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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del magistrato Sergio Pochettino, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18201/2023 R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto: "Responsabilità extracontrattuale”
VERTENTE TRA
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giorgio Salussoglia (C.F. ), con studio in Torino, c.so CodiceFiscale_1
Duca degli Abruzzi 6, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
- ATTORE - E
, (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Bruno (C.F. ) del Foro di Torino, C.F._3
Flavio De Girolamo (C.F. del Foro di Milano e C.F._4 [...]
(C.F. ) del Foro di Torino, in forza di CP_2 C.F._5 procura speciale alle liti come da foglio a parte in atti
- CONVENUTO - e nei confronti di
(cf: ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
pagina 1 di 10 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso ai fini Controparte_4 del presente giudizio dall'Avv. Emanuele LABIS (cf: ) del C.F._6
Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Matteotti n°51, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
C.F. , con sede Controparte_5 P.IVA_2 in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del Procuratore Speciale, dott.
[...]
, rappresentata e difesa per procura generale alle liti 27/04/2017, CP_6 rogito notaio rep. 81955/racc. 38076, dall'avvocato Renato Persona_1
Martorelli (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7 studio in Torino, via Montecuccoli n. 9.
- TERZE CHIAMATA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
• accertare e dichiarare la civile responsabilità del Sig. , per Controparte_1
i fatti di causa, come indicati in narrativa, e conseguentemente,
• dichiarare tenuto e condannare il Sig. a risarcire al Dott. Controparte_1
i danni subiti, nell'importo da determinarsi in corso di causa, Parte_1 per un importo complessivo non inferiore ad € 30.822,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo;
• per il solo caso per il quale le somme di seguito richieste debbano essere qualificate come danno e non come spese giudiziali, dichiarare tenuto e condannare il Sig. a risarcire, corrispondere e/o rimborsare al Controparte_1
Dott. gli onorari ed anticipazioni legali del Professionista per il giudizio Pt_1 di Consulenza Tecnica Preventiva, quantificati nella misura di € 5.165,36, nonché i compensi per il proprio Consulente Tecnico di Parte, Ing. per € Persona_2
1.903,20 e del C.T.U. Ing. per l'importo di € 2.474,16, per un totale Persona_3 complessivo di € 9.542,72, con interessi dalla singola dazione al saldo;
in ogni caso
• con condanna del Sig. al pagamento delle spese, Controparte_1 anticipazioni per contributo unificato ed onorari del presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% ed Iva 22%, nonche', ove qualificate come spese giudiziali e non risarcimento del danno, al pagamento degli onorari ed anticipazioni legali del Professionista per il giudizio di Consulenza Tecnica
pagina 2 di 10 Preventiva, quantificati nella misura di € 5.165,36, nonché i compensi per il proprio Consulente Tecnico di Parte, Ing. per € 1.903,20 e del Persona_2
C.T.U. Ing. per l'importo di € 2.474,16, per un totale complessivo Persona_3 di € 9.542,72, con interessi dalla singola dazione al saldo.
PER PARTE CONVENUTA Rigettarsi tutte le domande di parte attrice dott. in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: Nel denegato caso di accoglimento, anche parzialmente, delle domande avversarie, accertarsi e dichiararsi l'entità dei danni subiti dal dott. e, Parte_1 conseguentemente, limitarsi il risarcimento spettante allo stesso nella misura corrispondente al danno effettivamente patito e nei limiti della sola eventuale quota di corresponsabilità del dott. Controparte_1
Nel merito, nei confronti del terzo chiamato: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità e/o corresponsabilità del
[...]
nella causazione dei danni lamentati da parte attrice e, Controparte_7 conseguentemente, limitarsi la domanda di risarcimento del dott. alla Pt_1 sola eventuale quota di responsabilità del dott. e, in via Controparte_1 subordinata, condannarsi il a garantire e manlevare Controparte_7
l'esponente di tutte le somme che eventualmente lo stesso porterebbe venire condannato a corrispondere a parte attrice in virtù del riconoscimento di eventuale responsabilità solidale;
In ogni caso: Con il favore delle spese, incluse eventuali CTU e CTP, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso forfettario spese 15%, C.P.A. ed IVA.
PER IL TERZO CHIAMATO 8 Controparte_7
NEL MERITO nei confronti del dott. CP_1
- Respingere ogni avversa domanda svolta da parte del dott. nei CP_1 confronti del con atto di citazione con Controparte_3 chiamata di terzo in data 20.12.2023 in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare assolto il Controparte_3
resistente da ogni pretesa avversaria.
[...]
