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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N . R . G . 2 2 8 2 / 2 0 2 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I C A T A N Z A R O
P r i m a S e z i o n e c i v i l e
Il T r i b u n a l e , i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a , n e l l a p e r s o n a d e l G i u d i c e d o t t . s s a M a r i a T e r e s a P i a F a r i n a h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a c i v i l e d i I G r a d o i s c r i t t a a l n . r . g . 2 2 8 2 / 2 0 2 3 p r o m o s s a d a :
( c . f . : ) , c o n i l p a t r o c i n i o Parte_1 C.F._1
d e l l ' a v v . aro presso il cui studio è domici liata in Borgia via 2 Tes_1
g i u g n o , g i u s t a p r o c u r a i n a t t i;
A T T O R E
c o n t r o
( c . f . : ) , CP_1 C.F._2 Parte_2
( c . f . : ) , ( c . f . : C.F._3 Parte_3
) , ( c . f . : , e C.F._4 Parte_4 C.F._5
( c . f . : ) ; Parte_5 C.F._6
C O N V E N U T I C O N T U M A C I
CONCLUSIONI: come da note scritte di cui all'udienza del 9 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in epigrafe Parte_1
individuata, adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore il possesso per oltre venti anni e dunque il diritto di proprietà per intervenuta usucapione del “fondo sito in agro di Borgia e contraddistinto in Catasto al foglio di mappa n. 32, part. 3024”.
pagina 1 di 6 In particolare, deduceva che il sig. , deceduto il 22.7.2003, era Persona_1
proprietario del fondo sito in agro di Borgia e contraddistinto in Catasto al foglio di mappa n. 32, part. 3024, ed i convenuti citati in causa sono suoi eredi, i quali non si sono mai interessati del fondo, mentre la stessa è da più di venti anni nel possesso continuato e pacifico dell'immobile ed ha esercitato sul medesimo tutti i diritti di proprietaria, in quanto ha sempre provveduto e tuttora provvede da sola a pagare le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Esponeva altresì di aver provveduto personalmente alla realizzazione di una recinzione delimitante i confini del suddetto fondo e su di essa ha pure realizzato una piccola casetta in legno.
Tanto dedotto, l'odierna attrice, premesso di aver esperito infruttuosamente (per mancata partecipazione di controparte), la procedura di mediazione obbligatoria, incardinava il presente giudizio al fine di sentir dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa.
1.2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione introduttivo, nessuno si costituiva nell'interesse dei convenuti, che pertanto venivano dichiarati contumaci.
1.3. Istruita la causa mediante produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale svoltasi all'udienza del 17 luglio 2024, la causa veniva rinviata per la discussione e la rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 24 febbraio 2025, e poi differita d'ufficio all'udienza in trattazione scritta del 9 giugno 2025; all'esito di tale udienza lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario del fascicolo subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione indicando il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
2. Preliminarmente, deve darsi atto della contumacia, già dichiarata con ordinanza del
19 marzo 2024, dei convenuti , CP_1 Parte_3 Parte_4
e i quali – nonostante la regolarità della notifica – Parte_5 Parte_2
non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che attraverso la prova documentale (in particolare, dalla visura ipo-catastale in cui è indicato l'atto di frazionamento e della situazione di famiglia di che risulta deceduto il 22.7.2003), emerge Persona_1
pagina 2 di 6 che - alla data dell'instaurazione del giudizio – il terreno oggetto della domanda di usucapione risulta essere pervenuto agli eredi , CP_1 Parte_3
e odierni convenuti;
pertanto, risulta Parte_4 Parte_5 Parte_2
correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari .
3.2. Venendo al merito della fattispecie in esame, no n appare superfluo premettere che
“ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare ” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24 agosto 2006).
Chi agisce, dunque, proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare in maniera rigorosa, secondo i principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere , vale a dire la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: da un lato, quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale e, dall'altro, quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis.
In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del
pagina 3 di 6 possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
In altri e più chiari termini, al fine di poter usucapire un determinato bene immobile non è sufficiente il solo esercizio del possesso per un periodo temporale di venti anni, occorrendo che questo sia continuo, ininterrotto e avvenga con la puntuale manifestazione del compimento di atti, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo , e incompatibili con la possibilità di godimento altrui;
il tutto in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni di possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n.
9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
Orbene, questo Giudice non può esimersi innanzi tutto dal rilevare che nell'ambito di un giudizio contumaciale non può operare il principio di non contestazione, non potendosi attribuire alla mancata costituzione della parte alcun significato probatorio favorevole all'attore; ne consegue che la contumacia degli odierni resistenti non esenta parte attrice dall'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Ciò premesso, è altresì utile osservare che in tema di usucapione della proprietà di un fondo agricolo, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, rifacendosi a precedenti pronunce, afferma il principio di diritto in base al quale la prova della esclusione di interferenze esterne e di impedimento a terzi dell'uso e del godimento del terreno da parte dell'usucapente, se da un lato non può data dalla semplice dimostrazione dell'utilizzo del fondo, dall'altro può essere ritenuta pienamente soddisfatta dalla recinzione dello stesso, atteso che tale condotta è considerata manifestazione concreta dello “ius excludendi alios“.
