca delle prescrizioni imposte a
. Parte_1
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Va, in via assolutamente preliminare, premesso che il provvedimento in esame è da ricondurre nell'ambito dei “provvedimenti convenienti” per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 c.c. che
4 l'autorità giudiziaria assume, al fine di superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori tale da non dar luogo ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
esso ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata che stabilisce
«Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento», sia secondo le regole generali degli artt.
739 e 742 c.p.c. (Cass. civ., 10 dicembre 2018, n. 31902; Cass. civ., 10 luglio 2018, n. 18149; Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22568; Cass. civ., 14 maggio 2010, n. 11756), di guisa che, nel caso specifico, la previsione di un termine risulta non necessaria in quanto il provvedimento può essere riesaminato in qualsiasi momento.
Va poi osservato, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell'art. 333 c.c., una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione;
conf. Cass. civ., 11 ottobre 2021, n.
27553).
Venendo al caso di specie, è necessario rilevare che il Tribunale per i minorenni ha evidenziato i potenziali pregiudizi derivanti al minore dalla condotta del genitore che, ancorché occasionale secondo gli assunti difensivi, ha comunque esposto il minore a situazione di pregiudizio, dapprima sniffando una dose di cocaina mentre si trovava in casa con il figlio, senza neppure adottare le misure precauzionali minime onde impedire che il bambino venisse a contatto con lo stupefacente, che, infatti, ne ingeriva accidentalmente;
indi, per non avere fornito ai sanitari nell'immediatezza informazioni veridiche sull'accaduto e sulla natura della sostanza ingerita dal bimbo in tenerissima età. In effetti, dalla comunicazione di notizia di reato della Questura di Cosenza in data 11 novembre 2023 risulta che il Parte_1
, pur conducendo il figlio al pronto soccorso, non forniva ai sanitari nell'immediatezza informazioni
[...] veridiche sull'accaduto e sulla natura della sostanza ingerita dal bimbo in tenera età prospettando genericamente, senza specificare la natura della sostanza, di essersi accorto che il bambino aveva messo in bocca una mezza sigaretta con del tabacco sulla lingua mentre facevano una passeggiata;
nel contempo,
dichiarava di non fare uso di sostanze stupefacenti. Soltanto dopo gli esiti della perquisizione domiciliare attivata con rinvenimento nella sua abitazione di un involucro di cellophane trasparente con all'interno gr.
0,764 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di due ritagli in cellophane con tracce di polvere bianca
5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (uno trovato sul divano e l'altro nel secchio dell'immondizia con vicino un ciuccio da bambino di colore azzurro) ammetteva di aver sniffato una dose di cocaina mentre si trovava in casa con il figlio riportando la dinamica dell'assunzione accidentale della sostanza da parte del bambino.
Il Tribunale ha dunque prescritto al Parte_1
- di proseguire la presa in carico presso il competente incaricato di procedere a controlli Pt_3
periodici;
- di collaborare con il Servizio Sociale incaricato di sostenerlo nel corretto esercizio della genitorialità.
Ha incaricato il dell'A.S.P. di Cosenza di proseguire la presa in carico di Pt_3 Parte_1
accertando periodicamente le condizioni psicofisiche.
Ha incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente:
- di promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- di vigilare sul percorso di crescita del minore monitorando le condizioni di vita e sostenendo il nucleo familiare;
-di relazionare ove emergano nuove situazioni di pregiudizio per il minore per le quali si richieda un nuovo intervento di questa Autorità Giudiziaria.
Orbene, l'appello è parzialmente fondato in quanto la prescrizione al genitore di proseguire la presa in carico presso il competente e la prescrizione di sottoporsi a un percorso di sostegno alla Pt_3
genitorialità sono lesive del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta 1'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari.
Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza 1 luglio 2015, n. 13506, la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta 1'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo а carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con 1'art. 32 della
Costituzione.
Si tratta di orientamento confermato da Cass, civ., 5 luglio 2019, n. 18222 che ha riaffermato il principio per il quale “Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei
6 provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del 01/07/2015). Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre - figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art.
32 della Costituzione” (conf. Cass. civ., 22 giugno 2023, n. 17903).
In questi termini l'appello è accolto.
La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, valutata unitariamente alla natura del procedimento, volto al perseguimento del superiore interesse della minore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2022, di insussistenza dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 142/2024, resa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 29
[...]
ottobre 2024 e pubblicata il successivo 11 novembre 2024, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, revoca le prescrizioni imposte a Parte_1
;
[...]
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile-Minori della Corte di
Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Concettina Epifanio
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