NEL MERITO nei confronti della terza chiamata Controparte_8
Nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere all'esito del presente giudizio una responsabilità, anche solo concorsuale, a carico del Controparte_9
[...
nella causazione dei danni patiti dal dott. a seguito delle infiltrazioni Pt_1
pagina 3 di 10 avvenute nella notte tra il 10 e l'11 aprile 2022 provenienti dall'alloggio sovrastante di proprietà del dott. CP_1
Dichiarare tenuta la a garantire e manlevare il Controparte_10 [...]
di tutte le somme che lo stesso sarà eventualmente condannato a Controparte_9 corrispondere all'attore dott. a titolo di risarcimento dei danni patiti a Pt_1 seguito dell'evento dannoso in oggetto. Con ogni consequenziale statuizione
PER LA TERZA CHIAMATA REALE MUTUA In via principale: respingere tutte le avversarie domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversa pretesa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie e di manleva proposte, commisurare il risarcimento nel limite delle somme dovute a termini di legge e provate in corso di causa, al netto degli importi già percepiti dall'attore a titolo di indennizzo/risarcimento dei pretesi danni. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A.
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
* * * Il signor - premesso di essere proprietario di alloggio Parte_1 facente parte di condominio sito in Torino al , nel quale la notte Controparte_7 tra il 10 e l' 11 aprile 2022 si erano verificate copiose infiltrazioni provenienti dall'alloggio soprastante - ha evocato in giudizio il proprietaria della predetta unità abitativa signor chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni derivati dal fenomeno infiltrativo per importo - stimato nel corso di CTU intrapresa ai sensi dell'art. 696 bis cpc - di Euro 19.733,00 oltre IVA – nonché ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per i disagi e ulteriori costi, per un pagina 4 di 10 danno complessivo indicato in Euro 30.822,36 – ed al rimborso delle spese di lite e della predetta procedura ante casuam Costituendosi in giudizio il predetto convenuto ha dedotto che l'evento dannoso sarebbe in realtà riconducibile ad una “plausibile azione di sovrapressione derivante da carico eccessivo di acqua sia in rete che nella conduttura specifica dell'alloggio”, richiamando in tal senso quanto ipotizzato dal proprio CTP nell'ambito della CTU;
eccependo quindi il difetto di propria responsabilità ha concluso chiedendo rigettarsi al domanda ed in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa del , ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità CP_3 del predetto terzo chiamato ed il proprio diritto di essere da esso manlevato in tutto o in parte. Si è costituito il che ha contestato le pretese di Controparte_9 estendere anche a fatto proprio la responsabilità delle infiltrazioni, evidenziando come un fenomeno di sovrapressione avrebbe verosimilmente provocato analoghe conseguenze anche in altre unità abitative del complesso condominiale - circostanza questa tuttavia esclusa, e che si è offerta di provare - ed ha concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in subordine di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa Controparte_5
che ha chiesto di poter chiamare in causa.
[...]
Ritualmente evocata in giudizio si è costituita la predetta compagnia assicurativa che si è associata alle difese del proprio assicurato. All'esito dell'udienza dedicata agli incombenti introduttivi della causa, in conformità alle istanze della difesa del convenuto, è stata disposta l'acquisizione di documento – menzionato nel rapporto dei VVFF prodotto in atti - relativo a sopralluogo espletato nella immediatezza del fatto. Acquisito il predetto documento, e ritenuto che il contenuto del medesimo non fosse idoneo a modificare l'esito e le conclusioni dell'accertamento espletato nell'ambito della procedura per ATP, con ordinanza 6.2.2025 è stata formulata proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c. comportante il risarcimento all'attore da parte del convenuto per l'importo di Euro 24.822,36 (comprensivi di IVA) riconosciuto in sede di ATP, oltre al rimborso integrale delle spese anticipate nella procedura ante causam n. 3490/19, per la CTU per Euro 2.474,16 e per CTP per Euro 1.903,20, al rimborso delle spese legali per la fase ante causam proposto per Euro 3.376,00 a titolo di compenso professionale ed Euro 237,00 per esposti, oltre accessori di legge, ed al rimborso per le spese di questo giudizio per Euro 4.725,00; regolazione delle spese di lite tra le restanti parti. Sulla predetta proposta all'udienza del 4.7.2025 le parti si sono espresse pagina 5 di 10 favorevolmente ad eccezione della difesa del convenuto che ha Controparte_1 espressamente dichiarato di non accettare la soluzione conciliativa proposta La causa è stata quindi rinviata per l'odierna decisione nelle forme della discussione orale come previsto all'art. 281 sexies cpc
* * * La domanda attorea, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno derivato al proprio immobile dalle infiltrazioni provenienti dall'alloggio soprastante dal proprietario di tale unità abitativa è fondata e va accolta con condanna del convenuto al pagamento degli importi come di seguito precisati.
