TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2179/2024 R.G. vertente fra
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato presso il di lui studio, in Potenza C.F._1
(PZ), Viale G. Marconi, 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 17.07.2024 e ritualmente notificato, il sig. , Parte_1
adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, di svolgere la professione di bracciante agricolo, in data 30.05.2022, mentre prestava attività lavorativa, nel comune di Viggiano (strada
Madonna di Viggiano), scivolava e riportava un trauma discorsivo della caviglia dx. Veniva immediatamente trasportato presso l'Ospedale di Vila d'Agri, dove dopo le cure del caso, veniva giudicato affetto da:” Trauma distorsivo tibio tarsica destra”. L'amministrazione resistente, dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'odierno ricorrente, con provvedimento del 19.08.2022, rigettava la domanda, con la seguente motivazione: “Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica...” Avverso il predetto provvedimento, l'istante, in data 13.09.2022, richiedeva all'amministrazione resistente, a mezzo del Patronato ENASC - Sede Provinciale di Potenza- di essere sottoposto a collegiale medica;
l'Istituto Assicuratore, a seguito di collegiale medica, con provvedimento del
29.04.2023, giudicava l'odierno ricorrente, affetto da: “Modesto deficit della TTA destra”, riconoscendo un danno biologico pari al 003% ;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di dichiarare, dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del 30.05.2022, determina una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7% (Indennizzo in capitale) o, in misura maggiore o minore e comunque non inferiore al 6%, che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore dell'istante, del beneficio con decorrenza dalla data dell'infortunio, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e CP_1
competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. 55 del 10.03.2014 e del D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre Spese Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 19 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza,
2 contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che il signor , in seguito all'infortunio subito in data 30.05.2022 ha riportato un Parte_1
trauma distorsivo della caviglia destra con lesione parcellare del legamento peroneo astragalico anteriore, e che sono residuati postumi invalidanti valutabili nella misura del 6%.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 17.07.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2179/2024 R.G. vertente fra
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato presso il di lui studio, in Potenza C.F._1
(PZ), Viale G. Marconi, 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 17.07.2024 e ritualmente notificato, il sig. , Parte_1
adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, di svolgere la professione di bracciante agricolo, in data 30.05.2022, mentre prestava attività lavorativa, nel comune di Viggiano (strada
Madonna di Viggiano), scivolava e riportava un trauma discorsivo della caviglia dx. Veniva immediatamente trasportato presso l'Ospedale di Vila d'Agri, dove dopo le cure del caso, veniva giudicato affetto da:” Trauma distorsivo tibio tarsica destra”. L'amministrazione resistente, dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'odierno ricorrente, con provvedimento del 19.08.2022, rigettava la domanda, con la seguente motivazione: “Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica...” Avverso il predetto provvedimento, l'istante, in data 13.09.2022, richiedeva all'amministrazione resistente, a mezzo del Patronato ENASC - Sede Provinciale di Potenza- di essere sottoposto a collegiale medica;
l'Istituto Assicuratore, a seguito di collegiale medica, con provvedimento del
29.04.2023, giudicava l'odierno ricorrente, affetto da: “Modesto deficit della TTA destra”, riconoscendo un danno biologico pari al 003% ;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di dichiarare, dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito dell'infortunio del 30.05.2022, determina una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7% (Indennizzo in capitale) o, in misura maggiore o minore e comunque non inferiore al 6%, che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore dell'istante, del beneficio con decorrenza dalla data dell'infortunio, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e CP_1
competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. 55 del 10.03.2014 e del D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre Spese Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 19 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza,
2 contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che il signor , in seguito all'infortunio subito in data 30.05.2022 ha riportato un Parte_1
trauma distorsivo della caviglia destra con lesione parcellare del legamento peroneo astragalico anteriore, e che sono residuati postumi invalidanti valutabili nella misura del 6%.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 17.07.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3 4