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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 03.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Maria Luigia Tritto e Parte_1
EF RI
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
NT RI, F. CE e R. TT
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.01.2024 il ricorrente – premesso di aver percepito indennità di frequenza per il periodo dal dicembre 2013 al settembre 2020 - impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' il CP_1
10.09.2020 con cui l' chiedeva in restituzione la somma di € 23.930,58, CP_2 erogata a titolo di indennità di frequenza, in quanto asseritamente non dovuta per il periodo dal 01.12.2013 al 30.09.2020 in ragione della carenza della documentazione riferita alla frequenza scolastica ed ai centri di riabilitazione nei periodi estivi.
Il ricorrente sosteneva di aver regolarmente frequentato la scuola nei periodi ordinari (settembre -giugno), invocava la propria buona fede e l'assenza di dolo e concludeva affinchè fosse accertata l'irripetibilità dell'indebito ovvero la non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, chiedeva dichiararsi la CP_1 parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 17.798,31 in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela, nei predetti limiti, dell'indebito impugnato in relazione ai periodi (giugno-ottobre dal 2013 al
2020) per i quali la regolarità della frequenza scolastica era stata positivamente verificata presso l'anagrafe MIUR. Insisteva per il rigetto della domanda in relazione al residuo indebito, rideterminato in € 6.132,27, relativo a quanto percepito dal ricorrente nei periodi estivi (luglio-settembre) dal 2014 al 2020, stante la mancata prova della frequenza di corsi di formazione estivi.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
03.10.2025 ed era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, su richiesta dell' cui parte ricorrente ha aderito all'udienza CP_1 del 04.10.2024, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla ripetizione della somma di € 17.798,31 in considerazione dell'intervenuto annullamento parziale in via amministrativa dell'indebito (cfr. TE08 31.07.2024). Pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti circa l'accertamento dell'indebito nei limiti dell'importo indicato.
Il ricorso è, per il resto, infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Difatti, quanto al residuo importo di € 6.132,27, in primo luogo si osserva che, in base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., valevoli anche in materia di indebito, spetta al beneficiario della prestazione fornire prova dei fatti costitutivi del suo diritto all'erogazione della prestazione, laddove, a fronte di tale prova, spetta all' fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi ed CP_1 estintivi del diritto fatto valere (cfr. Cass. S.U. n. 18046 del 2010 secondo cui "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto").
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova, per il periodo estivo, della frequenza di corsi o di centri di riabilitazione che giustificassero l'erogazione dell'indennità di frequenza anche per detto periodo.
Si evidenzia, poi, che a fronte delle deduzioni dell' parte ricorrente sosteneva CP_1 la buona fede dell'accipiens adducendo che l'Ente, invece di sospendere l'erogazione della prestazione nel periodo estivo, ha continuato ad erogarla pur nella mancanza di attestazioni di frequenza di corsi, ingenerando così l'affidamento del ricorrente circa la spettanza della prestazione.
Con riguardo al profilo in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione asseritamente non dovuta di un beneficio assistenziale sub specie di indennità di frequenza. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Nel tempo si è andato affermando e consolidando un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale che varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di revoca del beneficio assistenziale per fatti ostativi diversi dalla carenza del requisito sanitario o reddituale, individuabili nella mancanza dei requisiti di legge sub specie di attestazione di frequenza di corsi in relazione al periodo estivo, non coperto dalla frequenza scolastica.
Difatti, ad integrazione della disciplina della l. 289/90, il Msg 728/2015 CP_1 chiarisce che “L'indennità di frequenza va corrisposta per le ordinarie frequenze scolastiche per il periodo ottobre giugno. Tuttavia, nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico, l'indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola”.
L'ipotesi di indebito assistenziale per altri fatti ostativi diversi dalla carenza del requisito sanitario o reddituale, non avendo una specifica disciplina, rientra nell'ambito dell'applicazione residuale dell'art. 2033 c.c..
L'art. 2033 c.c., ritenuto applicabile nel caso di specie, dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, essendo pertanto legittima nell'an la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate avanzata dall' CP_1 Secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la restituzione della somma indebitamente percepita sarebbe preclusa dalla sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento al momento del percepimento delle somme.
Sulla questione della irripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. per buona fede e legittimo affidamento del percettore, rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.
8/2023.
In tale pronuncia la Corte Costituzionale ha chiarito che la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito concentrando le censure sulla proporzionalità dell'interferenza nella sfera patrimoniale del privato, in quanto sede del bilanciamento di interessi tra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, giungendo alla conclusione che: “a fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte
EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. (…) A fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarevic, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva
o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco
e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale. (…) Proprio
l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
(…) Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a sua difesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.”.
La Corte ravvisa il principale rimedio a tutela del legittimo affidamento in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nella categoria dell' “inesigibilità” della ripetizione fintanto che le modalità di restituzione non siano conformi a buona fede.