1. La responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. del convenuto quale proprietario dell'immobile da cui sono defluite le perdite d'acqua;
2. Il difetto di prova di altre cause riferibili ad altri soggetti Principio generale in tema di danni da cose in custodia è quello secondo cui per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario ed anche sufficiente la sussistenza di un rapporto con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Siffatto rapporto postula l'effettivo potere sulla cosa, vale a dire la disponibilità materiale oltre che giuridica della stessa, che consenta ed implichi il potere/ dovere di intervento su di essa (in argomento si veda anche Cassazione civile, sez. III, 09/02/2004, n. 2422). Ai fini dell'accertamento della responsabilità da cose in custodia per danni da infiltrazioni d'acqua, non grava sul danneggiato l'individuazione dell'esatta causa dell'infiltrazione, essendo sufficiente la prova che essa proviene dalla proprietà altrui. (così Cassazione civile, sez. III, 31/01/2018, n. 2332). Incontestata la provenienza della perdita dall'alloggio in quel momento nella disponibilità dell'odierno convenuto per i danni verificatisi nell'alloggio dell'attore rileva come detto la predetta responsabilità prevista all'art. 2051 c.c., per l'operatività della quale - è stato evidenziato in sede di legittimità - è sufficiente la sussistenza di due presupposti di natura oggettiva, vale a dire che la cosa sia causa diretta del danno e che colui chiamato a rispondere del danno abbia un effettivo potere fisico sulla cosa. In presenza di siffatti presupposti grava sul custode l'onere di provare che il danno si sia originato per causa a sé non imputabile, e quindi anche – come è stato prospettato in questo giudizio dal convenuto – per causa riconducibile al fatto di terzi identificati. In mancanza di prova di un fenomeno che abbia concretamente provocato “la rottura di una tubazione esterna di adduzione di una lavatrice” ubicata nell'alloggio del convenuto, evento individuato dai Vigili del Fuoco come pagina 6 di 10 origine del danno, opera il principio di responsabilità da custodia sancito dall'art. 2051 c.c. Pare opportuno evidenziare come siffatta prova – che invero poteva essere fornita con ogni mezzo – si ritiene non possa essere rappresentata e raggiunta attraverso lo strumento processuale invocato dalla difesa del convenuto con memoria istruttoria 10.9.2024, vale a dire una CTU che avrebbe il compito ex post di “accertare anomalie pressorie dell'impianto idrico condominiale da correlarsi con la lesione apportata al connettore (ghiera) di allaccio del tubo in PVC della lavatrice”, e ciò
- oltre che per l'evidente ragione che un simile accertamento non potrebbe che basarsi sulle condizioni attuali dell'impianto stesso, mentre rilevanti sono quelle all'epoca dell'evento - anche perché non sono stati allegati né tantomeno documentati in giudizio elementi che avrebbero potuto supportare sul piano storico una tale ricostruzione causale della rottura della ghiera. Eventuali ed invocate anomalie pressorie invero avrebbero verosimilmente avuto conseguenze e coinvolto altre parti del , danni di cui non vi è tuttavia CP_3 traccia o menzione alcuna. Così come non è stato allegato il verificarsi prima o dopo la data del 10.4.2022 di altre alterazioni pressorie dell'impianto. Che la rottura della ghiera del tubo di alimentazione della lavatrice possa anche essere stata provocata da fattori esterni, quali il fenomeno di sovrapressione, rimane possibilità configurabile sul piano meramente ipotetico, come mera possibilità in rerum ma - priva com'è di qualsivoglia elemento di supporto, quali quelli esemplificativamente sopra indicati - tale invocato apporto causale non assurge a quella soglia necessaria per ritenere provata tale circostanza. Anche nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, come è noto, è andato consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità l'applicabilità della regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no" (tra le ultime, ancora Cass. civ., sez. III, sent., 2 luglio 2025, n. 17980). Conclusivamente si ritiene che l'imputabilità a fenomeni di sovrapressione dell'impianto della rottura del raccordo in plastica del tubo esterno con la parete (se non può essere in via teorica del tutto esclusa) sia rimasta a livello di mera
“plausibilità” – locuzione questa, ben calibrata, utilizzata dal tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa del convenuto - e non soddisfi quel livello di possibilità dell'accadimento definibile come “del più probabile che non” che viene richiesto in giurisprudenza per ritenere soddisfatto il criterio dell'apporto causale anche nei giudizi di responsabilità extracontrattuale aggravata 3. Tipologia dei danni, e quantificazione degli stessi sulla base della stima
