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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi (palazzo Arechi) 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259000785691000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: I rappresentanti dei resistenti si riportano ai rispettivi atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259000785691000, notificata in data 14.6.2025, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione comunicava al Sig. Ricorrente_1, residente in [...](Bn) la esistenza di debiti iscritti a ruolo sulla base di n.5 cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 19.228,80.
Propone ricorso il Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_2, contestando la pretesa impositiva, limitatamente a n. 3 cartelle di pagamento, ritenendo del tutto infondata la pretesa, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio, con distrazione in favore di eesso difensore antistatario.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- con riferimento alla cartella n. 01720200006547346, asseritamente notificata in data 4.4.2022, ne afferma la mancata consegna, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva riferentesi a tributi relativi all'anno 2015 e decadenza dal potere di riscossione;
- con riferimento alla cartella n. 0172020006610788, tributi anno 2015, riferisce di aver proceduto al versamento di quanto dovuto a seguito del ricevimento dell'avviso bonario, come da versamenti di cui alla documentazione allegata;
- con riferimento alla cartella n. 01720230001468174, sempre per tributi anno 2015 contesta la ricezione della stessa, ritenendo inoltre che trattasi di duplicazione della pretesa già avanzata con la prima cartella di pagamento.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, rilevando la parziale contestazione del ricorrente in ordine alle pretese portate dalla intimazione, con legittimità di quanto richiesto circa le due cartelle di pagamento non impugnate.
Rileva che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente le due cartelle di pagamento ritenute non consegnate risultano regolarmente notificate a mezzo posta con ricezione delle stesse a mani del ricorrente.
Evidenzia che alcuna prescrizione o decadenza si è verificata in ordine ai tributi contenuti nelle predette cartelle.
Ritiene infondata anche la precisazione relativamente all'avvenuto pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 0172020006610788, non avendo il contribuente fornito la prova della effettiva riconducibilità dei versamenti depositati in atti alla pretesa impositiva né il rispetto dei termini della rateizzazione.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 11.11.2025 deposita memorie di replica il ricorrente, evidenziando la inesistenza delle notifiche delle due cartelle contestate, risultando quella presuntivamente consegnata in data 4.4.2022, ricevuta da persona di famiglia, e quella dell'8.9.2023, consegnata a persona di famiglia, entrambe da considerarsi illegittime per mancato invio della raccomandata informativa, come affermato dalla Cassazione con la ord. n.
26069/2025. Con ordinanza n. 736/2025 depositata il 21.11.2025, la Corte dispone la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate a carico del ricorrente entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento.
In data 5.12.2025 il ricorrente deposita rinuncia al mandato da parte del difensore Dott. Nominativo_2
.
In data 22.12.2025 si costituisce nel giudizio per il ricorrente l'Avv. Difensore_1, depositando copia atto di chiamata in causa.
In data 9.1.2026 il ricorrente deposita memorie illustrative, con le quali, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, contesta l'eventuale esibizione della documentazione, se prodotta, in quanto tardiva rispetto all'udienza del 21.1.2026.
Contesta la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa agli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le cartelle di pagamento, ritenendo che le sottoscrizioni ivi apposte non sono riferibili a persona di famiglia del ricorrente.
Evidenzia la necessità della esibizione dell'originale onde consentire la eventuale proposizione della querela di falso.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato, stante l'assenza di qualsiasi prova in ordine alle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
In data 9.1.2026 si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando che quanto affermato dal ricorrente in ordine alla cartella di pagamento la cui pretesa doveva ritenersi coperta dai pagamenti effettuati a seguito di avviso bonario e di rateizzazione delle somme, non risultava accoglibile.
Ed, invero, evidenzia l'Ufficio che effettivamente la parte aveva proceduto alla rateizzazione, versando però in ritardo già la prima rata, per cui decadeva da tale beneficio, con applicazione della sanzione piena.
All'udienza di discussione pubblica del 21-1-2026 i rappresentanti delle parti si sono riprotati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso al seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava al sig. Ricorrente_1 l'esistenza di debiti fisccali portati da alcune cartelle di pagamento regolarmente notificate.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta che le cartelle di pagamento nn. 01720200006547346 e 01720230001468174 risultavano non notificate per consegna della raccomandata di spedizione a persona di famiglia, senza l'invio della successiva raccomandata informativa.