Difatti, la Corte nella citata sentenza n. 8/2023 prosegue specificando che “il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).(…) Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. (…)In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
L'opzione ermeneutica inaugurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza richiamata è stata condivisa ed asseverata anche dalla Corte di Cassazione la quale con sent. Cass. lav. n. 23419 del 1 agosto 2023 ha ritenuto che “Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. (…) La Corte ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
Ebbene, facendo applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza al fine di ravvisare la sussistenza di un legittimo affidamento nel percettore di un'erogazione indebita, è possibile concludere che, nel caso di specie, ricorrono, in capo alla parte opposta, taluni elementi indicativi e sintomatici del legittimo affidamento come delineati dalla giurisprudenza Cedu richiamata e valorizzati anche dall'art. 1337 c.c. e dalla nozione di buona fede oggettiva (l'erogazione era effettuata da un Ente pubblico ed era fondata su un titolo emesso dalla stesso Ente erogatore che riconosceva il diritto all'indennità di frequenza sulla base della patologia congenita diagnosticata al ricorrente;
l'erogazione aveva carattere ordinario e si è protratta nel tempo in maniera continuativa, dal 2013 al 2020, in assenza di sospensioni o revoche;
per le mensilità estive l'erogazione è stata effettuata spontaneamente dall'Ente in assenza di errori manifestamente riconoscibili).
Nonostante la sussistenza di un legittimo affidamento, nel caso di specie non può trovare applicazione l'apparato rimediale dell'inesigibilità posto che la restituzione delle somme oggetto di indebito è stata rateizzata sulla base di un piano di pagamento, originariamente articolato in n.72 rate e con scadenza 30.11.2028, da considerarsi adattabile al minore importo dell'indebito residuo, rideterminato in €
6.132,27. Né parte ricorrente ha dimostrato particolari condizioni personali o patrimoniali che giustifichino un'inesigibilità temporanea o parziale dell'obbligo restitutorio.
Per le ragioni esposte il ricorso va, in parte qua, rigettato con conseguente rideterminazione dell'indebito nel minor importo di € 6.132,27.
Le spese del giudizio, per la parte oggetto di cessazione della materia del contendere, sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell' in CP_1 applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, posto che l'indebito è stato in parte annullato e rideterminato in data successiva alla proposizione del ricorso (cfr. Te08 luglio 2024).
Per la parte di domanda oggetto di rigetto nulla è dovuto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 17.798,31 dell'indebito oggetto di impugnazione;
2. Rigetta per il resto il ricorso rideterminando l'indebito nel minor importo di €
6.132,27;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre CP_1 rimborso spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione
Taranto, 03.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 03.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Maria Luigia Tritto e Parte_1
EF RI
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
NT RI, F. CE e R. TT
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.01.2024 il ricorrente – premesso di aver percepito indennità di frequenza per il periodo dal dicembre 2013 al settembre 2020 - impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' il CP_1
10.09.2020 con cui l' chiedeva in restituzione la somma di € 23.930,58, CP_2 erogata a titolo di indennità di frequenza, in quanto asseritamente non dovuta per il periodo dal 01.12.2013 al 30.09.2020 in ragione della carenza della documentazione riferita alla frequenza scolastica ed ai centri di riabilitazione nei periodi estivi.
Il ricorrente sosteneva di aver regolarmente frequentato la scuola nei periodi ordinari (settembre -giugno), invocava la propria buona fede e l'assenza di dolo e concludeva affinchè fosse accertata l'irripetibilità dell'indebito ovvero la non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, chiedeva dichiararsi la CP_1 parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 17.798,31 in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela, nei predetti limiti, dell'indebito impugnato in relazione ai periodi (giugno-ottobre dal 2013 al
2020) per i quali la regolarità della frequenza scolastica era stata positivamente verificata presso l'anagrafe MIUR. Insisteva per il rigetto della domanda in relazione al residuo indebito, rideterminato in € 6.132,27, relativo a quanto percepito dal ricorrente nei periodi estivi (luglio-settembre) dal 2014 al 2020, stante la mancata prova della frequenza di corsi di formazione estivi.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
03.10.2025 ed era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, su richiesta dell' cui parte ricorrente ha aderito all'udienza CP_1 del 04.10.2024, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla ripetizione della somma di € 17.798,31 in considerazione dell'intervenuto annullamento parziale in via amministrativa dell'indebito (cfr. TE08 31.07.2024). Pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti circa l'accertamento dell'indebito nei limiti dell'importo indicato.
Il ricorso è, per il resto, infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Difatti, quanto al residuo importo di € 6.132,27, in primo luogo si osserva che, in base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., valevoli anche in materia di indebito, spetta al beneficiario della prestazione fornire prova dei fatti costitutivi del suo diritto all'erogazione della prestazione, laddove, a fronte di tale prova, spetta all' fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi ed CP_1 estintivi del diritto fatto valere (cfr. Cass. S.U. n. 18046 del 2010 secondo cui "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto").
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova, per il periodo estivo, della frequenza di corsi o di centri di riabilitazione che giustificassero l'erogazione dell'indennità di frequenza anche per detto periodo.
