Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2023 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente a [...]del Grappa (TV), C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Moreno Gallina per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro con sede in Venezia (C.F. - P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) già quale conferitaria del ramo di P.IVA_2 Controparte_1
azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino per mandato e domiciliata come in atti – interveniente –
1
– appellata contumace - Controparte_2
o O o
appello sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione prima civile, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Marina Righi, n. 189/2023 del
06.02.2023, pubblicata il 08.02.2023, resa nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo 3256/2018 R.G., non notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 cpc Nel merito - Per le ragioni esposte nell'atto di citazione d'Appello del 08.09.2024 revocarsi, annullarsi e, comunque dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi comprese quelle di inammissibilità ex art. 342 e 348
bis c.p.c., siccome inammissibili, anche per tardività e, comunque, infondate in fatto e in diritto. - In subordine se ne contesta il quantum, anche in punto interessi. - Spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio,
integralmente rifuse. In via istruttoria Si reitera la contestazione di conformità
ex art. 2719 cc. ed il disconoscimento ex art 2702 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c dei documenti ex adverso prodotti sub 2 e 7 e si insiste per la inopponibilità
all'APPELLANTE della documentazione prodotta da (ora CP_2 [...]
) riferita espressamente alla società Controparte_1 Controparte_4
Conclusioni per l'appellata intervenuta
Insiste in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'estromissione dal
2 presente procedimento di stante lo spiegato intervento ex Controparte_2
art. 111 c.p.c. nell'interesse e per essa Controparte_1 [...]
ella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, la scrivente difesa insiste per il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle proprie conclusioni anche in via istruttoria.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 8 settembre 2023 evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_2
sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 8 febbraio 2023,
non notificata) che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
723/2018 dell'importo di €. 10.152,60 oltre ad accessori e spese relativo a crediti ceduti per contratti di finanziamento stipulati inizialmente con
Compass S.p.A., condannandolo alle spese. Impugnava la sentenza lamentando con il primo motivo l'erronea ricostruzione dei fatti relativamente alla contestata conformità agli originali delle copie dei documenti documenti
2 e 7 del monitorio e al disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte in violazione degli art. 2719 c.c., 2702 c.c. e 214 – 215 cpc. Con il secondo motivo si doleva della errata ricostruzione dei fatti in ordine alle domande formulate da in sede monitoria e nel giudizio di opposizione e CP_2
dell'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 183 cpc (mutatio libelli).
Con il terzo motivo lamentava l'errata ricostruzione ed il travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta legittimazione passiva e responsabilità del legale rappresentante della società per debiti sociali e Controparte_4
l'errata applicazione degli artt. 2462 e 2476 c.c.. Con il quarto motivo
3 lamentava l'errata ricostruzione dei fatti in ordine all'onere della prova in violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 cpc. Con il quinto motivo censurava l'errata ricostruzione dei fatti in violazione delle regole sull'onere della prova con violazione degli artt. 2697, 2702, 2719, c.c., 113, 115, 116,
214 e 216 cpc. Con il sesto motivo si doleva della omessa motivazione in ordine al tasso convenzionale di interesse con errata applicazione degli artt.
1284 c.c e 112 e 113 c.p.c..
Si costituiva quale mandataria di Controparte_3 [...]
già conferitaria del ramo di azienda Controparte_5 Controparte_1
relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ex artt. 111 Cod. proc. Civ. chiedendo l'estromissione di Controparte_2
e insistendo per il rigetto dell'appello anche per Controparte_2
inammissibilità e per genericità.
Non si costituiva che rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato nel merito.
La sentenza del Tribunale di Treviso va confermata per quanto di seguito.
L'appellante va condannata alle spese di causa secondo i valori del D.M.
55/2014 e successive modifiche, stante la soccombenza, a favore della parte intervenuta con la mandataria.
Nulla nel rapporto con che non si è costituita. Controparte_2
4 Deve poi darsi atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti processuali affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
4.- Preliminarmente deve ritenersi la legittimazione di
[...]
che si è costituita con la mandataria Controparte_1 [...]
in quanto non risulta contestazione sulla legittimazione Controparte_3
dell'interveniente quale cessionaria ex art. 111 Cod. proc. Civ. rilevandosi,
che già risulta conferitaria del Controparte_1 Controparte_1
ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafogli dei crediti di come da documentazione allegata comprovante Controparte_2
(doc. 5) il conferimento di ramo d'azienda da a la CP_2 Controparte_1
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 6) e la posizione creditoria verso il (doc. 7). Pt_1
Inoltre si rileva che (Cass. sez. 1^ ordinanza n. 10442 del 19 aprile 2024)
qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa. Come nel caso.