La doglianza non risulta accoglibile avendo la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12470/2020 affrontato la quesitone in ordine agli adempimenti che devono essere effettuati dall'Ente della riscossione laddove venga effettuata la spedizione dell'atto a mezzo posta, con invio diretto secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1 del DPR 602/73.
Rilevano i supremi Giudici che in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario con applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/82.
La disciplina della forma semplificata comporta che la consegna avvenuta nelle mani proprie di persona di famiglia risulti legittima e si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti.
Da tanto ne deriva la non applicabilità di quanto previsto dall'art. 60 del DPR 600/73, non risultando che la spedizione delle cartelle di pagamento contestate sia avvenuta a mezzo di Messi notificatori o di Ufficiale
Giudiziario.
Va rigettato il richiesto disconoscimento della documentazione prodotta, stante la tardività della relativa eccezione che, ai sensi dell'art. 215 cpc, va effettuata entro il termine perentorio della prima risposta successiva alla produzione.
Viene in rilievo che, nel caso di specie, con le memorie depositate l'11/11/2025, primo atto successivo al deposito della documentazione da parte della Concessionaria, in riferimento alle notifiche viene contestata solo ed esclusivamente il mancato invio della raccomandata informativa con conseguente riconoscimento della validità degli altri aspetti contenuti nella predetta documentazione.
Nel caso di specie, pertanto, va confermata la validità e legittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione, che va confermata.
Va, viceversa, annullata la intimazione di pagamento in riferimento alla cartella n. 01720220006610788, risultando in atti dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate che l'importo indicato non corrrisponde a quanto effettivamente dovuto dal contribuente a seguito del riconoscimento degli importi versati che hanno dato luogo alla emissione del relativo sgravio.
Da tanto ne deriva che la intimazione di pagamento va annullata in ordine a tale titolo, stante la pretesa impositiva del tutto errata.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va parzialmente accolto, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio. IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi (palazzo Arechi) 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259000785691000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: I rappresentanti dei resistenti si riportano ai rispettivi atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259000785691000, notificata in data 14.6.2025, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione comunicava al Sig. Ricorrente_1, residente in [...](Bn) la esistenza di debiti iscritti a ruolo sulla base di n.5 cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 19.228,80.
Propone ricorso il Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_2, contestando la pretesa impositiva, limitatamente a n. 3 cartelle di pagamento, ritenendo del tutto infondata la pretesa, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio, con distrazione in favore di eesso difensore antistatario.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- con riferimento alla cartella n. 01720200006547346, asseritamente notificata in data 4.4.2022, ne afferma la mancata consegna, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva riferentesi a tributi relativi all'anno 2015 e decadenza dal potere di riscossione;
- con riferimento alla cartella n. 0172020006610788, tributi anno 2015, riferisce di aver proceduto al versamento di quanto dovuto a seguito del ricevimento dell'avviso bonario, come da versamenti di cui alla documentazione allegata;
- con riferimento alla cartella n. 01720230001468174, sempre per tributi anno 2015 contesta la ricezione della stessa, ritenendo inoltre che trattasi di duplicazione della pretesa già avanzata con la prima cartella di pagamento.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, rilevando la parziale contestazione del ricorrente in ordine alle pretese portate dalla intimazione, con legittimità di quanto richiesto circa le due cartelle di pagamento non impugnate.
Rileva che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente le due cartelle di pagamento ritenute non consegnate risultano regolarmente notificate a mezzo posta con ricezione delle stesse a mani del ricorrente.
Evidenzia che alcuna prescrizione o decadenza si è verificata in ordine ai tributi contenuti nelle predette cartelle.
Ritiene infondata anche la precisazione relativamente all'avvenuto pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 0172020006610788, non avendo il contribuente fornito la prova della effettiva riconducibilità dei versamenti depositati in atti alla pretesa impositiva né il rispetto dei termini della rateizzazione.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 11.11.2025 deposita memorie di replica il ricorrente, evidenziando la inesistenza delle notifiche delle due cartelle contestate, risultando quella presuntivamente consegnata in data 4.4.2022, ricevuta da persona di famiglia, e quella dell'8.9.2023, consegnata a persona di famiglia, entrambe da considerarsi illegittime per mancato invio della raccomandata informativa, come affermato dalla Cassazione con la ord. n.