pagina 7 di 10 operata dal CTU Concluso quanto sopra in punto responsabilità, si rileva che parte attrice ha chiesto in primo luogo la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutti i costi per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie al ripristino dell'alloggio Le condizioni dell'alloggio dell'attore dopo l'evento infiltrativo ed i costi necessari al ripristino sono come detto state ricostruite grazie all'accertamento ed alla valutazione dei costi effettuati ed esposti dal CTU nominato nel procedimento per ATP n 18640/2022. L'ammontare del costo di dette opere è stato globalmente stimato dal Consulente in Euro 23.293,00 + Iva, Il predetto ammontare deve essere maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della decisione al soddisfo. La difesa attorea ha inoltre chiesto in citazione ed insistito in sede di discussione orale per il riconoscimento di un risarcimento per danno non patrimoniale costituito dal disagio derivante dalle condizioni di non abitabilità dell'immobile sino all'espletamento e completamento delle opere di ripristino di cui sopra. La domanda è fondata nei limiti qui precisati. Le condizioni in cui si è ritrovata l'abitazione del in seguito alla Pt_1 consistente perdita di acqua dall'alloggio soprastante hanno sicuramente provocato un disagio abitativo sin dal momento di verificazione dell'evento. Disagio che può ritenersi acuito nella fase di esecuzione delle opere edili ed impiantistiche di ripristino, per le quali la CTU ha stimato una durata non minore di 15 giorni. Facendo riferimento come parametro ai valori previsti dalle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, il disagio nelle due intensità sopra indicate può essere risarcito:
- nella misura del 10 % dell'importo giornaliero di Euro 160,00 per periodo che si stima congruo di mesi due necessari a reperire ed allestire gli interventi tecnici ripristinatori, e così Euro 960,00;
- in misura pari al 50 % del predetto importo giornaliero per il periodo di durata dei lavori come indicata in giorni 15, e così Euro 1.200,00 con un risarcimento complessivo per danno non patrimoniale di Euro 2.160,00. Somma da maggiorarsi anch'essa degli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
4. La decisione sulle spese di lite La decisione sulle spese di lite segue anche nella presente vicenda processuale le regole della soccombenza e causalità della lite fissate all'art. 91 c.p.c.
pagina 8 di 10 Soccombente nei confronti dell'attore è in primo luogo il convenuto
[...]
in quanto soggetto titolare dei doveri di custodia e quindi responsabile CP_1 anche in via omissiva del danno per cui è causa. Il medesimo convenuto è soccombente anche nei confronti del che ha CP_3 coinvolto in questo giudizio, perché la domanda svolta nei suoi confronti è stata rigettata;
è inoltre riconducibile a tale coinvolgimento anche l'ulteriore chiamata in causa della ancorchè formalmente evocata in giudizio CP_5 dal predetto Ente di gestione. Il convenuto è dunque tenuto e va condannato a rimborsare a tutte le altre parti le spese di lite del presente giudizio, nelle misure che - tenuto conto dei parametri di legge ed in particolare dell'importanza dell'opera prestata in rapporto al valore della causa, e facendo riferimento per la sua determinazione all'ammontare del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07) - sono liquidate in dispositivo. Il medesimo signor e tenuto e va condannato a rimborsare Controparte_1 all'attore anche le spese di lite della fase cautelare ante causam, ed a farsi infine carico in via definitiva delle spese di CTU nella misura liquidata in quella sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore e Controparte_1
dell'importo di Euro 24.822,36 (comprensivo di IVA) , Parte_1 maggiorata degli interessi legali da oggi al soddisfo, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e di Euro 2.160,00 oltre interessi legali da oggi al soddisfo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali;
condanna il medesimo a rimborsare all'attore le spese legali sostenute per la fase ante causam, che sulla base delle tariffe professionali si stimano non eccessive ai sensi dell'art. 92 cpc per Euro 3.376,00 a titolo di compenso professionale ed Euro 2.140,00 per esposti (di cui Euro 1.903,00 per rimborso CTP ed Euro 237,00 per esposti), oltre accessori di legge condanna inoltre il predetto convenuto a rimborsare all'attore ed ai terzi chiamati in Torino e Controparte_9 Controparte_5 le spese di lite di questo giudizio che sono liquidate come segue:
- in favore dell'attore in Euro 4.700,00 per compenso Pt_1 professionale (di cui Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per pagina 9 di 10 la fase introduttiva, Euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.100,00 per la fase della decisione) - ed Euro 518,00 per esposti;
- In favore dei terzi chiamati e in Euro in Euro CP_3 CP_5
4.000,00 ciascuno per compensi professionale (di cui Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 800,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.100,00 per la fase della decisione) importi da maggiorarsi tutti del rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrende come per legge;
Pone infine definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU nella misura di Euro 2.474,16 liquidata in ATP Così deciso, in Torino, il 21.7.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 10 di 10
in composizione monocratica, in persona del magistrato Sergio Pochettino, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18201/2023 R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto: "Responsabilità extracontrattuale”
VERTENTE TRA
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giorgio Salussoglia (C.F. ), con studio in Torino, c.so CodiceFiscale_1
Duca degli Abruzzi 6, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
- ATTORE - E
, (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Bruno (C.F. ) del Foro di Torino, C.F._3
Flavio De Girolamo (C.F. del Foro di Milano e C.F._4 [...]