In particolare, la Suprema Corte si è così espressa: “al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il
pagina 4 di 6 quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18528 del 2023).
Orbene, dalla compiuta attività istruttoria – ed in particolare dalla prova testimoniale proveniente da e , direttamente informati dei fatti, Controparte_2 CP_3
privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare - è stato pienamente dimostrato che parte attrice, da oltre vent'anni, esercita sul predetto fondo i poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
È emerso, in particolare, che la , oltre ad occuparsi del terreno da oltre venti Parte_1
anni, provvedendo alla sua cura, pulizia e manutenzione ordinaria, ha anche ivi costruito una casetta di legno con l'aiuto di un operaio – situazione che ad oggi è rimasta invariata - di talché, può ritenersi che questa risulti pacificamente riconosciuta ed accettata pubblicamente come proprietaria (cfr. verbale udienza del 17 luglio 2024
“tutti i vicini la rispettano e la considerano proprietaria del terreno e dell'annessa casetta … da oltre venti anni la ha effettuato la recinzione ed ha costruito Parte_1 la casetta”); ella ha provveduto altresì a realizzare all'uopo una recinzione che delimita il fondo.
pagina 5 di 6 Dunque, la prova è stata adeguatamente fornita da parte attrice mediante testimoni, i quali hanno confermato che la procede alla cura e alla pulitura del terreno e Parte_1
che ella lo ha altresì recintato ivi costruendovi una piccola casetta di legno.
Pertanto, in ragione delle risultanze probatorie, ritiene il Giudicante che la domanda proposta da sia fondata e debba, pertanto, essere accolta. Parte_1
3. La condotta dei resistenti, che non costituendosi non si sono opposti alla domanda di parte attrice, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da quest'ultima.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocrati co dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la piena ed Parte_1
esclusiva proprietà del fondo sito in agro di Borgia e contraddistinto in Catasto al foglio di mappa n. 32, part. 3024;
2) ordina al Conservatore RR.II. territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari;
3) spese irripetibili.
Così deciso in Catanzaro, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I C A T A N Z A R O
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Il T r i b u n a l e , i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a , n e l l a p e r s o n a d e l G i u d i c e d o t t . s s a M a r i a T e r e s a P i a F a r i n a h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
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( c . f . : ) , c o n i l p a t r o c i n i o Parte_1 C.F._1
d e l l ' a v v . aro presso il cui studio è domici liata in Borgia via 2 Tes_1
g i u g n o , g i u s t a p r o c u r a i n a t t i;
A T T O R E
c o n t r o
( c . f . : ) , CP_1 C.F._2 Parte_2
( c . f . : ) , ( c . f . : C.F._3 Parte_3
) , ( c . f . : , e C.F._4 Parte_4 C.F._5
( c . f . : ) ; Parte_5 C.F._6
C O N V E N U T I C O N T U M A C I
CONCLUSIONI: come da note scritte di cui all'udienza del 9 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in epigrafe Parte_1
individuata, adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore il possesso per oltre venti anni e dunque il diritto di proprietà per intervenuta usucapione del “fondo sito in agro di Borgia e contraddistinto in Catasto al foglio di mappa n. 32, part. 3024”.
pagina 1 di 6 In particolare, deduceva che il sig. , deceduto il 22.7.2003, era Persona_1
proprietario del fondo sito in agro di Borgia e contraddistinto in Catasto al foglio di mappa n. 32, part. 3024, ed i convenuti citati in causa sono suoi eredi, i quali non si sono mai interessati del fondo, mentre la stessa è da più di venti anni nel possesso continuato e pacifico dell'immobile ed ha esercitato sul medesimo tutti i diritti di proprietaria, in quanto ha sempre provveduto e tuttora provvede da sola a pagare le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Esponeva altresì di aver provveduto personalmente alla realizzazione di una recinzione delimitante i confini del suddetto fondo e su di essa ha pure realizzato una piccola casetta in legno.
Tanto dedotto, l'odierna attrice, premesso di aver esperito infruttuosamente (per mancata partecipazione di controparte), la procedura di mediazione obbligatoria, incardinava il presente giudizio al fine di sentir dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa.
1.2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione introduttivo, nessuno si costituiva nell'interesse dei convenuti, che pertanto venivano dichiarati contumaci.