26069/2025. Con ordinanza n. 736/2025 depositata il 21.11.2025, la Corte dispone la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate a carico del ricorrente entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento.
In data 5.12.2025 il ricorrente deposita rinuncia al mandato da parte del difensore Dott. Nominativo_2
.
In data 22.12.2025 si costituisce nel giudizio per il ricorrente l'Avv. Difensore_1, depositando copia atto di chiamata in causa.
In data 9.1.2026 il ricorrente deposita memorie illustrative, con le quali, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, contesta l'eventuale esibizione della documentazione, se prodotta, in quanto tardiva rispetto all'udienza del 21.1.2026.
Contesta la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa agli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le cartelle di pagamento, ritenendo che le sottoscrizioni ivi apposte non sono riferibili a persona di famiglia del ricorrente.
Evidenzia la necessità della esibizione dell'originale onde consentire la eventuale proposizione della querela di falso.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato, stante l'assenza di qualsiasi prova in ordine alle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
In data 9.1.2026 si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando che quanto affermato dal ricorrente in ordine alla cartella di pagamento la cui pretesa doveva ritenersi coperta dai pagamenti effettuati a seguito di avviso bonario e di rateizzazione delle somme, non risultava accoglibile.
Ed, invero, evidenzia l'Ufficio che effettivamente la parte aveva proceduto alla rateizzazione, versando però in ritardo già la prima rata, per cui decadeva da tale beneficio, con applicazione della sanzione piena.
All'udienza di discussione pubblica del 21-1-2026 i rappresentanti delle parti si sono riprotati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso al seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava al sig. Ricorrente_1 l'esistenza di debiti fisccali portati da alcune cartelle di pagamento regolarmente notificate.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta che le cartelle di pagamento nn. 01720200006547346 e 01720230001468174 risultavano non notificate per consegna della raccomandata di spedizione a persona di famiglia, senza l'invio della successiva raccomandata informativa.
La doglianza non risulta accoglibile avendo la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12470/2020 affrontato la quesitone in ordine agli adempimenti che devono essere effettuati dall'Ente della riscossione laddove venga effettuata la spedizione dell'atto a mezzo posta, con invio diretto secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1 del DPR 602/73.
Rilevano i supremi Giudici che in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario con applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/82.
La disciplina della forma semplificata comporta che la consegna avvenuta nelle mani proprie di persona di famiglia risulti legittima e si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti.
Da tanto ne deriva la non applicabilità di quanto previsto dall'art. 60 del DPR 600/73, non risultando che la spedizione delle cartelle di pagamento contestate sia avvenuta a mezzo di Messi notificatori o di Ufficiale
Giudiziario.
Va rigettato il richiesto disconoscimento della documentazione prodotta, stante la tardività della relativa eccezione che, ai sensi dell'art. 215 cpc, va effettuata entro il termine perentorio della prima risposta successiva alla produzione.
Viene in rilievo che, nel caso di specie, con le memorie depositate l'11/11/2025, primo atto successivo al deposito della documentazione da parte della Concessionaria, in riferimento alle notifiche viene contestata solo ed esclusivamente il mancato invio della raccomandata informativa con conseguente riconoscimento della validità degli altri aspetti contenuti nella predetta documentazione.
Nel caso di specie, pertanto, va confermata la validità e legittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione, che va confermata.
Va, viceversa, annullata la intimazione di pagamento in riferimento alla cartella n. 01720220006610788, risultando in atti dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate che l'importo indicato non corrrisponde a quanto effettivamente dovuto dal contribuente a seguito del riconoscimento degli importi versati che hanno dato luogo alla emissione del relativo sgravio.
Da tanto ne deriva che la intimazione di pagamento va annullata in ordine a tale titolo, stante la pretesa impositiva del tutto errata.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va parzialmente accolto, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio. IL PRESIDENTE estensore