5 4.1.- Il Tribunale rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannando il alle spese, osservando che: Pt_1
-) aveva agito in via monitoria quale cessionaria dei crediti CP_2
derivanti da due contratti di finanziamento, il n. 9409451 ed il n. 9409589
sottoscritti da con Compass Spa che li aveva ceduti a Parte_1
(poi Creditech) ed infine, il 3 maggio 2016, alla ingiungente;
CP_6
-) i saldi debitori erano di € 4.911,39 (di cui € 4.075,37 in linea capitale)
quanto al finanziamento n. 9409451 e di € 5.241,21 (di cui € 4.3489,04 di capitale) quanto al finanziamento n. 9409589;
-) aveva negato di aver chiesto i finanziamenti a Compass Parte_1
anche con i contratti n. 9409451 e n. 9409589 ed aveva contestato la conformità all'originale dei contratti stessi deducendo che non erano intellegibili, in particolare per quanto riguarda le minuscole pattuizioni riportate sul lato destro degli stessi e nelle parti apparentemente completate a penna;
-) l'opponente aveva poi disconosciuto ex artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c. le sottoscrizioni apposte su entrambi i suddetti contratti sia quale “richiedente”
che quale “coobbligato e/o legale rappresentante”;
-) il disconoscimento era tuttavia generico e senza effetti a favore dell'opponente anche in quanto l'affermazione in merito alla presenza di minuscole pattuizioni e parti apparentemente completate a penna era avvenuta senza indicare le parti difformi;
-) la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non avrebbe poi potuto avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma avrebbe dovuto essere operata – a pena di inefficacia –
6 in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva la difformità dall'originale;
-) i contratti avevano avuto parziale esecuzione da parte di Controparte_4
come emergeva dagli estratti conto depositati e non contestati sicché il disconoscimento delle sottoscrizioni appariva incompatibile;
-) il disconoscimento era poi avvenuto non al momento delle comunicazioni di cessione notificate a mani del ma con l'opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo, in via successiva, in termini irrilevanti;
-) aveva ingiunto il pagamento al coobbligato, nonostante il CP_2
fallimento e l'estinzione della , senza operare alcuna mutatio Controparte_4
libelli, sia in quanto i contratti erano riconducibili a e Controparte_4
per essa al in solido quale “coobbligato”, sia in quanto nei contratti Pt_1
erano stati riportati i dati di Parte_1
-) aveva agito contro il a a causa del suo inadempimento CP_2 Pt_1
sia quale legale rappresentante di debitrice principale, Controparte_4
sia quale coobbligato con la predetta società;
-) era infondata l'eccezione sulla diversa numerazione dei contratti allegati al fascicolo monitorio (n. 0608473 e 0608456) in quanto a seguito della cessione, i contratti erano stati, come tra l'altro sempre avviene, rinumerati senza rilievo per l'opposizione;
-) non aveva negato che l'obbligata principale, di cui era sia Parte_1
socio che legale rappresentante, avesse dato spontanea esecuzione, ancorché
parziale, ai contratti;
7 -) l'estraneità del risultava smentita dalla disponibilità, da parte di Pt_1
dei dati e documenti del medesimo mentre il fallimento CP_2
dell'obbligata principale e la sua successiva estinzione non avevano determinato il venir meno del diritto di credito;
-) le cessioni erano state notificate con due distinte raccomandate alla società
ed al coobbligato, che le aveva ricevute;
Pt_1
-) la documentazione prodotta in sede monitoria (copia dei contratti di finanziamento;
copia dell'intervenuta cessione dei crediti;
copia della comunicazione di cessione trasmesse da on contestuale Controparte_2
diffida di pagamento, regolarmente ricevute dal gli estratti conto Pt_1
relativi ai titoli contrattuali dedotti in giudizio) comprovava il diritto di credito in capo a mentre l'opponente non aveva dato prova dei fatti CP_2
estintivi;
-) seguiva la condanna alle spese.
4.2- La motivazione resiste alle censure che appaiono generiche e ripetitive delle originarie eccezioni.