(C.F. ) del Foro di Torino, in forza di CP_2 C.F._5 procura speciale alle liti come da foglio a parte in atti
- CONVENUTO - e nei confronti di
(cf: ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
pagina 1 di 10 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso ai fini Controparte_4 del presente giudizio dall'Avv. Emanuele LABIS (cf: ) del C.F._6
Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Matteotti n°51, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
C.F. , con sede Controparte_5 P.IVA_2 in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in persona del Procuratore Speciale, dott.
[...]
, rappresentata e difesa per procura generale alle liti 27/04/2017, CP_6 rogito notaio rep. 81955/racc. 38076, dall'avvocato Renato Persona_1
Martorelli (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7 studio in Torino, via Montecuccoli n. 9.
- TERZE CHIAMATA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
• accertare e dichiarare la civile responsabilità del Sig. , per Controparte_1
i fatti di causa, come indicati in narrativa, e conseguentemente,
• dichiarare tenuto e condannare il Sig. a risarcire al Dott. Controparte_1
i danni subiti, nell'importo da determinarsi in corso di causa, Parte_1 per un importo complessivo non inferiore ad € 30.822,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo;
• per il solo caso per il quale le somme di seguito richieste debbano essere qualificate come danno e non come spese giudiziali, dichiarare tenuto e condannare il Sig. a risarcire, corrispondere e/o rimborsare al Controparte_1
Dott. gli onorari ed anticipazioni legali del Professionista per il giudizio Pt_1 di Consulenza Tecnica Preventiva, quantificati nella misura di € 5.165,36, nonché i compensi per il proprio Consulente Tecnico di Parte, Ing. per € Persona_2
1.903,20 e del C.T.U. Ing. per l'importo di € 2.474,16, per un totale Persona_3 complessivo di € 9.542,72, con interessi dalla singola dazione al saldo;
in ogni caso
• con condanna del Sig. al pagamento delle spese, Controparte_1 anticipazioni per contributo unificato ed onorari del presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% ed Iva 22%, nonche', ove qualificate come spese giudiziali e non risarcimento del danno, al pagamento degli onorari ed anticipazioni legali del Professionista per il giudizio di Consulenza Tecnica
pagina 2 di 10 Preventiva, quantificati nella misura di € 5.165,36, nonché i compensi per il proprio Consulente Tecnico di Parte, Ing. per € 1.903,20 e del Persona_2
C.T.U. Ing. per l'importo di € 2.474,16, per un totale complessivo Persona_3 di € 9.542,72, con interessi dalla singola dazione al saldo.
PER PARTE CONVENUTA Rigettarsi tutte le domande di parte attrice dott. in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: Nel denegato caso di accoglimento, anche parzialmente, delle domande avversarie, accertarsi e dichiararsi l'entità dei danni subiti dal dott. e, Parte_1 conseguentemente, limitarsi il risarcimento spettante allo stesso nella misura corrispondente al danno effettivamente patito e nei limiti della sola eventuale quota di corresponsabilità del dott. Controparte_1
Nel merito, nei confronti del terzo chiamato: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità e/o corresponsabilità del
[...]
nella causazione dei danni lamentati da parte attrice e, Controparte_7 conseguentemente, limitarsi la domanda di risarcimento del dott. alla Pt_1 sola eventuale quota di responsabilità del dott. e, in via Controparte_1 subordinata, condannarsi il a garantire e manlevare Controparte_7
l'esponente di tutte le somme che eventualmente lo stesso porterebbe venire condannato a corrispondere a parte attrice in virtù del riconoscimento di eventuale responsabilità solidale;
In ogni caso: Con il favore delle spese, incluse eventuali CTU e CTP, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso forfettario spese 15%, C.P.A. ed IVA.
PER IL TERZO CHIAMATO 8 Controparte_7
NEL MERITO nei confronti del dott. CP_1
- Respingere ogni avversa domanda svolta da parte del dott. nei CP_1 confronti del con atto di citazione con Controparte_3 chiamata di terzo in data 20.12.2023 in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare assolto il Controparte_3
resistente da ogni pretesa avversaria.
[...]
