Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.