Si evidenzia, poi, che a fronte delle deduzioni dell' parte ricorrente sosteneva CP_1 la buona fede dell'accipiens adducendo che l'Ente, invece di sospendere l'erogazione della prestazione nel periodo estivo, ha continuato ad erogarla pur nella mancanza di attestazioni di frequenza di corsi, ingenerando così l'affidamento del ricorrente circa la spettanza della prestazione.
Con riguardo al profilo in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione asseritamente non dovuta di un beneficio assistenziale sub specie di indennità di frequenza. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Nel tempo si è andato affermando e consolidando un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale che varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di revoca del beneficio assistenziale per fatti ostativi diversi dalla carenza del requisito sanitario o reddituale, individuabili nella mancanza dei requisiti di legge sub specie di attestazione di frequenza di corsi in relazione al periodo estivo, non coperto dalla frequenza scolastica.
Difatti, ad integrazione della disciplina della l. 289/90, il Msg 728/2015 CP_1 chiarisce che “L'indennità di frequenza va corrisposta per le ordinarie frequenze scolastiche per il periodo ottobre giugno. Tuttavia, nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico, l'indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola”.
L'ipotesi di indebito assistenziale per altri fatti ostativi diversi dalla carenza del requisito sanitario o reddituale, non avendo una specifica disciplina, rientra nell'ambito dell'applicazione residuale dell'art. 2033 c.c..
L'art. 2033 c.c., ritenuto applicabile nel caso di specie, dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, essendo pertanto legittima nell'an la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate avanzata dall' CP_1 Secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la restituzione della somma indebitamente percepita sarebbe preclusa dalla sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento al momento del percepimento delle somme.
Sulla questione della irripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. per buona fede e legittimo affidamento del percettore, rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.
8/2023.
In tale pronuncia la Corte Costituzionale ha chiarito che la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito concentrando le censure sulla proporzionalità dell'interferenza nella sfera patrimoniale del privato, in quanto sede del bilanciamento di interessi tra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, giungendo alla conclusione che: “a fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte
EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. (…) A fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarevic, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva
o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco
e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale. (…) Proprio
l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
(…) Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a sua difesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.”.
La Corte ravvisa il principale rimedio a tutela del legittimo affidamento in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nella categoria dell' “inesigibilità” della ripetizione fintanto che le modalità di restituzione non siano conformi a buona fede.
Difatti, la Corte nella citata sentenza n. 8/2023 prosegue specificando che “il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).(…) Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. (…)In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
L'opzione ermeneutica inaugurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza richiamata è stata condivisa ed asseverata anche dalla Corte di Cassazione la quale con sent. Cass. lav. n. 23419 del 1 agosto 2023 ha ritenuto che “Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. (…) La Corte ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
Ebbene, facendo applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza al fine di ravvisare la sussistenza di un legittimo affidamento nel percettore di un'erogazione indebita, è possibile concludere che, nel caso di specie, ricorrono, in capo alla parte opposta, taluni elementi indicativi e sintomatici del legittimo affidamento come delineati dalla giurisprudenza Cedu richiamata e valorizzati anche dall'art. 1337 c.c. e dalla nozione di buona fede oggettiva (l'erogazione era effettuata da un Ente pubblico ed era fondata su un titolo emesso dalla stesso Ente erogatore che riconosceva il diritto all'indennità di frequenza sulla base della patologia congenita diagnosticata al ricorrente;
l'erogazione aveva carattere ordinario e si è protratta nel tempo in maniera continuativa, dal 2013 al 2020, in assenza di sospensioni o revoche;
per le mensilità estive l'erogazione è stata effettuata spontaneamente dall'Ente in assenza di errori manifestamente riconoscibili).
Nonostante la sussistenza di un legittimo affidamento, nel caso di specie non può trovare applicazione l'apparato rimediale dell'inesigibilità posto che la restituzione delle somme oggetto di indebito è stata rateizzata sulla base di un piano di pagamento, originariamente articolato in n.72 rate e con scadenza 30.11.2028, da considerarsi adattabile al minore importo dell'indebito residuo, rideterminato in €
6.132,27. Né parte ricorrente ha dimostrato particolari condizioni personali o patrimoniali che giustifichino un'inesigibilità temporanea o parziale dell'obbligo restitutorio.
Per le ragioni esposte il ricorso va, in parte qua, rigettato con conseguente rideterminazione dell'indebito nel minor importo di € 6.132,27.
Le spese del giudizio, per la parte oggetto di cessazione della materia del contendere, sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell' in CP_1 applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, posto che l'indebito è stato in parte annullato e rideterminato in data successiva alla proposizione del ricorso (cfr. Te08 luglio 2024).
Per la parte di domanda oggetto di rigetto nulla è dovuto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 17.798,31 dell'indebito oggetto di impugnazione;
2. Rigetta per il resto il ricorso rideterminando l'indebito nel minor importo di €
6.132,27;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre CP_1 rimborso spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione
Taranto, 03.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli