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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10633/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio MOLINENGO ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Duchessa Jolanda n. 34, in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in via Arsenale n. 21;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante: (nelle note scritte del 20.10.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa declaratoria ed ogni altro provvedimento anche incidentale del caso di legge, in riforma della sentenza n. 1094/2025 resa dal
Giudice di Pace di Torino nella persona della dott.ssa Monica Maria Lucienne Spriano in data
22.04.2025 e notificata il 28.04.2025
- Rigettare la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso
NEL MERITO
- Dichiarare la nullità dell'ordinanza del Prefetto della Provincia di Torino del 15.02.2024 (Prot.n.
30375/dep/pc/2019) notificata in data 01.04.2024
- Condannare la al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio in favore del CP_1 ricorrente”.
Per la parte appellata: (nelle note scritte del 20.10.2025 e nella comparsa di costituzione del
13.10.2025)
“Dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza gravata.
Vinte le spese della presente fase di giudizio”.
pagina 2 di 12 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, pagina 3 di 12 D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino, la parte ricorrente Sig. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Parte_1 Parte_1 ingiunzione prot. n. 30375/dep/pc/2019 notificata in data 01.04.2024 chiedendo di dichiararne la nullità
e proponendo opposizione per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione contestata posti alla base del provvedimento opposto in quanto:
➢ il Sig. conducente del mezzo, non effettuava un trasporto internazionale per conto CP_2 di terzi;
➢ il conducente era munito di regolare contratto di comodato d'uso per il mezzo che conduceva.
1.3. La si è costituita in Controparte_3 giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 1094/2025 in data 26.04.2025 il Giudice di Pace di Torino ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza ingiuntiva prot. n. 30375/dep/pc/2019, compensando tra la parti le spese di lite.
pagina 4 di 12 1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 26.05.2025, il sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 03.06.2025 il Giudice designato
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 01.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza o di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con ordinanza del 03.09.2025 il Giudice, rilevata d'ufficio, in via preliminare, la nullità della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 11 R.D. n.
1611/1933:
- ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso in appello introduttivo del presente giudizio e del Decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933;
- ha disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, del precedente
Decreto in data 03/06/2025, delle note scritte depositate dalla parte appellante in data 24/07/2025 e dell'Ordinanza all'Amministrazione dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933;
- ha fissato una nuova udienza di discussione sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
pagina 5 di 12 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino a lunedì 20 ottobre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione proposta dalla parte appellante;
- ha mandato alla parte appellante di provvedere alla notificazione del ricorso, del precedente Decreto in data 03/06/2025, delle note scritte depositate dalla parte appellante in data 24/07/2025 e della presente Ordinanza all'Amministrazione dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal deposito del presente provvedimento, nel rispetto dei termini di rito di cui all'art. 435 c.p.c.;
- ha avvertito la parte appellata che dovrà costituirsi in giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 436 c.p.c., almeno 10 (dieci) giorni prima della predetta data fissata per il deposito delle “note scritte” (sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.);
- ha riservato la pronuncia della Sentenza o di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla parte appellante.
1.8. La si è costituita in Controparte_1 data 13.10.2025 depositando telematicamente la propria comparsa di costituzione e chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.9. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 20.10.2025, discutendo la causa e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.10. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 16.10.2025, discutendo la causa e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 6 di 12
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
2.1. In via preliminare la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché il gravame non ottempererebbe i canoni di cui all'art. 434 c.p.c. a norma del quale il ricorso “deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” e, per ciascuno dei motivi, “a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale eccezione non risulta fondata.
Invero, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 13/12/2022, n. 36481).
Nel caso di specie, poiché dal testo del ricorso, sebbene non siano utilizzate particolari forme sacramentali o la redazione di punti di impugnazione articolati o comprensivi di una parte argomentativa in grado di confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice di Pace, è in ogni caso, possibile individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e pertanto tale doglianza non può trovare accoglimento.
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3. Sull'unico motivo di appello
3.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, ritenendo di “dover impugnare tutti i capi della sentenza nella parte in cui è stato fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 46 della Legge n. 298/1974”.
Secondo la parte appellata, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di fare riferimento all'ipotesi contravvenzionale contestata al conducente (sig. ) e cioè l'art. 46 L. 298/1974, per avere circolato CP_2 alla guida del veicolo effettuando un trasporto internazionale per conto terzi e che solo con riferimento alla violazione del predetto articolo il conducente, ai sensi dell'art. 200 C.d.S. aveva il diritto di fare verbalizzare sue eventuali contestazioni.
Il motivo di appello non risulta fondato.
3.2. Invero, l'art. 46 della Legge 298/1974 rubricato “trasporti abusivi” recita testualmente: “Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000”.
E' proprio il dato testuale dell'art. 46 della Legge n. 298/1974, che la parte appellante ha specificatamente impugnato, a non fare riferimento alla specifica ipotesi di trasporto di cose per conto di terzi, così come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, il quale all'interno della sentenza ha affermato come dall'esame della circolare del 26 febbraio 2016 (ALL. 4), emessa congiuntamente dal
[...]
e dal si rileva che “la disposizione si applica a CP_4 Controparte_5 qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che per conto di terzi, intendendosi con tale indicazione la relazione di traffico che coinvolge due o più Paesi sia membri dell'UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l'Italia è solo un Paese di transito”.
Ai sensi della normativa di cui all'art. 46 della Legge n. 298/1974, chi effettua in Italia operazioni di trasporto merci, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia effettuato in proprio o per conto di terzi, senza portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorre nella sanzione contemplata dall'art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, stante la natura di “condizione” di esercizio del predetto documento.
La violazione di cui all'art. 46 della sopra menzionata legge, così come rilevato dal Giudice di Pace e ribadito dalla parte appellata, riguarda un illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente pagina 8 di 12 nell'inosservanza di uno specifico obbligo di legge, che presuppone quindi il possesso della certificazione valida (in forma originale o nella copia conforme) all'atto del controllo durante la circolazione del veicolo.
3.3. In merito, il Giudice di prime cure ha osservato come “la disciplina di cui alla Legge n. 298/1974 riguarda la generica attività di trasporto di cose su strada, attuata anche da persone fisiche e non necessariamente da imprese, come affermato dalla parte ricorrente. Nel caso di specie, il ricorrente effettuava un trasporto di cose utilizzando un mezzo che non era di sua proprietà e, al momento del controllo, non era stata esibita alcuna documentazione relativa al trasporto del veicolo (si veda il rapporto a firma dell'Organo accertatore del 22 marzo 2019, ALL. 3).
La normativa in esame ha introdotto l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all'origine e alla destinazione del trasporto. Pertanto, durante un trasporto internazionale, sia in ambito UE che extra UE, è obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta, documentazione che non è stata prodotta nel caso di specie”.
Il Sig. infatti, così come è emerso dal verbale n. 70/13214057 del 25.01.2019, stava CP_2 circolando alla guida di un complesso veicolare effettuando un trasporto internazionale di cose dall'Italia alla Romania che “per la sua tipologia presupponeva il possesso di licenza comunitaria risultando all'atto del controllo senza licenza comunitaria poiché mai richiesta” (cfr. doc. n.1 della parte appellata) e, dunque, al momento del controllo, stava effettuando un trasporto di cose utilizzando un mezzo che non era di sua proprietà e senza esibire alcuna documentazione idonea relativa al trasporto del veicolo.
3.4. Quanto alla circostanza addotta dalla parte appellante, circa la presenza di un contratto di comodato d'uso avente ad oggetto il mezzo di trasporto, che giustificherebbe il trasporto per conto di terzi, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace all'interno dell'impugnata sentenza, “la Sezione di Torino della
Polizia Stradale ha confermato in data 01.07.2019 che il trasporto deve avvenire con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con un patto di riservato dominio”, con la conseguenza che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di legge per ritenere tale un contratto di concessione di comodato d'uso (così, circolare del del Controparte_5
16 marzo 2015).
Inoltre, come pure correttamente rilevato dal Giudice di Pace, nell'ambito della disciplina nazionale dell'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, com'è il caso di specie (si veda nota del 22 marzo 2019 da cui si evince che l'autocarro e il rimorchio avevano una massa complessiva a pieno carico parti a 7 t) i tipi di pagina 9 di 12 disponibilità dei veicoli sono dettati direttamente dalle disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 che con l'articolo 31, comma 1 lettera a) ne limita le forme ritenute ammissibili e, dunque, non sono mai ammesse né la locazione né il comodato.
3.5. Da ultimo, non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione sollevata dalla parte appellante con riferimento alla tardività della contestazione, riferendo che sarebbe illegittimo ed in palese violazione del più elementare diritto di difesa ricorrere, come fa il primo Giudice, a contestazioni differite od alternative a quella effettuata sul posto dalla Polizia Stradale.
Sul punto, si osserva, in primo luogo, come tale doglianza sia stata lamentata specificamente e unicamente solamente nell'ambito del giudizio in appello e non anche nel ricorso in primo grado dinnanzi al Giudice di Pace.
In ogni caso, la stessa risulta priva di fondamento, in quanto la contestazione immediata nei confronti del sig. non sarebbe stata possibile, non essendo quest'ultimo presente al momento della Pt_1 contestazione, posto che il mezzo di sua proprietà era stato affidato al sig. per l'attività di CP_2 autotrasporto.
Proprio per tale motivo, per tutte le fattispecie di cui alla l. 298/1974, la contestazione avviene sempre nei riguardi del conducente del mezzo al momento del controllo da parte dell'organo accertatore e la comunicazione al soggetto coobbligato, titolare del mezzo, avviene sempre tramite notifica in momento successivo.
Nel caso di specie, si può apprezzare come l'Ordinanza ingiunzione notificata al Sig. Pt_1 riportasse le medesime contestazioni presenti all'interno del verbale di accertamento elevato nei confronti del sig. , ovvero che con riferimento alla contestata violazione di cui all'art. 46 l. 298/1974, il CP_2 conducente del complesso veicolare targato BC83WTS- BC07WTS immatricolato in Romania, all'atto del controllo circolava privo di licenza comunitaria, e che “per rimanere nell'ambito del trasporto in conto proprio le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi ed il trasposto deve avvenire con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato domino. Nel caso in esame il veicolo trasportato era stato acquistato dal conducente ma il complesso veicolare utilizzato non era di sua proprietà e pertanto il trasporto così eseguito presupponeva il possesso di licenza comunitaria, assente al momento del controllo”.
3.6. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
pagina 10 di 12
5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”
Euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.701, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge
24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
pagina 11 di 12 6.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 10633/2025 RG promossa dal Sig. (parte Parte_1 appellante) contro la , in Controparte_1 persona del Prefetto p.t., (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1094/2025 datata 22.04.2025,
[...] depositata in data 26.04.2025.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a Parte_1 rimborsare alla parte appellata Controparte_1
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 1.701,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione) ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10633/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio MOLINENGO ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Duchessa Jolanda n. 34, in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in via Arsenale n. 21;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante: (nelle note scritte del 20.10.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa declaratoria ed ogni altro provvedimento anche incidentale del caso di legge, in riforma della sentenza n. 1094/2025 resa dal
Giudice di Pace di Torino nella persona della dott.ssa Monica Maria Lucienne Spriano in data
22.04.2025 e notificata il 28.04.2025
- Rigettare la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso
NEL MERITO
- Dichiarare la nullità dell'ordinanza del Prefetto della Provincia di Torino del 15.02.2024 (Prot.n.
30375/dep/pc/2019) notificata in data 01.04.2024
- Condannare la al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio in favore del CP_1 ricorrente”.
Per la parte appellata: (nelle note scritte del 20.10.2025 e nella comparsa di costituzione del
13.10.2025)
“Dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza gravata.
Vinte le spese della presente fase di giudizio”.
pagina 2 di 12 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, pagina 3 di 12 D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino, la parte ricorrente Sig. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Parte_1 Parte_1 ingiunzione prot. n. 30375/dep/pc/2019 notificata in data 01.04.2024 chiedendo di dichiararne la nullità
e proponendo opposizione per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione contestata posti alla base del provvedimento opposto in quanto:
➢ il Sig. conducente del mezzo, non effettuava un trasporto internazionale per conto CP_2 di terzi;
➢ il conducente era munito di regolare contratto di comodato d'uso per il mezzo che conduceva.
1.3. La si è costituita in Controparte_3 giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 1094/2025 in data 26.04.2025 il Giudice di Pace di Torino ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza ingiuntiva prot. n. 30375/dep/pc/2019, compensando tra la parti le spese di lite.
pagina 4 di 12 1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 26.05.2025, il sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 03.06.2025 il Giudice designato
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 01.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza o di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con ordinanza del 03.09.2025 il Giudice, rilevata d'ufficio, in via preliminare, la nullità della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 11 R.D. n.
1611/1933:
- ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso in appello introduttivo del presente giudizio e del Decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933;
- ha disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, del precedente
Decreto in data 03/06/2025, delle note scritte depositate dalla parte appellante in data 24/07/2025 e dell'Ordinanza all'Amministrazione dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933;
- ha fissato una nuova udienza di discussione sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
pagina 5 di 12 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino a lunedì 20 ottobre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione proposta dalla parte appellante;
- ha mandato alla parte appellante di provvedere alla notificazione del ricorso, del precedente Decreto in data 03/06/2025, delle note scritte depositate dalla parte appellante in data 24/07/2025 e della presente Ordinanza all'Amministrazione dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal deposito del presente provvedimento, nel rispetto dei termini di rito di cui all'art. 435 c.p.c.;
- ha avvertito la parte appellata che dovrà costituirsi in giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 436 c.p.c., almeno 10 (dieci) giorni prima della predetta data fissata per il deposito delle “note scritte” (sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.);
- ha riservato la pronuncia della Sentenza o di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla parte appellante.
1.8. La si è costituita in Controparte_1 data 13.10.2025 depositando telematicamente la propria comparsa di costituzione e chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.9. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 20.10.2025, discutendo la causa e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.10. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 16.10.2025, discutendo la causa e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
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2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
2.1. In via preliminare la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché il gravame non ottempererebbe i canoni di cui all'art. 434 c.p.c. a norma del quale il ricorso “deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” e, per ciascuno dei motivi, “a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale eccezione non risulta fondata.
Invero, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 13/12/2022, n. 36481).
Nel caso di specie, poiché dal testo del ricorso, sebbene non siano utilizzate particolari forme sacramentali o la redazione di punti di impugnazione articolati o comprensivi di una parte argomentativa in grado di confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice di Pace, è in ogni caso, possibile individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e pertanto tale doglianza non può trovare accoglimento.
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3. Sull'unico motivo di appello
3.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, ritenendo di “dover impugnare tutti i capi della sentenza nella parte in cui è stato fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 46 della Legge n. 298/1974”.
Secondo la parte appellata, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di fare riferimento all'ipotesi contravvenzionale contestata al conducente (sig. ) e cioè l'art. 46 L. 298/1974, per avere circolato CP_2 alla guida del veicolo effettuando un trasporto internazionale per conto terzi e che solo con riferimento alla violazione del predetto articolo il conducente, ai sensi dell'art. 200 C.d.S. aveva il diritto di fare verbalizzare sue eventuali contestazioni.
Il motivo di appello non risulta fondato.
3.2. Invero, l'art. 46 della Legge 298/1974 rubricato “trasporti abusivi” recita testualmente: “Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000”.
E' proprio il dato testuale dell'art. 46 della Legge n. 298/1974, che la parte appellante ha specificatamente impugnato, a non fare riferimento alla specifica ipotesi di trasporto di cose per conto di terzi, così come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, il quale all'interno della sentenza ha affermato come dall'esame della circolare del 26 febbraio 2016 (ALL. 4), emessa congiuntamente dal
[...]
e dal si rileva che “la disposizione si applica a CP_4 Controparte_5 qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che per conto di terzi, intendendosi con tale indicazione la relazione di traffico che coinvolge due o più Paesi sia membri dell'UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l'Italia è solo un Paese di transito”.
Ai sensi della normativa di cui all'art. 46 della Legge n. 298/1974, chi effettua in Italia operazioni di trasporto merci, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia effettuato in proprio o per conto di terzi, senza portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorre nella sanzione contemplata dall'art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, stante la natura di “condizione” di esercizio del predetto documento.
La violazione di cui all'art. 46 della sopra menzionata legge, così come rilevato dal Giudice di Pace e ribadito dalla parte appellata, riguarda un illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente pagina 8 di 12 nell'inosservanza di uno specifico obbligo di legge, che presuppone quindi il possesso della certificazione valida (in forma originale o nella copia conforme) all'atto del controllo durante la circolazione del veicolo.
3.3. In merito, il Giudice di prime cure ha osservato come “la disciplina di cui alla Legge n. 298/1974 riguarda la generica attività di trasporto di cose su strada, attuata anche da persone fisiche e non necessariamente da imprese, come affermato dalla parte ricorrente. Nel caso di specie, il ricorrente effettuava un trasporto di cose utilizzando un mezzo che non era di sua proprietà e, al momento del controllo, non era stata esibita alcuna documentazione relativa al trasporto del veicolo (si veda il rapporto a firma dell'Organo accertatore del 22 marzo 2019, ALL. 3).