1.3. Istruita la causa mediante produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale svoltasi all'udienza del 17 luglio 2024, la causa veniva rinviata per la discussione e la rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 24 febbraio 2025, e poi differita d'ufficio all'udienza in trattazione scritta del 9 giugno 2025; all'esito di tale udienza lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario del fascicolo subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione indicando il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
2. Preliminarmente, deve darsi atto della contumacia, già dichiarata con ordinanza del
19 marzo 2024, dei convenuti , CP_1 Parte_3 Parte_4
e i quali – nonostante la regolarità della notifica – Parte_5 Parte_2
non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che attraverso la prova documentale (in particolare, dalla visura ipo-catastale in cui è indicato l'atto di frazionamento e della situazione di famiglia di che risulta deceduto il 22.7.2003), emerge Persona_1
pagina 2 di 6 che - alla data dell'instaurazione del giudizio – il terreno oggetto della domanda di usucapione risulta essere pervenuto agli eredi , CP_1 Parte_3
e odierni convenuti;
pertanto, risulta Parte_4 Parte_5 Parte_2
correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari .
3.2. Venendo al merito della fattispecie in esame, no n appare superfluo premettere che
“ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare ” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24 agosto 2006).
Chi agisce, dunque, proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare in maniera rigorosa, secondo i principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere , vale a dire la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: da un lato, quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale e, dall'altro, quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis.
In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del
pagina 3 di 6 possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
In altri e più chiari termini, al fine di poter usucapire un determinato bene immobile non è sufficiente il solo esercizio del possesso per un periodo temporale di venti anni, occorrendo che questo sia continuo, ininterrotto e avvenga con la puntuale manifestazione del compimento di atti, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo , e incompatibili con la possibilità di godimento altrui;
il tutto in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni di possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n.
9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
Orbene, questo Giudice non può esimersi innanzi tutto dal rilevare che nell'ambito di un giudizio contumaciale non può operare il principio di non contestazione, non potendosi attribuire alla mancata costituzione della parte alcun significato probatorio favorevole all'attore; ne consegue che la contumacia degli odierni resistenti non esenta parte attrice dall'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Ciò premesso, è altresì utile osservare che in tema di usucapione della proprietà di un fondo agricolo, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, rifacendosi a precedenti pronunce, afferma il principio di diritto in base al quale la prova della esclusione di interferenze esterne e di impedimento a terzi dell'uso e del godimento del terreno da parte dell'usucapente, se da un lato non può data dalla semplice dimostrazione dell'utilizzo del fondo, dall'altro può essere ritenuta pienamente soddisfatta dalla recinzione dello stesso, atteso che tale condotta è considerata manifestazione concreta dello “ius excludendi alios“.
In particolare, la Suprema Corte si è così espressa: “al riguardo, va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n. 6123/2020), per il
pagina 4 di 6 quale «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli [n.d.r.: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato] che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios»” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18528 del 2023).
Orbene, dalla compiuta attività istruttoria – ed in particolare dalla prova testimoniale proveniente da e , direttamente informati dei fatti, Controparte_2 CP_3
privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare - è stato pienamente dimostrato che parte attrice, da oltre vent'anni, esercita sul predetto fondo i poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
È emerso, in particolare, che la , oltre ad occuparsi del terreno da oltre venti Parte_1
anni, provvedendo alla sua cura, pulizia e manutenzione ordinaria, ha anche ivi costruito una casetta di legno con l'aiuto di un operaio – situazione che ad oggi è rimasta invariata - di talché, può ritenersi che questa risulti pacificamente riconosciuta ed accettata pubblicamente come proprietaria (cfr. verbale udienza del 17 luglio 2024
“tutti i vicini la rispettano e la considerano proprietaria del terreno e dell'annessa casetta … da oltre venti anni la ha effettuato la recinzione ed ha costruito Parte_1 la casetta”); ella ha provveduto altresì a realizzare all'uopo una recinzione che delimita il fondo.
pagina 5 di 6 Dunque, la prova è stata adeguatamente fornita da parte attrice mediante testimoni, i quali hanno confermato che la procede alla cura e alla pulitura del terreno e Parte_1
che ella lo ha altresì recintato ivi costruendovi una piccola casetta di legno.
Pertanto, in ragione delle risultanze probatorie, ritiene il Giudicante che la domanda proposta da sia fondata e debba, pertanto, essere accolta. Parte_1
3. La condotta dei resistenti, che non costituendosi non si sono opposti alla domanda di parte attrice, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da quest'ultima.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocrati co dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la piena ed Parte_1
esclusiva proprietà del fondo sito in agro di Borgia e contraddistinto in Catasto al foglio di mappa n. 32, part. 3024;
2) ordina al Conservatore RR.II. territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari;
3) spese irripetibili.
Così deciso in Catanzaro, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6