5.1.- Con il primo motivo si pone critica alla sentenza assumendosi l'errata valutazione delle eccezioni di disconoscimento delle sottoscrizioni e di disconoscimento della conformità delle copie agli originali;
il tutto, però,
ancora una volta in termini inammissibili, in fatto ed infondati in diritto.
5.2.1.- Quanto al secondo profilo perché la sentenza risponde alle regole in materia per le quali (Cass. ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021) il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o
8 meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. Inoltre (Cass.
sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018) la contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia
– in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").
5.2.2.- In fatto perché l'appellante, anche in questa sede, ha reiterato le generiche eccezioni svolte in primo grado non indicando affatto, come prescritto, i profili concreti, chiari e specifici per i quali le sottoscrizioni sarebbero state alterate e per le quali le copie fotostatiche non sarebbero state conformi agli originali.
Addurre che “l'Opponente per quanto concerne la contestazione di Pt_1
conformità (art. 2719 c.c.) aveva specificamente indicato le ragioni per le quali la stessa veniva sollevata (mancata intellegibilità delle minuscole pattuizioni riportate nel lato destro delle stesse e delle parti completate a
9 penna)” e che la produzione degli originali avrebbe potuto evidenziare la fondatezza o meno della contestazione (ma ciò, all'evidenza, atterrebbe al
“merito” della contestazione e non alla sua ammissibilità)” non equivale ad una indicazione concreta e chiara dei profili di falsità o alterazione essendo,
le argomentazioni svolte, mere affermazioni generiche prive di concretezza ed inidonee a consentire alla controparte la difesa ed al Giudice la comprensione del motivo di censura.
5.2.3.- Né appare illogica la pronuncia laddove ha statuito “..., correttamente l'opposta rappresenta che ai contratti di cui in parola è stata data parziale esecuzione da parte di . Non vi è infatti contestazione sul Controparte_4
fatto che la abbia dato spontanea esecuzione, ancorché Controparte_4
parziale, ai contratti per i quali 1a è causa, così come si evince dagli estratti conto depositati in sede monitoria e non contestati. Deve quindi ritenersi che il disconoscimento della sottoscrizione non possa che essere incompatibile con l'iniziale pagamento delle rate, non potendosi ragionevolmente spiegare il motivo dell'aver portato ad esecuzione un contratto, a mezzo del pagamento di rate, nel momento in cui il soggetto non ritenesse la sottoscrizione dello stesso a sé medesimo riferibile. Il disconoscimento viene posto in essere,
peraltro, in sede di citazione in opposizione, quanto ben avrebbe Pt_1
potuto operarlo prima, nel caso in cui avesse avuto dubbi sulla riferibilità
della sottoscrizione o sulla conformità delle copie dei contratti. Va infatti ricordato che le comunicazioni di cessione dei crediti con contestuale diffida al pagamento, spedite da sono state correttamente Controparte_2
ricevute, nell'anno 2016, a mani dello stesso Sig. (agli atti vi è la Pt_1
prova del ricevimento della raccomandata e la circostanza non è stata
10 contestata). Se, quindi, ha atteso la notifica del decreto ingiuntivo per Pt_1
disconoscere sottoscrizione e documenti, non può non rilevarsi come il comportamento precedente, di inerzia e mancata contestazione dinanzi al ricevimento di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sia incompatibile con il detto disconoscimento postumo e suggerisca, invece, un riconoscimento tacito”.
E' vero che il si era obbligato quale garante della Pt_1 Controparte_4
ma lo stesso era anche il legale rappresentante della stessa compagine
[...]
tanto che in tale duplice veste, considerato che trattavasi di società di capitali a ristretta base (società a responsabilità limitata nella quale il era Pt_1
socio e legale rappresentante) era ben a conoscenza dei pagamenti fatti dalla società in adempimento del contratti di finanziamento con Compass S.p.a. (in generale, in tema di fideiussione, Cassazione ordinanza n. 20713 del 17 luglio
2023)
6.- Il secondo motivo, in tema di mutatio libelli, è infondato.
Si adduce che nel ricorso per ingiunzione aveva chiesto la CP_2
condanna del per aver stipulato con Compass due contratti di Pt_1
finanziamento, dunque in veste di debitore principale e che a fronte delle eccezioni di mancata stipula personale del contratto, la aveva addotto, CP_2
mutando la domanda iniziale, che la responsabilità del sarebbe stata Pt_1
in via solidale con assunto errato in quanto (in generale Cass. ordinanza n.
3920 del 3 febbraio 2024) la modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, come nel caso, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio tanto che qui, ove la vicenda dedotta in
11 giudizio afferiva all'inadempimento di due contratti di finanziamento, la diversa prospettiva oggetto di modifica, importante una responsabilità del quale coobbligato e non più, solo, quale obbligato solidale, non lede Pt_1
il diritto di difesa, non determina alcun allungamento dei termini processuali ed appare connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio afferente,
come detto, la restituzione di somme oggetto di mutuo in capo alla obbligata ed al garante per inadempimento.
7.- Con il terzo motivo si lamenta l'errata applicazione delle regole in tema di legittimazione passiva essendosi affermata in sentenza, si sostiene, la responsabilità del quale legale rappresentante della Pt_1 Controparte_4
in violazione dell'art. 2476 Cod. Civ. ma in termini irrilevanti in quanto,
[...]
pur essendosi anche richiamata la responsabilità dell'appellante sotto tale profilo - erratamente - il resto della motivazione adduce la responsabilità in capo ad quale coobbligato e sottoscrittore, in tale veste, dei Parte_1
contratti di finanziamento firmati pure dalla debitrice principale
[...]
Emendata la motivazione la sentenza regge alle censure, sotto CP_4
diversa angolazione.
8.- Con il quarto motivo si censura l'errata applicazione delle norme sull'onere della prova, in termini errati.
Fermo restando che (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) l'appellata ha dimesso i contratti di finanziamento modificati quanto al numero ma non disconosciuti e validamente riferibili proprio ai finanziamenti ottenuti da
Compass S.r.l. la prova contraria (della mancata stipula del contratti o in merito ad altre vicende estintive) non risulta offerta dall'appellante onerato.
12 Se i contratti successivamente e diversamente numerati non risultano in sé
disconosciuti validamente e se risulta il parziale adempimento degli stessi da parte del debitore principale ( ) con la conoscenza del garante, Controparte_4
assumere il mero dato numerico modificato non equivale a smentire il rapporto contrattuale di base, dimostrato ed ammesso.
9.- Il quinto motivo pone censura per violazione delle norme sull'onere della prova e sulle regole presuntive in termini non condivisibili in quanto l'inammissibilità del disconoscimento, generico, importa la validità dei contratti a base che risultano validamente allegati dalla ed ora dalla CP_2
interveniente a favore della domanda non altrimenti contrastata.
10.- Il sesto motivo, relativo alla omessa motivazione sull'eccezione di nullità
dei contratti per applicazione del tasso ultralegale, appare inammissibile in quanto nel primo grado di giudizio la difesa del non aveva eccepito, Pt_1
entro i termini per la formazione del thema decidendum, l'applicazione di tassi ultralegali tanto che il motivo appare generico ed inammissibile. Inoltre,
anche a superare tale rilevo, la prospettazione attuale del motivo appare del tutto generica non essendo stati indicati, a prescindere dal mero richiamo al dato del tasso profili di fatto concreti e chiari sul punto. Vale del resto osservare che in primo grado l'appellante, diversamente da quanto argomentato, non si era affatto doluto (pag. 4 di citazione) dell'applicazione di tassi ultralegali ma aveva semplicemente contestato, con il motivo, il credito in sé. Si precisa poi, a chiarimento, che (così Cass. ordinanza n. 20713
del 17 luglio 2023) le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente
13 allegati dalle parti entro i termini per le relative attività assertive e la regola vale anche per gli interessi pretesamente usurari che devono essere allegati
(Cass. sez. 3^ ordinanza n. 28983 del 18 ottobre 2023). Il motivo pone dunque questione in fatto nuova non fatta valere in primo grado ed inammissibnile.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento di Parte_1 Controparte_2
con la mandataria Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata accertando il diritto della interveniente al credito oggetto di ingiunzione;
- condanna l'appellante al pagamento del credito oggetto di ingiunzione a favore della intervenuta;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore di Controparte_1
e che si liquidano in €.
3.966 per compensi oltre ad iva se dovuta,
[...]
cpa e spese generali del 15%;
- nulla per le spese nel restante rapporto;
- dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia lì 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
14