La normativa in esame ha introdotto l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all'origine e alla destinazione del trasporto. Pertanto, durante un trasporto internazionale, sia in ambito UE che extra UE, è obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta, documentazione che non è stata prodotta nel caso di specie”.
Il Sig. infatti, così come è emerso dal verbale n. 70/13214057 del 25.01.2019, stava CP_2 circolando alla guida di un complesso veicolare effettuando un trasporto internazionale di cose dall'Italia alla Romania che “per la sua tipologia presupponeva il possesso di licenza comunitaria risultando all'atto del controllo senza licenza comunitaria poiché mai richiesta” (cfr. doc. n.1 della parte appellata) e, dunque, al momento del controllo, stava effettuando un trasporto di cose utilizzando un mezzo che non era di sua proprietà e senza esibire alcuna documentazione idonea relativa al trasporto del veicolo.
3.4. Quanto alla circostanza addotta dalla parte appellante, circa la presenza di un contratto di comodato d'uso avente ad oggetto il mezzo di trasporto, che giustificherebbe il trasporto per conto di terzi, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace all'interno dell'impugnata sentenza, “la Sezione di Torino della
Polizia Stradale ha confermato in data 01.07.2019 che il trasporto deve avvenire con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con un patto di riservato dominio”, con la conseguenza che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di legge per ritenere tale un contratto di concessione di comodato d'uso (così, circolare del del Controparte_5
16 marzo 2015).
Inoltre, come pure correttamente rilevato dal Giudice di Pace, nell'ambito della disciplina nazionale dell'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, com'è il caso di specie (si veda nota del 22 marzo 2019 da cui si evince che l'autocarro e il rimorchio avevano una massa complessiva a pieno carico parti a 7 t) i tipi di pagina 9 di 12 disponibilità dei veicoli sono dettati direttamente dalle disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 che con l'articolo 31, comma 1 lettera a) ne limita le forme ritenute ammissibili e, dunque, non sono mai ammesse né la locazione né il comodato.
3.5. Da ultimo, non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione sollevata dalla parte appellante con riferimento alla tardività della contestazione, riferendo che sarebbe illegittimo ed in palese violazione del più elementare diritto di difesa ricorrere, come fa il primo Giudice, a contestazioni differite od alternative a quella effettuata sul posto dalla Polizia Stradale.
Sul punto, si osserva, in primo luogo, come tale doglianza sia stata lamentata specificamente e unicamente solamente nell'ambito del giudizio in appello e non anche nel ricorso in primo grado dinnanzi al Giudice di Pace.
In ogni caso, la stessa risulta priva di fondamento, in quanto la contestazione immediata nei confronti del sig. non sarebbe stata possibile, non essendo quest'ultimo presente al momento della Pt_1 contestazione, posto che il mezzo di sua proprietà era stato affidato al sig. per l'attività di CP_2 autotrasporto.
Proprio per tale motivo, per tutte le fattispecie di cui alla l. 298/1974, la contestazione avviene sempre nei riguardi del conducente del mezzo al momento del controllo da parte dell'organo accertatore e la comunicazione al soggetto coobbligato, titolare del mezzo, avviene sempre tramite notifica in momento successivo.
Nel caso di specie, si può apprezzare come l'Ordinanza ingiunzione notificata al Sig. Pt_1 riportasse le medesime contestazioni presenti all'interno del verbale di accertamento elevato nei confronti del sig. , ovvero che con riferimento alla contestata violazione di cui all'art. 46 l. 298/1974, il CP_2 conducente del complesso veicolare targato BC83WTS- BC07WTS immatricolato in Romania, all'atto del controllo circolava privo di licenza comunitaria, e che “per rimanere nell'ambito del trasporto in conto proprio le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi ed il trasposto deve avvenire con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato domino. Nel caso in esame il veicolo trasportato era stato acquistato dal conducente ma il complesso veicolare utilizzato non era di sua proprietà e pertanto il trasporto così eseguito presupponeva il possesso di licenza comunitaria, assente al momento del controllo”.
3.6. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
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5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”
Euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.701, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge
24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
pagina 11 di 12 6.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 10633/2025 RG promossa dal Sig. (parte Parte_1 appellante) contro la , in Controparte_1 persona del Prefetto p.t., (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1094/2025 datata 22.04.2025,
[...] depositata in data 26.04.2025.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a Parte_1 rimborsare alla parte appellata Controparte_1
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 1.701,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione) ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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