NEL MERITO nei confronti della terza chiamata Controparte_8
Nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere all'esito del presente giudizio una responsabilità, anche solo concorsuale, a carico del Controparte_9
[...
nella causazione dei danni patiti dal dott. a seguito delle infiltrazioni Pt_1
pagina 3 di 10 avvenute nella notte tra il 10 e l'11 aprile 2022 provenienti dall'alloggio sovrastante di proprietà del dott. CP_1
Dichiarare tenuta la a garantire e manlevare il Controparte_10 [...]
di tutte le somme che lo stesso sarà eventualmente condannato a Controparte_9 corrispondere all'attore dott. a titolo di risarcimento dei danni patiti a Pt_1 seguito dell'evento dannoso in oggetto. Con ogni consequenziale statuizione
PER LA TERZA CHIAMATA REALE MUTUA In via principale: respingere tutte le avversarie domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversa pretesa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie e di manleva proposte, commisurare il risarcimento nel limite delle somme dovute a termini di legge e provate in corso di causa, al netto degli importi già percepiti dall'attore a titolo di indennizzo/risarcimento dei pretesi danni. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A.
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
* * * Il signor - premesso di essere proprietario di alloggio Parte_1 facente parte di condominio sito in Torino al , nel quale la notte Controparte_7 tra il 10 e l' 11 aprile 2022 si erano verificate copiose infiltrazioni provenienti dall'alloggio soprastante - ha evocato in giudizio il proprietaria della predetta unità abitativa signor chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni derivati dal fenomeno infiltrativo per importo - stimato nel corso di CTU intrapresa ai sensi dell'art. 696 bis cpc - di Euro 19.733,00 oltre IVA – nonché ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per i disagi e ulteriori costi, per un pagina 4 di 10 danno complessivo indicato in Euro 30.822,36 – ed al rimborso delle spese di lite e della predetta procedura ante casuam Costituendosi in giudizio il predetto convenuto ha dedotto che l'evento dannoso sarebbe in realtà riconducibile ad una “plausibile azione di sovrapressione derivante da carico eccessivo di acqua sia in rete che nella conduttura specifica dell'alloggio”, richiamando in tal senso quanto ipotizzato dal proprio CTP nell'ambito della CTU;
eccependo quindi il difetto di propria responsabilità ha concluso chiedendo rigettarsi al domanda ed in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa del , ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità CP_3 del predetto terzo chiamato ed il proprio diritto di essere da esso manlevato in tutto o in parte. Si è costituito il che ha contestato le pretese di Controparte_9 estendere anche a fatto proprio la responsabilità delle infiltrazioni, evidenziando come un fenomeno di sovrapressione avrebbe verosimilmente provocato analoghe conseguenze anche in altre unità abitative del complesso condominiale - circostanza questa tuttavia esclusa, e che si è offerta di provare - ed ha concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in subordine di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa Controparte_5
che ha chiesto di poter chiamare in causa.
[...]
Ritualmente evocata in giudizio si è costituita la predetta compagnia assicurativa che si è associata alle difese del proprio assicurato. All'esito dell'udienza dedicata agli incombenti introduttivi della causa, in conformità alle istanze della difesa del convenuto, è stata disposta l'acquisizione di documento – menzionato nel rapporto dei VVFF prodotto in atti - relativo a sopralluogo espletato nella immediatezza del fatto. Acquisito il predetto documento, e ritenuto che il contenuto del medesimo non fosse idoneo a modificare l'esito e le conclusioni dell'accertamento espletato nell'ambito della procedura per ATP, con ordinanza 6.2.2025 è stata formulata proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c. comportante il risarcimento all'attore da parte del convenuto per l'importo di Euro 24.822,36 (comprensivi di IVA) riconosciuto in sede di ATP, oltre al rimborso integrale delle spese anticipate nella procedura ante causam n. 3490/19, per la CTU per Euro 2.474,16 e per CTP per Euro 1.903,20, al rimborso delle spese legali per la fase ante causam proposto per Euro 3.376,00 a titolo di compenso professionale ed Euro 237,00 per esposti, oltre accessori di legge, ed al rimborso per le spese di questo giudizio per Euro 4.725,00; regolazione delle spese di lite tra le restanti parti. Sulla predetta proposta all'udienza del 4.7.2025 le parti si sono espresse pagina 5 di 10 favorevolmente ad eccezione della difesa del convenuto che ha Controparte_1 espressamente dichiarato di non accettare la soluzione conciliativa proposta La causa è stata quindi rinviata per l'odierna decisione nelle forme della discussione orale come previsto all'art. 281 sexies cpc
* * * La domanda attorea, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno derivato al proprio immobile dalle infiltrazioni provenienti dall'alloggio soprastante dal proprietario di tale unità abitativa è fondata e va accolta con condanna del convenuto al pagamento degli importi come di seguito precisati.
1. La responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. del convenuto quale proprietario dell'immobile da cui sono defluite le perdite d'acqua;
2. Il difetto di prova di altre cause riferibili ad altri soggetti Principio generale in tema di danni da cose in custodia è quello secondo cui per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario ed anche sufficiente la sussistenza di un rapporto con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Siffatto rapporto postula l'effettivo potere sulla cosa, vale a dire la disponibilità materiale oltre che giuridica della stessa, che consenta ed implichi il potere/ dovere di intervento su di essa (in argomento si veda anche Cassazione civile, sez. III, 09/02/2004, n. 2422). Ai fini dell'accertamento della responsabilità da cose in custodia per danni da infiltrazioni d'acqua, non grava sul danneggiato l'individuazione dell'esatta causa dell'infiltrazione, essendo sufficiente la prova che essa proviene dalla proprietà altrui. (così Cassazione civile, sez. III, 31/01/2018, n. 2332). Incontestata la provenienza della perdita dall'alloggio in quel momento nella disponibilità dell'odierno convenuto per i danni verificatisi nell'alloggio dell'attore rileva come detto la predetta responsabilità prevista all'art. 2051 c.c., per l'operatività della quale - è stato evidenziato in sede di legittimità - è sufficiente la sussistenza di due presupposti di natura oggettiva, vale a dire che la cosa sia causa diretta del danno e che colui chiamato a rispondere del danno abbia un effettivo potere fisico sulla cosa. In presenza di siffatti presupposti grava sul custode l'onere di provare che il danno si sia originato per causa a sé non imputabile, e quindi anche – come è stato prospettato in questo giudizio dal convenuto – per causa riconducibile al fatto di terzi identificati. In mancanza di prova di un fenomeno che abbia concretamente provocato “la rottura di una tubazione esterna di adduzione di una lavatrice” ubicata nell'alloggio del convenuto, evento individuato dai Vigili del Fuoco come pagina 6 di 10 origine del danno, opera il principio di responsabilità da custodia sancito dall'art. 2051 c.c. Pare opportuno evidenziare come siffatta prova – che invero poteva essere fornita con ogni mezzo – si ritiene non possa essere rappresentata e raggiunta attraverso lo strumento processuale invocato dalla difesa del convenuto con memoria istruttoria 10.9.2024, vale a dire una CTU che avrebbe il compito ex post di “accertare anomalie pressorie dell'impianto idrico condominiale da correlarsi con la lesione apportata al connettore (ghiera) di allaccio del tubo in PVC della lavatrice”, e ciò
- oltre che per l'evidente ragione che un simile accertamento non potrebbe che basarsi sulle condizioni attuali dell'impianto stesso, mentre rilevanti sono quelle all'epoca dell'evento - anche perché non sono stati allegati né tantomeno documentati in giudizio elementi che avrebbero potuto supportare sul piano storico una tale ricostruzione causale della rottura della ghiera. Eventuali ed invocate anomalie pressorie invero avrebbero verosimilmente avuto conseguenze e coinvolto altre parti del , danni di cui non vi è tuttavia CP_3 traccia o menzione alcuna. Così come non è stato allegato il verificarsi prima o dopo la data del 10.4.2022 di altre alterazioni pressorie dell'impianto. Che la rottura della ghiera del tubo di alimentazione della lavatrice possa anche essere stata provocata da fattori esterni, quali il fenomeno di sovrapressione, rimane possibilità configurabile sul piano meramente ipotetico, come mera possibilità in rerum ma - priva com'è di qualsivoglia elemento di supporto, quali quelli esemplificativamente sopra indicati - tale invocato apporto causale non assurge a quella soglia necessaria per ritenere provata tale circostanza. Anche nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, come è noto, è andato consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità l'applicabilità della regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no" (tra le ultime, ancora Cass. civ., sez. III, sent., 2 luglio 2025, n. 17980). Conclusivamente si ritiene che l'imputabilità a fenomeni di sovrapressione dell'impianto della rottura del raccordo in plastica del tubo esterno con la parete (se non può essere in via teorica del tutto esclusa) sia rimasta a livello di mera
“plausibilità” – locuzione questa, ben calibrata, utilizzata dal tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa del convenuto - e non soddisfi quel livello di possibilità dell'accadimento definibile come “del più probabile che non” che viene richiesto in giurisprudenza per ritenere soddisfatto il criterio dell'apporto causale anche nei giudizi di responsabilità extracontrattuale aggravata 3. Tipologia dei danni, e quantificazione degli stessi sulla base della stima
pagina 7 di 10 operata dal CTU Concluso quanto sopra in punto responsabilità, si rileva che parte attrice ha chiesto in primo luogo la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutti i costi per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie al ripristino dell'alloggio Le condizioni dell'alloggio dell'attore dopo l'evento infiltrativo ed i costi necessari al ripristino sono come detto state ricostruite grazie all'accertamento ed alla valutazione dei costi effettuati ed esposti dal CTU nominato nel procedimento per ATP n 18640/2022. L'ammontare del costo di dette opere è stato globalmente stimato dal Consulente in Euro 23.293,00 + Iva, Il predetto ammontare deve essere maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della decisione al soddisfo. La difesa attorea ha inoltre chiesto in citazione ed insistito in sede di discussione orale per il riconoscimento di un risarcimento per danno non patrimoniale costituito dal disagio derivante dalle condizioni di non abitabilità dell'immobile sino all'espletamento e completamento delle opere di ripristino di cui sopra. La domanda è fondata nei limiti qui precisati. Le condizioni in cui si è ritrovata l'abitazione del in seguito alla Pt_1 consistente perdita di acqua dall'alloggio soprastante hanno sicuramente provocato un disagio abitativo sin dal momento di verificazione dell'evento. Disagio che può ritenersi acuito nella fase di esecuzione delle opere edili ed impiantistiche di ripristino, per le quali la CTU ha stimato una durata non minore di 15 giorni. Facendo riferimento come parametro ai valori previsti dalle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, il disagio nelle due intensità sopra indicate può essere risarcito:
- nella misura del 10 % dell'importo giornaliero di Euro 160,00 per periodo che si stima congruo di mesi due necessari a reperire ed allestire gli interventi tecnici ripristinatori, e così Euro 960,00;
- in misura pari al 50 % del predetto importo giornaliero per il periodo di durata dei lavori come indicata in giorni 15, e così Euro 1.200,00 con un risarcimento complessivo per danno non patrimoniale di Euro 2.160,00. Somma da maggiorarsi anch'essa degli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
4. La decisione sulle spese di lite La decisione sulle spese di lite segue anche nella presente vicenda processuale le regole della soccombenza e causalità della lite fissate all'art. 91 c.p.c.
pagina 8 di 10 Soccombente nei confronti dell'attore è in primo luogo il convenuto
[...]
in quanto soggetto titolare dei doveri di custodia e quindi responsabile CP_1 anche in via omissiva del danno per cui è causa. Il medesimo convenuto è soccombente anche nei confronti del che ha CP_3 coinvolto in questo giudizio, perché la domanda svolta nei suoi confronti è stata rigettata;
è inoltre riconducibile a tale coinvolgimento anche l'ulteriore chiamata in causa della ancorchè formalmente evocata in giudizio CP_5 dal predetto Ente di gestione. Il convenuto è dunque tenuto e va condannato a rimborsare a tutte le altre parti le spese di lite del presente giudizio, nelle misure che - tenuto conto dei parametri di legge ed in particolare dell'importanza dell'opera prestata in rapporto al valore della causa, e facendo riferimento per la sua determinazione all'ammontare del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07) - sono liquidate in dispositivo. Il medesimo signor e tenuto e va condannato a rimborsare Controparte_1 all'attore anche le spese di lite della fase cautelare ante causam, ed a farsi infine carico in via definitiva delle spese di CTU nella misura liquidata in quella sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore e Controparte_1
dell'importo di Euro 24.822,36 (comprensivo di IVA) , Parte_1 maggiorata degli interessi legali da oggi al soddisfo, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e di Euro 2.160,00 oltre interessi legali da oggi al soddisfo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali;
condanna il medesimo a rimborsare all'attore le spese legali sostenute per la fase ante causam, che sulla base delle tariffe professionali si stimano non eccessive ai sensi dell'art. 92 cpc per Euro 3.376,00 a titolo di compenso professionale ed Euro 2.140,00 per esposti (di cui Euro 1.903,00 per rimborso CTP ed Euro 237,00 per esposti), oltre accessori di legge condanna inoltre il predetto convenuto a rimborsare all'attore ed ai terzi chiamati in Torino e Controparte_9 Controparte_5 le spese di lite di questo giudizio che sono liquidate come segue:
- in favore dell'attore in Euro 4.700,00 per compenso Pt_1 professionale (di cui Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per pagina 9 di 10 la fase introduttiva, Euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.100,00 per la fase della decisione) - ed Euro 518,00 per esposti;
- In favore dei terzi chiamati e in Euro in Euro CP_3 CP_5
4.000,00 ciascuno per compensi professionale (di cui Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 800,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.100,00 per la fase della decisione) importi da maggiorarsi tutti del rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrende come per legge;
Pone infine definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU nella misura di Euro 2.474,16 liquidata in ATP Così deciso, in Torino, il 21.7.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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