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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1413/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Vibo Valentia, via XXV Aprile, n. 32, presso lo studio degli avv.ti Paolo Fuduli e Vincenzo Fogliaro (PEC: e che congiuntamente e Email_1 Email_2 disgiuntamente la rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Via delle Mimose, n. 10, presso lo studio dell'avv. Davide Grossi (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 07/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720239037038689000, notificata il 31.05.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
1 39720140019533629000, 39720160029046578000 e 39720170000894754000, deducendo di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e che, in ogni caso, le pretese contributive ive riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO: accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720239037038689/000, notificata in data 31/05/2023 da parte dell
[...]
e di ogni altro suo atto presupposto, connesso o, Controparte_3 comunque, consequenziale e, per l'effetto, dichiararne la sua nullità e/o l'inefficacia, per tutti i motivi esposti in premesse. Con vittoria di spese e competenze di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi al riguardo come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato alla ricorrente, tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 39720140019533629000 è stato notificato il 21.01.2015;
- l'avviso di addebito n. 39720160029046578000 è stato notificato il 4.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 39720170000894754000 è stato notificato il 29.03.2017. 5. La produzione in formato xml delle notifiche, deve ritenersi valida, in quanto dalla documentazione è possibile visualizzare l'attestazione di “consegna” dell'atto all'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio del medesimo atto, operando, pertanto, una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotto e la ricevuta, «salva la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015).
6. L'Ente previdenziale ha, inoltre, documentato di aver ricevuto dei versamenti in relazione agli avvisi di addebito suddetti, segnalando, a ogni modo, un residuo di € 5.946,69 con riguardo all'avviso di addebito n. 39720140019533629000; un residuo di € 53.564,96 relativamente all'avviso di addebito n. 39720160029046578000 e un residuo di € 51.570,18 con riguardo all'avviso di addebito n. 39720170000894754000.
7. Il ha inoltre documentato di aver notificato alla ricorrente delle richieste di CP_5 pagamento, utili a interrompere i termini di prescrizione, rappresentando nuove date da cui far decorrere il quinquennio. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 09720199024964436000, contenente l'avviso di addebito n. 39720170000894754000 e notificata il 20.03.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 09720199057419315000, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione notificata il 26.09.2019.
7. Pertanto, poiché dalla notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica delle richieste di pagamento suddette, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, nessuna estinzione dei crediti può ravvisarsi nel caso di specie, provocando, dunque, il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle Pt_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di come per legge;
CP_2
- condanna , in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle Pt_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_4
Vibo Valentia, 20/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Vibo Valentia, via XXV Aprile, n. 32, presso lo studio degli avv.ti Paolo Fuduli e Vincenzo Fogliaro (PEC: e che congiuntamente e Email_1 Email_2 disgiuntamente la rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Via delle Mimose, n. 10, presso lo studio dell'avv. Davide Grossi (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 07/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720239037038689000, notificata il 31.05.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
1 39720140019533629000, 39720160029046578000 e 39720170000894754000, deducendo di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e che, in ogni caso, le pretese contributive ive riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO: accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720239037038689/000, notificata in data 31/05/2023 da parte dell
[...]
e di ogni altro suo atto presupposto, connesso o, Controparte_3 comunque, consequenziale e, per l'effetto, dichiararne la sua nullità e/o l'inefficacia, per tutti i motivi esposti in premesse. Con vittoria di spese e competenze di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi al riguardo come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato alla ricorrente, tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 39720140019533629000 è stato notificato il 21.01.2015;
- l'avviso di addebito n. 39720160029046578000 è stato notificato il 4.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 39720170000894754000 è stato notificato il 29.03.2017. 5. La produzione in formato xml delle notifiche, deve ritenersi valida, in quanto dalla documentazione è possibile visualizzare l'attestazione di “consegna” dell'atto all'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio del medesimo atto, operando, pertanto, una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotto e la ricevuta, «salva la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015).
6. L'Ente previdenziale ha, inoltre, documentato di aver ricevuto dei versamenti in relazione agli avvisi di addebito suddetti, segnalando, a ogni modo, un residuo di € 5.946,69 con riguardo all'avviso di addebito n. 39720140019533629000; un residuo di € 53.564,96 relativamente all'avviso di addebito n. 39720160029046578000 e un residuo di € 51.570,18 con riguardo all'avviso di addebito n. 39720170000894754000.
7. Il ha inoltre documentato di aver notificato alla ricorrente delle richieste di CP_5 pagamento, utili a interrompere i termini di prescrizione, rappresentando nuove date da cui far decorrere il quinquennio. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 09720199024964436000, contenente l'avviso di addebito n. 39720170000894754000 e notificata il 20.03.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 09720199057419315000, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione notificata il 26.09.2019.
7. Pertanto, poiché dalla notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica delle richieste di pagamento suddette, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, nessuna estinzione dei crediti può ravvisarsi nel caso di specie, provocando, dunque, il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle Pt_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di come per legge;
CP_2
- condanna , in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle Pt_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_4
Vibo Valentia, 20/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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